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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4084 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in ASSEMINI, presso lo studio dell'avv. SILVIA MEREU, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MACIS SANDRA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del
1 Pubblico Ministero,
intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “i procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/06/2022, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Il convenuto si è costituito con comparsa depositata il 1/06/2023, non opponendosi alla domanda di separazione.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e mutato il rito, nella fase istruttoria del giudizio, è
stata pronunciata in data 30/05/2024 la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 1462/2024.
Con istanza congiunta depositata in data 11/03/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto del venir meno, in capo ai propri assistiti, dell'interesse a coltivare il giudizio, essendosi le stesse riconciliate.
Ciò posto, la riconciliazione delle parti, facendo cessare gli effetti della sentenza non definitiva di separazione, comporta, in ragione della ripresa convivenza, non solo il venir meno dell'interesse alle ulteriori statuizioni relative all'assegnazione della casa coniugale e al riconoscimento di un assegno di mantenimento, altresì, a mente del disposto dell'art. 157 c.c. la cessazione degli effetti della sentenza di separazione.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti della sentenza di separazione per intervenuta riconciliazione e, per l'effetto, cessata la materia del contendere sulle domande formulate.
2. Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
14/05/2025.
Il Presidente
Giorgio Latti
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