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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 40 R.G. dell'anno 2023, proposta da
, nato a [...] il [...], residente a [...]elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli Parte_1 avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 contumace
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari in data 24 giugno 2020, Parte_1 CP_ aveva convenuto in giudizio l per ottenere il riconoscimento, già infruttuosamente domandato in via amministrativa, del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo ad alcune patologie, nella specie angioneurosi e lesioni osteoarticolari e muscolo tendinee, di cui aveva denunciato l'origine professionale. CP_ L aveva resistito e concluso per il rigetto della domanda.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, ponendosi in adesione alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nominato, con sentenza n. 14/2023 pubblicata il 13 gennaio 2023, aveva riconosciuto la natura professionale delle patologie denunciate, ritenendo che le stesse potessero essere state favorite, seppure in maniera non esclusiva, dall'attività di operaio svolta da per molti anni, ed alle stesse aveva ascritto un danno biologico Pt_1 complessivo del 22%, dichiarando quindi il conseguente diritto di di percepire il conseguente indennizzo Pt_1 in rendita, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa (18.02.2020). CP_ Aveva, perciò, condannato l alla corresponsione del predetto indennizzo in rendita, correlato ad un danno biologico del 22% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi da tale data, con la maggior misura tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di , che aveva liquidato in 3.800,00 €, oltre Pt_1 rimborso forfettario al 15% ed accessori dovuti nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari di . Pt_1
La quantificazione sopra indicata era stata giustificata dal primo giudice con il riferimento alla tabella relativa ai procedimenti di previdenza di cui al DM n. 147 del 2022 di valore fino a 52.000,00 euro, all'applicazione di valori calcolati “con opportuna riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolarmente complessa attività processuale profusa dalle parti e la sostanziale mancanza di un'effettiva fase decisionale siccome limitata al deposito di brevi note conclusionali”,
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello . Parte_1 CP_ L' pur ritualmente citato, è rimasto contumace.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata: CP_ 1.Condanni l' al pagamento delle maggiori spese legali del primo giudizio, ponendole interamente a suo carico, nella misura che verrà accertata in corso di causa, e comunque misura non inferiore ad € 4.636,50, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
2.con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
3.in caso di reiezione della domanda si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque poste a carico dell'appellante, in quanto il suo reddito non supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo dire, il primo Parte_1 giudice, disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite addivenendo ad una determinazione delle stesse al di sotto del minimo di legge.
La sentenza impugnata era, in particolare, viziata, ha dedotto , nel punto in cui aveva liquidato le spese Pt_1 legali in misura inferiore a quelle che sarebbero risultate dalla riduzione massima delle tariffe medie previste dalla tabella 4 allegata al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione fino a 52.000 €, considerando che l'art. 4,
c. 1, di tale DM 55/2014, a seguito delle modifiche operate con il DM 37/2018, aveva previsto che i valori potessero essere diminuiti non oltre il 50%, stabilendo quindi valori minimi inderogabili.
Nel caso di specie, invece, a fronte di un valore medio complessivo di 9.270,00 €, come indicato nella nota spese prodotta nel giudizio di primo grado, il primo giudice aveva liquidato un importo ben inferiore a quello di 4.636,50 € risultante dalla riduzione massima del 50% per tutte le fasi, errando anche nella parte in cui aveva rilevato la mancanza di un'effettiva fase decisionale a giustificazione della riduzione dei compensi, peraltro asseritamente diminuiti solo rispetto ai valori medi, perché in contrasto con le previsioni del comma 5, dell'art. 4 del citato DM 55/2014, che prevede nel dettaglio gli adempimenti della fase decisionale, in questo caso certamente svolti dall'appellante, che aveva curato la precisazione delle conclusioni, elaborato e depositato la nota spese, nonché curato la redazione di memorie conclusionali e proceduto all'esame della sentenza.
Di conseguenza il compenso complessivo dovuto a titolo di spese legali avrebbe dovuto essere indicato nel rispetto dei parametri di legge, considerando che erano state espletate tutte le fasi del giudizio indicate nella parcella prodotta al Tribunale, ovvero anche la fase decisionale, in misura comunque non inferiore a 4.636,50
€ nella denegata ipotesi di applicazione della riduzione massima consentita
Da ciò la necessaria parziale riforma sul punto della sentenza impugnata.
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Il motivo di appello sopra riportato è fondato.
Come rilevabile dalla quantificazione operata in sentenza e dai criteri indicati nella motivazione adottata dal primo giudice, effettivamente risulta fondata la censura di parte appellante che la liquidazione delle spese sia frutto dell'applicazione – errata – di valori complessivi inferiori ai minimi risultanti dalla sommatoria dei valori minimi riferiti a ciascuna fase del giudizio dal Dm 55/2014 avuto riguardo alla tabella delle controversie previdenziali di valore fino a 52.000 €, senza tenere conto del fatto che gli stessi sono divenuti inderogabili dopo le modifiche adottate in proposito dal DM 37 del 2018 e ritenendo che fosse sostanzialmente mancata una effettiva fase decisionale siccome limitata al deposito di brevi note conclusionali.
La liquidazione al di sotto dei minimi, operata dal primo giudice per le quattro fasi del giudizio, e cioè per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e/o istruttoria e decisionale, non è infatti più consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a seguito dell'emanazione del DM n. 37/2018, entrato in vigore il 27.04.2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM n. 55/2014.
Tra queste in particolare quelle che consentivano l'esercizio del potere discrezionale del giudice, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del DM n. 55/2014, consentendogli anche di diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere rispetto ai parametri minimi, purché la diminuzione fosse adeguatamente motivata, in modo da rendere controllabili le ragioni dello scostamento e della sua misura.
Lo scostamento in questione non è soggetto al controllo di legittimità solo se contenuto tra il minimo ed il massimo dei parametri previsti, “attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente”, mentre è preclusa una riduzione, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (artt. 4 e 19), del valore medio di liquidazione superiore alla misura del 50%, dato che con tali modifiche è stata eliminata, per il potere di riduzione, l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari, al momento non più consentita, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35”, in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio, e dell'interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (così Cass. n. 10438/2023, ma anche la più recente n. 11102/2024). Né la conclusione nel senso dell'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022..”, qui applicabile ratione temporis (la decisione è del 13.01.2023) “che ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del Ministero della Giustizia) di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del 17.02.2022 e Cass. 10438/2023 sopra citata e n. 24993/2023).
Considerato quindi che non è in discussione nel caso di specie lo svolgimento delle fasi di studio e introduttiva, ma neppure di quella di trattazione e/o istruttoria, che si è effettivamente svolta se si considera che la causa è stata istruita con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, non può essere neppure condivisa l'affermazione del primo giudice, a giustificazione di una liquidazione al di sotto dei minimi tabellari previsti, che sia sostanzialmente mancata un'effettiva fase decisionale, siccome limitata al deposito di brevi note conclusionali.
La fase decisoria, pacificamente, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d), del DM n. 55/2014, vigente ratione temporis, è quella che attiene non solo alla precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle delle altre parti, ma anche alla redazione e al deposito della nota spese, all'esame e alla registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (cosi da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”).
E nel caso di specie effettivamente risulta che i difensori di parte appellante non solo abbiano precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 11 novembre 2022, depositando con le stesse la nota spese redatta, ma anche che il 3 gennaio 2023 abbiano redatto le memorie conclusionali, cui ha fatto seguito altresì l'esame della sentenza, svolgendo quindi pienamente tutte le attività incluse dal citato comma 5, lett. d) dell'art. 4 del DM n. 55/2014 nella fase decisionale, per le quali spettano quindi i compensi minimi previsti dalla tabella delle cause di previdenza per la cause di valore compreso tra 26.000,01 e € 52.000
€, che è quello corrispondente al valore della prestazione liquidata in sentenza.
La reale complessità della controversia e degli adempimenti dalla medesima richiesti non giustifica, infatti, una liquidazione parametrata su valori superiori rispetto a quelli minimi, che ben compensano l'attività effettivamente svolta.
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che va confermata per il resto, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, ai sensi del DM n. 55/2014, nella versione vigente ratione temporis, considerando i parametri previsti nella tabella per le controversie previdenziali di valore da 26.000,01 € a 52.000,00 € (il valore è quello utilizzato CP_ dal primo giudice, che l' non ha ritenuto di contestare), per la fase di studio della controversia (valore medio di 1.701,00 euro), per la fase introduttiva del giudizio (valore medio di 1.204,00 euro), per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore medio di 2.693,00 euro) e per la fase decisionale (valore medio di 3.675,00 euro), pari complessivamente nei valori medi a 9.273,00 euro, i quali, liquidati sui minimi, secondo le tabelle allegate al Dm n. 55 del 2014, come modificato con DM 147/2022 vigente al 13 gennaio 2023 (data della sentenza), risultano quindi pari complessivamente a 4.636,5 ottenuti riducendo del 50% i predetti importi medi, cui vanno aggiunti spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Spettano inoltre a , in ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese del giudizio di appello, Parte_1 liquidate come dispositivo, e cioè quantificate considerando i parametri minimi previsti dalla tabella per i giudizi davanti alla Corte d'Appello di cui al DM n. 55 del 2014, come successivamente modificato, per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (4.636,5 euro) e quella di 3.800,00 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore fino a 1.100,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017), che sono pari a 247,00 euro, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale (142+142+210, ridotti del 50% per calcolare i valori minimi), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 dato che la causa è stata tenuta a decisione in prima udienza ovvero nell'udienza destinata alla discussione della causa, deponendo in tal senso anche le uniche note di trattazione scritta depositate dall'appellante, evidentemente attinenti, nei loro contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari, Sezione Lavoro, in data 13.01.2023, n. 14 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, CP_ riliquida in euro 4.636,5 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell oltre spese generali al
15% e accessori dovuti per legge;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Dispone che le spese di entrambi i gradi del giudizio siano distratte in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 27 maggio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa