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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/08/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
n. 766/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …………….. Giudice dott. Fabio FAVALLI .………………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 766 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza in data 28.3.2025 a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. e celebrata in data 13.3.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Torino, Via Osasco n.30 presso lo studio dell'avv.to Andrea Giovetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…pronunciare la separazione tra il ricorrente Parte_1 nato a Vallecrosia in [...]12.68 e la IG.ra , nata a [...] il [...], Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camporosso le conseguenti annotazioni;
- Voglia collocare il figlio minore , nato a [...] il Persona_1 9.5.2012, presso il padre, in Perinaldo via Miramonti n. 1; - Voglia affidare al R_ padre in modo esclusivo, statuendo esplicitamente che tutte le decisioni relative all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione del figlio siano prese solo da lui, stante lo stato di incapacità in cui versa la madre e la sua impossibilità di prendersi cura del minore;
- Stante l'impossibilità per la madre di lasciare il proprio domicilio e,
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
preso atto che i contatti con la stessa sono pressoché impossibili ed allo stato esclusivamente telefonici, Voglia disporre che la madre non possa frequentare il minore, apparendo del tutto contrario all'interesse di una qualsiasi forma di visita. R_ Voglia statuire che eventuali futuri incontri con il figlio potranno aver luogo solo allorché sia comprovato da idonea certificazione medica sullo stato di salute psichica della madre, che tali incontri non arrechino pregiudizio al minore e tendendo conto dell'opinione che esprimerà, avendo egli compiuto 12 anni a maggio ed R_ essendo in grado di poter manifestare il proprio pensiero in merito;
- Voglia disporre che l'assegno unico per figli a carico sia a beneficio esclusivo del IG. unica ed PT esclusiva fonte di sostentamento del figlio minore;
- Voglia respingere la domande in punto mantenimento avanzate da controparte, destituita di elementi probatori e stante lo stato di incapienza del IG. Vinte, quanto meno compensate le spese di causa. PT
per parte resistente: “…- Pronunciare la separazione personale dei coniugi. - Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre. - Disporre che il padre sia autorizzato a prendere ogni decisione relativa all'ordinaria amministrazione del minore, riservando le decisioni di straordinaria amministrazione al consenso di ambo i genitori. - Disporre un assegno di mantenimento a favore della convenuta pari ad euro 100 mensili, oltre rivalutazione monetaria... In ogni caso: con il favore di spese e compensi del presente giudizio...”;
per il pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 12.4.2023 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Camporosso in data 5.6.2004 con e che dall'unione è Controparte_1 nato il figlio (13 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che in R_ seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore gli fosse affidato in via esclusiva rafforzata e presso di sé collocato, senza allo stato previsione di una frequentazione con la madre (in ragione delle criticità psico-fisiche di quest'ultima). Senza richiedere alcun contributo alla resistente per il mantenimento del figlio minore, chiedeva unicamente che a sé fosse riservato l'intero importo dell'Assegno unico universale,
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso l'abitazione del padre. Chiedeva, inoltre, riconoscersi in proprio favore contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 100,00 mensili.
Celebrata in data 26.10.2023 l'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale – con ordinanza ex art. artt. 473-bis.22, c.1 e 3 c.p.c. in data 3.11.2023 – affidava al padre in via “esclusiva rafforzata” il figlio minore, senza allo stato prevedere alcuna frequentazione con la figura materna, disponendo l'immediata attivazione dei Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare e ponendo integralmente a carico del ricorrente il mantenimento del figlio
(unicamente riservando ad esso la percezione dell'intero AUU). R_
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui le autocertificazioni delle parti in ordine alla loro situazione reddituale e patrimoniale e le relazioni periodiche di aggiornamento trasmesse dai Servizi dr. Andrea CANCIANI 2 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
Consultoriali dell' dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo, dai Servizi Sociali del Pt_2 Parte Comune di Vallecrosia e da i Servizi Consultoriali dell' di Ventimiglia).
Con ordinanza in data 28.9.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 13.3.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 28.3.2025 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda poiché risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto riferito nei rispettivi atti di costituzione, ribadito all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. ed ulteriormente precisato nelle memorie conclusive del presente giudizio.
Passando a questo punto ad esaminare la questione relativa all'affidamento del figlio minore deve preliminarmente essere osservato come parte ricorrente, nelle conclusioni ancora da ultimo rassegnate, abbia chiesto disporsi in proprio favore “affidamento esclusivo rafforzato” del figlio minore (13 anni, essendo nato il [...]); R_ quanto precede a fronte di una domanda avanzata dalla resistente di affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori.
In proposito personalmente sentito dal Tribunale all'udienza del Parte_1 26.10.2023, già aveva riferito di una sostanziale assenza della madre dalla vita del minore;
assenza ormai risalente nel tempo e che, in ragione delle sue problematiche psichiche e di comportamenti ostativi alla possibilità di condividere ruolo e funzioni nella cura ed educazione di , rendeva impossibile interagire con essa per un
R_ adeguato esercizio delle responsabilità genitoriali così come consentirne una positiva frequentazione con il minore (vds. “... non vede ormai la mamma da 5 anni;
R_ ogni tanto si scrivevano delle lettere, ma ultimamente si è dimostrato più
R_ reticente nel proseguire tale corrispondenza. Ovviamente se richiesto in proposito dice di sentire la mancanza della mamma e di volerle bene. Preciso che è stato
R_ sempre messo al corrente dello stato di salute della madre e nei primi tempi l'ha anche incontrata;
poi questa frequentazione non è stata più possibile attesi i comportamenti materni. è un bambino in buona salute, sereno e non manifesta criticità di
R_ sorta;
ha un buon rendimento scolastico. La situazione della madre attualmente è seguita dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia unitamente a quelli di Buriasco, luogo di residenza della madre. Preciso che l'eIGenza di chiedere la separazione è stata determinata non solo dalla sostanziale interruzione del rapporto con mia moglie, ma anche dalle difficoltà frapposte dalla sua sostanziale irreperibilità nell'esercizio delle responsabilità verso quanto precede in quanto con la madre è praticamente
R_ impossibile comunicare non utilizzando lei il telefono. Neppure sono a conoscenza del suo effettivo stato di salute avendo essa vietato ai Servizi di darmi informazioni in proposito. In ogni caso i Servizi continuano il monitoraggio al fine di verificare se le condizioni di mia moglie dovessero migliorare e rendere possibile una sua eventuale ripresa degli incontri con ..”).
R_
E tali allegazioni, seppure contestate avuto riguardo alla possibilità di esercitare ruolo e funzioni nell'ambito di un affidamento condiviso del minore (ancora da ultimo dr. Andrea CANCIANI 3 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
richiesto), non venivano, nella sostanza, smentite dalla stessa che – senza _1 voler entrare nel merito dalla validità scientifica delle sue convinzioni (vds. ipersensibilità ai capi elettromagnetici), di fatto viveva in una situazione di completo isolamento sociale, sottoposta ad amministrazione di sostegno, senza mantenere contatti e/o interloquire con l'altro genitore, di fatto priva di rapporti con il figlio R_ (risultando ormai datata e ben poco IGnificativa la corrispondenza epistolare documentata in atti); circostanze, si ripete, desumibili anche dalle stesse difese spiegate dalla resistente nell'odierno giudizio (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione:
“...Lo scrivente non intende negare che la sia persona affetta da una _1 situazione sanitaria estremamente particolare, che le ha causato, negli anni, gravi problematiche relazionali tanto da spingerla ad un completo ritiro sociale. Come si evince dalla documentazione medica che si produce (doc. 1) la convenuta, infatti, è affetta da un disturbo da ipersensibilità elettromagnetica, che, oltre a causarle svariate problematiche fisiche, contribuisce a creare una situazione psicologica che appare, se non patologica, comunque di estrema fragilità...” nonché nella relazione medica redatta in data 8.9.2023 dallo psichiatra-psicoterapeuta dott. “... accusa Persona_2 _1 svariati disturbi che si configurano in una sintomatologia multiforme (cefalee, disturbi del sonno, debolezza e facile affaticabilità, deficit di memoria e di concentrazione, dolori diffusi, disturbi dell'umore, ansia, ecc.) che nel complesso impediscono grandemente lo svolgimento di ogni attività ...(omissis)... E' evidente la sua attuale condizione di isolamento sociale, con grande riduzione dei contatti con altre persone, con ritiro da ogni attività lavorativa, con forti difficoltà nell'espletamento anche dei comuni atti della vita quotidiana ...(omissis)... Dispone di buone risorse cognitive e di un buon livello culturale. La domanda, dunque, che si deve porre è: Perché si è ritirata dal mondo in modo così drastico? Perché non esercita e non utilizza le capacità cognitivo emotive che sono in suo possesso? E qui entriamo nel merito delle sue convinzioni, che sono precise e molto radicate. è fermamente convinta di essere affetta da una sindrome _1 conosciuta come EHS (electromagnetic hypersensitivity syndrome) o Sindrome da Elettro Ipersensitività ai Campi Elettro Magnetici (ECM) ...(omissis)... Ciò posto e sottolineato, altro discorso si apre, a mio parere, riguardo alle possibilità di aiutare a vivere meglio e utilizzare le capacità e le risorse umane che possiede e che _1 potrebbero forse consentirle di riprendere un maggior contatto col mondo, tenendo in considerazione le sue convinzioni e i suoi disturbi, ma non rinunciando del tutto a ricercare tutte le possibili soluzioni e iniziative che possano riaprirle degli orizzonti di vita vissuta e degna di un essere umano. Per fare questo è indispensabile un lavoro di rete, di connessione fra servizi, quale in parte è già stato iniziato, che va però ulteriormente sviluppato e che solo Servizi Pubblici, certo in collaborazione con le reti del Privato Sociale, possono fare...” nonché dall'Amministratore di sostegno avv. Maria Cristina Daniele nella relazione al Giudice Tutelare del 3.5.2021: “...l'amministrata risulterebbe patire di una problematica collegata alla sensibilità alle onde elettromagnetiche come riportato nel novembre 2019 nella relazione redatta dalla Dott.ssa . L'Amministrata invero rifiuta, allo stato, ogni intervento e Persona_3 presa in carico da parte del Difficile da quanto appreso appare anche Pt_3 l'assunzione di un'adeguata terapia farmacologica ...(omissis)... La Beneficiaria non è, attualmente, titolare di un'invalidità civile riconosciuta dalla competente Commissione medica non volendo recarsi a visita (e non uscendo di casa da diversi anni)...”).
Ed era per tale ragione che il Tribunale, in ogni caso attivando i Servizi territorialmente competenti al fine di una complessiva presa in carico del nucleo famigliare onde valutare la possibilità di restituire alla il ruolo che le competeva nella vita del figlio _1 (non solo verificando e migliorando le risorse a sua disposizione per un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, ma anche eventualmente supportando in vista di R_ una possibile ripesa della relazione), disponeva – con ordinanza in data 31.11.2023 - l'affidamento “esclusivo rafforzato” di al padre ai sensi di quanto consentito R_
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
dall'art.337-quater, c.3 c.c.; quanto precede apparendo certamente contrario agli interessi di ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed R_ equilibrata consentire che la madre – che ormai da anni non conosceva più la vita del figlio né i suoi problemi ed eIGenze né aveva mostrato, almeno fino a quel momento, volontà di condividere con il padre le prerogative genitoriali - potesse partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione.
Ciò premesso le gravi criticità personali della resistente, se da un lato venivano confermate dai Servizi Sociali del Comune di Pinerolo che ne sottolineavano sia la fragilità psico-fisica che il sostanziale stato di “volontario” isolamento sociale (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 8.2.2024:
“...L'abitazione dove risiede la IG.ra è situata lontana dal centro abitato e _1 da fonti elettromagnetiche... La donna non ha nessun elettrodomestico in quanto, a causa della sua malattia, riferisce di non poter avere nelle vicinanze apparecchiature che emanano onde elettromagnetiche. La stessa non possiede dispositivi telefonici fissi e mobili... La donna non esce dalla propria abitazione, pertanto necessita di un supporto costante per procurarsi i beni di prima necessità e per mantenere pulito l'appartamento. Lo scrivente Servizio Sociale, da diversi anni, ha attivato un servizio di assistenza domiciliare, approvato dalla commissione Unità Valutativa Multidisciplinare di Valutazione di Disabilità prevista dalla normativa regionale per interventi socio- assistenziali e sanitari, che si occupa di farle la spesa e di sostenerla nel comunicare con l'esterno tramite scambi epistolari, tramite contatti epistolari, con l'esterno. Inoltre, è attivo un servizio di assistenza familiare che effettua un passaggio settimanale per pulire l'abitazione della stessa e buttare la spazzatura. Un infermiere volontariato si reca ogni due settimane dalla donna per curarle le ferite che presenta alle gambe. La stessa infatti ha entrambi gli arti inferiori bendati in quanto ha delle ulcere, che sarebbero causate dalla diagnosi di cui soffre. La IG.ra si trova anche in _1 una condizione di fragilità economica in quanto è priva di un reddito... Lo scrivente Servizio Sociale le eroga mensilmente, tramite un'assistenza economica, una quota di denaro per permetterle di acquistare i beni di prima necessità. La IG.ra ricopre CP_3 le spese inerenti al canone d'affitto e quelle relative alle utenze domestiche. Dal 2021, in seguito ad una segnalazione da parte dello scrivente Servizio Sociale alla Procura della Repubblica Sezione Fasce Deboli, è stato nominato un amministratore di sostegno a favore della IG.ra , la dott.ssa Cristina Daniele...”), dall'altro venivano _1 Parte oggettivamente inquadrate dal Servizio di Salute Mentale dell' che, Parte_4 effettuata diagnosi di “disturbo delirante”, ne stigmatizzava altresì la sostanziale indisponibilità ad avvalersi delle cure necessarie ad adeguatamente compensare le rilevate patologie psichiatriche (vds. quanto riferito dal centro di Salute Mentale dell'ASL n.3 di Collegno e Pinerolo con relazione in data 25.6.2024: “...In conclusione, secondo gli elementi disponibili la paziente soffre di un “Disturbo delirante, tipo misto, continuo (DSM-5)”. Il quadro clinico attuale risulta essere cronico, in assenza di elementi psicopatologici di recente insorgenza. La paziente si è mostrata inizialmente compliante alle visite, ma ha rifiutato la terapia psicofarmacologica in ogni occasione in cui essa è stata proposta. Messa di fronte all'opinione specialistica dell'utilità di tale terapia, ha riferito di voler interrompere le visite domiciliari e di voler fare esclusivo riferimento per quanto riguarda i propri problemi di salute a un medico di fiducia...”).
Inoltre, se da un lato i Servizi riferivano di una sostanziale situazione di benessere del figlio minore nella sua collocazione presso il padre così come dell'adeguatezza Per_4 del genitore all'esercizio del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia con relazione in data 19.6.2024: “...Il minore continua a vivere con il padre, IG. Da breve tempo la diade si è trasferita a Parte_1 Perinaldo in via Miramonti 1, in alloggio in locazione, visitato dalla scrivente e risultato adeguato, pulito, ordinato, completo negli arredi e dotato di terrazza con vista sulle dr. Andrea CANCIANI 5 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
colline verdeggianti che circondano il borgo... In merito al trasferimento abitativo, anche si è espresso positivamente. Infatti, nel borgo di Perinaldo, abitano R_ alcuni amici e il contesto di vita permette ai ragazzini di poter trascorrere del tempo in compagnia e in regime di sicurezza anche all'esterno delle rispettive abitazioni... Anche il IG. ha confermato la soddisfazione per l'attuale collocazione di vita, potendo PT contare su una buona rete amicale (genitori degli amici di con i quali è solito R_ collaborare, sia fruendo della loro disponibilità, che offrendo e garantendo la propria, in relazione al bisogno dei bambino (del tipo: accompagnamenti/prelevamenti scolastici), in un'ottica di buon vicinato, che rafforza la qualità delle relazioni sociali ed amicali. ha concluso positivamente il ciclo della scuola primaria...”), dall'altro R_ evidenziavano il desiderio della madre di riprendere i rapporti con il figlio minore (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S: di Pinerolo con relazione in data 8.2.2024:
“...Rispetto al rapporto con il figlio la IG.ra esprime il desiderio R_ _1 di poter rivedere il figlio, riferendo la sua impossibilità a spostarsi e chiedendo la collaborazione del IG. al riguardo....”); rapporti che - di fatto, su iniziativa stessa PT delle parti e nel contesto di una migliore e più collaborativa relazione tra gli adulti - venivano con esito positivo ripristinati attraverso comunicazioni telefoniche madre/figlio (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia con relazione in data 19.6.2024: “...Questo servizio è stato avvisato dal IG. che la IG.ra PT _1
, madre di aveva fatto installare il telefono fisso nella propria dimora ed
[...] R_ aveva iniziato a contattare settimanalmente il figlio. Più precisamente, il genitore ha riferito essere stata la nonna materna a contattare il nipote sollecitandolo a dover contattare la propria madre, poiché in possesso di telefono. Tale iniziativa (direttiva), totalmente incurante delle prescrizioni dell'A.G., non è parsa la migliore modalità comunicativa, in relazione comunque ad una tematica delicata (lunga assenza/lontananza materna), tuttavia il minore è parso contento di interloquire con la mamma e lo stesso IG. al momento, riferisce un clima sereno da parte materna PT durante i contatti telefonici con il figlio... Si evidenzia la necessità di acquisire agli atti la valutazione psichiatrica materna e si conferma che la diade minore-padre risulta serena nel contesto di vita...” e dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 25.6.2024: “...La donna, da quando ha installato la linea telefonica fissa, ha contattato telefonicamente il IG. I genitori di da quello che riferiscono, hanno PT R_ avuto modo di confrontarsi ed affrontare diversi argomenti inerenti alla loro storia coniugale, familiare e all'educazione del minore. Entrambi erano intenzionati a stabilire insieme i tempi e i modi per far riprendere il rapporto tra madre e figlio... La IG.ra
[...]
, dal mese di aprile u.s., contatta settimanalmente il figlio. Alle telefonate _1 presenzia anche il IG. il quale riferisce che l'ex compagna appare adeguata e si PT relazione in maniera affettuosa nei confronti del minore, affrontando tematiche inerenti alla sua quotidianità e alle sue passioni. da quello che riferiscono i genitori, R_ sarebbe felice di sentire la madre e di condividere con lei estratti della sua quotidianità...”).
Da ultimo, tuttavia, pur a fronte della prosecuzione delle comunicazioni tra e la R_ madre, non connotate da IGnificative criticità ma necessitanti – a giudizio degli operatori – di attento monitoraggio (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 3.2.2025: “...La donna continua ad avere costanti contatti telematici con il figlio ...(omissis)... madre e figlio si sentono con cadenza R_ settimanale affrontando tematiche inerenti alla quotidianità e alle passioni di quest'ultimo... Lo scrivente Servizio Sociale... richiede a Codesta Autorità Giudiziaria l'attivazione di incontri telematici tramite videochiamata alla presenza di un operatore di riferimento per comprendere maggiormente l'attuale rapporto madre-figlio, monitorare i contenuti delle loro conversazioni ed eventualmente supportare la IG.ra
[...]
nell'affrontare tematiche adeguate all'età del minore e nello spiegare al _1 piccolo i motivi della sua lontananza e dell'impossibilità di incontrarsi dal vivo...”), si dr. Andrea CANCIANI 6 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
registrava ulteriore regresso nella disponibilità della resistente ad interloquire con gli operatori dei Servizi e ad avvalersi degli indispensabili strumenti di supporto ad essa offerti;
quanto precede ad evidente dimostrazione di scarsa consapevolezza sia delle patologie psichiatriche riscontrate dal Servizio di Salute Mentale così come della necessità di avvalersi di supporti “qualificati” nell'affrontare le proprie oggettive gravi criticità (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 3.2.2025: “...La situazione delia IG.ra rimane invariata, la stessa continua _1 a necessitare del supporto degli operatori e volontari per la spesa settimanale, lavaggio degli indumenti, pulizia dell'ambiente domestico, cure sanitarie. La IGnora, però, nell'ultimo mese, a differenza del passato, ha esplicitato l'intenzione di non voler più accettare nessun tipo di sostengo da parte dello scrivente Servizio Sociale, in quanto avrebbe conosciuto delle persone che sarebbero disposte ad aiutarla da un punto di vista sia economico sia di cura. La stessa non ha fornite maggiori informazioni al riguardo, in quanto. a suo dire, le persone coinvolte vorrebbero rimanere in anonimato. La IG.ra ha riferito di essere stata presa in carico dall _1 [...]
che supporterà la stessa in mento alle pratiche inerenti alla sua Controparte_4 richiesta di revoca della nomina dell'amministratore di sostegno... Il CSM di Pinerolo, in collaborazione con lo scrivente Servizio Sociale, ha tentato di programmare, in data 93/12/2024, una visita domiciliare presso l'abitazione della IG.ra _1 Quest'ultima però ha espressamente dichiarato di non essere intenzionata ad accogliere a casa sua gli operatori sanitari. Lo psichiatra di riferimento, dott. . ha pertanto Per_5 effettuato un colloquio telefonico con la IGnora. Quest'ultima non riconosce la necessità Part di intraprendere un percorso con il , pertanto, non ritiene necessario continuare ad avere dei contatti, in presenza o telematici, con gli operatori sanitari di tale servizio...”). Riferivano, inoltre, gli operatori come la resistente avesse nel frattempo interrotto qualsiasi interlocuzione con l'altro genitore (vds. “...La IG.ra ha riferito di _1 aver interrotto i contatti telefonici con l'ex marito, in quanto a seguito di un forte diverbio, l'uomo non sarebbe più intenzionato a interfacciarsi con lei...”).
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di dover, in questa sede, confermare l'affidamento
“esclusivo rafforzato” di al padre, non solo risultando la situazione materna R_ sostanzialmente immutata rispetto a proprie criticità oggettivamente ostative alla possibilità di adeguatamente esercitare le responsabilità genitoriali, ma altresì apparendo evidente l'indisponibilità della resistente – verosimilmente imputabile alle sue stesse patologie psichiatriche – ad avvalersi degli strumenti di supporto e cura eventualmente funzionali a consentirle di recuperare il proprio ruolo nella vita del figlio minore. Inoltre, in uno con la sostanziale assenza della madre dalla vita del minore (risultando i contatti tra loro ancora oggi limitati a sporadiche telefonate), deve tenersi conto dell'attuale interruzione di ogni comunicazione ed interlocuzione tra i due genitori, talché un eventuale affidamento condiviso altro non farebbe che imporre ad essi un obbligo impossibile da rispettare.
Deve, in ogni caso, essere disposta la prosecuzione da parte dei Servizi degli interventi di supporto al nucleo famigliare nell'auspicio che la resistente, melius re perpensa, voglia degli stessi approfittare al fine di affrontare con serietà ed efficacia le personali criticità e fragilità ed eventualmente consolidare – anche attraverso incontri de visu ove ne dovessero maturare i presupposti – una relazione con il figlio minore oggi conservata in via del tutto minimale;
quanto precede altresì segnalando l'opportunità, nonostante la distanza anche geografica tra i due coniugi, di favorire nell'interesse del minore la ripresa di una loro interlocuzione attraverso opportuno sostegno alla genitorialità.
Quanto alla collocazione del figlio minore, in accoglimento della domanda avanzata da entrambe le parti, deve essere confermata quella presso l'abitazione del padre, dove ha sempre vissuto successivamente alla separazione dei genitori. R_
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
Quanto al regime di visite madre/figlio, ritiene in Collegio che, in ragione di quanto sopra osservato ed in attesa di un eventuale positivo sviluppo degli interventi di supporto attivati in favore della resistente, non possa in concreto essere oggi delineato;
quanto precede in ogni caso segnalando l'opportunità di proseguire – consolidandone la routine
- nei contatti telefonici e/o in videochiamata tra e la madre che, in ogni caso e R_ così come segnalato dagli stessi Servizi, si rende opportuno almeno in una prima fase e fino a cessate eIGenze svolgere alla presenza di un educatore, che ne garantisca l'adeguatezza sia in termini di modalità che di contenuti.
Quanto alle questioni economiche dell'odierno giudizio, deve preliminarmente darsi atto di come nelle proprie conclusioni il ricorrente si sia offerto di provvedere integralmente, senza nulla richiedere alla madre, al mantenimento del figlio minore con sé convivente;
quanto precede unicamente richiedendo a sé riservata l'integrale percezione dell'AUU.
E tali conclusioni devono essere lette, a giudizio del Collegio, in uno con la situazione del tutto precaria della resistente che, vivendo in una situazione di sostanziale isolamento sociale, si trova in stato di oggettiva indigenza (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 8.2.2024: “...La IG.ra si trova _1 anche in una condizione di fragilità economica in quanto è priva di un reddito... Lo scrivente Servizio Sociale le eroga mensilmente, tramite un'assistenza economica, una quota di denaro per permetterle di acquistare i beni di prima necessità. La IG.ra ricopre le spese inerenti al canone d'affitto e quelle relative alle utenze CP_3 domestiche. Dal 2021, in seguito ad una segnalazione da parte dello scrivente Servizio Sociale alla Procura della Repubblica Sezione Fasce Deboli, è stato nominato un amministratore di sostegno a favore della IG.ra , la dott.ssa Cristina _1 Daniele...”); situazione analiticamente riferita anche dall'Avv. Maria Cristina Daniele, suo ADS, nel rendiconto trasmesso al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Torino in data 13.5.2021 (all. 4 alla memoria in data 20.12.2024 di parte resistente).
Ed è per tale ragione, pur nella consapevolezza di come ciascuno dei genitori debba essere chiamato a contribuire al mantenimento della prole in “proporzione” ai propri redditi ed in termini funzionali a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfarne eIGenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare con la crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle eIGenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” e Cass., sez.1, ord. 11.12.2023, n.34382: “…L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eIGenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eIGenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della dr. Andrea CANCIANI 8 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”), ritiene il Collegio che, almeno allo stato, nessun contributo economico possa essere richiesto alla ricorrente, oggettivamente impossibilitata, per le proprie patologie psichiatriche, a svolgere qualsiasi attività produttrice di reddito;
quanto precede apprendo possibile oggi chiamarla a contribuire al mantenimento di - così come richiesto dal ricorrente R_
– unicamente mettendo a disposizione di quest'ultimo la quota parte di AUU per il minore che per legge le spetterebbe.
Ciò premesso, tenuto conto del peso allo stesso imposto al fine di provvedere integralmente al mantenimento del figlio così come della sua precaria R_ situazione reddituale (bracciante agricolo, con reddito di circa € 1.100,00 mensili, gravato da canone di locazione per l'abitazione di Perinaldo ed ammesso al Patrocinio a spese dello Stato) non appare tuttavia possibile chiamare il ricorrente a contribuire, attraverso la corresponsione di un assegno periodico, anche al mantenimento della moglie;
quanto precede non avendone egli la materiale possibilità nonostante la stessa ne possa, almeno allo stato, soggettivamente vantare i necessari presupposti.
La natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1 4.9.1968 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Camporosso il 5.6.2004;
2) affida il figlio minore in via esclusiva al padre disponendo, ai sensi di R_ quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
3) colloca il figlio minore presso l'abitazione del padre dove lo stesso R_ assumerà formale residenza;
4) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra la madre ed il figlio minore alle valutazioni dei Servizi che, per R_ l'ipotesi di positivo sviluppo degli interventi di supporto a tal fine attivati, ne valuteranno la sussistenza dei presupposti;
quanto precede in ogni caso disponendo la prosecuzione dei contatti telefonici e/o in videochiamata tra e la madre che, almeno in una prima fase e fino a cessate eIGenze, R_ dovranno essere svolti alla presenza di un educatore che ne garantisca l'adeguatezza sia in termini di modalità che di contenuti;
5) pone integralmente a carico del padre l'obbligo di provvedere, in forma diretta, al mantenimento del figlio minore con sé convivente;
R_
6) dispone che venga interamente percepito dal padre l'assegno unico universale per il figlio minore R_
dr. Andrea CANCIANI 9 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
7) dispone che i Servizi Consultoriali dell' di Pinerolo, i Servizi del Pt_2 C.I.S.S. di Pinerolo, i Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia ed i Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia, in stretta collaborazione tra loro e fino a cessate eIGenze, proseguano nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti;
8) rigetta nel resto;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi Consultoriali dell' , ai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo, ai Servizi Controparte_5 Parte Sociali del Comune di Vallecrosia ed ai Servizi Consultoriali dell' di Ventimiglia per quanto di rispettiva competenza.
Imperia, 22.8.2025
Il Presidente est. (dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …………….. Giudice dott. Fabio FAVALLI .………………Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 766 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza in data 28.3.2025 a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. e celebrata in data 13.3.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Torino, Via Osasco n.30 presso lo studio dell'avv.to Andrea Giovetti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…pronunciare la separazione tra il ricorrente Parte_1 nato a Vallecrosia in [...]12.68 e la IG.ra , nata a [...] il [...], Controparte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camporosso le conseguenti annotazioni;
- Voglia collocare il figlio minore , nato a [...] il Persona_1 9.5.2012, presso il padre, in Perinaldo via Miramonti n. 1; - Voglia affidare al R_ padre in modo esclusivo, statuendo esplicitamente che tutte le decisioni relative all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione del figlio siano prese solo da lui, stante lo stato di incapacità in cui versa la madre e la sua impossibilità di prendersi cura del minore;
- Stante l'impossibilità per la madre di lasciare il proprio domicilio e,
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
preso atto che i contatti con la stessa sono pressoché impossibili ed allo stato esclusivamente telefonici, Voglia disporre che la madre non possa frequentare il minore, apparendo del tutto contrario all'interesse di una qualsiasi forma di visita. R_ Voglia statuire che eventuali futuri incontri con il figlio potranno aver luogo solo allorché sia comprovato da idonea certificazione medica sullo stato di salute psichica della madre, che tali incontri non arrechino pregiudizio al minore e tendendo conto dell'opinione che esprimerà, avendo egli compiuto 12 anni a maggio ed R_ essendo in grado di poter manifestare il proprio pensiero in merito;
- Voglia disporre che l'assegno unico per figli a carico sia a beneficio esclusivo del IG. unica ed PT esclusiva fonte di sostentamento del figlio minore;
- Voglia respingere la domande in punto mantenimento avanzate da controparte, destituita di elementi probatori e stante lo stato di incapienza del IG. Vinte, quanto meno compensate le spese di causa. PT
per parte resistente: “…- Pronunciare la separazione personale dei coniugi. - Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso il padre. - Disporre che il padre sia autorizzato a prendere ogni decisione relativa all'ordinaria amministrazione del minore, riservando le decisioni di straordinaria amministrazione al consenso di ambo i genitori. - Disporre un assegno di mantenimento a favore della convenuta pari ad euro 100 mensili, oltre rivalutazione monetaria... In ogni caso: con il favore di spese e compensi del presente giudizio...”;
per il pubblico Ministero: “…senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 12.4.2023 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Camporosso in data 5.6.2004 con e che dall'unione è Controparte_1 nato il figlio (13 anni, essendo nato il [...]), ancora minorenne;
che in R_ seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore gli fosse affidato in via esclusiva rafforzata e presso di sé collocato, senza allo stato previsione di una frequentazione con la madre (in ragione delle criticità psico-fisiche di quest'ultima). Senza richiedere alcun contributo alla resistente per il mantenimento del figlio minore, chiedeva unicamente che a sé fosse riservato l'intero importo dell'Assegno unico universale,
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione, dall'altro chiedeva che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso l'abitazione del padre. Chiedeva, inoltre, riconoscersi in proprio favore contributo al mantenimento in misura non inferiore ad € 100,00 mensili.
Celebrata in data 26.10.2023 l'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. e fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale – con ordinanza ex art. artt. 473-bis.22, c.1 e 3 c.p.c. in data 3.11.2023 – affidava al padre in via “esclusiva rafforzata” il figlio minore, senza allo stato prevedere alcuna frequentazione con la figura materna, disponendo l'immediata attivazione dei Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare e ponendo integralmente a carico del ricorrente il mantenimento del figlio
(unicamente riservando ad esso la percezione dell'intero AUU). R_
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso l'acquisizione di documenti (tra cui le autocertificazioni delle parti in ordine alla loro situazione reddituale e patrimoniale e le relazioni periodiche di aggiornamento trasmesse dai Servizi dr. Andrea CANCIANI 2 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
Consultoriali dell' dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo, dai Servizi Sociali del Pt_2 Parte Comune di Vallecrosia e da i Servizi Consultoriali dell' di Ventimiglia).
Con ordinanza in data 28.9.2024 il Tribunale fissava udienza ex art. 473-bis.28, c.2 c.p.c. per la rimessione della causa al Collegio;
udienza celebrata in data 13.3.2025 nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale, precisate dalle parti le rispettive conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 28.3.2025 - veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda poiché risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto riferito nei rispettivi atti di costituzione, ribadito all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. ed ulteriormente precisato nelle memorie conclusive del presente giudizio.
Passando a questo punto ad esaminare la questione relativa all'affidamento del figlio minore deve preliminarmente essere osservato come parte ricorrente, nelle conclusioni ancora da ultimo rassegnate, abbia chiesto disporsi in proprio favore “affidamento esclusivo rafforzato” del figlio minore (13 anni, essendo nato il [...]); R_ quanto precede a fronte di una domanda avanzata dalla resistente di affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori.
In proposito personalmente sentito dal Tribunale all'udienza del Parte_1 26.10.2023, già aveva riferito di una sostanziale assenza della madre dalla vita del minore;
assenza ormai risalente nel tempo e che, in ragione delle sue problematiche psichiche e di comportamenti ostativi alla possibilità di condividere ruolo e funzioni nella cura ed educazione di , rendeva impossibile interagire con essa per un
R_ adeguato esercizio delle responsabilità genitoriali così come consentirne una positiva frequentazione con il minore (vds. “... non vede ormai la mamma da 5 anni;
R_ ogni tanto si scrivevano delle lettere, ma ultimamente si è dimostrato più
R_ reticente nel proseguire tale corrispondenza. Ovviamente se richiesto in proposito dice di sentire la mancanza della mamma e di volerle bene. Preciso che è stato
R_ sempre messo al corrente dello stato di salute della madre e nei primi tempi l'ha anche incontrata;
poi questa frequentazione non è stata più possibile attesi i comportamenti materni. è un bambino in buona salute, sereno e non manifesta criticità di
R_ sorta;
ha un buon rendimento scolastico. La situazione della madre attualmente è seguita dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia unitamente a quelli di Buriasco, luogo di residenza della madre. Preciso che l'eIGenza di chiedere la separazione è stata determinata non solo dalla sostanziale interruzione del rapporto con mia moglie, ma anche dalle difficoltà frapposte dalla sua sostanziale irreperibilità nell'esercizio delle responsabilità verso quanto precede in quanto con la madre è praticamente
R_ impossibile comunicare non utilizzando lei il telefono. Neppure sono a conoscenza del suo effettivo stato di salute avendo essa vietato ai Servizi di darmi informazioni in proposito. In ogni caso i Servizi continuano il monitoraggio al fine di verificare se le condizioni di mia moglie dovessero migliorare e rendere possibile una sua eventuale ripresa degli incontri con ..”).
R_
E tali allegazioni, seppure contestate avuto riguardo alla possibilità di esercitare ruolo e funzioni nell'ambito di un affidamento condiviso del minore (ancora da ultimo dr. Andrea CANCIANI 3 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
richiesto), non venivano, nella sostanza, smentite dalla stessa che – senza _1 voler entrare nel merito dalla validità scientifica delle sue convinzioni (vds. ipersensibilità ai capi elettromagnetici), di fatto viveva in una situazione di completo isolamento sociale, sottoposta ad amministrazione di sostegno, senza mantenere contatti e/o interloquire con l'altro genitore, di fatto priva di rapporti con il figlio R_ (risultando ormai datata e ben poco IGnificativa la corrispondenza epistolare documentata in atti); circostanze, si ripete, desumibili anche dalle stesse difese spiegate dalla resistente nell'odierno giudizio (vds. quanto riferito in comparsa di costituzione:
“...Lo scrivente non intende negare che la sia persona affetta da una _1 situazione sanitaria estremamente particolare, che le ha causato, negli anni, gravi problematiche relazionali tanto da spingerla ad un completo ritiro sociale. Come si evince dalla documentazione medica che si produce (doc. 1) la convenuta, infatti, è affetta da un disturbo da ipersensibilità elettromagnetica, che, oltre a causarle svariate problematiche fisiche, contribuisce a creare una situazione psicologica che appare, se non patologica, comunque di estrema fragilità...” nonché nella relazione medica redatta in data 8.9.2023 dallo psichiatra-psicoterapeuta dott. “... accusa Persona_2 _1 svariati disturbi che si configurano in una sintomatologia multiforme (cefalee, disturbi del sonno, debolezza e facile affaticabilità, deficit di memoria e di concentrazione, dolori diffusi, disturbi dell'umore, ansia, ecc.) che nel complesso impediscono grandemente lo svolgimento di ogni attività ...(omissis)... E' evidente la sua attuale condizione di isolamento sociale, con grande riduzione dei contatti con altre persone, con ritiro da ogni attività lavorativa, con forti difficoltà nell'espletamento anche dei comuni atti della vita quotidiana ...(omissis)... Dispone di buone risorse cognitive e di un buon livello culturale. La domanda, dunque, che si deve porre è: Perché si è ritirata dal mondo in modo così drastico? Perché non esercita e non utilizza le capacità cognitivo emotive che sono in suo possesso? E qui entriamo nel merito delle sue convinzioni, che sono precise e molto radicate. è fermamente convinta di essere affetta da una sindrome _1 conosciuta come EHS (electromagnetic hypersensitivity syndrome) o Sindrome da Elettro Ipersensitività ai Campi Elettro Magnetici (ECM) ...(omissis)... Ciò posto e sottolineato, altro discorso si apre, a mio parere, riguardo alle possibilità di aiutare a vivere meglio e utilizzare le capacità e le risorse umane che possiede e che _1 potrebbero forse consentirle di riprendere un maggior contatto col mondo, tenendo in considerazione le sue convinzioni e i suoi disturbi, ma non rinunciando del tutto a ricercare tutte le possibili soluzioni e iniziative che possano riaprirle degli orizzonti di vita vissuta e degna di un essere umano. Per fare questo è indispensabile un lavoro di rete, di connessione fra servizi, quale in parte è già stato iniziato, che va però ulteriormente sviluppato e che solo Servizi Pubblici, certo in collaborazione con le reti del Privato Sociale, possono fare...” nonché dall'Amministratore di sostegno avv. Maria Cristina Daniele nella relazione al Giudice Tutelare del 3.5.2021: “...l'amministrata risulterebbe patire di una problematica collegata alla sensibilità alle onde elettromagnetiche come riportato nel novembre 2019 nella relazione redatta dalla Dott.ssa . L'Amministrata invero rifiuta, allo stato, ogni intervento e Persona_3 presa in carico da parte del Difficile da quanto appreso appare anche Pt_3 l'assunzione di un'adeguata terapia farmacologica ...(omissis)... La Beneficiaria non è, attualmente, titolare di un'invalidità civile riconosciuta dalla competente Commissione medica non volendo recarsi a visita (e non uscendo di casa da diversi anni)...”).
Ed era per tale ragione che il Tribunale, in ogni caso attivando i Servizi territorialmente competenti al fine di una complessiva presa in carico del nucleo famigliare onde valutare la possibilità di restituire alla il ruolo che le competeva nella vita del figlio _1 (non solo verificando e migliorando le risorse a sua disposizione per un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, ma anche eventualmente supportando in vista di R_ una possibile ripesa della relazione), disponeva – con ordinanza in data 31.11.2023 - l'affidamento “esclusivo rafforzato” di al padre ai sensi di quanto consentito R_
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
dall'art.337-quater, c.3 c.c.; quanto precede apparendo certamente contrario agli interessi di ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed R_ equilibrata consentire che la madre – che ormai da anni non conosceva più la vita del figlio né i suoi problemi ed eIGenze né aveva mostrato, almeno fino a quel momento, volontà di condividere con il padre le prerogative genitoriali - potesse partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione.
Ciò premesso le gravi criticità personali della resistente, se da un lato venivano confermate dai Servizi Sociali del Comune di Pinerolo che ne sottolineavano sia la fragilità psico-fisica che il sostanziale stato di “volontario” isolamento sociale (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 8.2.2024:
“...L'abitazione dove risiede la IG.ra è situata lontana dal centro abitato e _1 da fonti elettromagnetiche... La donna non ha nessun elettrodomestico in quanto, a causa della sua malattia, riferisce di non poter avere nelle vicinanze apparecchiature che emanano onde elettromagnetiche. La stessa non possiede dispositivi telefonici fissi e mobili... La donna non esce dalla propria abitazione, pertanto necessita di un supporto costante per procurarsi i beni di prima necessità e per mantenere pulito l'appartamento. Lo scrivente Servizio Sociale, da diversi anni, ha attivato un servizio di assistenza domiciliare, approvato dalla commissione Unità Valutativa Multidisciplinare di Valutazione di Disabilità prevista dalla normativa regionale per interventi socio- assistenziali e sanitari, che si occupa di farle la spesa e di sostenerla nel comunicare con l'esterno tramite scambi epistolari, tramite contatti epistolari, con l'esterno. Inoltre, è attivo un servizio di assistenza familiare che effettua un passaggio settimanale per pulire l'abitazione della stessa e buttare la spazzatura. Un infermiere volontariato si reca ogni due settimane dalla donna per curarle le ferite che presenta alle gambe. La stessa infatti ha entrambi gli arti inferiori bendati in quanto ha delle ulcere, che sarebbero causate dalla diagnosi di cui soffre. La IG.ra si trova anche in _1 una condizione di fragilità economica in quanto è priva di un reddito... Lo scrivente Servizio Sociale le eroga mensilmente, tramite un'assistenza economica, una quota di denaro per permetterle di acquistare i beni di prima necessità. La IG.ra ricopre CP_3 le spese inerenti al canone d'affitto e quelle relative alle utenze domestiche. Dal 2021, in seguito ad una segnalazione da parte dello scrivente Servizio Sociale alla Procura della Repubblica Sezione Fasce Deboli, è stato nominato un amministratore di sostegno a favore della IG.ra , la dott.ssa Cristina Daniele...”), dall'altro venivano _1 Parte oggettivamente inquadrate dal Servizio di Salute Mentale dell' che, Parte_4 effettuata diagnosi di “disturbo delirante”, ne stigmatizzava altresì la sostanziale indisponibilità ad avvalersi delle cure necessarie ad adeguatamente compensare le rilevate patologie psichiatriche (vds. quanto riferito dal centro di Salute Mentale dell'ASL n.3 di Collegno e Pinerolo con relazione in data 25.6.2024: “...In conclusione, secondo gli elementi disponibili la paziente soffre di un “Disturbo delirante, tipo misto, continuo (DSM-5)”. Il quadro clinico attuale risulta essere cronico, in assenza di elementi psicopatologici di recente insorgenza. La paziente si è mostrata inizialmente compliante alle visite, ma ha rifiutato la terapia psicofarmacologica in ogni occasione in cui essa è stata proposta. Messa di fronte all'opinione specialistica dell'utilità di tale terapia, ha riferito di voler interrompere le visite domiciliari e di voler fare esclusivo riferimento per quanto riguarda i propri problemi di salute a un medico di fiducia...”).
Inoltre, se da un lato i Servizi riferivano di una sostanziale situazione di benessere del figlio minore nella sua collocazione presso il padre così come dell'adeguatezza Per_4 del genitore all'esercizio del ruolo e della funzione (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia con relazione in data 19.6.2024: “...Il minore continua a vivere con il padre, IG. Da breve tempo la diade si è trasferita a Parte_1 Perinaldo in via Miramonti 1, in alloggio in locazione, visitato dalla scrivente e risultato adeguato, pulito, ordinato, completo negli arredi e dotato di terrazza con vista sulle dr. Andrea CANCIANI 5 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
colline verdeggianti che circondano il borgo... In merito al trasferimento abitativo, anche si è espresso positivamente. Infatti, nel borgo di Perinaldo, abitano R_ alcuni amici e il contesto di vita permette ai ragazzini di poter trascorrere del tempo in compagnia e in regime di sicurezza anche all'esterno delle rispettive abitazioni... Anche il IG. ha confermato la soddisfazione per l'attuale collocazione di vita, potendo PT contare su una buona rete amicale (genitori degli amici di con i quali è solito R_ collaborare, sia fruendo della loro disponibilità, che offrendo e garantendo la propria, in relazione al bisogno dei bambino (del tipo: accompagnamenti/prelevamenti scolastici), in un'ottica di buon vicinato, che rafforza la qualità delle relazioni sociali ed amicali. ha concluso positivamente il ciclo della scuola primaria...”), dall'altro R_ evidenziavano il desiderio della madre di riprendere i rapporti con il figlio minore (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S: di Pinerolo con relazione in data 8.2.2024:
“...Rispetto al rapporto con il figlio la IG.ra esprime il desiderio R_ _1 di poter rivedere il figlio, riferendo la sua impossibilità a spostarsi e chiedendo la collaborazione del IG. al riguardo....”); rapporti che - di fatto, su iniziativa stessa PT delle parti e nel contesto di una migliore e più collaborativa relazione tra gli adulti - venivano con esito positivo ripristinati attraverso comunicazioni telefoniche madre/figlio (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia con relazione in data 19.6.2024: “...Questo servizio è stato avvisato dal IG. che la IG.ra PT _1
, madre di aveva fatto installare il telefono fisso nella propria dimora ed
[...] R_ aveva iniziato a contattare settimanalmente il figlio. Più precisamente, il genitore ha riferito essere stata la nonna materna a contattare il nipote sollecitandolo a dover contattare la propria madre, poiché in possesso di telefono. Tale iniziativa (direttiva), totalmente incurante delle prescrizioni dell'A.G., non è parsa la migliore modalità comunicativa, in relazione comunque ad una tematica delicata (lunga assenza/lontananza materna), tuttavia il minore è parso contento di interloquire con la mamma e lo stesso IG. al momento, riferisce un clima sereno da parte materna PT durante i contatti telefonici con il figlio... Si evidenzia la necessità di acquisire agli atti la valutazione psichiatrica materna e si conferma che la diade minore-padre risulta serena nel contesto di vita...” e dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 25.6.2024: “...La donna, da quando ha installato la linea telefonica fissa, ha contattato telefonicamente il IG. I genitori di da quello che riferiscono, hanno PT R_ avuto modo di confrontarsi ed affrontare diversi argomenti inerenti alla loro storia coniugale, familiare e all'educazione del minore. Entrambi erano intenzionati a stabilire insieme i tempi e i modi per far riprendere il rapporto tra madre e figlio... La IG.ra
[...]
, dal mese di aprile u.s., contatta settimanalmente il figlio. Alle telefonate _1 presenzia anche il IG. il quale riferisce che l'ex compagna appare adeguata e si PT relazione in maniera affettuosa nei confronti del minore, affrontando tematiche inerenti alla sua quotidianità e alle sue passioni. da quello che riferiscono i genitori, R_ sarebbe felice di sentire la madre e di condividere con lei estratti della sua quotidianità...”).
Da ultimo, tuttavia, pur a fronte della prosecuzione delle comunicazioni tra e la R_ madre, non connotate da IGnificative criticità ma necessitanti – a giudizio degli operatori – di attento monitoraggio (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 3.2.2025: “...La donna continua ad avere costanti contatti telematici con il figlio ...(omissis)... madre e figlio si sentono con cadenza R_ settimanale affrontando tematiche inerenti alla quotidianità e alle passioni di quest'ultimo... Lo scrivente Servizio Sociale... richiede a Codesta Autorità Giudiziaria l'attivazione di incontri telematici tramite videochiamata alla presenza di un operatore di riferimento per comprendere maggiormente l'attuale rapporto madre-figlio, monitorare i contenuti delle loro conversazioni ed eventualmente supportare la IG.ra
[...]
nell'affrontare tematiche adeguate all'età del minore e nello spiegare al _1 piccolo i motivi della sua lontananza e dell'impossibilità di incontrarsi dal vivo...”), si dr. Andrea CANCIANI 6 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
registrava ulteriore regresso nella disponibilità della resistente ad interloquire con gli operatori dei Servizi e ad avvalersi degli indispensabili strumenti di supporto ad essa offerti;
quanto precede ad evidente dimostrazione di scarsa consapevolezza sia delle patologie psichiatriche riscontrate dal Servizio di Salute Mentale così come della necessità di avvalersi di supporti “qualificati” nell'affrontare le proprie oggettive gravi criticità (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 3.2.2025: “...La situazione delia IG.ra rimane invariata, la stessa continua _1 a necessitare del supporto degli operatori e volontari per la spesa settimanale, lavaggio degli indumenti, pulizia dell'ambiente domestico, cure sanitarie. La IGnora, però, nell'ultimo mese, a differenza del passato, ha esplicitato l'intenzione di non voler più accettare nessun tipo di sostengo da parte dello scrivente Servizio Sociale, in quanto avrebbe conosciuto delle persone che sarebbero disposte ad aiutarla da un punto di vista sia economico sia di cura. La stessa non ha fornite maggiori informazioni al riguardo, in quanto. a suo dire, le persone coinvolte vorrebbero rimanere in anonimato. La IG.ra ha riferito di essere stata presa in carico dall _1 [...]
che supporterà la stessa in mento alle pratiche inerenti alla sua Controparte_4 richiesta di revoca della nomina dell'amministratore di sostegno... Il CSM di Pinerolo, in collaborazione con lo scrivente Servizio Sociale, ha tentato di programmare, in data 93/12/2024, una visita domiciliare presso l'abitazione della IG.ra _1 Quest'ultima però ha espressamente dichiarato di non essere intenzionata ad accogliere a casa sua gli operatori sanitari. Lo psichiatra di riferimento, dott. . ha pertanto Per_5 effettuato un colloquio telefonico con la IGnora. Quest'ultima non riconosce la necessità Part di intraprendere un percorso con il , pertanto, non ritiene necessario continuare ad avere dei contatti, in presenza o telematici, con gli operatori sanitari di tale servizio...”). Riferivano, inoltre, gli operatori come la resistente avesse nel frattempo interrotto qualsiasi interlocuzione con l'altro genitore (vds. “...La IG.ra ha riferito di _1 aver interrotto i contatti telefonici con l'ex marito, in quanto a seguito di un forte diverbio, l'uomo non sarebbe più intenzionato a interfacciarsi con lei...”).
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di dover, in questa sede, confermare l'affidamento
“esclusivo rafforzato” di al padre, non solo risultando la situazione materna R_ sostanzialmente immutata rispetto a proprie criticità oggettivamente ostative alla possibilità di adeguatamente esercitare le responsabilità genitoriali, ma altresì apparendo evidente l'indisponibilità della resistente – verosimilmente imputabile alle sue stesse patologie psichiatriche – ad avvalersi degli strumenti di supporto e cura eventualmente funzionali a consentirle di recuperare il proprio ruolo nella vita del figlio minore. Inoltre, in uno con la sostanziale assenza della madre dalla vita del minore (risultando i contatti tra loro ancora oggi limitati a sporadiche telefonate), deve tenersi conto dell'attuale interruzione di ogni comunicazione ed interlocuzione tra i due genitori, talché un eventuale affidamento condiviso altro non farebbe che imporre ad essi un obbligo impossibile da rispettare.
Deve, in ogni caso, essere disposta la prosecuzione da parte dei Servizi degli interventi di supporto al nucleo famigliare nell'auspicio che la resistente, melius re perpensa, voglia degli stessi approfittare al fine di affrontare con serietà ed efficacia le personali criticità e fragilità ed eventualmente consolidare – anche attraverso incontri de visu ove ne dovessero maturare i presupposti – una relazione con il figlio minore oggi conservata in via del tutto minimale;
quanto precede altresì segnalando l'opportunità, nonostante la distanza anche geografica tra i due coniugi, di favorire nell'interesse del minore la ripresa di una loro interlocuzione attraverso opportuno sostegno alla genitorialità.
Quanto alla collocazione del figlio minore, in accoglimento della domanda avanzata da entrambe le parti, deve essere confermata quella presso l'abitazione del padre, dove ha sempre vissuto successivamente alla separazione dei genitori. R_
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
Quanto al regime di visite madre/figlio, ritiene in Collegio che, in ragione di quanto sopra osservato ed in attesa di un eventuale positivo sviluppo degli interventi di supporto attivati in favore della resistente, non possa in concreto essere oggi delineato;
quanto precede in ogni caso segnalando l'opportunità di proseguire – consolidandone la routine
- nei contatti telefonici e/o in videochiamata tra e la madre che, in ogni caso e R_ così come segnalato dagli stessi Servizi, si rende opportuno almeno in una prima fase e fino a cessate eIGenze svolgere alla presenza di un educatore, che ne garantisca l'adeguatezza sia in termini di modalità che di contenuti.
Quanto alle questioni economiche dell'odierno giudizio, deve preliminarmente darsi atto di come nelle proprie conclusioni il ricorrente si sia offerto di provvedere integralmente, senza nulla richiedere alla madre, al mantenimento del figlio minore con sé convivente;
quanto precede unicamente richiedendo a sé riservata l'integrale percezione dell'AUU.
E tali conclusioni devono essere lette, a giudizio del Collegio, in uno con la situazione del tutto precaria della resistente che, vivendo in una situazione di sostanziale isolamento sociale, si trova in stato di oggettiva indigenza (vds. quanto riferito dai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo con relazione in data 8.2.2024: “...La IG.ra si trova _1 anche in una condizione di fragilità economica in quanto è priva di un reddito... Lo scrivente Servizio Sociale le eroga mensilmente, tramite un'assistenza economica, una quota di denaro per permetterle di acquistare i beni di prima necessità. La IG.ra ricopre le spese inerenti al canone d'affitto e quelle relative alle utenze CP_3 domestiche. Dal 2021, in seguito ad una segnalazione da parte dello scrivente Servizio Sociale alla Procura della Repubblica Sezione Fasce Deboli, è stato nominato un amministratore di sostegno a favore della IG.ra , la dott.ssa Cristina _1 Daniele...”); situazione analiticamente riferita anche dall'Avv. Maria Cristina Daniele, suo ADS, nel rendiconto trasmesso al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Torino in data 13.5.2021 (all. 4 alla memoria in data 20.12.2024 di parte resistente).
Ed è per tale ragione, pur nella consapevolezza di come ciascuno dei genitori debba essere chiamato a contribuire al mantenimento della prole in “proporzione” ai propri redditi ed in termini funzionali a garantire ai figli un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di convivenza nonché a soddisfarne eIGenze anche ulteriori rispetto al mero sostentamento e fisiologicamente destinate aumentare con la crescita (vds. Cass., sez.1, ord. 27.5.2024, n.14760: “nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle eIGenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” e Cass., sez.1, ord. 11.12.2023, n.34382: “…L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza. In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle eIGenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le eIGenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della dr. Andrea CANCIANI 8 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, pertanto, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente…”), ritiene il Collegio che, almeno allo stato, nessun contributo economico possa essere richiesto alla ricorrente, oggettivamente impossibilitata, per le proprie patologie psichiatriche, a svolgere qualsiasi attività produttrice di reddito;
quanto precede apprendo possibile oggi chiamarla a contribuire al mantenimento di - così come richiesto dal ricorrente R_
– unicamente mettendo a disposizione di quest'ultimo la quota parte di AUU per il minore che per legge le spetterebbe.
Ciò premesso, tenuto conto del peso allo stesso imposto al fine di provvedere integralmente al mantenimento del figlio così come della sua precaria R_ situazione reddituale (bracciante agricolo, con reddito di circa € 1.100,00 mensili, gravato da canone di locazione per l'abitazione di Perinaldo ed ammesso al Patrocinio a spese dello Stato) non appare tuttavia possibile chiamare il ricorrente a contribuire, attraverso la corresponsione di un assegno periodico, anche al mantenimento della moglie;
quanto precede non avendone egli la materiale possibilità nonostante la stessa ne possa, almeno allo stato, soggettivamente vantare i necessari presupposti.
La natura del giudizio e il contenuto della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1 4.9.1968 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in Camporosso il 5.6.2004;
2) affida il figlio minore in via esclusiva al padre disponendo, ai sensi di R_ quanto consentito dall'art. 337-quater, c.3 c.c., che possa assumere in piena autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per lo stesso;
3) colloca il figlio minore presso l'abitazione del padre dove lo stesso R_ assumerà formale residenza;
4) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra la madre ed il figlio minore alle valutazioni dei Servizi che, per R_ l'ipotesi di positivo sviluppo degli interventi di supporto a tal fine attivati, ne valuteranno la sussistenza dei presupposti;
quanto precede in ogni caso disponendo la prosecuzione dei contatti telefonici e/o in videochiamata tra e la madre che, almeno in una prima fase e fino a cessate eIGenze, R_ dovranno essere svolti alla presenza di un educatore che ne garantisca l'adeguatezza sia in termini di modalità che di contenuti;
5) pone integralmente a carico del padre l'obbligo di provvedere, in forma diretta, al mantenimento del figlio minore con sé convivente;
R_
6) dispone che venga interamente percepito dal padre l'assegno unico universale per il figlio minore R_
dr. Andrea CANCIANI 9 n. 766/2023 R.G.A.C.C.
7) dispone che i Servizi Consultoriali dell' di Pinerolo, i Servizi del Pt_2 C.I.S.S. di Pinerolo, i Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia ed i Servizi Consultoriali dell'ASL di Ventimiglia, in stretta collaborazione tra loro e fino a cessate eIGenze, proseguano nella presa in carico del nucleo famigliare nei termini e per le finalità di cui in motivazione e di cui ai precedenti provvedimenti;
8) rigetta nel resto;
9) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite nonché ai Servizi Consultoriali dell' , ai Servizi del C.I.S.S. di Pinerolo, ai Servizi Controparte_5 Parte Sociali del Comune di Vallecrosia ed ai Servizi Consultoriali dell' di Ventimiglia per quanto di rispettiva competenza.
Imperia, 22.8.2025
Il Presidente est. (dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 10