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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8181/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8181 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.4.2025, vertente
1
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Valenza.
APPELLANTE
E
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
subentrante, per effetto di fusione per incorporazione, a
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Alessandro D'Erme
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
contumace.
[...]
, contumace. CP_3
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2387/2019 emessa dal Tribunale di Latina a definizione del giudizio RG. 6815/2014, notificata il giorno
11/11/2019, per i motivi sopra rappresentati, accogliere il seguente appello e, per l'effetto, in via gradata:
1) accertare e dichiarare, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, priva di efficacia la copia fotostatica del contratto di conto corrente depositata dalla banca disconosciuta ex art. 2719 c.c.; conseguentemente, dichiarare nulle tutte le condizioni ivi contenute relativamente alle operazioni effettuate dalla data di apertura del conto corrente e sino all'estinzione dello stesso;
2) accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di disconoscimento ex art.
2719 c.c., in conseguenza delle alterazioni, aggiunte e/o diciture ivi presenti, contrastanti temporalmente con la data di redazione del contratto di apertura in conto corrente, inefficace e/o nulla
o invalida la copia fotostatica del contratto detto e, per l'effetto, dichiarare nulle le operazioni effettuate dall'apertura del conto corrente e sino all'estinzione dello stesso, relativamente ad addebiti di interessi, spese e c.m.s.;
3) accertare e dichiarare, stante la mancata continuità degli estratti conto prodotti dalla CP_1
l'azzeramento del saldo di cui al primo estratto conto (riferito al periodo che va dal 20/07/1989 al
30/09/1989) di una serie continuativa in atti e, conseguentemente, un credito per il correntista di €
13.948,21, come indicato al punto III) "soluzione al quesito n.
3...con azzeramento del saldo passivo",
o quel diverso e maggior credito derivante dal ricalcolo degli interessi ai tassi sostitutivi di legge dalla data di compimento di ogni singola operazione, con eliminazione della capitalizzazione degli stessi;
4) condannare, in riforma della sentenza di primo grado, l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
in subordine compensare le spese del doppio grado di giudizio, anche in ipotesi di rigetto del presente appello.”
La ha così concluso: Controparte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermare la sentenza n. 2387/19 impugnata e, per
l'effetto, rigettare l'appello proposto per le ragioni espresse in narrativa, siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del grado.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
3 1. La società nonché Controparte_3 Controparte_3 CP_3
e soci e fideiussori della stessa, proponevano opposizione, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Latina, avverso il decreto ingiuntivo n. 1416/2014, emesso in favore della
[...]
per Parte_2
l'importo di € 153.635,23, relativo al saldo apparente del c/c n. 405-002-20551, aperto sin dal
24.1.1987, nonché per l'importo di € 74.488,62, per il residuo asseritamente dovuto del mutuo, concesso in via chirografaria, n. 011855/21.
Gli opponenti, con particolare riferimento al conto corrente, preliminarmente disconoscevano ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti prodotti dalla controparte;
nel merito, contestavano i numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca, derivanti dall'applicazione, in difetto di pattuizione e,
comunque, di giustificazione causale di: interessi ultralegali (non determinabili attraverso il riferimento al c.d. “uso su piazza”), commissioni di massimo scoperto trimestrali,
superamento dei tassi soglia antiusura, antergazione e postergazione delle valute
(aggiungendo o sottraendo giorni a seconda del tipo di operazione posta in essere dal cliente), capitalizzazione composta trimestrale degli oneri, spese e commissioni in violazione dell'art. 1283 c.c..
Nelle more del giudizio la società veniva dichiarata fallita, con conseguente CP_3
fallimento del socio accomandatario e il processo veniva interrotto. A CP_3
seguito di riassunzione da parte di si ricostituiva solamente la banca Parte_1
opposta.
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 2387/2019, accoglieva parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando al pagamento in favore Parte_1
della banca della minor somma di € 42.783,83, con riferimento al conto corrente e della somma originariamente ingiunta di € 74.488,62 con riferimento al mutuo, per un totale di €
118.272,45, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo.
4 La ricostruzione del saldo del conto corrente avveniva sulla base degli accertamenti del
C.T.U. nominato il quale aveva effettuato il ricalcolo a partire dal 20.7.1989, data del primo estratto conto di una serie continuativa di atti, fino al passaggio a sofferenza, applicando fino al 1.1.1999 i tassi sostituitivi previsti dalla legge, in mancanza di certezza che quelli applicati dalla banca fossero stati effettivamente pattuiti.
Tra le varie ipotesi di ricalcolo proposte dal C.T.U., il Tribunale accoglieva quella che prevedeva l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi (non avendosi prova ante
1.7.2000 di come fossero stati pattuiti/applicati), ma senza azzeramento del saldo iniziale passivo, e invece ritenendo valido l'anatocismo per il periodo successivo, stante la pari capitalizzazione di interessi attivi e passivi.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva considerato valido il contratto di conto corrente in atti, stante la genericità del disconoscimento del documento, sottoscritto da entrambe le parti, ma non disconosciuta e pur con il rilievo di una retrodatazione dell'atto.
L'appellante ha quindi ribadito l'esistenza di anomalie del documento e in particolare che “ (…) la copia fotostatica si compone di 4 fogli, di cui le prime due facciate all'apparenza
presenterebbero una loro connessione che, invece, ad un esame più scrupoloso evidenzia come il primo
foglio termina con la pagina 1, mentre, il successivo foglio con la pagina 3, tenuto conto, altresì, del
fatto che l'originale successivo foglio del documento, avrebbe dovuto seguitare con l'esplicitazione
dell'”Art.
8 - Cointestazione del rapporto” e non, come risulta, replicando un “Art 7”, peraltro,
differente da quello precedente (sulle Partite minime, uno, e sui Poteri di rappresentanza, l'altro).”.
Ha inoltre dedotto che il disconoscimento era stato effettuato, tra l'altro, per la presenza sulla copia fotostatica depositata di alterazioni, aggiunte e/o diciture, tra le quali quella di
5 non poca rilevanza della menzione dell'euro, moneta istituita ed entrata in vigori diversi anni dopo la redazione del documento in questione.
In mancanza, pertanto, di prova del contratto redatto in forma scritta, gli estratti conti di cui al rapporto in questione, dovevano contenere solo ed esclusivamente gli addebiti e gli accrediti delle varie somme ed eventualmente il conteggio degli interessi a debito o a credito maturati al tasso legale o al tasso sostitutivo previsto dalla legge, dalle date delle singole operazioni e null'altro.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva accolto le valutazioni del C.T.U. il quale, pur rilevando la discrasia relativa all'indicazione nelle indicazioni economiche degli importi in euro, moneta entrata in vigore solo nel 1999,
avrebbe dovuto, sulla base dell'assenza di un contratto in forma scritta, tenere conto, nel calcolo del dare/avere, per il calcolo degli interessi del giorno di ogni singola operazione attiva e passiva, e non anche dei giorni di valuta antergata e postergata, come applicati dalla banca.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il ricalcolo del dare/avere tra le parti,
all'esito dell'esclusione dell'anatocismo, era stato effettuato mediante eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi, ma senza azzeramento del saldo iniziale passivo.
Con il quarto motivo ha lamentato che, in considerazione della notevole riduzione del credito rispetto all'importo ingiunto, le spese avrebbero dovuto essere compensate.
4. Il primo motivo è infondato, dovendosi tenere conto dell'assenza di uno specifico tempestivo disconoscimento della genuinità del contratto di conto corrente, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione per cui “L'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso
disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile
tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di
6 disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito
ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi
la disciplina degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non
autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e
sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non
equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Alla stregua
di tale principio, deve essere individuata, nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito
quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la "prima risposta" nell'atto di opposizione (e
con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non
ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del
pedissequo decreto, si da configurarsi essa stessa come "la prima risposta" del debitore, dopo che
questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento
dell'istanza (e del provvedimento) monitorio.” (Cass. n. 19680/2008, Rv. 604986 - 01).
Nell'atto di opposizione è contenuta solo una generica eccezione ai sensi dell'art. 2719
c.c. di conformità all'originale di documentazione depositata in copia fotostatica, mentre la sottoscrizione del contratto non è mai stata disconosciuta né è mai stata negata l'esistenza di un contratto del 24.1.1987 sottoscritto dalle parti.
Pertanto è infondato anche il secondo motivo d'appello, in quanto, dal rilievo di alcune discrasie non scaturiva necessariamente l'eccezione di assenza di un contratto in forma scritta, in assenza di un espresso disconoscimento.
5. Il terzo motivo è fondato. Il primo saldo disponibile di una serie continuativa comincia dal 20.7.1989 in quanto precedentemente la documentazione prodotta riguarda il periodo dal secondo trimestre 1988 al 31.3.1989.
Tenuto conto della proposizione della domanda monitoria della banca e della domanda riconvenzionale di accertamento del saldo di parte appellante, trova applicazione il
7 principio secondo cui, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Cass. n. 11735/2024, Rv. 671118 - 01).
Deve quindi tenersi conto della corrispondente ipotesi di ricalcolo proposta dal C.T.U.
che porta a un saldo positivo di € 13.948,21.
6. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, è tenuta al pagamento Parte_1
solo della minor somma corrispondente al debito del mutuo, ossia € 74.488,62, oltre interessi al tasso legale dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo.
Stante la notevole riduzione dell'importo riconosciuto rispetto all'importo ingiunto,
sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna al pagamento in Parte_1
favore di parte appellata della minor somma capitale di € € 74.488,62;
2) Compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Compensa le spese di lite del giudizio d'appello.
8 Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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