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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3640/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Padova (PD), Piazzale Parte_1 C.F._1
Stazione n. 8, presso e nello studio dell'Avv. VERZOTTO LUIGI e dell'Avv. VERZOTTO GIORGIO del Foro di
Padova, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), (C.F.: ) e CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
, in persona del legale rappresentante (C.F.: Parte_3 Parte_4
), tutti elettivamente domiciliati in Noventa Vicentina (VI), Corte Ferrighi n. 3, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. BENATO SONIA del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti nonché contro
C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
(C.F.: Controparte_3 C.F._5
Terzi chiamati pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c., così chiedendo:
“Ogni contraria conclusione ed istanza reiette, dichiararsi validamente ed efficacemente esercitato il diritto di riscatto spettante al sig. relativamente ai fondi siti in Comune di Albettone, Parte_1 foglio 21, mapp. nn. 1, 2, 11, 12, 13, 16, 51, 52, 53, 74, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 231, 318, 330, 746, 748, 749, 478, 479, 480, 750, oggetto dell'atto di compravendita in data 23.6.2022 Rep. 15249 Racc. 10566, Notaio in Rossano Veneto (VI), trascritto in data 11.7.2022, intervenuto tra i Persona_1 sigg.ri e , quali parte venditrice, e i sigg.ri (c.f. Controparte_2 Controparte_3 CP_1
) e (c.f. ), quest'ultimo anche quale C.F._6 Parte_2 C.F._3 rappresentante, unitamente al sig. (c.f. , della Parte_4 C.F._7 Parte_3
(c.f. ), quale parte acquirente;
[...] P.IVA_1 altresì, accertarsi e dichiararsi la simulazione del prezzo di acquisto indicato nel medesimo atto di compravendita in data 23.6.2022 Rep. 15249 Racc. 10566, Notaio in Rossano Veneto Persona_1
(VI), trascritto in data 11.7.2022; conseguentemente, dichiarare l'inefficacia ex tunc di tale vendita nei confronti del sig. , Parte_1 ordinando le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, e facendosi obbligo allo stesso di corrispondere ai retrattati il prezzo di acquisto, come Parte_1 sarà determinato in corso di causa e comunque non in misura superiore ad € 1.216.500,00, e ciò entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
in via subordinata, dichiarare l'inefficacia ex tunc di tale vendita nei confronti del sig. , Parte_1 ordinando le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, e facendosi obbligo allo stesso di corrispondere ai retrattati il prezzo di acquisto, siccome Parte_1 indicato nel rogito stesso, in € 1.216.500,00, e ciò entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
in ogni caso, con riserva di sospensione del termine di pagamento ex L. 590/1965, art. 8, comma VII in ipotesi di presentazione di una domanda ammessa all'istruttoria per concessione del mutuo e/o domanda di finanziamento ISMEA ex D. Lgs. 99/2004, art. 8, comma II;
in ogni caso, condannarsi i convenuti a consegnare il fondo oggetto del retratto libero e sgombero da persone e cose, anche interposte;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”.
Parte convenuta ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via pregiudiziale di rito: dichiararsi la nullità della notifica alla e disporsi l'estromissione della stessa Parte_3 dal presente giudizio;
nel merito, in via preliminare: respingersi tutte le domande attoree per non aver esercitato, entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, una valida dichiarazione di riscatto del fondo oggetto di compravendita, così
pagina 2 di 11 come meglio precisato nel corso del giudizio, o comunque per la violazione del disposto dell'art. 8 legge 590 del 1965 così come richiamata dalla legge 817 del 1971; in subordine, nel merito, in via principale: respingersi, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande attoree, in quanto non sussiste alcun diritto di prelazione in capo al sig. , per tutte le ragioni esposte nel corso del Parte_1 giudizio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nell'inverosimile ipotesi che venga accertata la fondatezza, anche parzialmente, della domanda di riscatto del sig. , rigettare la domanda di simulazione formulata dall'attore, in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e disporre che l'integrale corrispettivo per l'acquisto degli immobili, pari a € 1.216.500,00 sia versato, nei termini previsti dalla legge, a favore dei convenuti retrattati , Parte_2
e , concedendo congruo termine decorrente dal versamento CP_1 Parte_3 effettivo del prezzo per lo sgombero dei terreni;
dichiarare che i venditori sig.ri e siano tenuti a garantire, Controparte_2 Controparte_3 manlevare e tenere indenni gli acquirenti contro l'effetto dell'accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree e condannarli al pagamento di tutte le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile, ivi comprese a titolo esemplificativo le tasse, le spese notarili, il corrispettivo pagato per l'acquisto dei terreni, nell'inverosimile ipotesi che ne venga stabilito il versamento a favore dei venditori;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione o comunque di pagamento, per qualsiasi ragione, da parte del sig. di una somma inferiore a quella risultante dal rogito notarile, Parte_1 condannare i venditori a rimborsare agli odierni convenuti retrattati la differenza di prezzo, nonché a manlevare i sig.ri , e da qualsiasi obbligazione Parte_2 CP_1 Parte_3 derivante per l'effetto dell'accoglimento delle domande attoree, ivi compresa quella di simulazione, nonché condannarli a risarcire qualsiasi danno derivante anche indirettamente dall'accoglimento delle domande del sig. ; Parte_1 in ogni caso: condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in via equitativa dal giudice;
con integrale rifusione delle spese legali in favore dei convenuti con l'aumento previsto dalla legge per l'uso dei collegamenti ipertestuali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere allevatore e Parte_1
coltivatore diretto dei fondi in sua comproprietà al 50% censiti al Catasto Terreni del Comune di
Albettone, foglio 21, mapp. 344, 345 e 346; che con atto di compravendita del 23.6.2022, trascritto in data 11.7.2022, avevano venduto a , a Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Pt_2
e alla al prezzo complessivo di € 1.216.500,00 alcuni terreni confinanti
[...] Parte_3
con i propri, su cui l'attore deteneva il diritto di prelazione agraria all'acquisto; che tuttavia i venditori non gli avevano dato comunicazione della compravendita;
che il prezzo suindicato era frutto di una simulazione, in quanto ben superiore al valore reale dei terreni. Chiedeva dunque che venisse dichiarato pagina 3 di 11 validamente esercitato il diritto di riscatto con conseguente inefficacia ex tunc della menzionata compravendita nei suoi confronti, ordinando le relative trascrizioni e volture e facendosi obbligo all'attore di versare ai retrattati il prezzo del riscatto medesimo, in misura non superiore a € 1.216.500,00 salvo l'accertamento della simulazione e comunque entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Costituitisi in giudizio, e eccepivano il CP_1 Parte_2 Parte_3
litisconsorzio necessario dei venditori e la nullità delle notifiche dell'atto di citazione nei confronti di e della , in quanto al procuratore attoreo era stato rilasciato Parte_4 Parte_3
il mandato difensivo ad agire solo nei confronti di e di , nonché CP_1 Parte_2
l'insussistenza dei presupposti di legge per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria in quanto: non era stata rilasciata ai legali la procura speciale per esercitare il riscatto, non essendo valida a tal fine la mera procura ad litem; la dichiarazione di riscatto non era validamente intervenuta entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita;
la controparte non disponeva delle risorse economiche necessarie per acquistare i terreni de quibus; questi non configuravano un compendio unitario con i beni dell'attore, il quale stava procedendo alla loro divisione con il comproprietario;
tali beni Controparte_4
inoltre erano incolti da almeno due anni e comunque risultavano affittati a Controparte_5
la controparte non poteva considerarsi loro coltivatore diretto anche in ragione della sua età
[...]
anagrafica e del fatto che i figli vivevano altrove, tanto che l'attrezzatura agricola risultava vetusta e inutilizzata;
i beni compravenduti erano divisi dai mappali dell'attore da una capezzagna, per cui non sussisteva nemmeno il requisito della contiguità geografica. Contestata parimenti la sussistenza di una simulazione del prezzo della compravendita, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande avversarie e in subordine la condanna dell'attore a rimborsare loro il prezzo della compravendita e la condanna dei venditori a tenerli indenni dalle spese sostenute per la conclusione del negozio, nonché in ogni caso la condanna dell'attore medesimo al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione nella causa, ordinata all'attore l'integrazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., verificata la regolarità della notifica degli atti del processo nei confronti di e di cui era stata autorizzata la chiamata in Controparte_2 Controparte_3
causa e dichiarata quindi la loro contumacia, nonché all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., veniva ordinata la produzione in giudizio del verbale conclusivo del pagina 4 di 11 procedimento di mediazione obbligatoria. Gli attori disconoscevano in un primo momento la conformità all'originale della copia del suddetto verbale prodotto in causa, salvo poi non disconoscere l'autografia delle relative sottoscrizioni dopo l'esame del documento in originale, e comunque eccepivano la tardività del relativo deposito, con conseguente improcedibilità della domanda avversaria. Tale ultima eccezione veniva rigettata con ordinanza del 22.6.2024. Contestualmente, gli attori eccepivano l'improcedibilità quantomeno della domanda attorea di simulazione, in quanto non dedotta nel procedimento di mediazione. Il Giudice, prima di procedere ad istruire la causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che è stata già rigettata in corso di causa l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dai convenuto per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dovendosi in questa sede precisare che siffatta eccezione di improcedibilità va rigettata anche laddove riproposta con specifico riguardo alla domanda attorea di simulazione del prezzo della compravendita del 23.6.2022, poiché trattasi di materia contrattuale che non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
In secondo luogo, va rigettata l'eccezione dei convenuti di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto non corredata di idonea procura ad litem: questa specifica invalidità processuale risulta infatti sanata con la costituzione in causa di tutti i soggetti evocati in giudizio dall'attore.
Passando ad esaminare il merito della controversia, va presa in considerazione innanzitutto la contestazione dei convenuti in merito all'inidoneità e intempestività della procura speciale rilasciata dal retrattante ai suoi difensori per l'esercizio del suo asserito diritto di prelazione agraria. Parte_1
In proposito, va rammentato che: “Il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercitata tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che deve rivestire la forma scritta e deve provenire dal titolare del diritto stesso o da un suo procuratore cui, anteriormente, sia stato conferito con atto scritto il relativo potere” (Cass. n. 4858/2000). Inoltre: “Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art.
8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege,
l'acquisto del fondo a favore del retraente, con la conseguenza che tale dichiarazione può essere
pagina 5 di 11 effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto (nella specie, raccomandata) - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo” (Cass. n. 21977/2011). Dunque, l'atto mediante il quale viene esercitato il diritto di riscatto deve ricoprire la forma scritta e può essere veicolato anche da un atto di citazione, come avvenuto nel caso di specie, il quale in ogni caso deve provenire, ossia deve essere sottoscritto, dal titolare del ridetto diritto o da un procuratore cui sia stato anteriormente conferito il relativo potere rappresentativo.
Tale potere rappresentativo può essere conferito anche per il tramite di una procura ad litem, la quale in tal modo assumerebbe la doppia valenza di procura processuale e procura sostanziale, purchè vi sia un inequivoco collegamento tra tale procura e l'atto giudiziario contenente la chiara manifestazione della volontà negoziale di esercitare il diritto di prelazione, poiché solo in tal modo siffatta volontà risulta soggettivamente attribuibile alla parte processuale che sia altresì titolare sostanziale del diritto in questione (viene infatti stabilito con riguardo a un istituto giuridico diverso, ma analogo, che: “La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, può essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale” – Cass. n. 14515/2019).
Deve comunque intendersi che, pur qualora non vi sia un collegamento concreto tra la procura ad litem
e l'atto di citazione (come quando la procura predetta, anziché essere redatta a margine o in calce all'atto giudiziario, sia invece allo stesso meramente allegata senza elementi fisici di congiunzione), la volontà negoziale va attribuita al titolare del diritto anche quando la procura venga formulata in termini tali da poter essere inequivocabilmente ricondotta all'atto giudiziario contenente la dichiarazione d'intenti in questione, oppure quando tale dichiarazione sia expressis verbis manifestata nella procura medesima.
In ogni caso, è importante sottolineare che, come si evince anche dal principio di diritto da ultimo pagina 6 di 11 richiamato, non è la procura ad litem a dispiegare l'effetto sostanziale prodromico all'esercizio del diritto di prelazione agraria (per quanto una procura ad litem possa certamente dispiegare effetti sostanziali, come ad esempio quello di interruzione della prescrizione), ma viceversa viene ammessa la possibilità di compendiare in un unico atto scritto tanto la procura sostanziale quanto la procura processuale, ottenendo dunque un unico atto scritto con duplice ma autonoma valenza.
Ciò posto, il retratto agrario deve essere esercitato entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita che sia stata stipulata tra terzi senza la preventiva offerta dei fondi al titolare del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8, c. 4, Legge n. 590/1965.
Nel caso di specie: 1) l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato a CP_1
a e a in data 6.7.2023, con notifica perfezionatasi in data
[...] Parte_2 Parte_4
27.7.2023, senza che vi fosse allegata la procura idonea ad attribuire a la volontà Parte_1
negoziale ivi manifestata;
2) il medesimo atto di citazione è stato notificato in data 7.7.2023 invece a
, con allegata una procura “per azione di riscatto agrario nei confronti dei Parte_3
sigg.ri e ”. Le due distinte notifiche meritano due distinte disamine. CP_1 Parte_2
In primis, si osserva che nei confronti delle persone fisiche il diritto di retratto non è stato esercitato efficacemente. Dal momento che la dichiarazione di riscatto ha natura ricettizia, la stessa dispiega la sua efficacia nel momento in cui si perfeziona la sua notifica nei confronti del destinatario designato, senza che possa applicarsi - trattandosi di atto di cui va presa ora in considerazione la sua valenza sostanziale
- il principio di scissione degli effetti notificatori (“La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge
26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo;
ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge” – Cass. n. 40/2014).
pagina 7 di 11 Ebbene, nel caso di specie la notifica in questione si è perfezionata, come detto, in data 27.7.2023, quando cioè era già trascorso il termine di un anno ex art. 8, c. 4, Legge n. 590/1965, decorrente dalla data di trascrizione della compravendita contestata, avvenuta in data 11.7.2022.
Rispetto a , a e a , dunque, è decaduto CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_1
dalla facoltà di far valere il proprio diritto di prelazione agraria (anche in forza di quanto di seguito esposto).
In secundis, appunto, si osserva che , di fatto, ha avuto contezza della volontà Parte_3
di di esercitare il retratto agrario non nei suoi confronti, ma piuttosto nei confronti di Parte_1
soggetti diversi, ossia e , a causa del contenuto incompleto della procura CP_1 Parte_2
indirizzatagli. La comunicazione del 7.7.2023 così non ha potuto dispiegare i propri effetti in ragione della natura ricettizia della dichiarazione negoziale in questione (tale per cui siffatta dichiarazione può ritenersi efficace solo se e quando entra nella sfera di conoscibilità del soggetto a cui è e deve essere destinata, non valendo nei suoi confronti del destinatario effettivo una dichiarazione in realtà indirizzata ad altri).
La contestata procura, d'altronde, nemmeno specifica se e siano i CP_1 Parte_2
destinatari dell'azione di retratto per la loro - eventuale e comunque non dimostrata in causa - qualità di legali rappresentanti della società medesima all'epoca della notifica in questione: questa sarebbe stata l'unica ipotesi in cui il retratto sarebbe stato esercitato validamente nei confronti della società, con effetto peraltro estensivo nei confronti degli altri odierni convenuti (Cass. n. 30424/2011). Rimane invece irrilevante la mera asserita qualifica di soci dei suddetti e , da cui non è CP_1 Parte_2
consentito trarre una presunzione legale, e neppure semplice, di conoscenza da parte loro degli atti societari di (tenuto conto che ex lege non tutti i soci della società semplice Parte_3
sono necessariamente amministratori – cfr. art. 2261 c.c.).
La volontà manifestata a di esercitare il diritto di riscatto nei confronti di altri Parte_3
soggetti, e , è inefficace tanto più perché questi ultimi hanno partecipato CP_1 Parte_2
alla compravendita anche uti singuli, per cui in ogni caso non si può evincere un'intenzione di Parte_1
di conferire, con la procura datata 20.3.2023, all'Avv. Verzotto Luigi e all'Avv. Verzotto Giorgio
[...]
il mandato di agire senz'altro anche nei confronti della società, la quale anzi nella formulazione della procura è stata conclamatamente omessa.
pagina 8 di 11 A tal proposito, è inconferente la giurisprudenza citata dall'attore nella propria memoria conclusiva
(Cass. n. 14827/2016), laddove precisa che la dichiarazione negoziale mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di successiva nullità per un vizio processuale dell'atto di citazione che la conteneva (ipotesi comunque non ricorrente nel caso di specie) “una volta che il destinatario ne sia a conoscenza”: tale giurisprudenza presuppone infatti pur sempre che il menzionato destinatario ne sia venuto a conoscenza validamente ed efficacemente, alla luce della natura ricettizia più volte richiamata (ma siffatto presupposto appunto difetta nel caso di specie).
È inconferente anche il richiamo all'art. 164, c. 3, c.p.c. (cfr. pag. 8 della memoria conclusiva), che dispone l'efficacia sanante della costituzione in giudizio del convenuto nei soli casi di nullità della citazione disciplinati dalla medesima norma, e di cui non si discorre nel caso di specie.
È parimenti inconferente poi il richiamo all'art. 182 c.p.c., secondo cui l'integrazione della procura ad litem fa retroagire ex tunc gli effetti anche sostanziali della domanda fin dal momento della prima notificazione, in quanto l'unica procura suscettibile di siffatta integrazione o rinnovazione è la procura ad litem. Detto altrimenti, pur interpretando la procura allegata all'atto di citazione notificato a
[...]
quale avente una duplice valenza, sia sostanziale ai fini dell'esercizio del diritto di Parte_3
riscatto agrario sia processuale ai fini dell'instaurazione del giudizio, la stessa potrebbe essere rinnovata o integrata solo con riguardo a quest'ultima valenza (pur con riguardo ai suoi effetti tanto processuali, come se si trattasse di proporre tempestiva opposizione a un titolo monitorio, quanto sostanziali, come se si trattasse di interrompere un termine prescrizionale). La procura sostanziale non è invece suscettibile di emendatio ex tunc ex art. 182 c.p.c.
L'esito delle suesposte considerazioni non cambierebbe neppure se si considerasse la procura
“integrativa” depositata in giudizio in data 29.3.2024 quale atto idoneo a dispiegare gli effetti di una ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. (anziché appunto gli effetti di un atto integrativo ex art. 182 c.p.c.). In tal caso, infatti, andrebbe richiamato quell'orientamento giurisprudenziale, risalente nel tempo ma perfettamente aderente alla fattispecie di causa, secondo cui: “Poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 1399 cod. civ., lo effetto retroattivo della ratifica conferita dall'interessato al rappresentante senza poteri non pregiudica i diritti dei terzi acquisiti prima della ratifica, in caso di riscatto del fondo, esercitato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, dal rappresentante senza poteri del coltivatore
(nella specie: dal difensore in giudizio), la ratifica del coltivatore non potrà retroagire, e quindi la
pagina 9 di 11 dichiarazione di riscatto non acquisterà efficacia, qualora, essendo la ratifica intervenuta dopo il decorso del termine per l'esercizio del riscatto, si sia verificata la decadenza dal relativo diritto, poiché con
l'estinzione di questo sorge nell'acquirente del fondo il diritto di impedire la realizzazione del retratto, diritto che non può essere pregiudicato dalla retroattività della ratifica” (Cass. n. 3800/1988).
Dunque, è incorso in un'insanabile decadenza sostanziale rispetto all'esercizio del Parte_1
proprio asserito diritto di riscatto agrario entro il termine annuale di cui all'art. 8, c. 4, Legge n. 590/1965, nei confronti di tutti i soggetti convenuti in causa, con la conseguenza che la sua domanda deve essere rigettata e con assorbimento di tutte le ulteriori questioni dedotte in causa.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.000.000 a € 2.000.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase di decisione della vertenza, stante l'applicazione del rito ex art. 281 sexies c.p.c. che ha comportato la reiterazione delle sole argomentazioni difensive relative alle questioni preliminari esposte negli atti. Va tuttavia applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per le fasi di introduzione e trattazione della causa, nelle quali sono stati depositati atti difensivi corredati dei requisiti indicati dalla disposizione testè menzionata.
Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale instauratosi con e Controparte_2
, stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_3
Va rigettata poi la domanda svolta dai convenuti per ottenere la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria, in quanto non si ravvisano nella fattispecie i presupposti normativi di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1
2. rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da , e CP_1 Parte_2 Pt_3
; Parte_3
pagina 10 di 11 3. condanna a rifondere in favore di , e Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 27.770,40 per compenso, oltre 15% per spese Parte_3
generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Padova (PD), Piazzale Parte_1 C.F._1
Stazione n. 8, presso e nello studio dell'Avv. VERZOTTO LUIGI e dell'Avv. VERZOTTO GIORGIO del Foro di
Padova, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro
(C.F.: ), (C.F.: ) e CP_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
, in persona del legale rappresentante (C.F.: Parte_3 Parte_4
), tutti elettivamente domiciliati in Noventa Vicentina (VI), Corte Ferrighi n. 3, presso e nello P.IVA_1
studio dell'Avv. BENATO SONIA del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti nonché contro
C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
(C.F.: Controparte_3 C.F._5
Terzi chiamati pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come in memoria art. 171 ter n. 1 c.p.c., così chiedendo:
“Ogni contraria conclusione ed istanza reiette, dichiararsi validamente ed efficacemente esercitato il diritto di riscatto spettante al sig. relativamente ai fondi siti in Comune di Albettone, Parte_1 foglio 21, mapp. nn. 1, 2, 11, 12, 13, 16, 51, 52, 53, 74, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 231, 318, 330, 746, 748, 749, 478, 479, 480, 750, oggetto dell'atto di compravendita in data 23.6.2022 Rep. 15249 Racc. 10566, Notaio in Rossano Veneto (VI), trascritto in data 11.7.2022, intervenuto tra i Persona_1 sigg.ri e , quali parte venditrice, e i sigg.ri (c.f. Controparte_2 Controparte_3 CP_1
) e (c.f. ), quest'ultimo anche quale C.F._6 Parte_2 C.F._3 rappresentante, unitamente al sig. (c.f. , della Parte_4 C.F._7 Parte_3
(c.f. ), quale parte acquirente;
[...] P.IVA_1 altresì, accertarsi e dichiararsi la simulazione del prezzo di acquisto indicato nel medesimo atto di compravendita in data 23.6.2022 Rep. 15249 Racc. 10566, Notaio in Rossano Veneto Persona_1
(VI), trascritto in data 11.7.2022; conseguentemente, dichiarare l'inefficacia ex tunc di tale vendita nei confronti del sig. , Parte_1 ordinando le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, e facendosi obbligo allo stesso di corrispondere ai retrattati il prezzo di acquisto, come Parte_1 sarà determinato in corso di causa e comunque non in misura superiore ad € 1.216.500,00, e ciò entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
in via subordinata, dichiarare l'inefficacia ex tunc di tale vendita nei confronti del sig. , Parte_1 ordinando le conseguenti trascrizioni e volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, e facendosi obbligo allo stesso di corrispondere ai retrattati il prezzo di acquisto, siccome Parte_1 indicato nel rogito stesso, in € 1.216.500,00, e ciò entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
in ogni caso, con riserva di sospensione del termine di pagamento ex L. 590/1965, art. 8, comma VII in ipotesi di presentazione di una domanda ammessa all'istruttoria per concessione del mutuo e/o domanda di finanziamento ISMEA ex D. Lgs. 99/2004, art. 8, comma II;
in ogni caso, condannarsi i convenuti a consegnare il fondo oggetto del retratto libero e sgombero da persone e cose, anche interposte;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”.
Parte convenuta ha concluso come da note conclusive depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via pregiudiziale di rito: dichiararsi la nullità della notifica alla e disporsi l'estromissione della stessa Parte_3 dal presente giudizio;
nel merito, in via preliminare: respingersi tutte le domande attoree per non aver esercitato, entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, una valida dichiarazione di riscatto del fondo oggetto di compravendita, così
pagina 2 di 11 come meglio precisato nel corso del giudizio, o comunque per la violazione del disposto dell'art. 8 legge 590 del 1965 così come richiamata dalla legge 817 del 1971; in subordine, nel merito, in via principale: respingersi, in quanto infondate in fatto e in diritto, tutte le domande attoree, in quanto non sussiste alcun diritto di prelazione in capo al sig. , per tutte le ragioni esposte nel corso del Parte_1 giudizio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nell'inverosimile ipotesi che venga accertata la fondatezza, anche parzialmente, della domanda di riscatto del sig. , rigettare la domanda di simulazione formulata dall'attore, in quanto infondata Parte_1 in fatto e in diritto e disporre che l'integrale corrispettivo per l'acquisto degli immobili, pari a € 1.216.500,00 sia versato, nei termini previsti dalla legge, a favore dei convenuti retrattati , Parte_2
e , concedendo congruo termine decorrente dal versamento CP_1 Parte_3 effettivo del prezzo per lo sgombero dei terreni;
dichiarare che i venditori sig.ri e siano tenuti a garantire, Controparte_2 Controparte_3 manlevare e tenere indenni gli acquirenti contro l'effetto dell'accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree e condannarli al pagamento di tutte le spese sostenute per l'acquisto dell'immobile, ivi comprese a titolo esemplificativo le tasse, le spese notarili, il corrispettivo pagato per l'acquisto dei terreni, nell'inverosimile ipotesi che ne venga stabilito il versamento a favore dei venditori;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda di simulazione o comunque di pagamento, per qualsiasi ragione, da parte del sig. di una somma inferiore a quella risultante dal rogito notarile, Parte_1 condannare i venditori a rimborsare agli odierni convenuti retrattati la differenza di prezzo, nonché a manlevare i sig.ri , e da qualsiasi obbligazione Parte_2 CP_1 Parte_3 derivante per l'effetto dell'accoglimento delle domande attoree, ivi compresa quella di simulazione, nonché condannarli a risarcire qualsiasi danno derivante anche indirettamente dall'accoglimento delle domande del sig. ; Parte_1 in ogni caso: condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., danni da liquidarsi in via equitativa dal giudice;
con integrale rifusione delle spese legali in favore dei convenuti con l'aumento previsto dalla legge per l'uso dei collegamenti ipertestuali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essere allevatore e Parte_1
coltivatore diretto dei fondi in sua comproprietà al 50% censiti al Catasto Terreni del Comune di
Albettone, foglio 21, mapp. 344, 345 e 346; che con atto di compravendita del 23.6.2022, trascritto in data 11.7.2022, avevano venduto a , a Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Pt_2
e alla al prezzo complessivo di € 1.216.500,00 alcuni terreni confinanti
[...] Parte_3
con i propri, su cui l'attore deteneva il diritto di prelazione agraria all'acquisto; che tuttavia i venditori non gli avevano dato comunicazione della compravendita;
che il prezzo suindicato era frutto di una simulazione, in quanto ben superiore al valore reale dei terreni. Chiedeva dunque che venisse dichiarato pagina 3 di 11 validamente esercitato il diritto di riscatto con conseguente inefficacia ex tunc della menzionata compravendita nei suoi confronti, ordinando le relative trascrizioni e volture e facendosi obbligo all'attore di versare ai retrattati il prezzo del riscatto medesimo, in misura non superiore a € 1.216.500,00 salvo l'accertamento della simulazione e comunque entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Costituitisi in giudizio, e eccepivano il CP_1 Parte_2 Parte_3
litisconsorzio necessario dei venditori e la nullità delle notifiche dell'atto di citazione nei confronti di e della , in quanto al procuratore attoreo era stato rilasciato Parte_4 Parte_3
il mandato difensivo ad agire solo nei confronti di e di , nonché CP_1 Parte_2
l'insussistenza dei presupposti di legge per il valido esercizio del diritto di prelazione agraria in quanto: non era stata rilasciata ai legali la procura speciale per esercitare il riscatto, non essendo valida a tal fine la mera procura ad litem; la dichiarazione di riscatto non era validamente intervenuta entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita;
la controparte non disponeva delle risorse economiche necessarie per acquistare i terreni de quibus; questi non configuravano un compendio unitario con i beni dell'attore, il quale stava procedendo alla loro divisione con il comproprietario;
tali beni Controparte_4
inoltre erano incolti da almeno due anni e comunque risultavano affittati a Controparte_5
la controparte non poteva considerarsi loro coltivatore diretto anche in ragione della sua età
[...]
anagrafica e del fatto che i figli vivevano altrove, tanto che l'attrezzatura agricola risultava vetusta e inutilizzata;
i beni compravenduti erano divisi dai mappali dell'attore da una capezzagna, per cui non sussisteva nemmeno il requisito della contiguità geografica. Contestata parimenti la sussistenza di una simulazione del prezzo della compravendita, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande avversarie e in subordine la condanna dell'attore a rimborsare loro il prezzo della compravendita e la condanna dei venditori a tenerli indenni dalle spese sostenute per la conclusione del negozio, nonché in ogni caso la condanna dell'attore medesimo al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione nella causa, ordinata all'attore l'integrazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., verificata la regolarità della notifica degli atti del processo nei confronti di e di cui era stata autorizzata la chiamata in Controparte_2 Controparte_3
causa e dichiarata quindi la loro contumacia, nonché all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., veniva ordinata la produzione in giudizio del verbale conclusivo del pagina 4 di 11 procedimento di mediazione obbligatoria. Gli attori disconoscevano in un primo momento la conformità all'originale della copia del suddetto verbale prodotto in causa, salvo poi non disconoscere l'autografia delle relative sottoscrizioni dopo l'esame del documento in originale, e comunque eccepivano la tardività del relativo deposito, con conseguente improcedibilità della domanda avversaria. Tale ultima eccezione veniva rigettata con ordinanza del 22.6.2024. Contestualmente, gli attori eccepivano l'improcedibilità quantomeno della domanda attorea di simulazione, in quanto non dedotta nel procedimento di mediazione. Il Giudice, prima di procedere ad istruire la causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo rilevato che è stata già rigettata in corso di causa l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dai convenuto per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dovendosi in questa sede precisare che siffatta eccezione di improcedibilità va rigettata anche laddove riproposta con specifico riguardo alla domanda attorea di simulazione del prezzo della compravendita del 23.6.2022, poiché trattasi di materia contrattuale che non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010.
In secondo luogo, va rigettata l'eccezione dei convenuti di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto non corredata di idonea procura ad litem: questa specifica invalidità processuale risulta infatti sanata con la costituzione in causa di tutti i soggetti evocati in giudizio dall'attore.
Passando ad esaminare il merito della controversia, va presa in considerazione innanzitutto la contestazione dei convenuti in merito all'inidoneità e intempestività della procura speciale rilasciata dal retrattante ai suoi difensori per l'esercizio del suo asserito diritto di prelazione agraria. Parte_1
In proposito, va rammentato che: “Il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercitata tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che deve rivestire la forma scritta e deve provenire dal titolare del diritto stesso o da un suo procuratore cui, anteriormente, sia stato conferito con atto scritto il relativo potere” (Cass. n. 4858/2000). Inoltre: “Il diritto di riscatto previsto in materia agraria dall'art.
8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege,
l'acquisto del fondo a favore del retraente, con la conseguenza che tale dichiarazione può essere
pagina 5 di 11 effettuata, oltre che con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto (nella specie, raccomandata) - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il titolare di tale diritto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo” (Cass. n. 21977/2011). Dunque, l'atto mediante il quale viene esercitato il diritto di riscatto deve ricoprire la forma scritta e può essere veicolato anche da un atto di citazione, come avvenuto nel caso di specie, il quale in ogni caso deve provenire, ossia deve essere sottoscritto, dal titolare del ridetto diritto o da un procuratore cui sia stato anteriormente conferito il relativo potere rappresentativo.
Tale potere rappresentativo può essere conferito anche per il tramite di una procura ad litem, la quale in tal modo assumerebbe la doppia valenza di procura processuale e procura sostanziale, purchè vi sia un inequivoco collegamento tra tale procura e l'atto giudiziario contenente la chiara manifestazione della volontà negoziale di esercitare il diritto di prelazione, poiché solo in tal modo siffatta volontà risulta soggettivamente attribuibile alla parte processuale che sia altresì titolare sostanziale del diritto in questione (viene infatti stabilito con riguardo a un istituto giuridico diverso, ma analogo, che: “La dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell'acquirente di quota ereditaria, previsto dall'art. 732 c.c. a favore dei coeredi, può essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto o il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell'atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l'atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale” – Cass. n. 14515/2019).
Deve comunque intendersi che, pur qualora non vi sia un collegamento concreto tra la procura ad litem
e l'atto di citazione (come quando la procura predetta, anziché essere redatta a margine o in calce all'atto giudiziario, sia invece allo stesso meramente allegata senza elementi fisici di congiunzione), la volontà negoziale va attribuita al titolare del diritto anche quando la procura venga formulata in termini tali da poter essere inequivocabilmente ricondotta all'atto giudiziario contenente la dichiarazione d'intenti in questione, oppure quando tale dichiarazione sia expressis verbis manifestata nella procura medesima.
In ogni caso, è importante sottolineare che, come si evince anche dal principio di diritto da ultimo pagina 6 di 11 richiamato, non è la procura ad litem a dispiegare l'effetto sostanziale prodromico all'esercizio del diritto di prelazione agraria (per quanto una procura ad litem possa certamente dispiegare effetti sostanziali, come ad esempio quello di interruzione della prescrizione), ma viceversa viene ammessa la possibilità di compendiare in un unico atto scritto tanto la procura sostanziale quanto la procura processuale, ottenendo dunque un unico atto scritto con duplice ma autonoma valenza.
Ciò posto, il retratto agrario deve essere esercitato entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita che sia stata stipulata tra terzi senza la preventiva offerta dei fondi al titolare del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8, c. 4, Legge n. 590/1965.
Nel caso di specie: 1) l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato a CP_1
a e a in data 6.7.2023, con notifica perfezionatasi in data
[...] Parte_2 Parte_4
27.7.2023, senza che vi fosse allegata la procura idonea ad attribuire a la volontà Parte_1
negoziale ivi manifestata;
2) il medesimo atto di citazione è stato notificato in data 7.7.2023 invece a
, con allegata una procura “per azione di riscatto agrario nei confronti dei Parte_3
sigg.ri e ”. Le due distinte notifiche meritano due distinte disamine. CP_1 Parte_2
In primis, si osserva che nei confronti delle persone fisiche il diritto di retratto non è stato esercitato efficacemente. Dal momento che la dichiarazione di riscatto ha natura ricettizia, la stessa dispiega la sua efficacia nel momento in cui si perfeziona la sua notifica nei confronti del destinatario designato, senza che possa applicarsi - trattandosi di atto di cui va presa ora in considerazione la sua valenza sostanziale
- il principio di scissione degli effetti notificatori (“La dichiarazione di riscatto di cui all'art. 8 della legge
26 maggio 1965 n. 590 è atto unilaterale recettizio e produce effetto, ai sensi dell'art. 1334 cod. civ., nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario o in cui, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., deve reputarsi da questi conosciuta perché pervenuta al suo indirizzo;
ne consegue che, ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione diretto a far valere in giudizio il relativo diritto, non è sufficiente, per impedire la decadenza del retraente, che l'atto di citazione, nella sua duplice funzione processuale e sostanziale, venga inoltrato per la notificazione entro l'anno qualora il perfezionarsi della notifica sia avvenuto solo successivamente al decorso dell'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, non assumendo rilievo la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, atteso che, perché l'atto produca i suoi effetti sostanziali, è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine previsto dalla legge” – Cass. n. 40/2014).
pagina 7 di 11 Ebbene, nel caso di specie la notifica in questione si è perfezionata, come detto, in data 27.7.2023, quando cioè era già trascorso il termine di un anno ex art. 8, c. 4, Legge n. 590/1965, decorrente dalla data di trascrizione della compravendita contestata, avvenuta in data 11.7.2022.
Rispetto a , a e a , dunque, è decaduto CP_1 Parte_2 Parte_4 Parte_1
dalla facoltà di far valere il proprio diritto di prelazione agraria (anche in forza di quanto di seguito esposto).
In secundis, appunto, si osserva che , di fatto, ha avuto contezza della volontà Parte_3
di di esercitare il retratto agrario non nei suoi confronti, ma piuttosto nei confronti di Parte_1
soggetti diversi, ossia e , a causa del contenuto incompleto della procura CP_1 Parte_2
indirizzatagli. La comunicazione del 7.7.2023 così non ha potuto dispiegare i propri effetti in ragione della natura ricettizia della dichiarazione negoziale in questione (tale per cui siffatta dichiarazione può ritenersi efficace solo se e quando entra nella sfera di conoscibilità del soggetto a cui è e deve essere destinata, non valendo nei suoi confronti del destinatario effettivo una dichiarazione in realtà indirizzata ad altri).
La contestata procura, d'altronde, nemmeno specifica se e siano i CP_1 Parte_2
destinatari dell'azione di retratto per la loro - eventuale e comunque non dimostrata in causa - qualità di legali rappresentanti della società medesima all'epoca della notifica in questione: questa sarebbe stata l'unica ipotesi in cui il retratto sarebbe stato esercitato validamente nei confronti della società, con effetto peraltro estensivo nei confronti degli altri odierni convenuti (Cass. n. 30424/2011). Rimane invece irrilevante la mera asserita qualifica di soci dei suddetti e , da cui non è CP_1 Parte_2
consentito trarre una presunzione legale, e neppure semplice, di conoscenza da parte loro degli atti societari di (tenuto conto che ex lege non tutti i soci della società semplice Parte_3
sono necessariamente amministratori – cfr. art. 2261 c.c.).
La volontà manifestata a di esercitare il diritto di riscatto nei confronti di altri Parte_3
soggetti, e , è inefficace tanto più perché questi ultimi hanno partecipato CP_1 Parte_2
alla compravendita anche uti singuli, per cui in ogni caso non si può evincere un'intenzione di Parte_1
di conferire, con la procura datata 20.3.2023, all'Avv. Verzotto Luigi e all'Avv. Verzotto Giorgio
[...]
il mandato di agire senz'altro anche nei confronti della società, la quale anzi nella formulazione della procura è stata conclamatamente omessa.
pagina 8 di 11 A tal proposito, è inconferente la giurisprudenza citata dall'attore nella propria memoria conclusiva
(Cass. n. 14827/2016), laddove precisa che la dichiarazione negoziale mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di successiva nullità per un vizio processuale dell'atto di citazione che la conteneva (ipotesi comunque non ricorrente nel caso di specie) “una volta che il destinatario ne sia a conoscenza”: tale giurisprudenza presuppone infatti pur sempre che il menzionato destinatario ne sia venuto a conoscenza validamente ed efficacemente, alla luce della natura ricettizia più volte richiamata (ma siffatto presupposto appunto difetta nel caso di specie).
È inconferente anche il richiamo all'art. 164, c. 3, c.p.c. (cfr. pag. 8 della memoria conclusiva), che dispone l'efficacia sanante della costituzione in giudizio del convenuto nei soli casi di nullità della citazione disciplinati dalla medesima norma, e di cui non si discorre nel caso di specie.
È parimenti inconferente poi il richiamo all'art. 182 c.p.c., secondo cui l'integrazione della procura ad litem fa retroagire ex tunc gli effetti anche sostanziali della domanda fin dal momento della prima notificazione, in quanto l'unica procura suscettibile di siffatta integrazione o rinnovazione è la procura ad litem. Detto altrimenti, pur interpretando la procura allegata all'atto di citazione notificato a
[...]
quale avente una duplice valenza, sia sostanziale ai fini dell'esercizio del diritto di Parte_3
riscatto agrario sia processuale ai fini dell'instaurazione del giudizio, la stessa potrebbe essere rinnovata o integrata solo con riguardo a quest'ultima valenza (pur con riguardo ai suoi effetti tanto processuali, come se si trattasse di proporre tempestiva opposizione a un titolo monitorio, quanto sostanziali, come se si trattasse di interrompere un termine prescrizionale). La procura sostanziale non è invece suscettibile di emendatio ex tunc ex art. 182 c.p.c.
L'esito delle suesposte considerazioni non cambierebbe neppure se si considerasse la procura
“integrativa” depositata in giudizio in data 29.3.2024 quale atto idoneo a dispiegare gli effetti di una ratifica ai sensi dell'art. 1399 c.c. (anziché appunto gli effetti di un atto integrativo ex art. 182 c.p.c.). In tal caso, infatti, andrebbe richiamato quell'orientamento giurisprudenziale, risalente nel tempo ma perfettamente aderente alla fattispecie di causa, secondo cui: “Poiché, ai sensi del secondo comma dell'art. 1399 cod. civ., lo effetto retroattivo della ratifica conferita dall'interessato al rappresentante senza poteri non pregiudica i diritti dei terzi acquisiti prima della ratifica, in caso di riscatto del fondo, esercitato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, dal rappresentante senza poteri del coltivatore
(nella specie: dal difensore in giudizio), la ratifica del coltivatore non potrà retroagire, e quindi la
pagina 9 di 11 dichiarazione di riscatto non acquisterà efficacia, qualora, essendo la ratifica intervenuta dopo il decorso del termine per l'esercizio del riscatto, si sia verificata la decadenza dal relativo diritto, poiché con
l'estinzione di questo sorge nell'acquirente del fondo il diritto di impedire la realizzazione del retratto, diritto che non può essere pregiudicato dalla retroattività della ratifica” (Cass. n. 3800/1988).
Dunque, è incorso in un'insanabile decadenza sostanziale rispetto all'esercizio del Parte_1
proprio asserito diritto di riscatto agrario entro il termine annuale di cui all'art. 8, c. 4, Legge n. 590/1965, nei confronti di tutti i soggetti convenuti in causa, con la conseguenza che la sua domanda deve essere rigettata e con assorbimento di tutte le ulteriori questioni dedotte in causa.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Parte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.000.000 a € 2.000.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase di decisione della vertenza, stante l'applicazione del rito ex art. 281 sexies c.p.c. che ha comportato la reiterazione delle sole argomentazioni difensive relative alle questioni preliminari esposte negli atti. Va tuttavia applicata la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 per le fasi di introduzione e trattazione della causa, nelle quali sono stati depositati atti difensivi corredati dei requisiti indicati dalla disposizione testè menzionata.
Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale instauratosi con e Controparte_2
, stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_3
Va rigettata poi la domanda svolta dai convenuti per ottenere la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria, in quanto non si ravvisano nella fattispecie i presupposti normativi di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da per le ragioni esposte in parte motiva;
Parte_1
2. rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da , e CP_1 Parte_2 Pt_3
; Parte_3
pagina 10 di 11 3. condanna a rifondere in favore di , e Parte_1 CP_1 Parte_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 27.770,40 per compenso, oltre 15% per spese Parte_3
generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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