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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 522/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 522/2021, promossa da
nata a [...] il [...] ed residente in [...]
Arenella n. 32, C.F.: , elettivamente domiciliata in Sciacca in Via Lido n. 8 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Montalbano, che la rappresenta e difende giusta procura separata posta in calce all'atto introduttivo del presente procedimento;
attrice opponente
Nei confronti
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luciano C.F._2
Augello, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del procuratore sito in Sciacca in via F.lli
Bellanca n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
convenuto opposto
Oggetto: opposizione ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c. a precetto per rilascio di immobile.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell' 8/11/2023, le parti concludevano come da separato verbale, al quale si rinvia riportandosi ai rispettivi scritti difensivi , con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14/5/2021, ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva innanzi l'intestato Tribunale di Sciacca, il sig. , formulando opposizione avverso TE
l'atto di precetto ex art. 605 c.c.p. notificato in data 4/5/2021, uni tamente alla sentenza n. 126/2021 del 6/4/2021, emessa dal Tribunale di Sciacca all'esito del procedimento civile iscritto al n. R.G.
1099/2017, atto di precetto con il quale il intimava il rilascio dell'immobile di Via Arenella CP_1
n. 32 entro dieci giorni dalla data di notifica.
L'odierna opponente premetteva:
- che con sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca il 31 marzo – 8 aprile 2021 1 veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi – ; CP_1 Pt_1
- che suddetta sentenza – in ordine all'assegnazione della casa coniugale – prevedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Sciacca nella Via Arenella, formulata da Parte_1
- che l'immobile, oggetto del precetto per rilascio, invero apparteneva durante il matrimonio ed anche successivamente ad un soggetto terzo, ovvero , sorella Persona_1 dell'odierno opposto, concesso ai coniugi giusto contratto di comodato gratuito.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente deduceva:
- la mancanza delle condizioni dell'azione per inidoneità ed inefficacia esecutiva del titolo ed inesistenza del diritto di parte opposta ad agire in executivis sia per difetto di una statuizione di condanna al rilascio sia per difetto della legittimazione ad agire;
- che in nessun capo della sentenza n. 126/2021 del Tribunale di Sciacca, che ha statuito in ordine alla separazione dei coniugi, viene riconosciuto in capo alla parte intimante
[...]
il potere di agire in esecuzione per ottenere il rilascio dell'immobile, sul TE quale non vanta alcun diritto di proprietà;
- che pertanto la siffatta sentenza non ha natura di titolo esecutivo e non è presupposto per intraprendere un'azione esecutiva, non recando con sé alcuna pronuncia condannatoria;
- che l'odierno opposto non ha comunque legittimazione ad agire, non potendo rivendicare il rilascio di un immobile di soggetti terzi, non costituendo nemmeno un'ipotesi di sostituzione processuale di cui all'articolo 81 c.p.c..
- che l'odierno opposto non potrebbe agire neanche in ragione del contratto di comodato gratuito stipulato con la sorella, atteso che tale contratto risulterebbe essere stato risolto dalle stesse parti stipulanti.
Per tali ragioni, l'odierna opponente concludeva chiedendo che “Piaccia all'Ill.mp Tribunale di
Sciacca, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via preliminare, sospendere il processo esecutivo per la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'articolo 62 4 c.p.c. stante la mancanza delle condizioni dell'azione ovvero per l'inesistenza del diritto della parte opposta ad agire in executivis per la nullità o annullabilità dell'atto di precetto;
- nel merito, ritenere e dichiarare nullo o annullabile e per l'effetto revocare l'atto di precetto opposto, notificato pedissequamente in forza della sentenza n. 126/2021 del Tribunale di Sciacca, stante la insussistenza dei presupposti di legge per intimare il rilascio dell'immobile di Via Arenella n. 32 adibita a cas a coniugale in considerazione della mancanza delle condizioni dell'azione come meglio introdotto in parte motiva;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa del 4/9/2021, si costituiva nel presente procedimento il Controparte_2 quale concludeva affinchè volesse il Tribunale di Sciacca “disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del processo
2 esecutivo e/o dell'efficacia esecutiva del precetto per insussistenza dei gravi motivi ex art. 624
c.p.c.; nel merito, ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge e delle condizioni dell'azione per intimare il rilascio dell'immobile sito in Sciacca in Via Arenella n. 32 in forza del la sentenza n. 126/2021, pubblicata in data 6.4.2021, munita di formula esecutiva in data 27/4/2021 emessa dal Tribunale Civile nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi n.
1099/2017 R.G. e dell'atto di precetto notificati in data 4/5/2021 e per l'effetto dichiarare detti atti efficaci e rigettando la domanda di controparte;
ritenere e dichiarare che controparte ha agito in mala fede e/o per colpa grave e per l'effetto condannarla per lite temeraria ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati al sig. nella misura che l'On.le Tribunale vorrà liquidare CP_1 in via equitativa.”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno opposto deduceva:
- che parte opponente nonostante i provvedimenti resi in sede di separazione personale dei coniugi continuava ad occupare illegittimamente l'immobile in oggetto;
- che anche la sorella , proprietaria dell'immobile, era stata costretta ad Persona_1 incoare differenti giudizi al fine di ottenere il rilascio dell'immobile stesso;
- che la condanna al rilascio dell'immobile fosse da considerarsi implicita nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Sciacca n. 126/2021, quale valido titolo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.;
- che tale titolo legittima lo stesso , nonostante la proprietà dell'immobile TE appartenga ad un differente soggetto, ad agire esecutivamente per il rilascio;
- che infatti il Tribunale con la sentenza azionata aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale, disposta con ordinanza presidenziale, essendo venute meno le esigenze di conservazione dell'habitat domestico;
- che in forza di differente sentenza n. 197/2021 il Tribunale di Sciacca, pubblicata in data
10/5/2021 nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 11 36/2017, promosso da nei confronti dell'odierna opponente, è Persona_1 TE comodatario dell'immobile di Via Arenella in ragione del contratto di comodato del
22.3.2017, essendo stata rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale di cui alla sentenza n. 126/2021;
- che proprio la sentenza n. 197/2021 sopra richiamata legittima l'odierno opposto ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile non già come proprietario ma come comodatario, mentre la nessun diritto potrebbe vantare sull'immobile medesimo. Parte_1
Il Giudice istruttore, previa sospensione del titolo, concedeva i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., e la causa veniva istruita documentalmente.
Dopo alcuni rinvii determinati dall'intervenuto trasferimento del Giudice titolare del procedimento, all'udienza dell'8/11/2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale versato
3 in atti ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, giova evidenziare che parte opponente ha dedotto, in sede conclusionale che l'immobile è stato rilasciato in data 11.1.2024 in favore della proprietaria in adempimento della sentenza n. 383/2023 resa dal Tribunale di Sciacca. Persona_1
Tale ultima circostanza non esime questo Giudice dall'esaminare nel merito le domande formulate.
L'opposizione all'esecuzione, ovvero ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c., infatti è lo strumento a disposizione del soggetto che riceve l'intimazione ad adempiere contenuta nel precetto, per instaurare un giudizio di cognizione volto ad accertare l'illegittimità o l'inesistenza, formale o sostanziale del diritto azionato in via esecutiva.
Dunque, l'opposizione a precetto è lo strumento da utilizzare se si intende contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata.
Giova preliminarmente osservare che le deduzioni formulate da parte opponente in ordine alla inettitudine della sentenza di separazione dei coniugi a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. per il rilascio dell'immobile, adibito a casa coniugale, appaiono, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, infondate.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione 1367/2012) afferma in modo granitico ormai che “in materia di diritto di abitazione della casa familiare, la sentenza con la quale si revoca
l'assegnazione della casa familiare è immediatamente esecutiva, senza necessità che in essa sia contenuto l'ordine di rilascio dell'immobile”.
Alla domanda, infatti, se la revoca dell'assegnazione della casa familiare – disposta con provvedimento presidenziale o del giudice istruttore, o con sentenza – fosse o meno titolo idoneo per l'esecuzione, quando non contenga esplicitamente la condanna al rilascio, deve rispondersi positivamente.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene che la condanna al rilascio deve ritenersi implicita nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare, e questo sulla base di differenti argomentazioni: in primo luogo, deve tenersi conto dell'ipotesi speculare, in cui la casa familiare venga assegnata, caso in cui non viene disposta in maniera esplicita la condanna al rilascio ovvero l'allontanamento nei confronti dell'altro pur costituendo titolo;
in secondo luogo, in ragione dell'articolo 189 disp. att. c.p.c. ed infine tenuto conto della natura del diritto che viene in rilievo in tali circostanze.
L'assegnazione giudiziale della casa coniugale comporta il riconoscimento del diritto di continuare a vivere nell'abitazione senza l'altro coniuge, quale forma di protezione correlata all'esigenza di disciplinare la crisi coniugale e funzionale al perseguimento di interessi primari di natura personale strettamente connessi alla tutela dei figli.
4 Proprio per tutelare tale diritto, vi è la necessità di rinvenire, in ogni provvedimento che disponga l'assegnazione una correlata condanna al rilascio dell'abitazione nei confronti dell'altro coniuge , anche se non previsto espressamente;
in altri termini, nella materia in oggetto l'attribuzione e il rilascio della casa coniugale non si pongono su due piani distinti, in quanto entrambi parimenti dotati del medesimo carattere di essenzialità per la nascita del diritto stesso.
Diventa, così, irrilevante l'esistenza o meno di un ordine espresso di rilascio n el provvedimento che attribuisce tale diritto e quindi non può essere messa in discussione l'idoneità di siffatto provvedimento come titolo all'esecuzione.
Ne consegue chiaramente l'applicabilità di ragioni speculari nel caso – come in quello che ci occupa
– in cui detto diritto venga a cessare in virtù di uno specifico provvedimento di revoca.
Per tali ragioni, deve ritenersi che la sentenza di separazione azionata dall'odierno opposto CP_1
costituisca valido titolo esecutivo, pur in assenz a di una esplicita condanna al rilascio.
[...]
Deve, dunque, esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposto ad agire esecutivamente: infatti avrebbe agito in qualità di comodatario dell'immobile TE sito in Sciacca via Arenella 32, in ragione di un contratto di comodato stipulato con la propria germana , facendo leva sulla sentenza n. 196/2021 che avrebbe rigettato la Persona_1 domanda formulata da quest'ultima nei confronti della , proprio in virtù de l suddetto Pt_1 rapporto negoziale.
Più in generale, la figura della legittimazione ad agire e contraddire si ricollega al principio di cui all'articolo 81 c.p.c., secondo cui nessuno può fare valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e comporta la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che sono destinatari degli effetti della pronuncia rich iesta (cfr. Corte di
Cassazione Sezioni Unite n. 1912/2012).
Con riguardo alla legittimazione attiva, occorre verificare l'identità tra colui che esperisce l'azione e colui al quale la legge riconosce astrattamente il potere di proporla, restando invece r iservato al merito ogni questione sull'effettiva titolarità del diritto vantato.
In altri termini, la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda, che deve risultare astrat tamente idonea a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, attinente, piuttosto, alla decisione di merito ( Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 8699/2009 ).
Per quanto sopra esposto, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte opponente nei confronti di deve trovare accoglimento. TE
Se infatti in termini generali il comodatario risulta pienamente legittimato a porre in esecuzione la statuizione giudiziale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, risultando infatti parte del relativo procedimento e titolare di un diritto di godimento sul bene derivante da un precedente
5 rapporto negoziale di comodato, preordinato eventualmente all'insediamento del nucleo familiare, nel caso che ci occupa non è risultata provata la qualità di comodatario in capo al TE
.
[...]
Risultano depositati in atti – e non contestati da parte opposta – sia la lettera del 14/8/2017 raccomanda a/R con cui la comunicava al fratello il Persona_1 TE recesso dalla scrittura privata stipulata in data 22/3/2017 e il rilascio dell'immobile stesso ma anche la scrittura privata con la quale e risolvevano per Persona_1 TE mutuo consenso il contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto l'immobile in oggetto, sottoscritto in data 18/8/2017.
Al momento della notifica dell'atto di precetto oggi opposto, non era più TE comodatario dell'immobile e dunque non aveva più la legittimazione attiva ad agire per il rilascio dell'immobile medesimo.
Per tali ragioni, in accoglimento dell'opposizione, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto del ad agire esecutivamente nei confronti della odiern a opponente, , sulla base del CP_1 Pt_1 titolo azionato, ovvero la sentenza di separazione n. 126/2021 resa dal Tribunale di Sciacca.
In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza del convenuto opposto e vengono liquidate per ciascuna fase processuale effettivamente svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: in accoglimento della opposizione formulata, dichiara l'inesistenza del diritto di TE
di agire esecutivamente nei confronti di per il rilascio
[...] Parte_1 dell'immobile sito in Sciacca Via Arenella n. 32, in ragione del titolo azionato.
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio che si TE liquidano in € 1.500,00 da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa , oltre oneri come per leg ge. Parte_1
Così deciso in Sciacca, il 27/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 522/2021, promossa da
nata a [...] il [...] ed residente in [...]
Arenella n. 32, C.F.: , elettivamente domiciliata in Sciacca in Via Lido n. 8 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Montalbano, che la rappresenta e difende giusta procura separata posta in calce all'atto introduttivo del presente procedimento;
attrice opponente
Nei confronti
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luciano C.F._2
Augello, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del procuratore sito in Sciacca in via F.lli
Bellanca n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
convenuto opposto
Oggetto: opposizione ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c. a precetto per rilascio di immobile.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell' 8/11/2023, le parti concludevano come da separato verbale, al quale si rinvia riportandosi ai rispettivi scritti difensivi , con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14/5/2021, ritualmente notificato, l'odierna attrice conveniva innanzi l'intestato Tribunale di Sciacca, il sig. , formulando opposizione avverso TE
l'atto di precetto ex art. 605 c.c.p. notificato in data 4/5/2021, uni tamente alla sentenza n. 126/2021 del 6/4/2021, emessa dal Tribunale di Sciacca all'esito del procedimento civile iscritto al n. R.G.
1099/2017, atto di precetto con il quale il intimava il rilascio dell'immobile di Via Arenella CP_1
n. 32 entro dieci giorni dalla data di notifica.
L'odierna opponente premetteva:
- che con sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca il 31 marzo – 8 aprile 2021 1 veniva pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi – ; CP_1 Pt_1
- che suddetta sentenza – in ordine all'assegnazione della casa coniugale – prevedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Sciacca nella Via Arenella, formulata da Parte_1
- che l'immobile, oggetto del precetto per rilascio, invero apparteneva durante il matrimonio ed anche successivamente ad un soggetto terzo, ovvero , sorella Persona_1 dell'odierno opposto, concesso ai coniugi giusto contratto di comodato gratuito.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente deduceva:
- la mancanza delle condizioni dell'azione per inidoneità ed inefficacia esecutiva del titolo ed inesistenza del diritto di parte opposta ad agire in executivis sia per difetto di una statuizione di condanna al rilascio sia per difetto della legittimazione ad agire;
- che in nessun capo della sentenza n. 126/2021 del Tribunale di Sciacca, che ha statuito in ordine alla separazione dei coniugi, viene riconosciuto in capo alla parte intimante
[...]
il potere di agire in esecuzione per ottenere il rilascio dell'immobile, sul TE quale non vanta alcun diritto di proprietà;
- che pertanto la siffatta sentenza non ha natura di titolo esecutivo e non è presupposto per intraprendere un'azione esecutiva, non recando con sé alcuna pronuncia condannatoria;
- che l'odierno opposto non ha comunque legittimazione ad agire, non potendo rivendicare il rilascio di un immobile di soggetti terzi, non costituendo nemmeno un'ipotesi di sostituzione processuale di cui all'articolo 81 c.p.c..
- che l'odierno opposto non potrebbe agire neanche in ragione del contratto di comodato gratuito stipulato con la sorella, atteso che tale contratto risulterebbe essere stato risolto dalle stesse parti stipulanti.
Per tali ragioni, l'odierna opponente concludeva chiedendo che “Piaccia all'Ill.mp Tribunale di
Sciacca, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in via preliminare, sospendere il processo esecutivo per la ricorrenza dei gravi motivi di cui all'articolo 62 4 c.p.c. stante la mancanza delle condizioni dell'azione ovvero per l'inesistenza del diritto della parte opposta ad agire in executivis per la nullità o annullabilità dell'atto di precetto;
- nel merito, ritenere e dichiarare nullo o annullabile e per l'effetto revocare l'atto di precetto opposto, notificato pedissequamente in forza della sentenza n. 126/2021 del Tribunale di Sciacca, stante la insussistenza dei presupposti di legge per intimare il rilascio dell'immobile di Via Arenella n. 32 adibita a cas a coniugale in considerazione della mancanza delle condizioni dell'azione come meglio introdotto in parte motiva;
- con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.”.
Con comparsa del 4/9/2021, si costituiva nel presente procedimento il Controparte_2 quale concludeva affinchè volesse il Tribunale di Sciacca “disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del processo
2 esecutivo e/o dell'efficacia esecutiva del precetto per insussistenza dei gravi motivi ex art. 624
c.p.c.; nel merito, ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge e delle condizioni dell'azione per intimare il rilascio dell'immobile sito in Sciacca in Via Arenella n. 32 in forza del la sentenza n. 126/2021, pubblicata in data 6.4.2021, munita di formula esecutiva in data 27/4/2021 emessa dal Tribunale Civile nel procedimento per la separazione giudiziale dei coniugi n.
1099/2017 R.G. e dell'atto di precetto notificati in data 4/5/2021 e per l'effetto dichiarare detti atti efficaci e rigettando la domanda di controparte;
ritenere e dichiarare che controparte ha agito in mala fede e/o per colpa grave e per l'effetto condannarla per lite temeraria ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati al sig. nella misura che l'On.le Tribunale vorrà liquidare CP_1 in via equitativa.”.
A fondamento delle proprie domande, l'odierno opposto deduceva:
- che parte opponente nonostante i provvedimenti resi in sede di separazione personale dei coniugi continuava ad occupare illegittimamente l'immobile in oggetto;
- che anche la sorella , proprietaria dell'immobile, era stata costretta ad Persona_1 incoare differenti giudizi al fine di ottenere il rilascio dell'immobile stesso;
- che la condanna al rilascio dell'immobile fosse da considerarsi implicita nella sentenza di separazione resa dal Tribunale di Sciacca n. 126/2021, quale valido titolo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.;
- che tale titolo legittima lo stesso , nonostante la proprietà dell'immobile TE appartenga ad un differente soggetto, ad agire esecutivamente per il rilascio;
- che infatti il Tribunale con la sentenza azionata aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale, disposta con ordinanza presidenziale, essendo venute meno le esigenze di conservazione dell'habitat domestico;
- che in forza di differente sentenza n. 197/2021 il Tribunale di Sciacca, pubblicata in data
10/5/2021 nell'ambito del procedimento portante il n. R.G. 11 36/2017, promosso da nei confronti dell'odierna opponente, è Persona_1 TE comodatario dell'immobile di Via Arenella in ragione del contratto di comodato del
22.3.2017, essendo stata rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale di cui alla sentenza n. 126/2021;
- che proprio la sentenza n. 197/2021 sopra richiamata legittima l'odierno opposto ad agire in via esecutiva per il rilascio dell'immobile non già come proprietario ma come comodatario, mentre la nessun diritto potrebbe vantare sull'immobile medesimo. Parte_1
Il Giudice istruttore, previa sospensione del titolo, concedeva i termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., e la causa veniva istruita documentalmente.
Dopo alcuni rinvii determinati dall'intervenuto trasferimento del Giudice titolare del procedimento, all'udienza dell'8/11/2023, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale versato
3 in atti ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
NEL MERITO
Premesso ciò in punto di fatto, nel merito, giova evidenziare che parte opponente ha dedotto, in sede conclusionale che l'immobile è stato rilasciato in data 11.1.2024 in favore della proprietaria in adempimento della sentenza n. 383/2023 resa dal Tribunale di Sciacca. Persona_1
Tale ultima circostanza non esime questo Giudice dall'esaminare nel merito le domande formulate.
L'opposizione all'esecuzione, ovvero ai sensi dell'articolo 615 primo comma c.p.c., infatti è lo strumento a disposizione del soggetto che riceve l'intimazione ad adempiere contenuta nel precetto, per instaurare un giudizio di cognizione volto ad accertare l'illegittimità o l'inesistenza, formale o sostanziale del diritto azionato in via esecutiva.
Dunque, l'opposizione a precetto è lo strumento da utilizzare se si intende contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata.
Giova preliminarmente osservare che le deduzioni formulate da parte opponente in ordine alla inettitudine della sentenza di separazione dei coniugi a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. per il rilascio dell'immobile, adibito a casa coniugale, appaiono, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, infondate.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione 1367/2012) afferma in modo granitico ormai che “in materia di diritto di abitazione della casa familiare, la sentenza con la quale si revoca
l'assegnazione della casa familiare è immediatamente esecutiva, senza necessità che in essa sia contenuto l'ordine di rilascio dell'immobile”.
Alla domanda, infatti, se la revoca dell'assegnazione della casa familiare – disposta con provvedimento presidenziale o del giudice istruttore, o con sentenza – fosse o meno titolo idoneo per l'esecuzione, quando non contenga esplicitamente la condanna al rilascio, deve rispondersi positivamente.
La Suprema Corte di Cassazione ritiene che la condanna al rilascio deve ritenersi implicita nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare, e questo sulla base di differenti argomentazioni: in primo luogo, deve tenersi conto dell'ipotesi speculare, in cui la casa familiare venga assegnata, caso in cui non viene disposta in maniera esplicita la condanna al rilascio ovvero l'allontanamento nei confronti dell'altro pur costituendo titolo;
in secondo luogo, in ragione dell'articolo 189 disp. att. c.p.c. ed infine tenuto conto della natura del diritto che viene in rilievo in tali circostanze.
L'assegnazione giudiziale della casa coniugale comporta il riconoscimento del diritto di continuare a vivere nell'abitazione senza l'altro coniuge, quale forma di protezione correlata all'esigenza di disciplinare la crisi coniugale e funzionale al perseguimento di interessi primari di natura personale strettamente connessi alla tutela dei figli.
4 Proprio per tutelare tale diritto, vi è la necessità di rinvenire, in ogni provvedimento che disponga l'assegnazione una correlata condanna al rilascio dell'abitazione nei confronti dell'altro coniuge , anche se non previsto espressamente;
in altri termini, nella materia in oggetto l'attribuzione e il rilascio della casa coniugale non si pongono su due piani distinti, in quanto entrambi parimenti dotati del medesimo carattere di essenzialità per la nascita del diritto stesso.
Diventa, così, irrilevante l'esistenza o meno di un ordine espresso di rilascio n el provvedimento che attribuisce tale diritto e quindi non può essere messa in discussione l'idoneità di siffatto provvedimento come titolo all'esecuzione.
Ne consegue chiaramente l'applicabilità di ragioni speculari nel caso – come in quello che ci occupa
– in cui detto diritto venga a cessare in virtù di uno specifico provvedimento di revoca.
Per tali ragioni, deve ritenersi che la sentenza di separazione azionata dall'odierno opposto CP_1
costituisca valido titolo esecutivo, pur in assenz a di una esplicita condanna al rilascio.
[...]
Deve, dunque, esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposto ad agire esecutivamente: infatti avrebbe agito in qualità di comodatario dell'immobile TE sito in Sciacca via Arenella 32, in ragione di un contratto di comodato stipulato con la propria germana , facendo leva sulla sentenza n. 196/2021 che avrebbe rigettato la Persona_1 domanda formulata da quest'ultima nei confronti della , proprio in virtù de l suddetto Pt_1 rapporto negoziale.
Più in generale, la figura della legittimazione ad agire e contraddire si ricollega al principio di cui all'articolo 81 c.p.c., secondo cui nessuno può fare valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e comporta la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che sono destinatari degli effetti della pronuncia rich iesta (cfr. Corte di
Cassazione Sezioni Unite n. 1912/2012).
Con riguardo alla legittimazione attiva, occorre verificare l'identità tra colui che esperisce l'azione e colui al quale la legge riconosce astrattamente il potere di proporla, restando invece r iservato al merito ogni questione sull'effettiva titolarità del diritto vantato.
In altri termini, la legittimazione ad agire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda, che deve risultare astrat tamente idonea a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, attinente, piuttosto, alla decisione di merito ( Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 8699/2009 ).
Per quanto sopra esposto, l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva formulata dalla parte opponente nei confronti di deve trovare accoglimento. TE
Se infatti in termini generali il comodatario risulta pienamente legittimato a porre in esecuzione la statuizione giudiziale di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, risultando infatti parte del relativo procedimento e titolare di un diritto di godimento sul bene derivante da un precedente
5 rapporto negoziale di comodato, preordinato eventualmente all'insediamento del nucleo familiare, nel caso che ci occupa non è risultata provata la qualità di comodatario in capo al TE
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Risultano depositati in atti – e non contestati da parte opposta – sia la lettera del 14/8/2017 raccomanda a/R con cui la comunicava al fratello il Persona_1 TE recesso dalla scrittura privata stipulata in data 22/3/2017 e il rilascio dell'immobile stesso ma anche la scrittura privata con la quale e risolvevano per Persona_1 TE mutuo consenso il contratto di comodato a titolo gratuito avente ad oggetto l'immobile in oggetto, sottoscritto in data 18/8/2017.
Al momento della notifica dell'atto di precetto oggi opposto, non era più TE comodatario dell'immobile e dunque non aveva più la legittimazione attiva ad agire per il rilascio dell'immobile medesimo.
Per tali ragioni, in accoglimento dell'opposizione, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto del ad agire esecutivamente nei confronti della odiern a opponente, , sulla base del CP_1 Pt_1 titolo azionato, ovvero la sentenza di separazione n. 126/2021 resa dal Tribunale di Sciacca.
In ordine alle spese, le stesse seguono la soccombenza del convenuto opposto e vengono liquidate per ciascuna fase processuale effettivamente svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: in accoglimento della opposizione formulata, dichiara l'inesistenza del diritto di TE
di agire esecutivamente nei confronti di per il rilascio
[...] Parte_1 dell'immobile sito in Sciacca Via Arenella n. 32, in ragione del titolo azionato.
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio che si TE liquidano in € 1.500,00 da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa , oltre oneri come per leg ge. Parte_1
Così deciso in Sciacca, il 27/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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