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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1006/2024 RG
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 9.4.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Putignano Giovanni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv S. Graziuso e V. Giroldi CP_1
Resistente
OGGETTO: esecuzione sentenza n 3685/2024-restituzione somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 4661,05 in esecuzione della sentenza n
3685/2023 e la condanna dell' al pagamento della relativa somma. CP_1
Si costituiva in giudizio la parte resistente evidenziando che l' con pec 4.4.2024 aveva CP_1
comunicato al difensore del ricorrente di aver emesso ordine di pagamento di euro 4201,31. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorrente aveva inviato all' la richiesta di rimborso in data 22.1.2024 CP_1 depositando contestualmente l' odierno ricorso. All' udienza odierna parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio evidenziando di aver trasmesso la predetta rinuncia all' in data 4.4.2024. CP_1
La causa veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo.
Secondo l' orientamento della Suprema Corte “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo(v Cass 6850/2011; Cass 9066/2002)”.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate avendo la parte ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all' art 152 disp att c.p.c.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza
(e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc.
(secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e
307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore-giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4.10.1985 n° 4795).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, 9.04.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 9.4.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'avv. Putignano Giovanni Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv S. Graziuso e V. Giroldi CP_1
Resistente
OGGETTO: esecuzione sentenza n 3685/2024-restituzione somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione della somma di euro 4661,05 in esecuzione della sentenza n
3685/2023 e la condanna dell' al pagamento della relativa somma. CP_1
Si costituiva in giudizio la parte resistente evidenziando che l' con pec 4.4.2024 aveva CP_1
comunicato al difensore del ricorrente di aver emesso ordine di pagamento di euro 4201,31. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorrente aveva inviato all' la richiesta di rimborso in data 22.1.2024 CP_1 depositando contestualmente l' odierno ricorso. All' udienza odierna parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio evidenziando di aver trasmesso la predetta rinuncia all' in data 4.4.2024. CP_1
La causa veniva decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo.
Secondo l' orientamento della Suprema Corte “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo(v Cass 6850/2011; Cass 9066/2002)”.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate avendo la parte ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all' art 152 disp att c.p.c.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza
(e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc.
(secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e
307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore-giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4.10.1985 n° 4795).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Così deciso in Lecce, 9.04.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa