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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo De Luca Presidente Relatore dott. Giorgio Bertola Giudice dott.ssa Valeria Monti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI BEATRICE (C.F.
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 5
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
La sig.ra continuerà chiaramente ad abitare la casa Pt_1 famigliare sita in Piazzale Umbria, 6 a Mantova da lei condotta in locazione;
2. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare per avere, lo stesso, abbandonato la casa famigliare senza giustificato motivo ed essendosi totalmente disinteressato alla coniuge ed alle sue inesistenti capacità reddituali;
3. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad almeno € 500,00;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 la ricorrente esponeva: di aver contratto matrimonio civile in data 01/09/2007 a Mantova sposandosi con come risulta dal Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Mantova (MN), atto n.77, P.2 s.a. anno 2007; che i coniugi hanno scelto il regime della divisione dei beni e hanno fissato la casa coniugale presso l'abitazione condotta in locazione dalla IG.ra sita in Piazzale Umbria, n.6; che dal matrimonio non sono nati Pt_1 figli;
che dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, progressivamente l'unione si è andata deteriorando anche a causa delle ingerenze della figlia del IG. nella relazione di coppia e nella CP_1 gestione degli aspetti economici;
che attualmente, malgrado i tentativi della ricorrente di ricostruzione del rapporto, la coabitazione è cessata, in quanto il marito, con ciò violando i doveri nascenti dal matrimonio, nell'agosto 2023 ha abbandonato la casa coniugale senza indicare la sua nuova dimora;
che la IG.ra percepisce esclusivamente una Pt_1 pensione sociale di importo pari ad € 300,00 mensili e tali redditi non pagina 2 di 5 sono sufficienti per mantenere adeguatamente se stessa e le necessità essenziali, quali l'alloggio, l'alimentazione e le spese mediche.
Ciò premesso la ricorrente prendeva le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 05.09.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e si riservava sulle istanze della ricorrente.
Dopo aver disposto un'integrazione documentale, con ordinanza del
24.12.2024 il giudice assegnava a la casa familiare sita Parte_1 in Mantova, Piazzale Umbria 6, disponeva che Controparte_1 corrispondesse alla convenuta a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 250,00 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/03/2025, disponendo che l'udienza si svolgesse con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in data 17/03/2025 la ricorrente precisava le conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
*****
Dai documenti in atti risulta una netta disparità reddituale tra i coniugi, in sfavore della ricorrente sig.ra ; in particolare, il sig. Pt_1 gode di una pensione pari ad € 11.775,66 annui, mentre la CP_1 sig.ra percepisce un assegno sociale dell'importo di circa € Pt_1
300,00 mensili.
Considerato, pertanto, che il resistente risulta titolare di reddito decisamente superiore a quello della ricorrente, la quale si trova in estrema difficoltà essendo priva di capacità reddituale e non essendo nemmeno in grado, vista l'età, di procurarsi adeguati redditi per il proprio sostentamento, pare opportuno porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento pari a € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat.
Quanto alla domanda di addebito della separazione la Corte di
Cassazione ha espresso in numerose pronunce il principio, secondo il quale l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di pagina 3 di 5 addebito della separazione in quanto conduce all'impossibilità della convivenza salvo che il coniuge che si è allontanato provi che siffatta decisione è stata posta in essere a causa del comportamento dell'altro coniuge ovvero in una situazione di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto (v. ex plurimis Cass. n. 11792/2021).
Nel caso in esame vi è prova documentale (v. doc.6) che il convenuto ha provveduto a reperire i propri beni e vestiario abbandonando definitivamente la casa famigliare il 30.8.2023, senza giustificare in alcun modo il suo comportamento, per cui a quest'ultimo va addebitata la separazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare per avere, lo stesso, abbandonato la casa famigliare senza giustificato motivo.
2. Assegna a la casa familiare sita in Mantova, Parte_1
Piazzale Umbria 6.
3. Dispone che corrisponda a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dalla data della domanda.
4. Spese compensate.
pagina 4 di 5 Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Mantova per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso in Mantova, nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente est.
dott. Massimo De Luca
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo De Luca Presidente Relatore dott. Giorgio Bertola Giudice dott.ssa Valeria Monti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI BEATRICE (C.F.
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 5
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
La sig.ra continuerà chiaramente ad abitare la casa Pt_1 famigliare sita in Piazzale Umbria, 6 a Mantova da lei condotta in locazione;
2. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare per avere, lo stesso, abbandonato la casa famigliare senza giustificato motivo ed essendosi totalmente disinteressato alla coniuge ed alle sue inesistenti capacità reddituali;
3. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento pari ad almeno € 500,00;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.01.2024 la ricorrente esponeva: di aver contratto matrimonio civile in data 01/09/2007 a Mantova sposandosi con come risulta dal Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Mantova (MN), atto n.77, P.2 s.a. anno 2007; che i coniugi hanno scelto il regime della divisione dei beni e hanno fissato la casa coniugale presso l'abitazione condotta in locazione dalla IG.ra sita in Piazzale Umbria, n.6; che dal matrimonio non sono nati Pt_1 figli;
che dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, progressivamente l'unione si è andata deteriorando anche a causa delle ingerenze della figlia del IG. nella relazione di coppia e nella CP_1 gestione degli aspetti economici;
che attualmente, malgrado i tentativi della ricorrente di ricostruzione del rapporto, la coabitazione è cessata, in quanto il marito, con ciò violando i doveri nascenti dal matrimonio, nell'agosto 2023 ha abbandonato la casa coniugale senza indicare la sua nuova dimora;
che la IG.ra percepisce esclusivamente una Pt_1 pensione sociale di importo pari ad € 300,00 mensili e tali redditi non pagina 2 di 5 sono sufficienti per mantenere adeguatamente se stessa e le necessità essenziali, quali l'alloggio, l'alimentazione e le spese mediche.
Ciò premesso la ricorrente prendeva le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 05.09.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e si riservava sulle istanze della ricorrente.
Dopo aver disposto un'integrazione documentale, con ordinanza del
24.12.2024 il giudice assegnava a la casa familiare sita Parte_1 in Mantova, Piazzale Umbria 6, disponeva che Controparte_1 corrispondesse alla convenuta a titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 250,00 e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/03/2025, disponendo che l'udienza si svolgesse con le modalità dell'art. 127 ter c.p.c..
Con note scritte depositate in data 17/03/2025 la ricorrente precisava le conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
*****
Dai documenti in atti risulta una netta disparità reddituale tra i coniugi, in sfavore della ricorrente sig.ra ; in particolare, il sig. Pt_1 gode di una pensione pari ad € 11.775,66 annui, mentre la CP_1 sig.ra percepisce un assegno sociale dell'importo di circa € Pt_1
300,00 mensili.
Considerato, pertanto, che il resistente risulta titolare di reddito decisamente superiore a quello della ricorrente, la quale si trova in estrema difficoltà essendo priva di capacità reddituale e non essendo nemmeno in grado, vista l'età, di procurarsi adeguati redditi per il proprio sostentamento, pare opportuno porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile per il suo mantenimento pari a € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat.
Quanto alla domanda di addebito della separazione la Corte di
Cassazione ha espresso in numerose pronunce il principio, secondo il quale l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di pagina 3 di 5 addebito della separazione in quanto conduce all'impossibilità della convivenza salvo che il coniuge che si è allontanato provi che siffatta decisione è stata posta in essere a causa del comportamento dell'altro coniuge ovvero in una situazione di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto (v. ex plurimis Cass. n. 11792/2021).
Nel caso in esame vi è prova documentale (v. doc.6) che il convenuto ha provveduto a reperire i propri beni e vestiario abbandonando definitivamente la casa famigliare il 30.8.2023, senza giustificare in alcun modo il suo comportamento, per cui a quest'ultimo va addebitata la separazione.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare per avere, lo stesso, abbandonato la casa famigliare senza giustificato motivo.
2. Assegna a la casa familiare sita in Mantova, Parte_1
Piazzale Umbria 6.
3. Dispone che corrisponda a a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento ordinario la somma mensile di Euro 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dalla data della domanda.
4. Spese compensate.
pagina 4 di 5 Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Mantova per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso in Mantova, nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente est.
dott. Massimo De Luca
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