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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4468/2021 R.G., pendente tra , in Castellammare di Parte_1 Parte_2
TA e , con ordinanza depositata il 14.07.2025, Parte_3
questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4468/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1896/2021 del
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 30.09.2021, ed in pari data notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del
3.1.2024, dall'Avv. Antonio Suarato (C.F. ), C.F._2
unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli alla Via Carducci
n°6 presso l'avv. Francesco Fabrizio;
APPELLANTE
E
di TA (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore e legale P.IVA_1
rappresentante, dr. , rappresentato e difeso, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di risposta di primo grado, dall'avv. OL UO (C.F.: ); CodiceFiscale_3
APPELLATO
NONCHE'
pag. 2/36 , (C.F. ); Parte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento del corrispettivo al professionista per attività di direzione dei lavori.
Conclusioni:
per l'appellante: “
1. Riformare la sentenza n°1892/2021 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, in data
30 settembre 2021, in pari data depositata e in pari data notificata, nella causa avente numero di R.G. 4905/2017, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto.
-2. Accertare e dichiarare che il Controparte_1
di TA ha conferito incarico alla ricorrente Arch.
[...] [...]
di progettare e coordinare la direzione dei lavori di Pt_1
manutenzione straordinaria cui è stato sottoposto lo stabile dal 2011 al 2014. CP_3
- 3. Accertare e dichiarare che l'Arch. ha regolarmente e Parte_1
totalmente eseguito la prestazione richiesta, certificando infine la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
- 4. Accertare e dichiarare che per le suindicate prestazioni l'Arch.
[...]
ha maturato nei confronti del Pt_1 Controparte_1
di TA un credito pari ad euro € 9.513,79
[...]
(novemilacinquecentotredici/79).
pag. 3/36 - 5. Accertare e dichiarare che Il ha provveduto unicamente CP_1
al pagamento di € 4.000,00 (quattromila/00) sul complessivo importo dovuto.
- 6. Per l'effetto, condannare il Controparte_1
di TA al pagamento in favore della ricorrente della
[...]
somma € 5.513,00 (cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- 7. In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del di TA che ha goduto Controparte_1
della prestazione professionale della ricorrente e non ne ha sostenuto per intero il costo e di conseguenza condannare il medesimo al CP_1
pagamento del saldo di quanto dovuto al ricorrente per la prestazione professionale ricevuta nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
- 8. Condannare, altresì ed in ogni caso, il Controparte_4
al pagamento di spese e compensi del presente
[...]
giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
- 9. In via subordinata, laddove sia accertato che il
[...]
di TA abbia conferito incarico al Geom. Controparte_1
di progettare e coordinare la direzione dei lavori di Parte_3
manutenzione straordinaria (cui è stato sottoposto lo stabile
pag. 4/36 dal 2011 al 2014) e/o che abbia versato al Geom. CP_3 Pt_3
l'importo pattuito per i compensi inerenti le attività suddette:
- A. Accertare e dichiarare che l'Arch. ha regolarmente e Parte_1
totalmente eseguito la prestazione richiesta, certificando infine la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
- B. Accertare e dichiarare che per le suindicate prestazioni l'Arch.
[...]
ha maturato nei confronti del Geom. un credito Pt_1 Parte_3
pari ad euro € 9.513,79 (novemilacinquecentotredici/79).
- C. Accertare e dichiarare che di tale importo l'arch. ha già Parte_1
riscosso la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) sul complessivo importo dovuto.
- D. Per l'effetto, condannare il Geom. al pagamento in Parte_3
favore della ricorrente della somma € 5.513,00
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- E. In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del Geom. che ha goduto della collaborazione Parte_3
professionale della ricorrente e non ne ha sostenuto per intero il costo e di conseguenza condannare quest'ultimo al pagamento del saldo di quanto dovuto al ricorrente per la prestazione professionale ricevuta nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
pag. 5/36 - 9. In via alternativa e/o concorrente, previo accertamento della prestazione professionale eseguita dall'Arch. per i lavori Parte_1
straordinari eseguiti al fabbricato di Castellammare di CP_1
TA, condannare il Controparte_4
e il Geom. ciascuno per il proprio titolo e per la
[...] Parte_3
propria responsabilità - anche in solido tra loro - al pagamento in favore dell'Arch. della somma € 5.513,00 Parte_1
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- 10. Con vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi, oltre oneri accessori come per legge.”.
Per il in Castellammare di TA: “1) Controparte_4
confermare la sentenza impugnata dichiarando inammissibili e/o infondati i motivi di appello principale dell'arch. oppure Pt_1
accogliendo i motivi di appello incidentale proposti dal;
2) CP_1
condannare al pagamento delle spese e delle competenze Parte_1
professionali maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. del presente giudizio di appello, il tutto con attribuzione all'avv. OL UO, antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 6/36 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.7.2017,
l'architetto deduceva che: -con delibera assembleare del Parte_1
21.02.2008, il in Castellammare di TA Controparte_4
le conferiva incarico, unitamente al geom. ed all'arch. Parte_3
, di progettazione e co- direzione dei lavori di Controparte_5
manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale stabilendo un compenso complessivo per i tecnici pari al 7% del costo dei lavori;
- i lavori venivano appaltati all'impresa per un Parte_4
costo calcolato a consuntivo di euro 431.464,36; - per la direzione dei lavori, il condominio deliberava un compenso complessivo, pari ad euro 30.202,50 (7% di € 431.414,36); - essa istante eseguiva interamente ed a regola d'arte la prestazione di co-direzione dei lavori e di progettazione, oltre ad espletare le attività burocratiche ed amministrative necessarie;
- le opere venivano ultimate e collaudate, con atto a firma della ricorrente stessa;
- il compenso complessivo ammontava ad euro 9.513,79, come da fattura dalla stessa consegnata all'amministratore del condominio;
- il Condominio provvedeva al pagamento del minor importo di euro 4.000,00.
Sulla scorta di tali premesse, l'architetto chiedeva al Tribunale Pt_1
di Torre Annunziata, previo accertamento dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'esecuzione della prestazione a regola d'arte, di condannare il al pagamento della somma Controparte_4
di euro 5.513,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per l'attività svolta ed in via subordinata chiedeva condannarsi il condominio al pagamento di quanto richiesto ex art. 2041 c.c..
pag. 7/36 Il di Castellammare di TA, nel Controparte_1
costituirsi in giudizio, deduceva che l'assemblea condominiale aveva, con delibera del 21.02.2008, conferito l'incarico professionale al solo geometra il quale, accettato l'incarico in assemblea, a sua Pt_3
volta nominava come proprio consulente per la sicurezza l'ing.
[...]
e come proprie collaboratrici l'arch. e la Per_1 Controparte_5
ricorrente, arch. , dandone comunicazione in assemblea ai Parte_1
condomini. Il Condominio deduceva, inoltre, di aver già corrisposto al l'importo a lui spettante, pari al 7% del costo delle opere, Pt_3
salvo che per la somma di euro 4.000,00, che il stesso aveva Pt_3
chiesto di corrispondere direttamente alla propria collaboratrice
[...]
. Il eccepiva, inoltre, la prescrizione presuntiva e Pt_1 CP_1
l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, all'udienza del 15.3.2018, convertiva il rito ex art. 702 ter c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 27.3.2018.
Con ordinanza del 6.4.2018, il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta, formulata dalla difesa della all'udienza di cui all'art. Pt_1
183 c.p.c. del 27.3.2018, di autorizzazione alla chiamata in causa del geom. . Parte_3
Con atto di citazione notificato al geometra in data 14.6.2018, Pt_3
l'arch. integrava le conclusioni originariamente formulate con Pt_1
il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., instando, in via subordinata, per la condanna del al pagamento del corrispettivo per l'attività Pt_3
svolta.
pag. 8/36 Integrato il contraddittorio, il geometra , nel costituirsi Parte_3
in giudizio con comparsa del 14.11.2018, contestava la ricostruzione dei fatti esposta dal , deducendo che il condominio aveva CP_1
congiuntamente nominato i tecnici, compresa la , Pt_1
attribuendogli un incarico congiunto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25 maggio 2021, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna e alla rifusione a favore del Parte_1 Parte_3
convenuto delle spese processuali sostenute, che liquida in € CP_1
1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
OL UO dichiaratosi antistatario”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 30.9.2021, interponeva appello, con atto notificato in data 29/10/2021, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., , instando per l'accoglimento delle Parte_1
sopra riportate conclusioni.
pag. 9/36 Con comparsa del 22.2.2022, si costituiva il Controparte_1
di Castellammare di TA, il quale preliminarmente eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, escludendo l'avvenuto conferimento dell'incarico alla da parte Pt_1
del . In ogni caso, il contestava la fondatezza CP_1 CP_1
dell'appello.
, benché regolarmente citato, non si costituiva in Parte_3
giudizio e restava contumace.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
21.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Torre Annunziata, richiamati i noti principi in tema di riparto dell'onere della prova, affermati dalle Sezioni Unite della Corte
pag. 10/36 di cassazione con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, escludeva che avesse dimostrato il fatto costitutivo del diritto di credito Parte_1
da essa vantato. Infatti, ad avviso del primo Giudice, con la delibera assembleare del 21.02.2008, il aveva conferito l'incarico CP_1
per la progettazione e co-direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale al solo geometra Pt_3
.
[...]
In particolare, il Tribunale evidenziava che “dalla lettura della delibera in questione, si evince chiaramente, non solo che il Condominio, dopo aver valutato tutte le offerte formulate da vari professionisti (tra cui anche quella dell'arch. ), ha deciso di nominare esclusivamente il Pt_1
geom. quale direttore dei lavori, ma altresì che Parte_3
quest'ultimo ha semplicemente reso edotto il Condominio circa la sua intenzione di avvalersi della collaborazione per l'espletamento dell'incarico dell'ing. , dell'arch. e dell'arch. ”. Per_1 CP_5 Pt_1
Il Giudice, inoltre, escludeva che il mero pagamento di euro 4.000,00, da parte del in favore della , valesse “a dimostrare CP_1 Pt_1
l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti”, tenuto conto che quanto affermato dal Condominio, secondo il quale lo stesso geometra incaricato aveva chiesto di eseguire il pagamento in favore dell'istante, appariva verosimile.
Le istanze di prova orale articolate dalla difesa dell'architetto Pt_1
non potevano trovare accoglimento, secondo quanto affermato dal
Tribunale, in quanto dirette a dimostrare un fatto contrario al contenuto di un documento, vale a dire che, in occasione pag. 11/36 dell'assemblea condominiale del 21.2.2008, il Condominio aveva conferito l'incarico anche alla . Pt_1
Il Tribunale dichiarava, altresì, inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dalla ricorrente, ritenendo che difettasse il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., in ragione del fatto che la avrebbe potuto Pt_1
esercitare un'azione ex contractu “nei confronti del geom. il Pt_3
quale le ha conferito l'incarico professionale”.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, l'architetto censurava la Parte_1
sentenza, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di adempimento contrattuale, da essa proposta in via principale nei confronti del , per avere il Giudice, a suo Controparte_4
dire erroneamente, ritenuto non provato, sulla sola scorta del verbale dell'assemblea condominiale, che quest'ultima non le avesse conferito l'incarico di progettazione e co-direzione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato.
In particolare, l'istante deduceva che il convincimento del Tribunale era errato in quanto la sussistenza, tra essa appellante ed il
Condominio, di un rapporto contrattuale diretto era dimostrato dai seguenti dati: “a) tutti e tre i tecnici sono stati indicati nel verbale assemblare di nomina: elemento che non avrebbe giustificazione in caso di conferimento del mandato ad uno solo di essi (anche perché il rapporto di collaborazione interna non spiegherebbe alcun effetto nei
pag. 12/36 confronti del ).-b) la quasi totalità delle certificazioni e degli CP_1
atti “tecnici” inerenti i lavori di manutenzione [si vedano il verbale di vizi
e opere difformi (a firma delle sole e ) e il certificato Pt_1 CP_5
finale di collaudo dei lavori (sottoscritto dall'istante e dal geometra
] mai sono sottoscritti dal solo che, nell'ipotesi Parte_3 Pt_3
opposta di conferimento esclusivo dell'incarico, sarebbe l'unico legittimato a sottoscrivere) e dimostrano quindi un rapporto diretto tra i tecnici nominati e il condominio.- c) se davvero l'incarico fosse stato conferito al solo i pagamenti effettuati dal condominio Pt_3
direttamente alla non avrebbero alcuna giustificazione, Pt_1
mancando tra le due parti un rapporto contrattuale.”.
Secondo la , peraltro, lo svolgimento, da parte di essa istante, Pt_1
delle attività di progettazione e co-direzione dei lavori non era mai stata contestata dal , potendosi, anche in ragione di tale CP_1
condotta, desumere l'avvenuto conferimento dell'incarico in suo favore.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto verosimile quanto sostenuto dal , CP_1
sulla giustificazione dei pagamenti diretti ad essa effettuati dallo stesso
, nonostante il geometra costituendosi in giudizio, CP_1 Pt_3
avesse negato sia di essere stato l'unico tecnico incaricato dal
, sia di avere mai autorizzato a tanto il predetto convenuto. CP_1
Peraltro, poiché si trattava di una circostanza contestata, il Giudice non avrebbe potuto porla a fondamento della decisione, in difetto della produzione, da parte del , di alcuna “autorizzazione scritta CP_1
pag. 13/36 del da cui potesse evincersi che effettivamente questi aveva Pt_3
richiesto di eseguire il pagamento direttamente nei confronti della
. Pt_1
Da ultimo, l'appellante si doleva del fatto che il primo Giudice, oltre a non avere ammesso le prove orali da essa articolate al precipuo fine di chiarire l'oggetto dell'incarico professionale conferito in sede di assemblea, aveva malamente apprezzato le risultanze probatorie, attribuendo ingiustificata preminenza al contenuto di un unico documento e sottacendo la portata degli ulteriori atti che avrebbero legittimato una conclusione diversa.
§ 5.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato . CP_1
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Inoltre, deve escludersi che, come eccepito dall'appellato, il primo motivo di gravame sia inammissibile, per non avere l'appellante pag. 14/36 specificamente censurato la ratio fondante della motivazione, costituita dalla ritenuta esistenza, in forza del verbale assembleare del
21 febbraio 2008, del contratto d'incarico professionale esclusivamente con il geom. . Parte_3
Ed invero, dal complessivo contenuto del motivo di gravame, emerge chiaramente che l'appellante abbia inteso contestare la valenza dirimente che il Giudice aveva inteso assegnare al ridetto verbale assembleare. Tra l'altro, a pagina 7 dell'appello, l'istante faceva espresso riferimento al passo della motivazione inerente al verbale assembleare, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel riconoscere al citato documento valenza assorbente a discapito delle ulteriori risultanze probatorie pure presenti in atti.
Ne segue che non possa affatto discorrersi di mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma, da sola in grado di sorreggere l'impianto motivazionale della pronuncia.
§ 6.
Venendo al merito, il motivo è infondato.
Invero, oltre a quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 30/10/2001, cui il primo Giudice mostrava di volersi conformare, va, altresì, richiamato il principio in forza del quale “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.”
pag. 15/36 (Cass. Civ. Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; conf. Cass. Civ.
Sentenza n. 9254 del 20/04/2006).
Ciò premesso, deve condividersi la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, in quanto gli elementi che la invocava a fondamento del motivo di appello non sono Pt_1
dirimenti, alla luce del chiaro tenore del verbale dell'assemblea condominiale del 21.2.2008.
Infatti, dalla lettura del predetto verbale, come correttamente operata dal primo Giudice, si ricava che l'assemblea condominiale all'unanimità decideva “di affidare l'incarico della direzione dei lavori al geom.
” e che, dopo aver ricevuto l'incarico, il medesimo Parte_3
geometra comunicava “all'assemblea che nomina come consulente alla sicurezza l'ing. ” e di volersi avvalere “della collaborazione Per_2
dell'arch. e dell'arch. ”. Controparte_5 Parte_1
Del resto, la tesi difensiva dell'appellante è contrastata dall'ulteriore rilievo per cui, nel medesimo verbale, l'assemblea dava preliminarmente atto di avere ricevuto 7 offerte per l'incarico di direttore dei lavori di manutenzione straordinaria, tra di esse inclusa quella formulata dall'arch. , e di voler accettare solo quella Pt_1
formulata dal geom. in quanto ritenuta maggiormente Pt_3
conveniente.
Al cospetto di tale inequivoco dato è oggettivamente insostenibile affermare che, nonostante quanto espressamente deciso dall'assemblea, comunque, il rapporto contrattuale tra la ed il Pt_1
pag. 16/36 si sarebbe ugualmente perfezionato, per avere un terzo (il CP_1
geom. , in piena autonomia, comunicato di volersi avvalere Pt_3
della collaborazione della medesima nell'espletamento dell'incarico.
Del resto, anche la circostanza che il Condominio, in sede assembleare, si sia limitato a prendere atto della dichiarazione del geometra, se può essere intesa come autorizzazione tacita ad avvalersi dei suddetti collaboratori, non consente, invece, di inferire presuntivamente la prova di una tacita manifestazione di volontà tesa a perfezionare il vincolo contrattuale anche con l'arch. . Pt_1
Tale conclusione, infatti, oltre ad essere avversata dal chiaro significato delle espressioni impiegate nel medesimo verbale, è sconfessata, altresì, dalla mancata previsione di un criterio di riparto, tra i professionisti coinvolti (il e le due collaboratrici dello stesso, Pt_3
e ), dell'unico compenso pattuito. CP_5 Pt_1
Peraltro, l'ulteriore circostanza, valorizzata dall'appellante, secondo cui “la quasi totalità delle certificazioni e degli atti “tecnici” inerenti i lavori di manutenzione [si vedano il verbale di vizi e opere difformi (a firma delle sole e ) e il certificato finale di collaudo dei Pt_1 CP_5
lavori (sottoscritto dall'istante e dal geometra ” non Parte_3
sono a firma esclusiva del non prova l'avvenuto conferimento Pt_3
dell'incarico alla , da parte del , ma è funzionale Pt_1 CP_1
solo a dimostrare che la stessa abbia svolto la prestazione del cui corrispettivo domandava il pagamento.
pag. 17/36 Ciò posto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la prova dell'esecuzione della prestazione, pur essendo necessaria, non è sufficiente, laddove sia contestato dal convenuto il conferimento dell'incarico, per ritenere assolto dal creditore-professionista intellettuale l'onere della prova nelle azioni volta ad ottenere l'adempimento del contratto.
Infatti, nel caso di specie, la , pur avendo dimostrato lo Pt_1
svolgimento dell'attività di co-direzione dei lavori, avendo sottoscritto unitamente al il certificato di collaudo delle opere ed il Pt_3
giornale dei lavori, non forniva la prova che il le aveva CP_1
conferito l'incarico, ben potendo il compimento delle ridette prestazioni giustificarsi in forza del rapporto instauratosi tra la medesima ed il geometra Pt_3
Inoltre, l'ulteriore rilievo dell'appellante - secondo cui l'avvenuto pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.000,00, da parte dello stesso , avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un CP_1
vincolo contrattuale diretto con tale soggetto, posto che, diversamente,
l'adempimento del terzo si sarebbe rivelato privo di giustificazione causale -, non coglie nel segno.
Invero, anche a voler prescindere da quanto affermato dal Tribunale circa la verosimiglianza della circostanza addotta dal a CP_1
giustificazione dell'avvenuto pagamento, va rammentato che l'adempimento da parte di un terzo è, ai sensi dell'art. 1180 c.c., un mezzo di estinzione dell'obbligazione ammesso dall'ordinamento, il quale conferisce al creditore la sola facoltà, e non l'obbligo, di rifiutare pag. 18/36 l'adempimento nel caso in cui sia il debitore ad opporvisi, e riconosce al terzo la facoltà di agire ex art. 2041 c.c. nei casi in cui lo spostamento di ricchezza in favore del creditore non abbia giustificazione causale, come invece accade ove sia lo stesso debitore a delegare il terzo ad adempiere ovvero a conferirgli un mandato.
Va a tal proposito richiamato il principio in forza del quale
“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.” (Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9946 del 29.04.2009).
pag. 19/36 Nel caso di specie, la circostanza che il non abbia agito per CP_1
la ripetizione di quanto corrisposto in favore della e che il Pt_1
geometra abbia negato di aver autorizzato il ad Pt_3 CP_1
eseguire il pagamento per suo conto, non provano il conferimento dell'incarico alla da parte del , trattandosi di fatti Pt_1 CP_1
secondari, i quali assumono rilievo solo al fine di dimostrare i fatti principali (fatti costitutivi, estintivi, impeditivi, modificativi), e che, come tali, non sono idonei a privare di efficacia probatoria il verbale dell'assemblea condominiale dinanzi diffusamente esaminato.
Infine, nemmeno giova all'appellante dolersi della mancata ammissione delle istanze istruttorie da essa articolate in primo grado, ove si consideri che sul punto la censura è genericamente formulata, avendo la parte omesso di richiamare puntualmente il contenuto dei capitoli di prova, come pure di offrire circostanziate indicazioni che potessero farne apprezzare la rilevanza ai fini della decisione.
Del resto, non ha pregio sostenere che l'interrogatorio formale e la prova per testi erano stati articolati per dimostrare l'effettiva volontà del e per fare chiarezza sul punto. Invero, il chiaro tenore CP_1
del verbale assembleare dinanzi richiamato non lascia adito a dubbi di sorta in merito a quale sia stata la volontà (peraltro unanime) dei condomini e rende inammissibile ogni mezzo di prova volto a dimostrare una circostanza diversa. Peraltro, essendo l'interpretazione dei documenti e delle prove attività riservata esclusivamente al Giudice
e dovendo le prove orali avere ad oggetto fatti e non valutazioni,
l'ammissione di una prova costituenda non potrebbe mai disporsi al pag. 20/36 fine di fare chiarezza rispetto al contenuto del citato verbale ovvero in merito alla reale volontà dell'assemblea.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che, come correttamente affermato dal primo Giudice, tra ed il non sussista alcun Parte_1 Controparte_4
rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale, in quanto l'architetto era a sua volta incaricata, di svolgere attività di Pt_1
collaborazione, esclusivamente dal tecnico nominato dal Condominio, geometra e giammai dall'assemblea dei condomini. Pt_3
Il primo motivo deve, pertanto, rigettarsi.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposte nel giudizio”, censurava la Parte_1
sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda da essa istante proposta “nei confronti del e Pt_3
sulla ulteriore e subordinata domanda proposta contro entrambi i convenuti”.
L'istante deduceva che alla prima udienza successiva al mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma c.p.c., in ragione delle difese del
, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata CP_1
in causa del geom. nei confronti del quale aveva esteso la Pt_3
domanda di adempimento, rassegnando le seguenti conclusioni: “
8. In via subordinata, laddove sia accertato che il CP_1 [...]
di TA abbia conferito incarico al Geom. Controparte_1 Pt_3
pag. 21/36 di progettare e coordinare la direzione dei lavori di Pt_3
manutenzione straordinaria (cui è stato sottoposto lo stabile condominiale dal 2011 al 2014) e/o che abbia versato al Geom. Pt_3
l'importo pattuito per i compensi inerenti le attività suddette: A.
Accertare e dichiarare che l'Arch. ha regolarmente e Parte_1
totalmente eseguito la prestazione richiesta, certificando infine la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.- B.
Accertare e dichiarare che per le suindicate prestazioni l'Arch.
[...]
ha maturato nei confronti del Geom. un credito Pt_1 Parte_3
pari ad euro € 9.513,79 (novemilacinquecentotredici/79).- C. Accertare e dichiarare che di tale importo l'arch. ha già riscosso la Parte_1
somma di € 4.000,00 (quattromila/00) sul complessivo importo dovuto.-
D. Per l'effetto, condannare il Geom. al pagamento in Parte_3
favore della ricorrente della somma € 5.513,00
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- E. In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del Geom. che ha goduto della collaborazione Parte_3
professionale della ricorrente e non ne ha sostenuto per intero il costo e di conseguenza condannare quest'ultimo al pagamento del saldo di quanto dovuto al ricorrente per la prestazione professionale ricevuta nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
pag. 22/36 - 9. In via alternativa e/o concorrente, previo accertamento della prestazione professionale eseguita dall'Arch. per i lavori Parte_1
straordinari eseguiti al fabbricato di Castellammare di CP_1
TA, condannare il Controparte_4
e il Geom. ciascuno per il proprio titolo e per la
[...] Parte_3
propria responsabilità - anche in solido tra loro - al pagamento in favore dell'Arch. della somma € 5.513,00 Parte_1
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.”.
L'istante lamentava, quindi, che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'estensione della domanda di pagamento del corrispettivo da essa operata nei confronti del terzo, geometra omettendo di Pt_3
pronunciarsi sul punto.
§ 8.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha, infatti, del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla nei confronti del terzo chiamato in causa, Pt_1
con l'atto di citazione a questi notificato in data Parte_3
14.6.2018.
La sussistenza del vizio di omessa pronuncia impone al Collegio
l'esame nel merito della domanda ritualmente proposta dall'odierna appellante.
pag. 23/36 La domanda di pagamento del corrispettivo, proposta da Parte_1
nei confronti del terzo chiamato, è fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che Pt_3
abbia conferito, all'odierna appellante, l'incarico di collaborare
[...]
alla direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale.
Infatti, come emerge dal sopra citato verbale del 21.2.2008, il Pt_3
comunicandolo all'assemblea condominiale immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico, dichiarava di volersi avvalere della collaborazione dell'architetto , oltre che di quella Parte_1
dell'architetto e dell'ing. , quest'ultimo quale CP_5 Per_1
responsabile della sicurezza.
Tale risultanza istruttoria è sufficiente a dimostrare che tra il tecnico incaricato dal e la sussistesse un accordo avente CP_1 Pt_1
ad oggetto la collaborazione della seconda nell'espletamento dell'incarico, conferito al di direzione dei lavori (cfr. copia Pt_3
fotostatica del verbale dell'assemblea condominiale del 21.02.2008, prodotta in allegato alla comparsa dal Controparte_1
).
[...]
Inoltre, come già rilevato dinanzi, provava di avere svolto Parte_1
l'attività di collaborazione alla direzione dei lavori, avendo prodotto in giudizio documentazione a sua firma attestante lo svolgimento di prestazioni che tipicamente competono al direttore dei lavori.
pag. 24/36 In particolare, la dimostrava, producendo la copia fotostatica Pt_1
del giornale dei lavori, di avere monitorato l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, in quanto la maggior parte delle attività eseguite in cantiere venivano vistate dalla stessa, essendo chiaramente riconoscibili le iniziali di dopo la descrizione delle Parte_1
attività. Ed invero, come attestato in diverse parti del documento, risulta che “l'arch. visiona il cantiere” (cfr., a mero titolo Parte_1
esemplificativo, solo nel 2011, quanto riportato nel citato documento in data 09/06; 14/06; 17/06; 29/06; 25/07;22/09; 24/11…).
Analogamente, la prova della prestazione inerente all'attività di co- direzione dei lavori, si ricava dall'esame del certificato di collaudo delle opere, pure prodotto in giudizio dall'originaria ricorrente, che recava la sottoscrizione dell'odierna appellante, unitamente a quella del geometra . Parte_3
Infine, anche la non contestata esecuzione, da parte del , di CP_1
due bonifici in favore della , con inequivoca causale “acconto Pt_1
direzione lavori”, se non vale a provare il rapporto contrattuale tra il
Condominio e l'appellante, dimostra, tuttavia, l'avvenuto espletamento, ad opera della stessa, della ridetta prestazione di co-direzione dei lavori.
In ragione di quanto osservato, quindi, deve ritenersi che Parte_1
abbia svolto l'attività di collaborazione del geometra nella Pt_3
direzione dei lavori di straordinaria manutenzione dello stabile del in Castellammare di TA, i quali CP_1 Controparte_1
pag. 25/36 ebbero inizio in data 09.05.2011, e vennero collaudati in data
23.07.2014.
Viceversa, alcuna prova l'istante forniva dell'attività di progettazione, di cui pure assumeva l'avvenuto espletamento, e, di conseguenza, in relazione ad essa alcun compenso può essere riconosciuto.
§ 9.
Tanto chiarito in ordine all'an della pretesa e passando ad esaminare il quantum, giova premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio, condividendolo, intende dare continuità, “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente”.
(Cass. Civ. del 24-4-2018 n. 10057; da ultimo Cass. Civ.
Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024).
Nel caso di specie, in difetto di un accordo volto a disciplinare, tra i ridetti professionisti, la misura del compenso, la relativa determinazione va effettuata facendo applicazione del “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di
pag. 26/36 un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” contenuto nel Decreto Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, trattandosi di attività professionali che sono state ultimate successivamente all'abrogazione delle tariffe professionali, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della l. 27/2012 che ha convertito il decreto legge 1/2012.
L'abrogazione delle tariffe professionali, infatti, ha eliminato i minimi tariffari inderogabili che esistevano sin dall'entrata in vigore della legge 143 del 1949, aprendo formalmente alla libera determinazione del compenso tra professionista e committente. Tuttavia, la predetta legge, all'art. 9 al comma 2 introduceva un correttivo, stabilendo che:
“Nel caso in cui sia necessaria una liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”.
Venivano così introdotti i cd. decreti parametri, strumenti tecnici che sostituivano le tariffe abolite ma solo per finalità specifiche, tra le quali rientra, appunto, la liquidazione giudiziale del compenso in caso di mancato accordo tra le parti o di mancata ostensione in giudizio dei termini dell'accordo.
Tanto premesso, quanto alla prestazione svolta dall'arch. , Parte_1
la determinazione del compenso deve essere effettuata secondo la formula riportata all'art. 39 del Regolamento di cui al decreto n.
140/2012 cit., in base al quale “Il compenso per la prestazione pag. 27/36 professionale « » è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P»” da cui risulta la seguente espressione C.F._5
Nel caso di specie, il costo dell'opera deve ritenersi corrispondente al costo risultante dal consuntivo, pari ad euro 431.464,36, trattandosi di lavori che sono stati già eseguiti, e venendo in rilievo una somma che, secondo quanto è emerso in giudizio, non è stata oggetto di contestazione tra le parti.
Il valore di P, pari al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, è determinato mediante l'espressione: Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 8.572142%, applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata al decreto.
Quanto alla complessità della prestazione, parametro «G», nel caso di specie appare congruo riconoscere il coefficiente minimo, della forbice compresa tra 0,70 e 1,30, in ragione della mancata allegazione di elementi in grado di farne emergere la particolare difficoltà e in considerazione del tipo di attività in concreto documentata, consistita, come visto, nelle visite del cantiere e nel collaudo.
Quanto alle specifiche prestazioni di cui il Collegio ha tenuto conto, va rilevato che, in ragione del tipo di documentazione allegata, le stesse pag. 28/36 attengono esclusivamente alle fasi di direzione esecutiva e di verifica e collaudo, non essendo documentata alcuna attività attinente alla fase di progettazione e di definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità.
Ciò posto, il compenso spettante a , in applicazione dei Parte_1
suddetti parametri, va determinato in misura pari ad euro 10.356,00, secondo il calcolo appresso indicato: (CP) euro 431.464,36 *
8.572142% * 0,70 * ∑ 0.400.
Quindi, detraendo da detta somma quella di euro 4.000,00, che l'istante ha pacificamente già ricevuto dal Condominio, residua in suo favore un credito pari ad euro 6.356,00.
Tuttavia, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo l'odierna appellante limitato la domanda alla minor somma di euro 5.513,00, l'accoglimento della stessa deve essere contenuto entro tale misura.
Sulla somma così individuata spettano all'appellante gli interessi corrispettivi in misura legale, al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dal 14.6.2018, data della notifica al terzo dell'atto di chiamata in causa, e sino al soddisfo.
§ 10.
Con l'ultimo motivo, la , oltre a sollecitare l'automatica riforma Pt_1
del capo di sentenza relativo al regolamento delle spese processuali, per il caso di accoglimento dell'appello, osservava che, comunque, la statuizione impugnata era, in parte qua, errata, poiché il Tribunale non pag. 29/36 avrebbe dovuto condannarla a rifondere le spese processuali al
, in solido con il in quanto la condotta serbata dal CP_1 Pt_3
, consistita nel non riscontrare le molteplici richieste di CP_1
pagamento ad esso inoltrate, aveva ingenerato, in uno al versamento di acconti, il legittimo convincimento che il saldo fosse dovuto dallo stesso . CP_1
§ 11.
Il motivo è infondato, perché il primo Giudice, una volta rigettata integralmente la domanda di adempimento contrattuale e dichiarata inammissibile quella subordinata di ingiustificato arricchimento, correttamente disponeva la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Né, invero, alcuna delle circostanze invocate dalla integrava gli Pt_1
estremi delle gravi ed eccezionali ragioni che, non ricorrendo una situazione di soccombenza reciproca, avrebbero consentito al Giudice, alla stregua dell'art. 92 c.p.c., di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
§ 12.
Infine, sebbene la , al n. 7 delle conclusioni dell'appello, abbia Pt_1
sollecitato, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti del , siffatta CP_1
istanza deve ritenersi improponibile, in quanto concernente un capo di domanda che il Giudice dichiarava inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà e che è coperto dal giudicato, in difetto pag. 30/36 della formulazione, avverso di esso, ad opera dell'istante, di uno specifico motivo di appello.
§ 13.
Da ultimo deve rilevarsi che il , per il caso di ritenuta CP_1
sussistenza di un rapporto contrattuale con la , proponeva Pt_1
appello incidentale condizionato, finalizzato all'esame delle eccezioni, già svolte in primo grado, volte a paralizzare l'avversa domanda di pagamento, inerenti alla carenza di prova delle prestazioni rese e di congruità dei pagamenti già ricevuti.
L'esame di tali questioni deve, ovviamente, ritenersi assorbito in ragione del rigetto del primo motivo di gravame.
Per completezza deve rimarcarsi che, ai fini di sottoporre al Collegio le suddette difese, non fosse necessaria la proposizione di un appello incidentale, in quanto, non essendosi in ordine ad esse il primo Giudice pronunciato, era sufficiente la loro mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Quanto appena osservato induce ad escludere il diritto del Condominio alla ripetizione, nei confronti della , dell'importo del contributo Pt_1
unificato versato ai fini della proposizione del (non necessario) appello incidentale.
§ 14.
Passando al regolamento delle spese di lite, al rigetto dell'appello, proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
pag. 31/36 n. 19, deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della prima a rifondere all'appellata le spese del presente grado.
La liquidazione delle spese processuali, nel rapporto suddetto, viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000, tenuto conto del disputatum, applicando per tutte le fasi del giudizio di appello i compensi minimi, in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate. Non compete, infine, la richiesta maggiorazione dei compensi per la redazione dell'atto mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, in quanto, pur essendo l'atto stato redatto attraverso i collegamenti ipertestuali richiamati dall'art. art. 4, comma
1-bis del DM 55/2014, gli stessi non risultano in concreto funzionanti.
Le spese processuali, come liquidate, vanno distratte in favore dell'avv.
OL UO, dichiaratosi antistatario.
Quanto al rapporto tra l'appellante e , l'accoglimento Parte_3
dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
pag. 32/36 Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellato contumace, . Parte_3
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14 dinanzi richiamato, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore comprese tra €
5.201 fino ad € 26.000, secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, con atto notificato al in Castellammare di TA ed a Controparte_4 Pt_3
, in data 29 ottobre 2021, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello nei confronti del , Controparte_4
in Castellammare di TA;
b) accoglie l'appello come proposto nei confronti di Parte_3
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in favore di , a titolo di Parte_3 Parte_1
corrispettivo, l'importo di euro 5.513,00, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 14.6.2018 al soddisfo;
c) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. OL Parte_1
UO, procuratore antistatario, delle spese processuali del pag. 33/36 grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado Pt_1
di giudizio, liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 409,50 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'AUPP dott. ). Persona_3
pag. 34/36
pag. 35/36 pag. 36/36
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4468/2021 R.G., pendente tra , in Castellammare di Parte_1 Parte_2
TA e , con ordinanza depositata il 14.07.2025, Parte_3
questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 21/11/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4468/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1896/2021 del
Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 30.09.2021, ed in pari data notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del
3.1.2024, dall'Avv. Antonio Suarato (C.F. ), C.F._2
unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli alla Via Carducci
n°6 presso l'avv. Francesco Fabrizio;
APPELLANTE
E
di TA (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore e legale P.IVA_1
rappresentante, dr. , rappresentato e difeso, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di risposta di primo grado, dall'avv. OL UO (C.F.: ); CodiceFiscale_3
APPELLATO
NONCHE'
pag. 2/36 , (C.F. ); Parte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento del corrispettivo al professionista per attività di direzione dei lavori.
Conclusioni:
per l'appellante: “
1. Riformare la sentenza n°1892/2021 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, in data
30 settembre 2021, in pari data depositata e in pari data notificata, nella causa avente numero di R.G. 4905/2017, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto.
-2. Accertare e dichiarare che il Controparte_1
di TA ha conferito incarico alla ricorrente Arch.
[...] [...]
di progettare e coordinare la direzione dei lavori di Pt_1
manutenzione straordinaria cui è stato sottoposto lo stabile dal 2011 al 2014. CP_3
- 3. Accertare e dichiarare che l'Arch. ha regolarmente e Parte_1
totalmente eseguito la prestazione richiesta, certificando infine la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
- 4. Accertare e dichiarare che per le suindicate prestazioni l'Arch.
[...]
ha maturato nei confronti del Pt_1 Controparte_1
di TA un credito pari ad euro € 9.513,79
[...]
(novemilacinquecentotredici/79).
pag. 3/36 - 5. Accertare e dichiarare che Il ha provveduto unicamente CP_1
al pagamento di € 4.000,00 (quattromila/00) sul complessivo importo dovuto.
- 6. Per l'effetto, condannare il Controparte_1
di TA al pagamento in favore della ricorrente della
[...]
somma € 5.513,00 (cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- 7. In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del di TA che ha goduto Controparte_1
della prestazione professionale della ricorrente e non ne ha sostenuto per intero il costo e di conseguenza condannare il medesimo al CP_1
pagamento del saldo di quanto dovuto al ricorrente per la prestazione professionale ricevuta nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
- 8. Condannare, altresì ed in ogni caso, il Controparte_4
al pagamento di spese e compensi del presente
[...]
giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
- 9. In via subordinata, laddove sia accertato che il
[...]
di TA abbia conferito incarico al Geom. Controparte_1
di progettare e coordinare la direzione dei lavori di Parte_3
manutenzione straordinaria (cui è stato sottoposto lo stabile
pag. 4/36 dal 2011 al 2014) e/o che abbia versato al Geom. CP_3 Pt_3
l'importo pattuito per i compensi inerenti le attività suddette:
- A. Accertare e dichiarare che l'Arch. ha regolarmente e Parte_1
totalmente eseguito la prestazione richiesta, certificando infine la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
- B. Accertare e dichiarare che per le suindicate prestazioni l'Arch.
[...]
ha maturato nei confronti del Geom. un credito Pt_1 Parte_3
pari ad euro € 9.513,79 (novemilacinquecentotredici/79).
- C. Accertare e dichiarare che di tale importo l'arch. ha già Parte_1
riscosso la somma di € 4.000,00 (quattromila/00) sul complessivo importo dovuto.
- D. Per l'effetto, condannare il Geom. al pagamento in Parte_3
favore della ricorrente della somma € 5.513,00
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- E. In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del Geom. che ha goduto della collaborazione Parte_3
professionale della ricorrente e non ne ha sostenuto per intero il costo e di conseguenza condannare quest'ultimo al pagamento del saldo di quanto dovuto al ricorrente per la prestazione professionale ricevuta nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
pag. 5/36 - 9. In via alternativa e/o concorrente, previo accertamento della prestazione professionale eseguita dall'Arch. per i lavori Parte_1
straordinari eseguiti al fabbricato di Castellammare di CP_1
TA, condannare il Controparte_4
e il Geom. ciascuno per il proprio titolo e per la
[...] Parte_3
propria responsabilità - anche in solido tra loro - al pagamento in favore dell'Arch. della somma € 5.513,00 Parte_1
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- 10. Con vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi, oltre oneri accessori come per legge.”.
Per il in Castellammare di TA: “1) Controparte_4
confermare la sentenza impugnata dichiarando inammissibili e/o infondati i motivi di appello principale dell'arch. oppure Pt_1
accogliendo i motivi di appello incidentale proposti dal;
2) CP_1
condannare al pagamento delle spese e delle competenze Parte_1
professionali maggiorate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. del presente giudizio di appello, il tutto con attribuzione all'avv. OL UO, antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 6/36 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.7.2017,
l'architetto deduceva che: -con delibera assembleare del Parte_1
21.02.2008, il in Castellammare di TA Controparte_4
le conferiva incarico, unitamente al geom. ed all'arch. Parte_3
, di progettazione e co- direzione dei lavori di Controparte_5
manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale stabilendo un compenso complessivo per i tecnici pari al 7% del costo dei lavori;
- i lavori venivano appaltati all'impresa per un Parte_4
costo calcolato a consuntivo di euro 431.464,36; - per la direzione dei lavori, il condominio deliberava un compenso complessivo, pari ad euro 30.202,50 (7% di € 431.414,36); - essa istante eseguiva interamente ed a regola d'arte la prestazione di co-direzione dei lavori e di progettazione, oltre ad espletare le attività burocratiche ed amministrative necessarie;
- le opere venivano ultimate e collaudate, con atto a firma della ricorrente stessa;
- il compenso complessivo ammontava ad euro 9.513,79, come da fattura dalla stessa consegnata all'amministratore del condominio;
- il Condominio provvedeva al pagamento del minor importo di euro 4.000,00.
Sulla scorta di tali premesse, l'architetto chiedeva al Tribunale Pt_1
di Torre Annunziata, previo accertamento dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'esecuzione della prestazione a regola d'arte, di condannare il al pagamento della somma Controparte_4
di euro 5.513,00 a titolo di corrispettivo ancora dovuto per l'attività svolta ed in via subordinata chiedeva condannarsi il condominio al pagamento di quanto richiesto ex art. 2041 c.c..
pag. 7/36 Il di Castellammare di TA, nel Controparte_1
costituirsi in giudizio, deduceva che l'assemblea condominiale aveva, con delibera del 21.02.2008, conferito l'incarico professionale al solo geometra il quale, accettato l'incarico in assemblea, a sua Pt_3
volta nominava come proprio consulente per la sicurezza l'ing.
[...]
e come proprie collaboratrici l'arch. e la Per_1 Controparte_5
ricorrente, arch. , dandone comunicazione in assemblea ai Parte_1
condomini. Il Condominio deduceva, inoltre, di aver già corrisposto al l'importo a lui spettante, pari al 7% del costo delle opere, Pt_3
salvo che per la somma di euro 4.000,00, che il stesso aveva Pt_3
chiesto di corrispondere direttamente alla propria collaboratrice
[...]
. Il eccepiva, inoltre, la prescrizione presuntiva e Pt_1 CP_1
l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale, all'udienza del 15.3.2018, convertiva il rito ex art. 702 ter c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 27.3.2018.
Con ordinanza del 6.4.2018, il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta, formulata dalla difesa della all'udienza di cui all'art. Pt_1
183 c.p.c. del 27.3.2018, di autorizzazione alla chiamata in causa del geom. . Parte_3
Con atto di citazione notificato al geometra in data 14.6.2018, Pt_3
l'arch. integrava le conclusioni originariamente formulate con Pt_1
il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., instando, in via subordinata, per la condanna del al pagamento del corrispettivo per l'attività Pt_3
svolta.
pag. 8/36 Integrato il contraddittorio, il geometra , nel costituirsi Parte_3
in giudizio con comparsa del 14.11.2018, contestava la ricostruzione dei fatti esposta dal , deducendo che il condominio aveva CP_1
congiuntamente nominato i tecnici, compresa la , Pt_1
attribuendogli un incarico congiunto.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., il Tribunale rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 25 maggio 2021, tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna e alla rifusione a favore del Parte_1 Parte_3
convenuto delle spese processuali sostenute, che liquida in € CP_1
1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv.
OL UO dichiaratosi antistatario”.
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve in data 30.9.2021, interponeva appello, con atto notificato in data 29/10/2021, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., , instando per l'accoglimento delle Parte_1
sopra riportate conclusioni.
pag. 9/36 Con comparsa del 22.2.2022, si costituiva il Controparte_1
di Castellammare di TA, il quale preliminarmente eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, escludendo l'avvenuto conferimento dell'incarico alla da parte Pt_1
del . In ogni caso, il contestava la fondatezza CP_1 CP_1
dell'appello.
, benché regolarmente citato, non si costituiva in Parte_3
giudizio e restava contumace.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
21.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Torre Annunziata, richiamati i noti principi in tema di riparto dell'onere della prova, affermati dalle Sezioni Unite della Corte
pag. 10/36 di cassazione con la sentenza n. 13533 del 30.10.2001, escludeva che avesse dimostrato il fatto costitutivo del diritto di credito Parte_1
da essa vantato. Infatti, ad avviso del primo Giudice, con la delibera assembleare del 21.02.2008, il aveva conferito l'incarico CP_1
per la progettazione e co-direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale al solo geometra Pt_3
.
[...]
In particolare, il Tribunale evidenziava che “dalla lettura della delibera in questione, si evince chiaramente, non solo che il Condominio, dopo aver valutato tutte le offerte formulate da vari professionisti (tra cui anche quella dell'arch. ), ha deciso di nominare esclusivamente il Pt_1
geom. quale direttore dei lavori, ma altresì che Parte_3
quest'ultimo ha semplicemente reso edotto il Condominio circa la sua intenzione di avvalersi della collaborazione per l'espletamento dell'incarico dell'ing. , dell'arch. e dell'arch. ”. Per_1 CP_5 Pt_1
Il Giudice, inoltre, escludeva che il mero pagamento di euro 4.000,00, da parte del in favore della , valesse “a dimostrare CP_1 Pt_1
l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti”, tenuto conto che quanto affermato dal Condominio, secondo il quale lo stesso geometra incaricato aveva chiesto di eseguire il pagamento in favore dell'istante, appariva verosimile.
Le istanze di prova orale articolate dalla difesa dell'architetto Pt_1
non potevano trovare accoglimento, secondo quanto affermato dal
Tribunale, in quanto dirette a dimostrare un fatto contrario al contenuto di un documento, vale a dire che, in occasione pag. 11/36 dell'assemblea condominiale del 21.2.2008, il Condominio aveva conferito l'incarico anche alla . Pt_1
Il Tribunale dichiarava, altresì, inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata dalla ricorrente, ritenendo che difettasse il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., in ragione del fatto che la avrebbe potuto Pt_1
esercitare un'azione ex contractu “nei confronti del geom. il Pt_3
quale le ha conferito l'incarico professionale”.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, l'architetto censurava la Parte_1
sentenza, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di adempimento contrattuale, da essa proposta in via principale nei confronti del , per avere il Giudice, a suo Controparte_4
dire erroneamente, ritenuto non provato, sulla sola scorta del verbale dell'assemblea condominiale, che quest'ultima non le avesse conferito l'incarico di progettazione e co-direzione dei lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato.
In particolare, l'istante deduceva che il convincimento del Tribunale era errato in quanto la sussistenza, tra essa appellante ed il
Condominio, di un rapporto contrattuale diretto era dimostrato dai seguenti dati: “a) tutti e tre i tecnici sono stati indicati nel verbale assemblare di nomina: elemento che non avrebbe giustificazione in caso di conferimento del mandato ad uno solo di essi (anche perché il rapporto di collaborazione interna non spiegherebbe alcun effetto nei
pag. 12/36 confronti del ).-b) la quasi totalità delle certificazioni e degli CP_1
atti “tecnici” inerenti i lavori di manutenzione [si vedano il verbale di vizi
e opere difformi (a firma delle sole e ) e il certificato Pt_1 CP_5
finale di collaudo dei lavori (sottoscritto dall'istante e dal geometra
] mai sono sottoscritti dal solo che, nell'ipotesi Parte_3 Pt_3
opposta di conferimento esclusivo dell'incarico, sarebbe l'unico legittimato a sottoscrivere) e dimostrano quindi un rapporto diretto tra i tecnici nominati e il condominio.- c) se davvero l'incarico fosse stato conferito al solo i pagamenti effettuati dal condominio Pt_3
direttamente alla non avrebbero alcuna giustificazione, Pt_1
mancando tra le due parti un rapporto contrattuale.”.
Secondo la , peraltro, lo svolgimento, da parte di essa istante, Pt_1
delle attività di progettazione e co-direzione dei lavori non era mai stata contestata dal , potendosi, anche in ragione di tale CP_1
condotta, desumere l'avvenuto conferimento dell'incarico in suo favore.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto verosimile quanto sostenuto dal , CP_1
sulla giustificazione dei pagamenti diretti ad essa effettuati dallo stesso
, nonostante il geometra costituendosi in giudizio, CP_1 Pt_3
avesse negato sia di essere stato l'unico tecnico incaricato dal
, sia di avere mai autorizzato a tanto il predetto convenuto. CP_1
Peraltro, poiché si trattava di una circostanza contestata, il Giudice non avrebbe potuto porla a fondamento della decisione, in difetto della produzione, da parte del , di alcuna “autorizzazione scritta CP_1
pag. 13/36 del da cui potesse evincersi che effettivamente questi aveva Pt_3
richiesto di eseguire il pagamento direttamente nei confronti della
. Pt_1
Da ultimo, l'appellante si doleva del fatto che il primo Giudice, oltre a non avere ammesso le prove orali da essa articolate al precipuo fine di chiarire l'oggetto dell'incarico professionale conferito in sede di assemblea, aveva malamente apprezzato le risultanze probatorie, attribuendo ingiustificata preminenza al contenuto di un unico documento e sottacendo la portata degli ulteriori atti che avrebbero legittimato una conclusione diversa.
§ 5.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato . CP_1
Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Inoltre, deve escludersi che, come eccepito dall'appellato, il primo motivo di gravame sia inammissibile, per non avere l'appellante pag. 14/36 specificamente censurato la ratio fondante della motivazione, costituita dalla ritenuta esistenza, in forza del verbale assembleare del
21 febbraio 2008, del contratto d'incarico professionale esclusivamente con il geom. . Parte_3
Ed invero, dal complessivo contenuto del motivo di gravame, emerge chiaramente che l'appellante abbia inteso contestare la valenza dirimente che il Giudice aveva inteso assegnare al ridetto verbale assembleare. Tra l'altro, a pagina 7 dell'appello, l'istante faceva espresso riferimento al passo della motivazione inerente al verbale assembleare, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel riconoscere al citato documento valenza assorbente a discapito delle ulteriori risultanze probatorie pure presenti in atti.
Ne segue che non possa affatto discorrersi di mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma, da sola in grado di sorreggere l'impianto motivazionale della pronuncia.
§ 6.
Venendo al merito, il motivo è infondato.
Invero, oltre a quanto affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533 del 30/10/2001, cui il primo Giudice mostrava di volersi conformare, va, altresì, richiamato il principio in forza del quale “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.”
pag. 15/36 (Cass. Civ. Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019; conf. Cass. Civ.
Sentenza n. 9254 del 20/04/2006).
Ciò premesso, deve condividersi la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, in quanto gli elementi che la invocava a fondamento del motivo di appello non sono Pt_1
dirimenti, alla luce del chiaro tenore del verbale dell'assemblea condominiale del 21.2.2008.
Infatti, dalla lettura del predetto verbale, come correttamente operata dal primo Giudice, si ricava che l'assemblea condominiale all'unanimità decideva “di affidare l'incarico della direzione dei lavori al geom.
” e che, dopo aver ricevuto l'incarico, il medesimo Parte_3
geometra comunicava “all'assemblea che nomina come consulente alla sicurezza l'ing. ” e di volersi avvalere “della collaborazione Per_2
dell'arch. e dell'arch. ”. Controparte_5 Parte_1
Del resto, la tesi difensiva dell'appellante è contrastata dall'ulteriore rilievo per cui, nel medesimo verbale, l'assemblea dava preliminarmente atto di avere ricevuto 7 offerte per l'incarico di direttore dei lavori di manutenzione straordinaria, tra di esse inclusa quella formulata dall'arch. , e di voler accettare solo quella Pt_1
formulata dal geom. in quanto ritenuta maggiormente Pt_3
conveniente.
Al cospetto di tale inequivoco dato è oggettivamente insostenibile affermare che, nonostante quanto espressamente deciso dall'assemblea, comunque, il rapporto contrattuale tra la ed il Pt_1
pag. 16/36 si sarebbe ugualmente perfezionato, per avere un terzo (il CP_1
geom. , in piena autonomia, comunicato di volersi avvalere Pt_3
della collaborazione della medesima nell'espletamento dell'incarico.
Del resto, anche la circostanza che il Condominio, in sede assembleare, si sia limitato a prendere atto della dichiarazione del geometra, se può essere intesa come autorizzazione tacita ad avvalersi dei suddetti collaboratori, non consente, invece, di inferire presuntivamente la prova di una tacita manifestazione di volontà tesa a perfezionare il vincolo contrattuale anche con l'arch. . Pt_1
Tale conclusione, infatti, oltre ad essere avversata dal chiaro significato delle espressioni impiegate nel medesimo verbale, è sconfessata, altresì, dalla mancata previsione di un criterio di riparto, tra i professionisti coinvolti (il e le due collaboratrici dello stesso, Pt_3
e ), dell'unico compenso pattuito. CP_5 Pt_1
Peraltro, l'ulteriore circostanza, valorizzata dall'appellante, secondo cui “la quasi totalità delle certificazioni e degli atti “tecnici” inerenti i lavori di manutenzione [si vedano il verbale di vizi e opere difformi (a firma delle sole e ) e il certificato finale di collaudo dei Pt_1 CP_5
lavori (sottoscritto dall'istante e dal geometra ” non Parte_3
sono a firma esclusiva del non prova l'avvenuto conferimento Pt_3
dell'incarico alla , da parte del , ma è funzionale Pt_1 CP_1
solo a dimostrare che la stessa abbia svolto la prestazione del cui corrispettivo domandava il pagamento.
pag. 17/36 Ciò posto, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la prova dell'esecuzione della prestazione, pur essendo necessaria, non è sufficiente, laddove sia contestato dal convenuto il conferimento dell'incarico, per ritenere assolto dal creditore-professionista intellettuale l'onere della prova nelle azioni volta ad ottenere l'adempimento del contratto.
Infatti, nel caso di specie, la , pur avendo dimostrato lo Pt_1
svolgimento dell'attività di co-direzione dei lavori, avendo sottoscritto unitamente al il certificato di collaudo delle opere ed il Pt_3
giornale dei lavori, non forniva la prova che il le aveva CP_1
conferito l'incarico, ben potendo il compimento delle ridette prestazioni giustificarsi in forza del rapporto instauratosi tra la medesima ed il geometra Pt_3
Inoltre, l'ulteriore rilievo dell'appellante - secondo cui l'avvenuto pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.000,00, da parte dello stesso , avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un CP_1
vincolo contrattuale diretto con tale soggetto, posto che, diversamente,
l'adempimento del terzo si sarebbe rivelato privo di giustificazione causale -, non coglie nel segno.
Invero, anche a voler prescindere da quanto affermato dal Tribunale circa la verosimiglianza della circostanza addotta dal a CP_1
giustificazione dell'avvenuto pagamento, va rammentato che l'adempimento da parte di un terzo è, ai sensi dell'art. 1180 c.c., un mezzo di estinzione dell'obbligazione ammesso dall'ordinamento, il quale conferisce al creditore la sola facoltà, e non l'obbligo, di rifiutare pag. 18/36 l'adempimento nel caso in cui sia il debitore ad opporvisi, e riconosce al terzo la facoltà di agire ex art. 2041 c.c. nei casi in cui lo spostamento di ricchezza in favore del creditore non abbia giustificazione causale, come invece accade ove sia lo stesso debitore a delegare il terzo ad adempiere ovvero a conferirgli un mandato.
Va a tal proposito richiamato il principio in forza del quale
“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.” (Cass. Civ.
Sez. Un. n. 9946 del 29.04.2009).
pag. 19/36 Nel caso di specie, la circostanza che il non abbia agito per CP_1
la ripetizione di quanto corrisposto in favore della e che il Pt_1
geometra abbia negato di aver autorizzato il ad Pt_3 CP_1
eseguire il pagamento per suo conto, non provano il conferimento dell'incarico alla da parte del , trattandosi di fatti Pt_1 CP_1
secondari, i quali assumono rilievo solo al fine di dimostrare i fatti principali (fatti costitutivi, estintivi, impeditivi, modificativi), e che, come tali, non sono idonei a privare di efficacia probatoria il verbale dell'assemblea condominiale dinanzi diffusamente esaminato.
Infine, nemmeno giova all'appellante dolersi della mancata ammissione delle istanze istruttorie da essa articolate in primo grado, ove si consideri che sul punto la censura è genericamente formulata, avendo la parte omesso di richiamare puntualmente il contenuto dei capitoli di prova, come pure di offrire circostanziate indicazioni che potessero farne apprezzare la rilevanza ai fini della decisione.
Del resto, non ha pregio sostenere che l'interrogatorio formale e la prova per testi erano stati articolati per dimostrare l'effettiva volontà del e per fare chiarezza sul punto. Invero, il chiaro tenore CP_1
del verbale assembleare dinanzi richiamato non lascia adito a dubbi di sorta in merito a quale sia stata la volontà (peraltro unanime) dei condomini e rende inammissibile ogni mezzo di prova volto a dimostrare una circostanza diversa. Peraltro, essendo l'interpretazione dei documenti e delle prove attività riservata esclusivamente al Giudice
e dovendo le prove orali avere ad oggetto fatti e non valutazioni,
l'ammissione di una prova costituenda non potrebbe mai disporsi al pag. 20/36 fine di fare chiarezza rispetto al contenuto del citato verbale ovvero in merito alla reale volontà dell'assemblea.
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che, come correttamente affermato dal primo Giudice, tra ed il non sussista alcun Parte_1 Controparte_4
rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale, in quanto l'architetto era a sua volta incaricata, di svolgere attività di Pt_1
collaborazione, esclusivamente dal tecnico nominato dal Condominio, geometra e giammai dall'assemblea dei condomini. Pt_3
Il primo motivo deve, pertanto, rigettarsi.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “omessa pronuncia sulle ulteriori domande proposte nel giudizio”, censurava la Parte_1
sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda da essa istante proposta “nei confronti del e Pt_3
sulla ulteriore e subordinata domanda proposta contro entrambi i convenuti”.
L'istante deduceva che alla prima udienza successiva al mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma c.p.c., in ragione delle difese del
, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata CP_1
in causa del geom. nei confronti del quale aveva esteso la Pt_3
domanda di adempimento, rassegnando le seguenti conclusioni: “
8. In via subordinata, laddove sia accertato che il CP_1 [...]
di TA abbia conferito incarico al Geom. Controparte_1 Pt_3
pag. 21/36 di progettare e coordinare la direzione dei lavori di Pt_3
manutenzione straordinaria (cui è stato sottoposto lo stabile condominiale dal 2011 al 2014) e/o che abbia versato al Geom. Pt_3
l'importo pattuito per i compensi inerenti le attività suddette: A.
Accertare e dichiarare che l'Arch. ha regolarmente e Parte_1
totalmente eseguito la prestazione richiesta, certificando infine la regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.- B.
Accertare e dichiarare che per le suindicate prestazioni l'Arch.
[...]
ha maturato nei confronti del Geom. un credito Pt_1 Parte_3
pari ad euro € 9.513,79 (novemilacinquecentotredici/79).- C. Accertare e dichiarare che di tale importo l'arch. ha già riscosso la Parte_1
somma di € 4.000,00 (quattromila/00) sul complessivo importo dovuto.-
D. Per l'effetto, condannare il Geom. al pagamento in Parte_3
favore della ricorrente della somma € 5.513,00
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.
- E. In via subordinata, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del Geom. che ha goduto della collaborazione Parte_3
professionale della ricorrente e non ne ha sostenuto per intero il costo e di conseguenza condannare quest'ultimo al pagamento del saldo di quanto dovuto al ricorrente per la prestazione professionale ricevuta nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi.
pag. 22/36 - 9. In via alternativa e/o concorrente, previo accertamento della prestazione professionale eseguita dall'Arch. per i lavori Parte_1
straordinari eseguiti al fabbricato di Castellammare di CP_1
TA, condannare il Controparte_4
e il Geom. ciascuno per il proprio titolo e per la
[...] Parte_3
propria responsabilità - anche in solido tra loro - al pagamento in favore dell'Arch. della somma € 5.513,00 Parte_1
(cinquemilacinquecentotredici/00) corrispondente al residuo importo ancora dovuto per l'attività professionale prestata, oltre interessi dall'evento al saldo o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia alla stregua delle risultanze processuali, oltre interessi.”.
L'istante lamentava, quindi, che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'estensione della domanda di pagamento del corrispettivo da essa operata nei confronti del terzo, geometra omettendo di Pt_3
pronunciarsi sul punto.
§ 8.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha, infatti, del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla nei confronti del terzo chiamato in causa, Pt_1
con l'atto di citazione a questi notificato in data Parte_3
14.6.2018.
La sussistenza del vizio di omessa pronuncia impone al Collegio
l'esame nel merito della domanda ritualmente proposta dall'odierna appellante.
pag. 23/36 La domanda di pagamento del corrispettivo, proposta da Parte_1
nei confronti del terzo chiamato, è fondata.
Invero, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che Pt_3
abbia conferito, all'odierna appellante, l'incarico di collaborare
[...]
alla direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale.
Infatti, come emerge dal sopra citato verbale del 21.2.2008, il Pt_3
comunicandolo all'assemblea condominiale immediatamente dopo aver ricevuto l'incarico, dichiarava di volersi avvalere della collaborazione dell'architetto , oltre che di quella Parte_1
dell'architetto e dell'ing. , quest'ultimo quale CP_5 Per_1
responsabile della sicurezza.
Tale risultanza istruttoria è sufficiente a dimostrare che tra il tecnico incaricato dal e la sussistesse un accordo avente CP_1 Pt_1
ad oggetto la collaborazione della seconda nell'espletamento dell'incarico, conferito al di direzione dei lavori (cfr. copia Pt_3
fotostatica del verbale dell'assemblea condominiale del 21.02.2008, prodotta in allegato alla comparsa dal Controparte_1
).
[...]
Inoltre, come già rilevato dinanzi, provava di avere svolto Parte_1
l'attività di collaborazione alla direzione dei lavori, avendo prodotto in giudizio documentazione a sua firma attestante lo svolgimento di prestazioni che tipicamente competono al direttore dei lavori.
pag. 24/36 In particolare, la dimostrava, producendo la copia fotostatica Pt_1
del giornale dei lavori, di avere monitorato l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, in quanto la maggior parte delle attività eseguite in cantiere venivano vistate dalla stessa, essendo chiaramente riconoscibili le iniziali di dopo la descrizione delle Parte_1
attività. Ed invero, come attestato in diverse parti del documento, risulta che “l'arch. visiona il cantiere” (cfr., a mero titolo Parte_1
esemplificativo, solo nel 2011, quanto riportato nel citato documento in data 09/06; 14/06; 17/06; 29/06; 25/07;22/09; 24/11…).
Analogamente, la prova della prestazione inerente all'attività di co- direzione dei lavori, si ricava dall'esame del certificato di collaudo delle opere, pure prodotto in giudizio dall'originaria ricorrente, che recava la sottoscrizione dell'odierna appellante, unitamente a quella del geometra . Parte_3
Infine, anche la non contestata esecuzione, da parte del , di CP_1
due bonifici in favore della , con inequivoca causale “acconto Pt_1
direzione lavori”, se non vale a provare il rapporto contrattuale tra il
Condominio e l'appellante, dimostra, tuttavia, l'avvenuto espletamento, ad opera della stessa, della ridetta prestazione di co-direzione dei lavori.
In ragione di quanto osservato, quindi, deve ritenersi che Parte_1
abbia svolto l'attività di collaborazione del geometra nella Pt_3
direzione dei lavori di straordinaria manutenzione dello stabile del in Castellammare di TA, i quali CP_1 Controparte_1
pag. 25/36 ebbero inizio in data 09.05.2011, e vennero collaudati in data
23.07.2014.
Viceversa, alcuna prova l'istante forniva dell'attività di progettazione, di cui pure assumeva l'avvenuto espletamento, e, di conseguenza, in relazione ad essa alcun compenso può essere riconosciuto.
§ 9.
Tanto chiarito in ordine all'an della pretesa e passando ad esaminare il quantum, giova premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale cui il Collegio, condividendolo, intende dare continuità, “In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente”.
(Cass. Civ. del 24-4-2018 n. 10057; da ultimo Cass. Civ.
Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024).
Nel caso di specie, in difetto di un accordo volto a disciplinare, tra i ridetti professionisti, la misura del compenso, la relativa determinazione va effettuata facendo applicazione del “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di
pag. 26/36 un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” contenuto nel Decreto Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, trattandosi di attività professionali che sono state ultimate successivamente all'abrogazione delle tariffe professionali, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 della l. 27/2012 che ha convertito il decreto legge 1/2012.
L'abrogazione delle tariffe professionali, infatti, ha eliminato i minimi tariffari inderogabili che esistevano sin dall'entrata in vigore della legge 143 del 1949, aprendo formalmente alla libera determinazione del compenso tra professionista e committente. Tuttavia, la predetta legge, all'art. 9 al comma 2 introduceva un correttivo, stabilendo che:
“Nel caso in cui sia necessaria una liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante”.
Venivano così introdotti i cd. decreti parametri, strumenti tecnici che sostituivano le tariffe abolite ma solo per finalità specifiche, tra le quali rientra, appunto, la liquidazione giudiziale del compenso in caso di mancato accordo tra le parti o di mancata ostensione in giudizio dei termini dell'accordo.
Tanto premesso, quanto alla prestazione svolta dall'arch. , Parte_1
la determinazione del compenso deve essere effettuata secondo la formula riportata all'art. 39 del Regolamento di cui al decreto n.
140/2012 cit., in base al quale “Il compenso per la prestazione pag. 27/36 professionale « » è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P»” da cui risulta la seguente espressione C.F._5
Nel caso di specie, il costo dell'opera deve ritenersi corrispondente al costo risultante dal consuntivo, pari ad euro 431.464,36, trattandosi di lavori che sono stati già eseguiti, e venendo in rilievo una somma che, secondo quanto è emerso in giudizio, non è stata oggetto di contestazione tra le parti.
Il valore di P, pari al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, è determinato mediante l'espressione: Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 8.572142%, applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata al decreto.
Quanto alla complessità della prestazione, parametro «G», nel caso di specie appare congruo riconoscere il coefficiente minimo, della forbice compresa tra 0,70 e 1,30, in ragione della mancata allegazione di elementi in grado di farne emergere la particolare difficoltà e in considerazione del tipo di attività in concreto documentata, consistita, come visto, nelle visite del cantiere e nel collaudo.
Quanto alle specifiche prestazioni di cui il Collegio ha tenuto conto, va rilevato che, in ragione del tipo di documentazione allegata, le stesse pag. 28/36 attengono esclusivamente alle fasi di direzione esecutiva e di verifica e collaudo, non essendo documentata alcuna attività attinente alla fase di progettazione e di definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità.
Ciò posto, il compenso spettante a , in applicazione dei Parte_1
suddetti parametri, va determinato in misura pari ad euro 10.356,00, secondo il calcolo appresso indicato: (CP) euro 431.464,36 *
8.572142% * 0,70 * ∑ 0.400.
Quindi, detraendo da detta somma quella di euro 4.000,00, che l'istante ha pacificamente già ricevuto dal Condominio, residua in suo favore un credito pari ad euro 6.356,00.
Tuttavia, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo l'odierna appellante limitato la domanda alla minor somma di euro 5.513,00, l'accoglimento della stessa deve essere contenuto entro tale misura.
Sulla somma così individuata spettano all'appellante gli interessi corrispettivi in misura legale, al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., con decorrenza dal 14.6.2018, data della notifica al terzo dell'atto di chiamata in causa, e sino al soddisfo.
§ 10.
Con l'ultimo motivo, la , oltre a sollecitare l'automatica riforma Pt_1
del capo di sentenza relativo al regolamento delle spese processuali, per il caso di accoglimento dell'appello, osservava che, comunque, la statuizione impugnata era, in parte qua, errata, poiché il Tribunale non pag. 29/36 avrebbe dovuto condannarla a rifondere le spese processuali al
, in solido con il in quanto la condotta serbata dal CP_1 Pt_3
, consistita nel non riscontrare le molteplici richieste di CP_1
pagamento ad esso inoltrate, aveva ingenerato, in uno al versamento di acconti, il legittimo convincimento che il saldo fosse dovuto dallo stesso . CP_1
§ 11.
Il motivo è infondato, perché il primo Giudice, una volta rigettata integralmente la domanda di adempimento contrattuale e dichiarata inammissibile quella subordinata di ingiustificato arricchimento, correttamente disponeva la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Né, invero, alcuna delle circostanze invocate dalla integrava gli Pt_1
estremi delle gravi ed eccezionali ragioni che, non ricorrendo una situazione di soccombenza reciproca, avrebbero consentito al Giudice, alla stregua dell'art. 92 c.p.c., di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
§ 12.
Infine, sebbene la , al n. 7 delle conclusioni dell'appello, abbia Pt_1
sollecitato, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti del , siffatta CP_1
istanza deve ritenersi improponibile, in quanto concernente un capo di domanda che il Giudice dichiarava inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà e che è coperto dal giudicato, in difetto pag. 30/36 della formulazione, avverso di esso, ad opera dell'istante, di uno specifico motivo di appello.
§ 13.
Da ultimo deve rilevarsi che il , per il caso di ritenuta CP_1
sussistenza di un rapporto contrattuale con la , proponeva Pt_1
appello incidentale condizionato, finalizzato all'esame delle eccezioni, già svolte in primo grado, volte a paralizzare l'avversa domanda di pagamento, inerenti alla carenza di prova delle prestazioni rese e di congruità dei pagamenti già ricevuti.
L'esame di tali questioni deve, ovviamente, ritenersi assorbito in ragione del rigetto del primo motivo di gravame.
Per completezza deve rimarcarsi che, ai fini di sottoporre al Collegio le suddette difese, non fosse necessaria la proposizione di un appello incidentale, in quanto, non essendosi in ordine ad esse il primo Giudice pronunciato, era sufficiente la loro mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Quanto appena osservato induce ad escludere il diritto del Condominio alla ripetizione, nei confronti della , dell'importo del contributo Pt_1
unificato versato ai fini della proposizione del (non necessario) appello incidentale.
§ 14.
Passando al regolamento delle spese di lite, al rigetto dell'appello, proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_4
pag. 31/36 n. 19, deve seguire, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna della prima a rifondere all'appellata le spese del presente grado.
La liquidazione delle spese processuali, nel rapporto suddetto, viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, secondo lo scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000, tenuto conto del disputatum, applicando per tutte le fasi del giudizio di appello i compensi minimi, in ragione del ridotto numero e della modesta complessità delle questioni trattate. Non compete, infine, la richiesta maggiorazione dei compensi per la redazione dell'atto mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione, in quanto, pur essendo l'atto stato redatto attraverso i collegamenti ipertestuali richiamati dall'art. art. 4, comma
1-bis del DM 55/2014, gli stessi non risultano in concreto funzionanti.
Le spese processuali, come liquidate, vanno distratte in favore dell'avv.
OL UO, dichiaratosi antistatario.
Quanto al rapporto tra l'appellante e , l'accoglimento Parte_3
dell'appello impone di modificare, d'ufficio, il regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
pag. 32/36 Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza dell'appellato contumace, . Parte_3
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14 dinanzi richiamato, con applicazione dei compensi tabellari minimi, da reputare adeguati alla ridotta complessità della lite ed al numero limitato di questioni trattate, relativi allo scaglione delle cause di valore comprese tra €
5.201 fino ad € 26.000, secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, con atto notificato al in Castellammare di TA ed a Controparte_4 Pt_3
, in data 29 ottobre 2021, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello nei confronti del , Controparte_4
in Castellammare di TA;
b) accoglie l'appello come proposto nei confronti di Parte_3
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna a pagare, in favore di , a titolo di Parte_3 Parte_1
corrispettivo, l'importo di euro 5.513,00, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 14.6.2018 al soddisfo;
c) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. OL Parte_1
UO, procuratore antistatario, delle spese processuali del pag. 33/36 grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore di Parte_3 [...]
, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado Pt_1
di giudizio, liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 409,50 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'AUPP dott. ). Persona_3
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