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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6832 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione EL 01.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6442/2025
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Ercolano Parte_1 al Corso Resina 230, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Angela Solaro (C.F: , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Ercolano alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino 22; Ricorrente CONTRO
in persona EL legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 23.12.2022 domanda per il riconoscimento EL requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale o la pensione di invalidità civile ex L. 118/71; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto, in data 13.06.2024, ricorso per A.T.P. recante n. RG 13826/2024 ai sensi ELl'art. 445 bis c.p.c. all'esito EL quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare ELle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 66%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo ELla consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento EL requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale o alla pensione di invalidità totale nella misura dalla data di presentazione ELla domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con vittoria ELle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività ELla domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le patologie da cui risulta affetta la ricorrente. In particolare, l'istante ha eccepito l'erroneità ELl'elaborato peritale per non avere il CTU valutato adeguatamente le conseguenze EL diabete mellito di tipo II ed in particolare il piede diabetico, di cui non vi sarebbe menzione in perizia, nonché per avere sottostimato le complicanze artrosiche aventi consistenti limitazioni funzionali sulla colonna al pari ELl'insufficienza venosa cronica. Nella fase di ATP, l'ausiliare nominato, dott. , sulla base ELl'esame Persona_1 ELla documentazione sanitaria esibita nonché ELle risultanze degli accertamenti medico- legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato la ricorrente affetta da:
“diabete mellito tipo II in terapia con IPO, obesità di I grado, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, fibromialgia, disturbo ansioso depressivo, osteoartrosi generalizzata, cardiopatia ipertensiva, cifoscoliosi e scoliosi, gonartrosi bil” Con riferimento alla valutazione ELle singole patologie:
- il Diabete Mellito Di Tipo 2, in attuale terapia con ipoglicemizzanti orali, è stato ascritto per analogia al codice 9309 [“diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)”], con grado invalidante EL 20%. L'ausiliare ha motivato tale valutazione specificando che trattasi di diabete mellito di tipo 2 in terapia orale, in buon compenso glicometabolico, prevedendo una riduzione di circa 1/2 ELla percentuale di invalidità prevista per il codice considerato, stante l'assenza di complicanze documentate riconducibili al diabete;
- l'obesità è stata ascritta dall'ausiliare ad una classe II con complicanze da artrosi prevalentemente localizzata alla colonna ed alle maggiori articolazioni degli arti inferiori e, precisamente, a carico ELla regione lombo-sacrale ELla colonna, ELle anche e ELle ginocchia, inquadrata per analogia al codice 7105 con grado invalidante pari al 35% che, sommata alla fibromialgia in trattamento farmacologico, con sfumata limitazione funzionale, ascritta per analogia al codice 7323 e valutata all'11%, determina con il calcolo salomonico, un grado invalidante complessivo EL 44%;
- l'ipertensione arteriosa con insufficienza venosa cronica arti inferiori, in considerazione EL buon compenso cardiologico evidenziato dall'ecocardiogramma EL 18/03/2022, con una cinesi globale conservata, è stata ascritta ad una classe I NYHA e valutata con applicazione EL codice tabellare 6441 per analogia, che attribuisce una percentuale invalidante EL 25%;
-per la patologia psichiatrica, considerata la sintomatologia riscontrata e riconducibile a una forma depressiva di lieve entità, il consulente ha ritenuto di attribuire una percentuale invalidante EL 10%, prevista dal codice tabellare 2204 riferito alla sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve. Ai fini ELla valutazione complessiva, il consulente ha inoltre rappresentato che la tiroidite cronica autoimmune, stante l'assenza di ripercussioni anatomico-funzionali riscontrabili alla visita peritale e l'assenza visite e controlli specialistici, non è stata considerata nel calcolo complessivo ELl'invalidità, determinando tale patologia un grado invalidante EL 10% non concorrente con le altre minorazioni, secondo l'art. 5 D.L.509/1988. Tutto ciò premesso, il CTU, esaminando il grado ELle singole infermità riscontrate e l'influenza che assumono sulle sue capacità di lavoro e di autosostentamento, ha concluso individuando un complessivo tasso di invalidità a carico ELla ricorrente pari al 66%, calcolato secondo le tabelle di Legge EL DM febbraio 1992. L'istante, in sede di opposizione, non ha formulato alcuna contestazione circa la valutazione eseguita dall'ausiliare con riferimento all'obesità, alla fibromialgia ed alla sindrome depressiva.
2 Ha, invece, lamentato l'erroneità ELl'elaborato peritale, in relazione alla patologia diabetica ed all'insufficienza venosa cronica, ritenendo non adeguata la percentuale di invalidità attribuita, deducendo che dall'analisi ELla documentazione in atti emergerebbe, in tutta evidenza, il diritto alla prestazione quantomeno ELl'assegno d'invalidità. In particolare, in relazione al diabete mellito, pur non contestando il codice 9309 applicato dal CTU, ha lamentato un'errata valutazione ELla percentuale EL 20% così come calcolata ed attribuita dal consulente, deducendo che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le conseguenze di tale patologia ed in particolare il piede diabetico e le complicanze nella deambulazione di cui l'ausiliare non avrebbe tenuto conto. Le obiezioni di parte ricorrente sono infondate. Invero, come si evince dalla perizia in atti, il consulente ha esaminato tutta la documentazione medica prodotta a corredo ELl'ATP e, in particolare, il certificato medico rilasciato il 20/06/2024 presso ASL Napoli 1 dis. 32 con riscontro di: “paziente obesa con piede diabetico… alluce valgo con dita a griffe gonalgia marcata da gonartrosi…”, nonché la RX ginocchio sx e piede dx effettuate il 14/06/2024 presso Centro Radiologico Quarantelli dal dott. Quarantelli che attesta: “Aumentata la distanza tra le teste metatarsali. Lieve valgismo ELl'alluce e varismo EL quinto dito. Accentuato l'arco plantare longitudinale. Discrete manifestazioni artrosiche tarsali. Presenza di sperone calcaneare plantare. Accentata prominenza ossea ELl'angolo postero-superiore calcaneare. Notevole reperto di gonartrosi con evidenti alterazioni osteocondrosiche ELle superfici articolari ed asimmetria degli spazi femoro-tibiali.” In sede di esame obiettivo effettuato in data 16.10.2024, il consulente ha poi verificato che la perizianda versa in “Condizioni generali discrete, in buone condizioni di sanguinificazione. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Pannicolo adiposo sottocutaneo normo-rappresentato”, precisando, quanto all'apparato osteorticolare, di riscontrare: “Dolenzia alla digitopressione ELle apofisi spinose ELle vertebre cervicali, con lieve/moderata limitazione funzionale ai gradi estremi nei movimenti di rotazione e flesso-estensione EL capo. Lieve dolenzia alla digitopressione ELle apofisi spinose EL rachide lombo-sacrale, i cui movimenti presentano una modesta/severa limitazione funzionale ai gradi estremi. Nei limiti i movimenti di adduzione ed abduzione e di intra ed extra-rotazione ELle articolazioni scapolo-omerali bilateralmente ai gradi estremi. Limitazione funzionale ai gradi estremi nei movimenti ELle articolazioni coxofemorali bilateralmente. Manovra di Lasegue positiva a 45° bilateralmente. Limitazione funzionale moderata/severa dei movimenti di flessione ELle ginocchia bilateralmente. Nei limiti i movimenti ELla caviglia bilateralmente”. Esaminata la documentazione in atti ed eseguito l'esame obiettivo, l'ausiliare ha, dunque, ritenuto di applicare alla patologia diabetica, il codice 9309, condiviso dall'opponente, tabellato per il “DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO - MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III), 41 – 50%, riducendo di un 1/2 la percentuale di invalidità prevista per il codice considerato. L'ausiliare ha esplicitato le ragioni ELla operata riduzione, rilevando che “La perizianda riferisce di essere affetta da diabete mellito di tipo 2 da circa 6 anni, in attuale terapia con ipoglicemizzanti orali, come emerge dalla visita diabetologica effettuata il 13/06/2024 presso il CDS dal dott. con prescrizione di US (farmaco orale Per_2 ipoglicemizzante). Dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione in atti si riscontra un buon compenso glicometabolico. (cft. esami ematochimici effettuati il 20/12/2023 presso Laboratorio Analisi Cliniche con riscontro di HbA1c 6,5% indicativo di buon compenso glicemico.), specificando poi che “Dalla documentazione in atti non emergono
3 complicanze in atto, secondarie alla patologia diabetica”, ritenendo conseguentemente opportuno ridurre proporzionalmente il valore invalidante “operando un'adeguata riduzione ELla percentuale prevista”, conseguentemente riconoscendo un'invalidità EL 20%. Parimenti infondata è la doglianza secondo cui il CTU, in relazione alla insufficienza venosa cronica, avrebbe sottostimato le complicanze artrosiche in considerazione di non meglio precisate consistenti limitazioni funzionali alla colonna. Emerge al contrario dalla perizia in atti che il consulente ha effettuato una compiuta valutazione ELla patologia insufficienza venosa cronica, precisando che: “dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato cardiologico rilasciato il 15/06/2021 presso ASL con riscontro di: “Ipertensione arteriosa in I classe NYHA” CP_2 L'Esame ecocardiografico effettuato il 28/06/2022 presso lo Studio Cardiologico
[...] evidenzia un esame nei limiti, con conservata contrattilità globale e segmentaria CP_3 (F.E.55%). Inoltre, la ricorrente presenta un quadro di insufficienza venosa con varici arti inferiori e teleangectasie, con evidenza all'Ecocolordoppler arti inferiori effettuato il 18/03/2022 presso Centro SanCiro di “ipotonia EL CVS con incontinenza segmentaria ELla safena interna, varicosi extrarticolare e diffusa varicosi reticolo-teleangectasica dermica.” Concludendo, in considerazione EL buon compenso cardiologico evidenziato dall'ecocardiogramma succitato, con una cinesi globale conservata, risulta corretto inquadrare la cardiopatia ELla ricorrente, in una I classe NYHA funzionale in attuale discreto compenso. Pertanto, secondo le tabelle approvate con D.M.
5.2.1992 si può riconoscere globalmente un tasso d'invalidità permanente EL 25% (venticinque percento) cod. 6441 per analogia. Considerando in questa valutazione anche l'insufficienza venosa cronica arti inferiori con varici di gamba”. L'istante, pertanto, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima ELle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento ELla percentuale necessaria al riconoscimento ELle prestazioni sanitarie richieste secondo una diversa e più grave prospettazione. La documentazione medica prodotta nel giudizio di opposizione non è, poi, idonea a sminuire il giudizio ELl'ausiliare, tenuto conto che il certificato medico rilasciato dalla ASL Napoli 3 Sud in data 04.06.2024, depositato in data 05.05.2025, è già stato prodotto dall'istante a corredo EL ricorso introduttivo EL procedimento di ATP ed acquisito alla documentazione esaminata dal CTU. Neppure la documentazione medica sopravvenuta prodotta a corredo EL ricorso in opposizione, ridepositata in data 05.05.2025, è idonea a determinare il riconoscimento ELla parziale o totale inabilità, atteso che da essa non solo non si denota alcun aggravamento EL quadro patologico ma, al contrario, si evince la conferma EL giudizio clinico espresso dal C.T.U. nel procedimento per ATP. Invero, il certificato cardiologico rilasciato dalla Asl Na3 in data 27.01.2025, dal quale si ricava che l'istante è affetta da “Ipertensione arteriosa in Diabetica 2nid, Obesità”, riporta la medesima diagnosi formulata dal CTU ed evidenzia “Ritmo sinusale con f.c. di 82 b.p.m.; Tracciato normale”. Analogamente, l'Eco-Color-Doppler effettuato in data 24.02.2025 rileva che il calibro ed il decorso dei vasi EL distretto sovraortico e degli assi arteriosi e carotidei sono regolari né si evidenziano echi patologici endoluminali riferibili a patologia ostruttiva a carico ELla carotide né EL circolo venoso profondo e superficiale. Parimenti, la documentazione medica acquisita all'udienza di discussione non evidenzia nuove o più gravi patologie. Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio EL CTU.
4 Parte ricorrente, con l'opposizione, non ha infatti dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente una diversa stima ELle patologie riscontrate, che condurrebbe al raggiungimento ELla percentuale necessaria al riconoscimento ELle prestazioni sanitarie richieste secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione EL c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico e le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Va ricordato al riguardo che il sindacato EL giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato ELla Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi ELla motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito ELle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza ELle sue conclusioni dalle nozioni correnti ELla scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione ELla corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi EL procedimento logico formale EL consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere ELla specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo ELla consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto ELla richiesta ELla parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni ELl'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze EL medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento ELle spese processuali, atteso il tenore ELla dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP risultano già liquidate a CP_ carico ELl' nel procedimento di ATP con decreto emesso dal Giudice Onorario Dott. Peluso in data 26.03.2025, depositato in data 28.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
5 - dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione ELle spese processuali;
CP_
- dà atto che le spese di consulenza tecnica a carico ELl' sono state già liquidate con decreto EL 26-28.03.2025. NAPOLI, 01.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione EL 01.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6442/2025
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Ercolano Parte_1 al Corso Resina 230, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti in atti, dall'avv. Angela Solaro (C.F: , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Ercolano alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino 22; Ricorrente CONTRO
in persona EL legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 23.12.2022 domanda per il riconoscimento EL requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale o la pensione di invalidità civile ex L. 118/71; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto, in data 13.06.2024, ricorso per A.T.P. recante n. RG 13826/2024 ai sensi ELl'art. 445 bis c.p.c. all'esito EL quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare ELle prestazioni richieste, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 66%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo ELla consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento EL requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale o alla pensione di invalidità totale nella misura dalla data di presentazione ELla domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con vittoria ELle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività ELla domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
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1 Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le patologie da cui risulta affetta la ricorrente. In particolare, l'istante ha eccepito l'erroneità ELl'elaborato peritale per non avere il CTU valutato adeguatamente le conseguenze EL diabete mellito di tipo II ed in particolare il piede diabetico, di cui non vi sarebbe menzione in perizia, nonché per avere sottostimato le complicanze artrosiche aventi consistenti limitazioni funzionali sulla colonna al pari ELl'insufficienza venosa cronica. Nella fase di ATP, l'ausiliare nominato, dott. , sulla base ELl'esame Persona_1 ELla documentazione sanitaria esibita nonché ELle risultanze degli accertamenti medico- legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato la ricorrente affetta da:
“diabete mellito tipo II in terapia con IPO, obesità di I grado, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, fibromialgia, disturbo ansioso depressivo, osteoartrosi generalizzata, cardiopatia ipertensiva, cifoscoliosi e scoliosi, gonartrosi bil” Con riferimento alla valutazione ELle singole patologie:
- il Diabete Mellito Di Tipo 2, in attuale terapia con ipoglicemizzanti orali, è stato ascritto per analogia al codice 9309 [“diabete mellito 1° o 2° con complicanze micro- macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)”], con grado invalidante EL 20%. L'ausiliare ha motivato tale valutazione specificando che trattasi di diabete mellito di tipo 2 in terapia orale, in buon compenso glicometabolico, prevedendo una riduzione di circa 1/2 ELla percentuale di invalidità prevista per il codice considerato, stante l'assenza di complicanze documentate riconducibili al diabete;
- l'obesità è stata ascritta dall'ausiliare ad una classe II con complicanze da artrosi prevalentemente localizzata alla colonna ed alle maggiori articolazioni degli arti inferiori e, precisamente, a carico ELla regione lombo-sacrale ELla colonna, ELle anche e ELle ginocchia, inquadrata per analogia al codice 7105 con grado invalidante pari al 35% che, sommata alla fibromialgia in trattamento farmacologico, con sfumata limitazione funzionale, ascritta per analogia al codice 7323 e valutata all'11%, determina con il calcolo salomonico, un grado invalidante complessivo EL 44%;
- l'ipertensione arteriosa con insufficienza venosa cronica arti inferiori, in considerazione EL buon compenso cardiologico evidenziato dall'ecocardiogramma EL 18/03/2022, con una cinesi globale conservata, è stata ascritta ad una classe I NYHA e valutata con applicazione EL codice tabellare 6441 per analogia, che attribuisce una percentuale invalidante EL 25%;
-per la patologia psichiatrica, considerata la sintomatologia riscontrata e riconducibile a una forma depressiva di lieve entità, il consulente ha ritenuto di attribuire una percentuale invalidante EL 10%, prevista dal codice tabellare 2204 riferito alla sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve. Ai fini ELla valutazione complessiva, il consulente ha inoltre rappresentato che la tiroidite cronica autoimmune, stante l'assenza di ripercussioni anatomico-funzionali riscontrabili alla visita peritale e l'assenza visite e controlli specialistici, non è stata considerata nel calcolo complessivo ELl'invalidità, determinando tale patologia un grado invalidante EL 10% non concorrente con le altre minorazioni, secondo l'art. 5 D.L.509/1988. Tutto ciò premesso, il CTU, esaminando il grado ELle singole infermità riscontrate e l'influenza che assumono sulle sue capacità di lavoro e di autosostentamento, ha concluso individuando un complessivo tasso di invalidità a carico ELla ricorrente pari al 66%, calcolato secondo le tabelle di Legge EL DM febbraio 1992. L'istante, in sede di opposizione, non ha formulato alcuna contestazione circa la valutazione eseguita dall'ausiliare con riferimento all'obesità, alla fibromialgia ed alla sindrome depressiva.
2 Ha, invece, lamentato l'erroneità ELl'elaborato peritale, in relazione alla patologia diabetica ed all'insufficienza venosa cronica, ritenendo non adeguata la percentuale di invalidità attribuita, deducendo che dall'analisi ELla documentazione in atti emergerebbe, in tutta evidenza, il diritto alla prestazione quantomeno ELl'assegno d'invalidità. In particolare, in relazione al diabete mellito, pur non contestando il codice 9309 applicato dal CTU, ha lamentato un'errata valutazione ELla percentuale EL 20% così come calcolata ed attribuita dal consulente, deducendo che il CTU non avrebbe adeguatamente valutato le conseguenze di tale patologia ed in particolare il piede diabetico e le complicanze nella deambulazione di cui l'ausiliare non avrebbe tenuto conto. Le obiezioni di parte ricorrente sono infondate. Invero, come si evince dalla perizia in atti, il consulente ha esaminato tutta la documentazione medica prodotta a corredo ELl'ATP e, in particolare, il certificato medico rilasciato il 20/06/2024 presso ASL Napoli 1 dis. 32 con riscontro di: “paziente obesa con piede diabetico… alluce valgo con dita a griffe gonalgia marcata da gonartrosi…”, nonché la RX ginocchio sx e piede dx effettuate il 14/06/2024 presso Centro Radiologico Quarantelli dal dott. Quarantelli che attesta: “Aumentata la distanza tra le teste metatarsali. Lieve valgismo ELl'alluce e varismo EL quinto dito. Accentuato l'arco plantare longitudinale. Discrete manifestazioni artrosiche tarsali. Presenza di sperone calcaneare plantare. Accentata prominenza ossea ELl'angolo postero-superiore calcaneare. Notevole reperto di gonartrosi con evidenti alterazioni osteocondrosiche ELle superfici articolari ed asimmetria degli spazi femoro-tibiali.” In sede di esame obiettivo effettuato in data 16.10.2024, il consulente ha poi verificato che la perizianda versa in “Condizioni generali discrete, in buone condizioni di sanguinificazione. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Pannicolo adiposo sottocutaneo normo-rappresentato”, precisando, quanto all'apparato osteorticolare, di riscontrare: “Dolenzia alla digitopressione ELle apofisi spinose ELle vertebre cervicali, con lieve/moderata limitazione funzionale ai gradi estremi nei movimenti di rotazione e flesso-estensione EL capo. Lieve dolenzia alla digitopressione ELle apofisi spinose EL rachide lombo-sacrale, i cui movimenti presentano una modesta/severa limitazione funzionale ai gradi estremi. Nei limiti i movimenti di adduzione ed abduzione e di intra ed extra-rotazione ELle articolazioni scapolo-omerali bilateralmente ai gradi estremi. Limitazione funzionale ai gradi estremi nei movimenti ELle articolazioni coxofemorali bilateralmente. Manovra di Lasegue positiva a 45° bilateralmente. Limitazione funzionale moderata/severa dei movimenti di flessione ELle ginocchia bilateralmente. Nei limiti i movimenti ELla caviglia bilateralmente”. Esaminata la documentazione in atti ed eseguito l'esame obiettivo, l'ausiliare ha, dunque, ritenuto di applicare alla patologia diabetica, il codice 9309, condiviso dall'opponente, tabellato per il “DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO - MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIOGRADO (CLASSE III), 41 – 50%, riducendo di un 1/2 la percentuale di invalidità prevista per il codice considerato. L'ausiliare ha esplicitato le ragioni ELla operata riduzione, rilevando che “La perizianda riferisce di essere affetta da diabete mellito di tipo 2 da circa 6 anni, in attuale terapia con ipoglicemizzanti orali, come emerge dalla visita diabetologica effettuata il 13/06/2024 presso il CDS dal dott. con prescrizione di US (farmaco orale Per_2 ipoglicemizzante). Dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione in atti si riscontra un buon compenso glicometabolico. (cft. esami ematochimici effettuati il 20/12/2023 presso Laboratorio Analisi Cliniche con riscontro di HbA1c 6,5% indicativo di buon compenso glicemico.), specificando poi che “Dalla documentazione in atti non emergono
3 complicanze in atto, secondarie alla patologia diabetica”, ritenendo conseguentemente opportuno ridurre proporzionalmente il valore invalidante “operando un'adeguata riduzione ELla percentuale prevista”, conseguentemente riconoscendo un'invalidità EL 20%. Parimenti infondata è la doglianza secondo cui il CTU, in relazione alla insufficienza venosa cronica, avrebbe sottostimato le complicanze artrosiche in considerazione di non meglio precisate consistenti limitazioni funzionali alla colonna. Emerge al contrario dalla perizia in atti che il consulente ha effettuato una compiuta valutazione ELla patologia insufficienza venosa cronica, precisando che: “dalla documentazione in atti, in particolare dal certificato cardiologico rilasciato il 15/06/2021 presso ASL con riscontro di: “Ipertensione arteriosa in I classe NYHA” CP_2 L'Esame ecocardiografico effettuato il 28/06/2022 presso lo Studio Cardiologico
[...] evidenzia un esame nei limiti, con conservata contrattilità globale e segmentaria CP_3 (F.E.55%). Inoltre, la ricorrente presenta un quadro di insufficienza venosa con varici arti inferiori e teleangectasie, con evidenza all'Ecocolordoppler arti inferiori effettuato il 18/03/2022 presso Centro SanCiro di “ipotonia EL CVS con incontinenza segmentaria ELla safena interna, varicosi extrarticolare e diffusa varicosi reticolo-teleangectasica dermica.” Concludendo, in considerazione EL buon compenso cardiologico evidenziato dall'ecocardiogramma succitato, con una cinesi globale conservata, risulta corretto inquadrare la cardiopatia ELla ricorrente, in una I classe NYHA funzionale in attuale discreto compenso. Pertanto, secondo le tabelle approvate con D.M.
5.2.1992 si può riconoscere globalmente un tasso d'invalidità permanente EL 25% (venticinque percento) cod. 6441 per analogia. Considerando in questa valutazione anche l'insufficienza venosa cronica arti inferiori con varici di gamba”. L'istante, pertanto, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima ELle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento ELla percentuale necessaria al riconoscimento ELle prestazioni sanitarie richieste secondo una diversa e più grave prospettazione. La documentazione medica prodotta nel giudizio di opposizione non è, poi, idonea a sminuire il giudizio ELl'ausiliare, tenuto conto che il certificato medico rilasciato dalla ASL Napoli 3 Sud in data 04.06.2024, depositato in data 05.05.2025, è già stato prodotto dall'istante a corredo EL ricorso introduttivo EL procedimento di ATP ed acquisito alla documentazione esaminata dal CTU. Neppure la documentazione medica sopravvenuta prodotta a corredo EL ricorso in opposizione, ridepositata in data 05.05.2025, è idonea a determinare il riconoscimento ELla parziale o totale inabilità, atteso che da essa non solo non si denota alcun aggravamento EL quadro patologico ma, al contrario, si evince la conferma EL giudizio clinico espresso dal C.T.U. nel procedimento per ATP. Invero, il certificato cardiologico rilasciato dalla Asl Na3 in data 27.01.2025, dal quale si ricava che l'istante è affetta da “Ipertensione arteriosa in Diabetica 2nid, Obesità”, riporta la medesima diagnosi formulata dal CTU ed evidenzia “Ritmo sinusale con f.c. di 82 b.p.m.; Tracciato normale”. Analogamente, l'Eco-Color-Doppler effettuato in data 24.02.2025 rileva che il calibro ed il decorso dei vasi EL distretto sovraortico e degli assi arteriosi e carotidei sono regolari né si evidenziano echi patologici endoluminali riferibili a patologia ostruttiva a carico ELla carotide né EL circolo venoso profondo e superficiale. Parimenti, la documentazione medica acquisita all'udienza di discussione non evidenzia nuove o più gravi patologie. Non risultano, dunque, elementi per ritenere viziato il giudizio EL CTU.
4 Parte ricorrente, con l'opposizione, non ha infatti dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente una diversa stima ELle patologie riscontrate, che condurrebbe al raggiungimento ELla percentuale necessaria al riconoscimento ELle prestazioni sanitarie richieste secondo una diversa e più grave prospettazione. Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione EL c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico e le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate. Va ricordato al riguardo che il sindacato EL giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato ELla Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi ELla motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito ELle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza ELle sue conclusioni dalle nozioni correnti ELla scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione ELla corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi EL procedimento logico formale EL consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere ELla specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo ELla consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto ELla richiesta ELla parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni ELl'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze EL medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento ELle spese processuali, atteso il tenore ELla dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP risultano già liquidate a CP_ carico ELl' nel procedimento di ATP con decreto emesso dal Giudice Onorario Dott. Peluso in data 26.03.2025, depositato in data 28.03.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice EL lavoro, in persona ELla d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
5 - dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione ELle spese processuali;
CP_
- dà atto che le spese di consulenza tecnica a carico ELl' sono state già liquidate con decreto EL 26-28.03.2025. NAPOLI, 01.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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