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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.11302/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 11302/2019 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Perrone;
Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 378/2019 del 15.02.2019, pronunciata dal Giudice di
Pace di Bari a definizione del procedimento n. 5787/2018 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025, fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la parte appellante ha concluso come da verbale che si intende integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione notificato il 18.07.2019, proponeva appello avverso la Parte_1
Sentenza n°378/2019 del 15.02.2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Bari a definizione del procedimento n. 5787/2018 R.G.
2. Con la sentenza appellata il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'odierna appellante, dichiarando accertato il suo diritto a percepire la somma di € 3.318,90, quale compenso professionale per l'attività prestata nel procedimento n. 801/2015 RGE a titolo di gratuito patrocinio, come già liquidata con decreto del 25.01.2017, e compensava gli esborsi ed i compensi professionali per la particolare questione trattata.
3. A fondamento dell'atto di gravame, l'appellante lamentava la violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna ipotesi individuata dalla legge per la compensazione delle spese di giudizio. Concludeva, pertanto, per accertare il proprio diritto al riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa e, quindi, per la condanna del
[...]
al pagamento dei compensi calcolati in € 1.205,00 oltre a spese ed oneri di legge. CP_2
4. Il restava contumace. Controparte_1
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 27.06.2025 ove, all'esito della discussione orale, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
6. L'appello proposto non è meritevole di accoglimento, ma la motivazione del giudice di pace va integrata come di seguito esposto.
7. Si ritengono ricorrere, nella specie, quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, così come disposto dal giudice di pace.
Con l'ordinanza n.21746/2019 , la Corte di Cassazione ha osservato che, in virtù della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma del codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, è possibile procedere alla compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dal suddetto articolo, tutte le volte che si è in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che possono ritenersi analoghe a quelle previste espressamente, alle quali va riconosciuto solo carattere paradigmatico, in quanto svolgono, in sostanza, “una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” e che il Giudice deve espressamente indicare nella motivazione.
Nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni sono da individuarsi nell'assenza di una posizione di sostanziale soccombenza in capo al convenuto. Una condanna alle spese CP_1 sarebbe ingiusta e sproporzionata, in considerazione del fatto che la pronuncia di primo grado è stata meramente dichiarativa di un diritto già riconosciuto con il decreto di liquidazione emesso ex art. 82 del Testo unico spese di giustizia, peraltro divenuto esecutivo col decorso del termine utile per l'opposizione, senza che la stessa sia mai stata proposta.
8. Per le considerazioni suesposte l'appello dev'essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
9. Non si dispone nulla sulle spese, attesa la contumacia del . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello con conferma dell'impugnata sentenza;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Bari il 30.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 11302/2019 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Perrone;
Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 378/2019 del 15.02.2019, pronunciata dal Giudice di
Pace di Bari a definizione del procedimento n. 5787/2018 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.06.2025, fissata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la parte appellante ha concluso come da verbale che si intende integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di citazione notificato il 18.07.2019, proponeva appello avverso la Parte_1
Sentenza n°378/2019 del 15.02.2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Bari a definizione del procedimento n. 5787/2018 R.G.
2. Con la sentenza appellata il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell'odierna appellante, dichiarando accertato il suo diritto a percepire la somma di € 3.318,90, quale compenso professionale per l'attività prestata nel procedimento n. 801/2015 RGE a titolo di gratuito patrocinio, come già liquidata con decreto del 25.01.2017, e compensava gli esborsi ed i compensi professionali per la particolare questione trattata.
3. A fondamento dell'atto di gravame, l'appellante lamentava la violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo alcuna ipotesi individuata dalla legge per la compensazione delle spese di giudizio. Concludeva, pertanto, per accertare il proprio diritto al riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa e, quindi, per la condanna del
[...]
al pagamento dei compensi calcolati in € 1.205,00 oltre a spese ed oneri di legge. CP_2
4. Il restava contumace. Controparte_1
5. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è pervenuta all'udienza del 27.06.2025 ove, all'esito della discussione orale, è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
6. L'appello proposto non è meritevole di accoglimento, ma la motivazione del giudice di pace va integrata come di seguito esposto.
7. Si ritengono ricorrere, nella specie, quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, così come disposto dal giudice di pace.
Con l'ordinanza n.21746/2019 , la Corte di Cassazione ha osservato che, in virtù della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma del codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, è possibile procedere alla compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dal suddetto articolo, tutte le volte che si è in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che possono ritenersi analoghe a quelle previste espressamente, alle quali va riconosciuto solo carattere paradigmatico, in quanto svolgono, in sostanza, “una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” e che il Giudice deve espressamente indicare nella motivazione.
Nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni sono da individuarsi nell'assenza di una posizione di sostanziale soccombenza in capo al convenuto. Una condanna alle spese CP_1 sarebbe ingiusta e sproporzionata, in considerazione del fatto che la pronuncia di primo grado è stata meramente dichiarativa di un diritto già riconosciuto con il decreto di liquidazione emesso ex art. 82 del Testo unico spese di giustizia, peraltro divenuto esecutivo col decorso del termine utile per l'opposizione, senza che la stessa sia mai stata proposta.
8. Per le considerazioni suesposte l'appello dev'essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
9. Non si dispone nulla sulle spese, attesa la contumacia del . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. rigetta l'appello con conferma dell'impugnata sentenza;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Bari il 30.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato