Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 401/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 401/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 16.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 17.1.1989, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. SARA PICCIONE (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in IA (TA) alla via Antonio
Bruno n. 151 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.1.1994 e ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. SARA PICCIONE (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliata in IA (TA) alla via Antonio Bruno n. 151 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 5.3.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Potenza il 24.8.2012, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (Potenza, 17.11.2014) e (Potenza, Persona_1 Controparte_2
23.10.2019); e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n.
2552/2022 del 22.2.2022.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 16.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché versando in atti documentazione reddituale a loro afferente come richiesto dal Tribunale all'udienza del 9.4.2025 (e prima ancora con decreto di fissazione udienza del
7.3.2025), sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in Potenza il 24.8.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 27, Parte II, S. A, Anno 2012, alle seguenti condizioni:
«A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori Parte_1
(c.f. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), celebrato in Potenza in data 24 agosto 2012 e trascritto sul C.F._3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza al n. 27, p.2, serie A, anno
2012, disponendo la trasmissione di copia della emananda sentenza all'Ufficiale dello
2 R.G. N. 401/2025 V.G.
Stato Civile del Comune di Potenza per i successivi adempimenti alle seguenti condizioni:
a) affidamento condiviso di entrambi i figli ai genitori con allocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Potenza al Viale Firenze n. 92 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
b) mantenimento di Euro 150,00 per ogni figlio da parte del IG. da versare Pt_1
ogni mese alla IG.ra , oltre il 50% delle spese extra preventivamente CP_1
concordate e documentate;
c) per due weekend alterni al mese i figli saranno ospiti del padre nel suo domicilio manduriano, ad iniziare dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera. Per
l'estate i figli trascorreranno 15 giorni col padre, anche da computare e dividere in due mesi differenti, concordati con la madre. I figli trascorreranno una festa natalizia col padre ed altresì una festa pasquale col padre, sempre da concordare con la madre;
d) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
e) non vi sono questioni patrimoniali;
f) compensare le spese di giudizio tra le parti;
g) ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
3 R.G. N. 401/2025 V.G. consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 5.3.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e , sia in riferimento Per_1 CP_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulle sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
4 R.G. N. 401/2025 V.G. il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 401 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da ATTORRE e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Potenza il
24.8.2012 da (C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Monferrato il 17.1.1989, e (C.F.: Controparte_1
), nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di C.F._3
matrimonio del Comune di Potenza al N. 27, Parte II, S. A, Anno 2012;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conIGlio del 27.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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