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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6801 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 30/09/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23299/2024 R.G. ivi riunito il numero 23300/24 R.G.
TRA
, c.f. , e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. MARRA MICHELE presso il cui studio in Casagiove (CE) elettivamente domiciliano, giusta procura in atti RICORRENTI E
, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa dagli avv. Avv. MANDES LUIGIA MARIA e SELVAGGI ISABELLA, elettivamente domiciliata in presso la sede CP_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data 30.10.2024 e con il presente provvedimento riuniti per identità delle questioni trattate, le ricorrenti, dipendenti della con mansioni di Controparte_1 infermiere, dichiaravano che durante la pandemia di SARS-COVID 19 avevano svolto lavoro straordinario per la campagna vaccinale nelle Hub vaccinali, precisando che tali attività, anziché essere retribuite quali prestazioni aggiuntive, come previsto dall'art. 1 comma 464 e 467 della legge 178/2020 (quindi con un importo di € 50,00 orari), venivano retribuite come straordinario ordinario, come si evince dalle buste paga in atti. Tanto premesso, chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto a percepire la somma lorda oraria di euro 50,00 in applicazione dell'art. 1, comma 464 e 467 della L. 178/2020 per tutte le ore svolte e, per Cont l'effetto, in base ai conteggi formulati, chiedevano la condanna dell' al pagamento della somma
€. 66.452,44 in favore di per il periodo da gennaio 2020 a giugno 2022 e la somma Parte_1 di €. 24.720,93 in favore di per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in entrambi i giudizi l' che eccepiva la nullità e l'infondatezza Controparte_1 dei ricorsi, in fatto e in diritto, atteso che le ricorrenti si erano limitate ad indicare le ore lavorate presso i centri vaccinali e a chiedere il pagamento delle stesse a titolo di straordinario invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020, senza nulla provare circa la riconducibilità delle prestazioni svolte all'istituto delle c.d. “prestazioni aggiuntive”, né all'attività di somministrazione di vaccini. Contestava che nei ricorsi vi fosse indicazione specifica dei turni di lavoro, né delle hub vaccinali, ed allegava che erano indicate solo genericamente le ore complessive;
eccepiva che dai cedolini paga prodotti si rilevava il regolare pagamento delle ore a titolo di straordinario rese nei periodi indicati, retribuite con la dovuta maggiorazione, trattandosi di attività lavorativa svolta a titolo di straordinario, e non a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi della normativa invocata.
La domanda è infondata e va rigettata, condividendosi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, come da precedenti in atti di parte resistente (cfr. in termini Sentenza Tribunale di Napoli, n. 2199/2023 del 30/03/2023). Incontestato tra le parti è il numero di ore di straordinario prestato dalle ricorrenti, ore pacificamente retribuite come straordinario ordinario e/o straordinario festivo o notturno, con un importo pari ad €. 18,05 all'ora e/o 20,41 se notturno o festivo, anziché quali prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L 178/2020 (quindi con un importo di € 50,00 orari). Il tema centrale della controversia attiene, dunque, all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa e, segnatamente, per l'effettuazione delle vaccinazioni Covid 19. L'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità
- triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”. Dunque, il compenso per le prestazioni aggiuntive spetta al personale infermieristico impegnato, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per prestazioni funzionali allo svolgimento delle attività previste dai commi da 457 a 467, ossia tutte le attività necessarie per l'attuazione del piano vaccinale. Di contro, l'allegazione di cui in ricorso circa l'impegno prestato per le vaccinazioni ANTI-COVID, specificamente contestata da parte resistente, è rimasta però non provata, dal momento che anche i capi di prova articolati non hanno riguardato la specifica circostanza rilevante ai fini del giudizio. Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata. Tenuto conto dell'esistenza in sezione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro così provvede: a) rigetta la domanda;
b) dichiara compensate fra le parti le spese di lite. Napoli, 30/09/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 30/09/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 23299/2024 R.G. ivi riunito il numero 23300/24 R.G.
TRA
, c.f. , e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. MARRA MICHELE presso il cui studio in Casagiove (CE) elettivamente domiciliano, giusta procura in atti RICORRENTI E
, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , rapp.ta e Controparte_1 CP_2 difesa dagli avv. Avv. MANDES LUIGIA MARIA e SELVAGGI ISABELLA, elettivamente domiciliata in presso la sede CP_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data 30.10.2024 e con il presente provvedimento riuniti per identità delle questioni trattate, le ricorrenti, dipendenti della con mansioni di Controparte_1 infermiere, dichiaravano che durante la pandemia di SARS-COVID 19 avevano svolto lavoro straordinario per la campagna vaccinale nelle Hub vaccinali, precisando che tali attività, anziché essere retribuite quali prestazioni aggiuntive, come previsto dall'art. 1 comma 464 e 467 della legge 178/2020 (quindi con un importo di € 50,00 orari), venivano retribuite come straordinario ordinario, come si evince dalle buste paga in atti. Tanto premesso, chiedevano accertarsi e dichiararsi il diritto a percepire la somma lorda oraria di euro 50,00 in applicazione dell'art. 1, comma 464 e 467 della L. 178/2020 per tutte le ore svolte e, per Cont l'effetto, in base ai conteggi formulati, chiedevano la condanna dell' al pagamento della somma
€. 66.452,44 in favore di per il periodo da gennaio 2020 a giugno 2022 e la somma Parte_1 di €. 24.720,93 in favore di per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in entrambi i giudizi l' che eccepiva la nullità e l'infondatezza Controparte_1 dei ricorsi, in fatto e in diritto, atteso che le ricorrenti si erano limitate ad indicare le ore lavorate presso i centri vaccinali e a chiedere il pagamento delle stesse a titolo di straordinario invocando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, comma 464, della L. 178/2020, senza nulla provare circa la riconducibilità delle prestazioni svolte all'istituto delle c.d. “prestazioni aggiuntive”, né all'attività di somministrazione di vaccini. Contestava che nei ricorsi vi fosse indicazione specifica dei turni di lavoro, né delle hub vaccinali, ed allegava che erano indicate solo genericamente le ore complessive;
eccepiva che dai cedolini paga prodotti si rilevava il regolare pagamento delle ore a titolo di straordinario rese nei periodi indicati, retribuite con la dovuta maggiorazione, trattandosi di attività lavorativa svolta a titolo di straordinario, e non a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi della normativa invocata.
La domanda è infondata e va rigettata, condividendosi ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, come da precedenti in atti di parte resistente (cfr. in termini Sentenza Tribunale di Napoli, n. 2199/2023 del 30/03/2023). Incontestato tra le parti è il numero di ore di straordinario prestato dalle ricorrenti, ore pacificamente retribuite come straordinario ordinario e/o straordinario festivo o notturno, con un importo pari ad €. 18,05 all'ora e/o 20,41 se notturno o festivo, anziché quali prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L 178/2020 (quindi con un importo di € 50,00 orari). Il tema centrale della controversia attiene, dunque, all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa e, segnatamente, per l'effettuazione delle vaccinazioni Covid 19. L'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità
- triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”. Dunque, il compenso per le prestazioni aggiuntive spetta al personale infermieristico impegnato, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per prestazioni funzionali allo svolgimento delle attività previste dai commi da 457 a 467, ossia tutte le attività necessarie per l'attuazione del piano vaccinale. Di contro, l'allegazione di cui in ricorso circa l'impegno prestato per le vaccinazioni ANTI-COVID, specificamente contestata da parte resistente, è rimasta però non provata, dal momento che anche i capi di prova articolati non hanno riguardato la specifica circostanza rilevante ai fini del giudizio. Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata. Tenuto conto dell'esistenza in sezione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro così provvede: a) rigetta la domanda;
b) dichiara compensate fra le parti le spese di lite. Napoli, 30/09/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon