Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 720 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 , con l'Avv. DI NATALE FRANCESCO
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente chiede di potere beneficiare dell'assegno sociale sin dalla data della domanda (domanda del
17.5.2021). Rappresenta di essere in possesso sia dei requisiti personali che dei requisiti reddituali, avendo dimostrato di non possedere redditi ai fini IRPEF e di avere il requisito anagrafico. L'CP_1 costituendosi nega tale diritto e come unico motivo a fondamento del diniego pone la mancanza di un certificato di espiazione pena, richiesto in precedenza dall' CP_2 e non inoltrato dall'istante.
Invero, tale certificato risulta depositato dalla difesa attorea in allegato n. 2 delle note di trattazione per l'udienza dell'11.04.2024: dall'analisi del citato certificato emerge che il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva, di cui alla condanna 17.4.1992 della Corte d'Assise d'Appello di Lecce (irrevocabile il
3/6/1993), in data 15.11.1997.
Sul punto appare doveroso il richiamo alla legge FO (art.2 L. 28 giugno
2012 commi 58-63) e di riflesso al messaggio CP_1 del 5 giugno 2017 n. 2302, la quale dispone la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso.
In particolare il suddetto articolo, al comma 58, primo periodo, dispone che:
Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289- bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 4 I 6-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili>>. Il concetto di "revoca" sopra descritto viene applicato dall' CP_2 , in fase di prima operatività, come "sospensione" della prestazione nei confronti degli interessati, fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena.
Nel caso di specie, tuttavia, sono trascorsi oltre vent'anni dall'espiazione della pena per i delitti per i quali era stato condannato il ricorrente.
In conclusione, il beneficio deve essere riconosciuto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice, così provvede:
Condanna CP_1, in p.l.r.p.t, a versare, in favore dell'istante l'assegno sociale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, ovvero dal 01.06.2021, il tutto con accessori del credito, dal dì del dovuto a quello del soddisfo;
Condanna l' CP_2 inoltre, al pagamento delle spese di lite, in misura di €
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800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc
Castrovillari, 15/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO