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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9812/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a GENOVA IL 13.06.1986 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA MONTE GENEROSO N.53 con l'Avv. LAURA CITRONI e l'Avv. BEATRICE PASINI presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato A MILANO IL 06.01.1981
Cittadino Per_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA MONTE GENEROSO N.53 con l'Avv. IVANA EMILIA NINFA DI STEFANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in MILANO
(anno 2020 atto n. 413 parte 1)
In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: , (C.F. ), nata a [...] il Persona_2 C.F._3
26.06.2021, cittadina Pt_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. L'affido della figlia verrà esercitato congiuntamente da entrambi i genitori, e la stessa sarà collocata prevalentemente con la madre presso l'abitazione familiare in Milano, via Monte
Generoso n.53;
3. Il IG. si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro il 31.12.2024 e a reperire altra CP_1 abitazione idonea ad ospitare la figlia nei giorni di propria spettanza;
4. Salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, la gestione di sarà affidata al piano Per_2 genitoriale che si allega al presente atto;
5. Più in particolare, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità concordate:
- Due giorni infrasettimanali (giovedì e venerdì), dall'uscita da scuola di fino alla Per_2 domenica, nei weekend di spettanza paterna;
- Due giorni infrasettimanali (mercoledì e giovedì), dall'uscita da scuola di sino al Per_2 venerdì mattina, quando il padre la riaccompagnerà a scuola, nei weekend di spettanza materna;
- Fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alle ore 19.00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia nella casa familiare.
6. Al fine ultimo del benessere di , affinché possa vedere entrambi i genitori il più possibile Per_2
e con continuità, il predetto piano genitoriale prevede la possibilità che le parti possano stare con la bambina nelle giornate non di pertinenza nei momenti in cui l'altro genitore non è libero da impegni personali o lavorativi. A tal fine, ciascun genitore dovrà avvisare l'altro della propria disponibilità a tenere con almeno tre giorni di anticipo;
Per_2
7. Qualora entrambi i genitori siano occupati, i nonni materni e paterni potranno tenere con Per_2 sé all'uscita da scuola, fino a che il genitore di spettanza verrà a prenderla per portarla con sé.
8. Per il periodo delle vacanze estive, vista l'età della figlia, ciascun genitore potrà tenere con sé
per un periodo di sette giorni, anche non consecutivi, che dovrà essere concordato entro Per_2 il 31 maggio di ogni anno. Tale periodo potrà essere innalzato a quindici giorni da quando Per_2 frequenterà le scuole elementari;
9. I ponti e le altre festività saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni, secondo il piano genitoriale, salvo diversi e migliori accordi con i genitori;
10. Relativamente alle vacanze natalizie, le parti si organizzeranno sulla suddivisione in parti uguali del periodo di festività in base ai reciproci impegni lavorativi entro il 1° novembre di ogni anno.
In caso di disaccordo o di ritardo nell'organizzazione si seguirà il piano genitoriale;
11. Le parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e rendersi reperibili, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
12. Le parti potranno avere contatti con in qualunque momento quando la stessa sarà con Per_2
l'altro genitore;
13. I coniugi provvederanno all'istruzione ed educazione dei figli, collaborando per il loro sviluppo psicofisico, nel preminente interesse degli stessi;
ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli verrà presa di comune accordo tra i genitori;
14. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di €.600,00 CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, di cui €.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ed €.300,00 a titolo di Per_2 contributo fisso e forfettario per le spese straordinarie;
15. Le parti concordano di versare sul conto corrente Widiba n. 140739.45 l'importo mensile di
€.25,00 ciascuno fino al raggiungimento della maggiore età di , momento in cui alla stessa Per_2 verrà intestato il predetto conto. Le parti non potranno attingere dal predetto conto salvo casi di estrema e documentata necessità previo consenso dell'altra parte e l'impegno a ridepositare la somma prelevata;
16. La IG.ra si impegna a sostenere le spese straordinarie in favore della figlia per Pt_1 Per_2 la parte non coperta mensilmente dal contributo del IG. , ad esclusione delle spese CP_1 dentistiche, le quali dovranno essere sostenute tra i genitori al 50% ciascuno;
17. Qualora il IG. volesse far praticare a un'attività extracurricolare non scelta CP_1 Per_2 dalla madre né dalla figlia, questa verrà sostenuta dallo stesso al 100%;
18. Qualunque eventuale viaggio studio di sarà concordato tra i genitori, che sosterranno le Per_2 spese al 50% ciascuno;
19. I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico sarà percepito dalla IG.ra nella misura del Pt_1
100%;
20. Le parti dichiarano di rinunciare a qualunque reciproco diritto a pretendere il mantenimento dall'altro coniuge, in quanto entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, e di aver regolato tutti i reciproci rapporti economici e patrimoniali e di non avere nulla a pretendere;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Milano in data 03.07.2020;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG