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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 999 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO TURCO GRAZIELLA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSUMECI ISIDORO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CALATABIANO (CT) il 22/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia il 26/06/2020; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Art. 1 I signori e concordano Parte_1 Parte_2
espressamente di voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno.
Con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che il signor si è già Parte_2
trasferito in altro immobile a far data dell'Agosto 2024 per accordi pregressi. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per la minore. Ad ogni buon fine i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Art. 2 La casa coniugale sita in Taormina- Trappitello, in Via Francavilla n. 339, indicata al catasto terreni del comune di
Taormina al Fg. 11, Part. 900, sub 4, cat . A/2, resta assegnata alla OR con i mobili Pt_1
che la arredano che la abiterà con la figlia. Art. 3 La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dalla L. 54/06, attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, mentre resterà collocata presso la madre nell'ex-casa coniugale, sita in Taormina Trappitello, in Via Francavilla n.
339. Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore, il martedì ed il venerdì dalle ore
17.30 alle 20.30, o più volte la settimana su accordo dei genitori. E a far data dalla emissione della sentenza di separazione e sempre se la bambina sarà pronta, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 17.30 del sabato, oppure dalle ore
10.00 del Sabato fino alle ore 10.00 della Domenica, in tutto solo per due volte al mese, alternando i fine settimana con la madre. I giorni e gli orari di visita potranno essere comunque modificati su accordo delle parti e per ragioni lavorative dei genitori, tenendo conto delle esigenze della minore. Art. 4 Durante le festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sè la minore il giorno di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo o la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno di natale ed il giorno 1 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 10.30 del 02 Gennaio o il giorno di San Silvestro, dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, ad anni alterni così per il giorno di Pasqua dalle 10.30 alle ore 10.30, del giorno successivo o quello di Pasquetta dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo, ad anni alterni, il tutto da concordare fra i genitori, che potranno decidere anche di alternare il pranzo o la cena su accordo congiunto. In ordine alle vacanze estive, il Sig avrà la facoltà Parte_2
di trascorrere con la figlia almeno una settimana anche non consecutiva consecutiva nel mese di Agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato tenendo conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Salvo migliori intese fra i coniugi. In questi giorni la madre potrà vedere la piccola per due ore al giorno e potrà telefonarle. Tale condizione permarrà fino al compimento dell'ottavo anno. Art. 5 A titolo di contributo per il mantenimento della figlia stante la collocazione prevalente di essa presso la Per_1
OR , il sig. le corrisponderà, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 Parte_2
mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Si specifica che tutte le utenze ( Gas, Energia elettrica ed idrica e Tari) dalla data della sottoscrizione sono a carico della sig.ra . Utenze arretrate Pt_1
acqua e tari al 50%. Il contributo dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT. Il Signor Parte_2
rinuncia a percepire la metà dell'assegno unico oggi pari ad € 230,00 (duecentotrenta/00) che verrà percepito interamente dalla Sig.ra a decorrere dalla sottoscrizione del presente Pt_1
accordo, a tal fine il Sig con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a rilasciare Parte_2
ogni autorizzazione necessaria. Art.
6 - Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) della minore verranno prese concordemente dai genitori. Il signor si impegna a corrispondere alla OR , nell'interesse della minore, Parte_2 Pt_1
il 50% di tutte le spese specialistiche, dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute del figlio, nonché spese scolastiche quali pagamento di rette di scuole private, e/o tasse scolastiche, comprese le spese universitarie e quelle dell' alloggio, ed in ogni caso acquisto di libri e materiale scolastico ed infine spese sostenute in occasione di comunione, cresima, ed altre cerimonie nonchè feste di compleanno della propria figlia . Si precisa, inoltre, che ogni spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale. Art. 7 I coniugi si danno vicendevolmente atto di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i rapporti patrimoniali pregressi. Art.8 Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore. I coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a OR (ME) il 25/12/1987, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di CALATABIANO (CT) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
22/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte II, serie
A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 999 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO TURCO GRAZIELLA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSUMECI ISIDORO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/03/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CALATABIANO (CT) il 22/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia il 26/06/2020; Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Art. 1 I signori e concordano Parte_1 Parte_2
espressamente di voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno.
Con la sottoscrizione del presente ricorso si dà atto che il signor si è già Parte_2
trasferito in altro immobile a far data dell'Agosto 2024 per accordi pregressi. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per la minore. Ad ogni buon fine i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Art. 2 La casa coniugale sita in Taormina- Trappitello, in Via Francavilla n. 339, indicata al catasto terreni del comune di
Taormina al Fg. 11, Part. 900, sub 4, cat . A/2, resta assegnata alla OR con i mobili Pt_1
che la arredano che la abiterà con la figlia. Art. 3 La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dalla L. 54/06, attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, mentre resterà collocata presso la madre nell'ex-casa coniugale, sita in Taormina Trappitello, in Via Francavilla n.
339. Il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore, il martedì ed il venerdì dalle ore
17.30 alle 20.30, o più volte la settimana su accordo dei genitori. E a far data dalla emissione della sentenza di separazione e sempre se la bambina sarà pronta, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 17.30 del venerdì alle ore 17.30 del sabato, oppure dalle ore
10.00 del Sabato fino alle ore 10.00 della Domenica, in tutto solo per due volte al mese, alternando i fine settimana con la madre. I giorni e gli orari di visita potranno essere comunque modificati su accordo delle parti e per ragioni lavorative dei genitori, tenendo conto delle esigenze della minore. Art. 4 Durante le festività natalizie, il padre potrà vedere e tenere con sè la minore il giorno di Natale dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo o la Vigilia di Natale dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno di natale ed il giorno 1 Gennaio, dalle ore 10.30 alle 10.30 del 02 Gennaio o il giorno di San Silvestro, dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, ad anni alterni così per il giorno di Pasqua dalle 10.30 alle ore 10.30, del giorno successivo o quello di Pasquetta dalle ore 10.30 alle 10.30 del giorno successivo, ad anni alterni, il tutto da concordare fra i genitori, che potranno decidere anche di alternare il pranzo o la cena su accordo congiunto. In ordine alle vacanze estive, il Sig avrà la facoltà Parte_2
di trascorrere con la figlia almeno una settimana anche non consecutiva consecutiva nel mese di Agosto di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato tenendo conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i coniugi. Salvo migliori intese fra i coniugi. In questi giorni la madre potrà vedere la piccola per due ore al giorno e potrà telefonarle. Tale condizione permarrà fino al compimento dell'ottavo anno. Art. 5 A titolo di contributo per il mantenimento della figlia stante la collocazione prevalente di essa presso la Per_1
OR , il sig. le corrisponderà, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 Parte_2
mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) a far data dalla sottoscrizione del presente atto. Si specifica che tutte le utenze ( Gas, Energia elettrica ed idrica e Tari) dalla data della sottoscrizione sono a carico della sig.ra . Utenze arretrate Pt_1
acqua e tari al 50%. Il contributo dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT. Il Signor Parte_2
rinuncia a percepire la metà dell'assegno unico oggi pari ad € 230,00 (duecentotrenta/00) che verrà percepito interamente dalla Sig.ra a decorrere dalla sottoscrizione del presente Pt_1
accordo, a tal fine il Sig con la sottoscrizione del presente atto si obbliga a rilasciare Parte_2
ogni autorizzazione necessaria. Art.
6 - Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) della minore verranno prese concordemente dai genitori. Il signor si impegna a corrispondere alla OR , nell'interesse della minore, Parte_2 Pt_1
il 50% di tutte le spese specialistiche, dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute del figlio, nonché spese scolastiche quali pagamento di rette di scuole private, e/o tasse scolastiche, comprese le spese universitarie e quelle dell' alloggio, ed in ogni caso acquisto di libri e materiale scolastico ed infine spese sostenute in occasione di comunione, cresima, ed altre cerimonie nonchè feste di compleanno della propria figlia . Si precisa, inoltre, che ogni spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale. Art. 7 I coniugi si danno vicendevolmente atto di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i rapporti patrimoniali pregressi. Art.8 Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore. I coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a OR (ME) il 25/12/1987, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di CALATABIANO (CT) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
22/09/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 16, parte II, serie
A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.