Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 17 Parte_1 C.F._1
marzo 1973, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...], in Controparte_1
Brasile, entrambi ivi residenti in [...], Km 20, numero 4560, città di Concórdia, Santa
Catarina, CAP 89703-780;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_2 C.F._2
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di
Primavera do Leste, Mato Grosso, CAP 78850-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_3 C.F._3
nata il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 25 agosto Persona_1
2015, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95045-199;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_4 C.F._4
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95059-827;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_5 C.F._5
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il 09 Persona_2
febbraio 2019, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], appartamento 303, città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95055-618;
dicembre 1987, in Brasile, ivi residente in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95059-680;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il Controparte_7 C.F._7
18 luglio 1991, in Brasile, ivi residente in [...], città di Primavera do Leste,
Mato Grosso, CAP 78850-000; Firmato Da: Emesso Da: TI Trust CP_8
Technologies QTSP CA 1 Serial#: C.F._8
con CPF (Codice Fiscale) numero Parte_2
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
1715, casa A, città di Sorriso, Mato Grosso, CAP 78893-162;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_9
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
numero 212, città di Primavera do Leste, Mato Grosso, CAP 78850-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato Controparte_10 C.F._11
il 05 novembre 2002, in Brasile, ivi residente in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95096-760;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il Controparte_11 C.F._12
02 aprile 2004, in Brasile, ivi residente in [...], numero 4560, appartamento 02, città di Concórdia, Santa Catarina, CAP 89703-780; rappresentati e difesi dall'avv. , come in atti;
CP_8
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_12
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_12
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 10 giugno del 1838 Persona_3
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_12
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Sospirolo in data 10.6.1838 (cfr. certificato di nascit e battesimo doc. 15).
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Sospirolo all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco;
egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866.
Considerato infatti che egli ha generato due figli nati in Italia di cui il secondo Persona_4
è nato il [...] (cfr. doc. 35), è da presumere che in tale data fosse presente nel
[...]
territorio oramai soggetto alla sovranità del Regno d'Italia e che, allora, non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
1. In data 10.6.1838, nasceva nel Comune di Sospirolo (BL) il Sig. di nazionalità Persona_3
italiana (doc. 15).
2. In data 24.10.1860, nel Comune di Sospirolo (BL), si Persona_3
univa in matrimonio con (doc. 16); In data 17.11.1862, nel Comune di Controparte_13
Sospirolo (BL), da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 17), Persona_5
il quale successivamente emigrava in Brasile con i propri genitori;
4. In data 21.6.1890, in
Brasile, dalla relazione di con nasceva Persona_5 Persona_6 Per_7
(doc. 18).
5. In data 1.12.1911, in Brasile, dalla relazione di con
[...] Persona_7 [...]
nasceva;
6. In data 7.11.1931, in Brasile, si univa Per_8 Persona_9 Persona_9
in matrimonio con (doc. 19).
7. In data 24.3.1936, in Brasile, da detta unione CP_14
matrimoniale nasceva (doc. 20).
8. In data 26.1.1971, in Brasile, dalla Persona_10
relazione di con nasceva (doc. Persona_10 Persona_11 Persona_12
21).
9. In data 5.11.2002, in Brasile, dalla relazione di con Persona_12 Persona_13
nasceva (doc. 22). 10.In data 8.3.1950, in Brasile,
[...] Controparte_10 dall'unione di con nasceva (doc. 23). 11.In Persona_9 CP_14 Persona_14
data 25.9.1974, in Brasile, dalla relazione di con da Costa Persona_14 Per_15
LE OL nasceva (doc. 24). 12.In data 18.6.2001, in Brasile, dalla Persona_16
relazione di e nasceva Persona_16 Persona_17 Controparte_9 (doc. 25). 13.In data 30.11.1896, in Brasile, dalla relazione di con Persona_5
nasceva altresì (doc. 26). 14.In data 17.2.1931, in Brasile, dalla Persona_6 Persona_18
relazione di con nasceva (doc. 27). 15.In data Persona_18 Persona_19 Persona_20
8.12.1955, in Brasile, dalla relazione di con nasceva Persona_20 Persona_21
(doc. 28). 16.In data 13.11.1977, in Brasile, dalla relazione di Persona_22 Persona_22
con nasceva (doc. 29). 17.In data 25.8.2015, in Persona_23 Controparte_3
Brasile, dalla relazione di con da nasceva Controparte_3 Per_24 Persona_25
(doc. 30. In data 12.4.1979, in Brasile, dalla relazione di Persona_1 Persona_22
con nasceva altresì (doc. 31). 19.In data 15.12.1987, Persona_23 Controparte_4
in Brasile, dalla relazione di con nasceva altresì Persona_22 Persona_23 CP_6
(doc. 32); 20.In data 4.7.1981, in Brasile, dalla relazione di con
[...] Persona_22 [...]
nasceva altresì (doc. 33). 21.In data 9.2.2019, in Brasile, Per_23 Controparte_5
dalla relazione di con nasceva Controparte_5 Persona_26
altresì (doc. 34). 22.In data 21.6.1875, nel Comune di Sospirolo, Persona_2 dall'unione di con nasceva altresì Persona_3 Controparte_13 Persona_27
(doc. 35), successivamente emigrato in Brasile, con i propri genitori ed il fratello
[...]
; 23.In data 30.8.1909, in Brasile, dalla relazione di Persona_5 Persona_27
con nasceva altresì (doc. 36). 24.In data 7.6.1952, in Brasile, dalla Per_28 Persona_14
relazione di con nasceva (doc. Persona_14 Persona_29 Persona_30
37). 25.In data 6.5.1974, in Brasile, dalla relazione di con Persona_30
nasceva (doc. 38). 26.In data 18.7.1991, in Brasile, Persona_31 Controparte_2
dalla relazione di con nasceva Persona_30 Persona_31 CP_7
(doc. 39). 27.In data 26.7.1995, in Brasile, dalla relazione di
[...] Controparte_2
con nasceva altresì (doc. 40).
[...] Parte_3 Parte_2
28.In data 5.3.1913, in Brasile, dalla relazione di con Persona_27 Per_28
nasceva (doc. 41). 29.In data 2.2.1955, in Brasile, dalla relazione di Persona_32 [...]
con nasceva (doc. 42). 30.In data 17.3.1973, in Per_32 Per_33 Persona_34
Brasile, dalla relazione di con VE SC nasceva Persona_34 [...]
(doc. 43). 31.In data 2.4.2004, in Brasile, dalla relazione di Parte_1 Parte_1
con nasceva (doc. 44). 32.In data
[...] Persona_35 Controparte_11
27.12.2012, in Brasile, dalla relazione di con nasceva Parte_1 Persona_35
altresì (doc. 45)“ Controparte_1 La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è in parte difforme da quella rappresentata nell'albero genealogico prodotto ma ha trovato puntuale riscontro nei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori nonché negli atti di matrimonio (cfr. docc. 15,16,17,18,19,20, all C,
23, 21, 24, 22, 25, 30, 26, 27, All. E, 28, 29,31 , 32 , 33, 34 ,36,37,38,39,40,,35,41, All P, 43,
44,45).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile.
Un primo passaggio per discendenza materna da la quale ha contratto Persona_10
matrimonio il 12.4.1958 con . Persona_11
Altro passaggio collaterale per linea femminile si ha con il matrimonio tra e Persona_20
in data 19.8.1959. Persona_21
Altro passaggio collaterale per linea femminile si ha con il matrimonio tra Persona_36
e in data 7.6.1952.
[...] Persona_31
Altro passaggio collaterale per linea femminile si ha con il matrimonio tra Persona_37
e VE SC in data 17.2.72.
[...]
Ora, in ordine alla questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n.
555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Con riguardo poi all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912,la norma prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale articolo “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
Ora se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che, come chiarito dalla Suprema Corte nella Sentenza pronunciata a
Sezioni Unite n. 4466/2009, in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che, come osservato dalla Suprema
Corte nella sentenza richiamata, la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono quindi che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948. Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. La ritenuta operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nei matrimoni indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26674/2024 , promossa da
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 17 Parte_1 PartitaIVA_1
marzo 1973, in Brasile, in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il [...], in Controparte_1
Brasile, entrambi ivi residenti in [...], Km 20, numero 4560, città di Concórdia, Santa
Catarina, CAP 89703-780;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_2 C.F._2
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di
Primavera do Leste, Mato Grosso, CAP 78850-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_3 C.F._3
nata il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il 25 agosto Persona_1
2015, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95045-199; , con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_4 C.F._4
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95059-827;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , Controparte_5 C.F._5
nato il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato il 09 Persona_2
febbraio 2019, in Brasile, entrambi ivi residenti in [...], appartamento 303, città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95055-618;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il 15 Controparte_6 C.F._6
dicembre 1987, in Brasile, ivi residente in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95059-680;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato il Controparte_7 C.F._7
18 luglio 1991, in Brasile, ivi residente in [...], città di Primavera do Leste,
Mato Grosso, CAP 78850-000; Firmato Da: Emesso Da: TI Trust CP_8
Technologies QTSP CA 1 Serial#: C.F._8
con CPF (Codice Fiscale) numero Parte_2
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
1715, casa A, città di Sorriso, Mato Grosso, CAP 78893-162;
, con CPF (Codice Fiscale) numero Controparte_9
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
numero 212, città di Primavera do Leste, Mato Grosso, CAP 78850-000;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nato Controparte_10 C.F._11
il 05 novembre 2002, in Brasile, ivi residente in [...], città di Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CAP 95096-760;
, con CPF (Codice Fiscale) numero , nata il Controparte_11 C.F._12
02 aprile 2004, in Brasile, ivi residente in [...], numero 4560, appartamento 02, città di Concórdia, Santa Catarina, CAP 89703-780 contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_12
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo