Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2025, n. 8451
CASS
Sentenza 31 marzo 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 19 marzo 2025 e pubblicata il 31 marzo 2025. Le parti in causa sono una società di diritto tedesco e l'Agenzia delle Entrate. La società ha impugnato un avviso di accertamento che contestava la deducibilità di una svalutazione su crediti, sostenendo che l'Amministrazione avesse errato nel disconoscere tale deduzione a causa della cartolarizzazione dei crediti. L'Agenzia, dal canto suo, ha sostenuto la legittimità della propria azione.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso della società, ritenendo inammissibile l'appello incidentale per tardività, ma ha anche esaminato il merito della questione. Ha stabilito che l'espressione "credito coperto da garanzia assicurativa" deve essere interpretata in senso lato, includendo crediti garantiti da strumenti finanziari, come i derivati. Inoltre, ha rigettato le censure relative alle sanzioni, affermando che non vi fosse obiettiva incertezza normativa. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell'operato dell'Agenzia, rigettando il ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di determinazione del reddito di impresa, non è deducibile la svalutazione dei crediti il cui inadempimento è garantito anche con modalità diverse dalla stipula di un contratto di assicurazione, dovendosi intendere l'espressione credito coperto da "garanzia assicurativa", utilizzata dall'art. 106 del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, non in senso restrittivo, nel suo significato tecnico giuridico, bensì in senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è comunque protetto con esclusione del relativo rischio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata che aveva escluso la deducibilità della svalutazione di crediti, il cui inadempimento era garantito mediante un'operazione di cartolarizzazione, con la quale la società contribuente, pur rimanendo proprietaria dei crediti, ne aveva trasferito il rischio ai terzi cessionari).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2025, n. 8451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8451
Data del deposito : 31 marzo 2025

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