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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
RG 607/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10/12/2024, da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Nino Filippo Moriggia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Romano di Lombardia (BG) via Duca d'Aosta n. 135/D; Parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Angela Rampazzo, Valentina Biscaro e Irene Gianesini, elettivamente domiciliata in Padova, Corso Garibaldi, 5 presso lo studio dei difensori;
Parte appellata e contro
(C.F. Controparte_2
P.IVA_2 con il patrocinio degli avv. Manila Cecchini e Giorgia Fabbri, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Ravenna, via De Gasperi n. 8; Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/2024 emessa in data 10.05.2024 dal Tribunale di Rovigo – Sez. Lavoro;
In punto: altre ipotesi.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione professionale accertata dalla e comunicata alla lavoratrice dalla 5 Parte_2 CP_1
e, per l'effetto: - Co per non aver tenuto cont se CP_1 Parte_2
1 esonerative dell'obbligo vaccinale previste dall'art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 ed aver illegittimamente accertato l'inadempimento vaccinale della sanitaria, al risarcimento in favore della ricorrente dei danni morale ed esistenziale - quest'ultimo consistente nell'aver dovuto modificare le abitudini di vita per poter sopravvivere in assenza delle entrate derivanti dall'attività lavorativa - per la quantificazione dei quali ci si rimette all'equo apprezzamento della Corte;
- Condannare la al risarcimento in Controparte_1 favore della ricorrente del danno patrimoniale subito, consistente nel mancato percepimento di n. 6 mensilità e pertanto quantificabile in € 19.800,00 lordi (comprensivi di oneri previdenziali e fiscali), calcolati sull'importo mensile medio (€ 3.300,00) percepito dalla lavoratrice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio.
Per parte appellata : - In via pregiudiziale: dichiarare il Controparte_3 ricorso in appello inammissibile perché tardivamente proposto;
- Nel merito: dichiarare il ricorso in appello infondato;
- In ogni caso: spese e competenze rifuse. In via istruttoria si ripropongono le istanze formulate in primo grado: Ove ritenuto necessario, si chiede che siano sentiti a sommarie informazioni sulle circostanze dedotte in ordine alla procedura seguita dall'azienda per accertare la presenza di posizioni di lavoro con le caratteristiche previste dalla legge, presso le quali assegnare i non vaccinati, i dottori Direttore amministrativo;
Direttore Sanitario;
Persona_1 Persona_2
, Direttore Sanitari;
C Gestione Risorse Tes_1 Testimone_2
Umane, nonché tutti i direttori UOC, UOSD e UOS che hanno risposto alla richiesta circa le condizioni del loro settore e la idoneità dei locali a ricevere la prestazione dei non vaccinati, in particolare sulla seguente circostanza: […]
Per parte appellata : In via pregiudiziale: Controparte_4 dichiarare l'inammissibilità ex art. 327 c.p.c. dell'appello proposto nei confronti dell in Parte_2 quanto tardivo con condanna dell'appellante al pagamento, a favore di Controparte_4
delle spese oltre oneri riflessi ed accessori di legge;
In via principale nel merito: respingere il
[...] lo avversario in quanto infondato e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo - sezione Lavoro, n. 132/2024 (RG. N. 538/2023), pubblicata il 10.05.2024; condannare l'appellante al pagamento, a favore di , delle spese oltre Controparte_4 oneri riflessi ed accessori di legge”
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda con la quale l'odierna appellante (dipendente dall' Controparte_3
nonché residente a [...]e quindi soggetta alle verifiche ex
[...] art. 4, DL 44/2021 da parte dell' Controparte_4 premesso di essere cardiologa operante come
[...] specialista ambulatoriale presso l' e di non essersi Controparte_3 sottoposta alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui all'art. 4, DL n. 44/2021, domandava il risarcimento del danno patito per effetto della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da settembre 2021 a febbraio 2022, allorquando era stata riammessa in ambulatorio per effetto della guarigione dal 19. CP_5
In particolate l'odierna appellante, formalmente invitata (con pec del 28/7/2021) a sottoporsi alla vaccinazione, comunicava al datore di lavoro, in
2 data 2.8.2021, di essere affetta da alcune patologie controindicanti detta vaccinazione, allegando certificato di esenzione rilasciato dal medico di medicina generale Dott.ssa certificazione che, come Persona_3 rilevato dal “Collegio di Esperti appositamente insediato presso l'ambito territoriale di Ravenna” era stata ritenuta inadeguata, cosicché, l' datrice di Parte_3 lavoro accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e comunicava alla la sospensione dall'esercizio della professione inoltre Pt_1 specificandole, avendo la stessa chiesto di essere assegnata a differenti mansioni, la totale impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa per un sanitario non vaccinato.
1.1. Il Tribunale di Rovigo, in particolare, con riferimento <all'inidoneità del certificato medico allegato dalla ricorrente ad attestare le condizioni previste dall'art. 4 comma 2 del DL n. 44/2021, alla insussistenza delle violazioni della normativa nazionale ed eurounitaria da parte della appena citata normativa, alla rilevanza della circolare ministeriale del 4.8.2021, al fine di stabilire le caratteristiche del certificato di esenzione, che è improprio, laddove detta circolare è riferita alla certificazione valida per consentire l'accesso a servizi ed attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e non già all'esonero dall'obbligo vaccinale previsto dal ricordato art. 4 DL n. 44/2021>> richiamava, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprie precedenti pronunce (non descritte in sentenza né dimessa dalla parte appellante).
Quanto poi <all'asserito contrasto con i principi costituzionali italiani ed eurounitari dei DL n. 44/2021 e 172/2021 e relative leggi di conversione (da cui la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale), e all'asserita inidoneità dei vaccini contro la malattia da SARS COV- 2 a tutelare la salute>>, il Tribunale di Rovigo faceva rimando ad altre proprie pronunce (parimenti non descritte in sentenza né dimessa dalla parte appellante), precisando come in alcune di queste fossero
<stati esaminati, oltre ai profili di illegittimità oggetto di doglianza attorea, anche le conseguenze delle note decisioni della Corte Costituzionale dell'1.12.2022, che ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario ed ha ritenuto infondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico>>.
La pronuncia appellata, infine, quanto alla specifica situazione sanitaria della evidenziava come le condizioni sanitarie della stessa, che a suo Pt_1
3 dire avrebbero consentito l'esenzione dalla vaccinazione, fossero state vagliate dall'apposito Collegio di Esperti che, operando nell'ambito delle facoltà alla stessa concesse dalla legge (art. 4, comma 2 del d.l. 44 del 2021) e, quindi, nell'ambito della discrezionalità concessagli, aveva ritenuto di non accogliere la richiesta di omissione della vaccinazione.
Infine, in ordine all'asserito inadempimento dell'obbligo di repechage, il Tribunale di Rovigo evidenziava come la non avesse neppure Pt_1 indicati a quali mansioni alternative a quelle di medico cardiologo ambulatoriale avrebbe potuto essere adibita.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello sulla Parte_1 base di tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di appello, la contesta la sentenza Pt_1 gravata nella porzione in cui questa afferma che il Collegio di Esperti avrebbe operato nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge.
Rileva al riguardo l'appellante: - di essere affetta da patologie cardiache;
- di essere in possesso di apposito certificato di esenzione rilasciato dal medico di MMG (nonché medico vaccinatore) Dott.ssa - che, in base Persona_3 alla Legge, il solo medico legittimato a certificare le ragioni di esenzione era il medico di medicina generale;
- che la suddetta commissione, istituita sulla base di mere direttive Regionali, era composta da componenti non esperti in cardiologia ed aveva adottato la propria decisione senza avvalersi, come avrebbe potuto, di un esperto in patologie cardiache.
Concludeva la sul punto escludendo che il suddetto Collegio Pt_1 avesse operato nell'ambito di quanto dalla legge concessogli proprio perché la legge <non contemplava sindacati di legittimità delle documentazioni di differimento o esonero>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello, contesta l'appellante la sentenza gravata nella porzione in cui questa afferma non avere la lavoratrice segnalato le mansioni alle quale avrebbe potuto essere, in alternativa, adibita.
Evidenzia infatti la oltre al fatto che era certamente onere del Pt_1 datore di lavoro dar prova dell'impossibilità di repechage, di avere fornito specifiche indicazioni <posto che l'appellante, con lettera del 16.09.2021 […] segnalava al proprio datore di lavoro la presenza di posizioni alternative in reparto,
4 indicando specificamente le mansioni di lettura Holter e vigilanza in telemedicina di pazienti cronici>>.
Rileva inoltre come, posto che <finalità della norma de qua, d'altro canto, era quella di impedire contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da , non corretta è la valutazione C.F._2 del datore di lavoro che ha ritenuto che la sospensione dal lavoro implicasse anche <l'impossibilità per il medico di compiere alcuna prestazione professionale>>.
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta che i vaccini inoculati abbiano avuto effettiva efficacia nella prevenzione dell'infezione.
4. Con memorie del 16/6/2025 si è costituita 5 CP_1 CP_3 innanzitutto eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivamente depositato (in data 10/12/2024) a fronte della pubblicazione (e comunicazione) in data 10/5/2024 della sentenza appellata (non notificata).
4.1. Con riferimento al primo motivo di appello rileva il datore di lavoro come al medico di medicina generale fosse demandato il compito non di certificare la sussistenza di ragioni di esenzione bensì più semplicemente di attestare la sussistenza di patologie essendo lasciata quindi l'attività di finale controllo e verifica di effettiva sussistenza di ragioni idonee ad accordare l'esenzione, all' – nel caso di specie l' Controparte_4 Controparte_2
– di residenza del soggetto.
[...]
Evidenzia inoltre parte appellata l'inidoneità, rispetto a quanto previsto dall'art. 4 co. 2 D.L. 44/2021, dell'attestazione del medico di medicina generale atteso che questa <non attestava alcuna patologia, ma riportava genericamente tale dicitura “considerata la storia clinica alle spalle e l'attuale terapia farmacologica (seguita dalla paziente) si ritiene controindicata la vaccinazione anti-Sars- COV2”>>. Evidenzia inoltre come la documentazione dimessa dalla sono in sede giudiziale dia invero conto dell'esistenze di Pt_1 patologie che, invero, consigliavano l'effettuazione del vaccino.
4.2. Quanto al secondo motivo di appello rileva la datrice di lavoro come nel giudizio di primo grado non era mai stato allegato, né dedotto, né chiesto di provare che la vrebbe potuto essere ricollocata. Pt_1
Evidenzia in ogni caso come l'effettuazione della vaccinazione rappresentasse requisito essenziale per r l'esercizio della professione sanitaria e per lo
5 svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soggetti tenuti alla vaccinazione
4.3. Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla pericolosità ovvero alla inutilità dei vaccini, rimanda alle pronunce della Corte costituzionale: < Tutte le questioni riferite ai vizi di illegittimità derivata dell'art. 4 d.l. 44/2021 possono oggi ritenersi definitivamente superate grazie alle sentenze n. 13, 14 e 15 del 09.02.2023, nonché 171 del 27.07.2023, 185 del 5.10.2023 e 186 del 9.10.2023 della Corte Costituzionale che ne hanno confermato la piena conformità al dettato costituzionale e richiamate anche dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione nn. 31216/2024, 26918/2024, 1881/2025>>.
5. Con memorie del 30/5/2025 si è costituita
[...]
eccependo, al pari della datrice Controparte_2 di lavoro, l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivamente depositato.
5.1. Con riferimento al primo motivo di appello, al pari della datrice di lavoro della la parte appellata evidenzia come <Il disposto normativo Pt_1 richiamato non conferiva ex lege un automatico diritto al differimento/omissione della vaccinazione in presenza di un certificato del proprio MMG che sconsiglia la vaccinazione: il medico di attesta le specifiche condizioni cliniche documentate, ma è l'Azienda Parte_4
Sanitaria che, nello svolgimento delle funzioni di Autorità Sanitaria Pubblica, deve necessariamente verificare l'effettiva sussistenza di un pericolo per la salute connesso alla vaccinazione, in relazione alle suddette patologie attestate>>.
Segnala inoltre come <il certificato del prodotto in atti, contrariamente a Parte_4 quanto sostenuto da parte appellante non contiene alcun riferimento a patologie cardiache ma si limita a valutazioni generiche e non circostanziate>>.
5.2. Quanto al secondo motivo di appello commenta l'appellata, pur non essendo logicamente destinataria dell'obbligo di ricollocazione del lavoratore, la correttezza delle ragioni esposte in sentenza gravata.
5.3. Con riferimento al terzo motivo richiama ampi stralci della giurisprudenza oramai consolidatasi sul punto.
6. La causa, iscritta a ruolo in data 10/12/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 26/6/2025 e quindi, ipotizzata dalle parti soluzione transattiva, rinviata all'udienza del 3/7/2025 all'esito della quale, abbandonata ogni trattativa e soluzione transattiva, è stata decisa come da dispositivo.
6 ***
7. L'appello è improcedibile e tale deve essere dichiarato con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di lite.
8. Ed infatti, la sentenza gravata è stata pubblicata e comunicata – come chiarito dalle parti appellate - il giorno 10/5/2024 mentre il ricorso di appello è stato depositato il giorno 10/12/2024, vale a dire dopo 7 mesi decorrenti dalla pubblicazione e comunicazione della sentenza appellata.
8.1. Ora, poiché l'art. 327 cpc – intitolato Decadenza dall'impugnazione – prevede al suo primo comma che <Indipendentemente dalla notificazione l'appello […] non
[può] proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza>> e poiché nelle materie regolate dal c.d. rito del lavoro non opera la sospensione dei termini di cui all'art. 1, Legge 742/1969, ne viene che l'appello proposto dalla dopo 7 mesi dalla pubblicazione della sentenza è tardivo e, Pt_1 come tale, deve essere dichiarato improcedibile.
8.2. In ogni caso parte appellante non ha chiarito le ragioni del tardivo deposito dell'atto di appello.
9. Resta pertanto assorbita, pur nell'infondatezza della domanda formulata in appello, ogni altra questione.
10. Quanto alle spese di lite, non accolta dalla parte appellante la proposta formulata dalle appellate che, pur accettando la prospettata rinuncia agli atti, domandavano il pagamento di somma simbolica a titolo di spese, le stesse devono necessariamente essere liquidate in base al principio di soccombenza che, è evidente, ricade sulla Pt_1
10.1. In ordine alla misura delle spese soccorrono i criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, di modo che, tenuto conto del valore di lite (indeterminabile, come dall'appellante indicato), del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria e della semplicità della decisione, le stesse possono essere liquidate, in favore di ciascuna delle appellate, in base ai minimi di scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
7 - condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti appellate a tale titolo liquidando, in favore di ciascuna di queste, la complessiva somma di € 3.473,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
il Presidente dott. Gaetano Campo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 10/12/2024, da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Nino Filippo Moriggia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Romano di Lombardia (BG) via Duca d'Aosta n. 135/D; Parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti Maria Luisa Miazzi, Angela Rampazzo, Valentina Biscaro e Irene Gianesini, elettivamente domiciliata in Padova, Corso Garibaldi, 5 presso lo studio dei difensori;
Parte appellata e contro
(C.F. Controparte_2
P.IVA_2 con il patrocinio degli avv. Manila Cecchini e Giorgia Fabbri, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Ravenna, via De Gasperi n. 8; Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/2024 emessa in data 10.05.2024 dal Tribunale di Rovigo – Sez. Lavoro;
In punto: altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: in via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione professionale accertata dalla e comunicata alla lavoratrice dalla 5 Parte_2 CP_1
e, per l'effetto: - Co per non aver tenuto cont se CP_1 Parte_2
1 esonerative dell'obbligo vaccinale previste dall'art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 ed aver illegittimamente accertato l'inadempimento vaccinale della sanitaria, al risarcimento in favore della ricorrente dei danni morale ed esistenziale - quest'ultimo consistente nell'aver dovuto modificare le abitudini di vita per poter sopravvivere in assenza delle entrate derivanti dall'attività lavorativa - per la quantificazione dei quali ci si rimette all'equo apprezzamento della Corte;
- Condannare la al risarcimento in Controparte_1 favore della ricorrente del danno patrimoniale subito, consistente nel mancato percepimento di n. 6 mensilità e pertanto quantificabile in € 19.800,00 lordi (comprensivi di oneri previdenziali e fiscali), calcolati sull'importo mensile medio (€ 3.300,00) percepito dalla lavoratrice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambo i gradi di giudizio.
Per parte appellata : - In via pregiudiziale: dichiarare il Controparte_3 ricorso in appello inammissibile perché tardivamente proposto;
- Nel merito: dichiarare il ricorso in appello infondato;
- In ogni caso: spese e competenze rifuse. In via istruttoria si ripropongono le istanze formulate in primo grado: Ove ritenuto necessario, si chiede che siano sentiti a sommarie informazioni sulle circostanze dedotte in ordine alla procedura seguita dall'azienda per accertare la presenza di posizioni di lavoro con le caratteristiche previste dalla legge, presso le quali assegnare i non vaccinati, i dottori Direttore amministrativo;
Direttore Sanitario;
Persona_1 Persona_2
, Direttore Sanitari;
C Gestione Risorse Tes_1 Testimone_2
Umane, nonché tutti i direttori UOC, UOSD e UOS che hanno risposto alla richiesta circa le condizioni del loro settore e la idoneità dei locali a ricevere la prestazione dei non vaccinati, in particolare sulla seguente circostanza: […]
Per parte appellata : In via pregiudiziale: Controparte_4 dichiarare l'inammissibilità ex art. 327 c.p.c. dell'appello proposto nei confronti dell in Parte_2 quanto tardivo con condanna dell'appellante al pagamento, a favore di Controparte_4
delle spese oltre oneri riflessi ed accessori di legge;
In via principale nel merito: respingere il
[...] lo avversario in quanto infondato e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Rovigo - sezione Lavoro, n. 132/2024 (RG. N. 538/2023), pubblicata il 10.05.2024; condannare l'appellante al pagamento, a favore di , delle spese oltre Controparte_4 oneri riflessi ed accessori di legge”
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda con la quale l'odierna appellante (dipendente dall' Controparte_3
nonché residente a [...]e quindi soggetta alle verifiche ex
[...] art. 4, DL 44/2021 da parte dell' Controparte_4 premesso di essere cardiologa operante come
[...] specialista ambulatoriale presso l' e di non essersi Controparte_3 sottoposta alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui all'art. 4, DL n. 44/2021, domandava il risarcimento del danno patito per effetto della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da settembre 2021 a febbraio 2022, allorquando era stata riammessa in ambulatorio per effetto della guarigione dal 19. CP_5
In particolate l'odierna appellante, formalmente invitata (con pec del 28/7/2021) a sottoporsi alla vaccinazione, comunicava al datore di lavoro, in
2 data 2.8.2021, di essere affetta da alcune patologie controindicanti detta vaccinazione, allegando certificato di esenzione rilasciato dal medico di medicina generale Dott.ssa certificazione che, come Persona_3 rilevato dal “Collegio di Esperti appositamente insediato presso l'ambito territoriale di Ravenna” era stata ritenuta inadeguata, cosicché, l' datrice di Parte_3 lavoro accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e comunicava alla la sospensione dall'esercizio della professione inoltre Pt_1 specificandole, avendo la stessa chiesto di essere assegnata a differenti mansioni, la totale impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa per un sanitario non vaccinato.
1.1. Il Tribunale di Rovigo, in particolare, con riferimento <all'inidoneità del certificato medico allegato dalla ricorrente ad attestare le condizioni previste dall'art. 4 comma 2 del DL n. 44/2021, alla insussistenza delle violazioni della normativa nazionale ed eurounitaria da parte della appena citata normativa, alla rilevanza della circolare ministeriale del 4.8.2021, al fine di stabilire le caratteristiche del certificato di esenzione, che è improprio, laddove detta circolare è riferita alla certificazione valida per consentire l'accesso a servizi ed attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e non già all'esonero dall'obbligo vaccinale previsto dal ricordato art. 4 DL n. 44/2021>> richiamava, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., proprie precedenti pronunce (non descritte in sentenza né dimessa dalla parte appellante).
Quanto poi <all'asserito contrasto con i principi costituzionali italiani ed eurounitari dei DL n. 44/2021 e 172/2021 e relative leggi di conversione (da cui la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale), e all'asserita inidoneità dei vaccini contro la malattia da SARS COV- 2 a tutelare la salute>>, il Tribunale di Rovigo faceva rimando ad altre proprie pronunce (parimenti non descritte in sentenza né dimessa dalla parte appellante), precisando come in alcune di queste fossero
<stati esaminati, oltre ai profili di illegittimità oggetto di doglianza attorea, anche le conseguenze delle note decisioni della Corte Costituzionale dell'1.12.2022, che ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario ed ha ritenuto infondate le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico>>.
La pronuncia appellata, infine, quanto alla specifica situazione sanitaria della evidenziava come le condizioni sanitarie della stessa, che a suo Pt_1
3 dire avrebbero consentito l'esenzione dalla vaccinazione, fossero state vagliate dall'apposito Collegio di Esperti che, operando nell'ambito delle facoltà alla stessa concesse dalla legge (art. 4, comma 2 del d.l. 44 del 2021) e, quindi, nell'ambito della discrezionalità concessagli, aveva ritenuto di non accogliere la richiesta di omissione della vaccinazione.
Infine, in ordine all'asserito inadempimento dell'obbligo di repechage, il Tribunale di Rovigo evidenziava come la non avesse neppure Pt_1 indicati a quali mansioni alternative a quelle di medico cardiologo ambulatoriale avrebbe potuto essere adibita.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello sulla Parte_1 base di tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di appello, la contesta la sentenza Pt_1 gravata nella porzione in cui questa afferma che il Collegio di Esperti avrebbe operato nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge.
Rileva al riguardo l'appellante: - di essere affetta da patologie cardiache;
- di essere in possesso di apposito certificato di esenzione rilasciato dal medico di MMG (nonché medico vaccinatore) Dott.ssa - che, in base Persona_3 alla Legge, il solo medico legittimato a certificare le ragioni di esenzione era il medico di medicina generale;
- che la suddetta commissione, istituita sulla base di mere direttive Regionali, era composta da componenti non esperti in cardiologia ed aveva adottato la propria decisione senza avvalersi, come avrebbe potuto, di un esperto in patologie cardiache.
Concludeva la sul punto escludendo che il suddetto Collegio Pt_1 avesse operato nell'ambito di quanto dalla legge concessogli proprio perché la legge <non contemplava sindacati di legittimità delle documentazioni di differimento o esonero>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello, contesta l'appellante la sentenza gravata nella porzione in cui questa afferma non avere la lavoratrice segnalato le mansioni alle quale avrebbe potuto essere, in alternativa, adibita.
Evidenzia infatti la oltre al fatto che era certamente onere del Pt_1 datore di lavoro dar prova dell'impossibilità di repechage, di avere fornito specifiche indicazioni <posto che l'appellante, con lettera del 16.09.2021 […] segnalava al proprio datore di lavoro la presenza di posizioni alternative in reparto,
4 indicando specificamente le mansioni di lettura Holter e vigilanza in telemedicina di pazienti cronici>>.
Rileva inoltre come, posto che <finalità della norma de qua, d'altro canto, era quella di impedire contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da , non corretta è la valutazione C.F._2 del datore di lavoro che ha ritenuto che la sospensione dal lavoro implicasse anche <l'impossibilità per il medico di compiere alcuna prestazione professionale>>.
3. Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta che i vaccini inoculati abbiano avuto effettiva efficacia nella prevenzione dell'infezione.
4. Con memorie del 16/6/2025 si è costituita 5 CP_1 CP_3 innanzitutto eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivamente depositato (in data 10/12/2024) a fronte della pubblicazione (e comunicazione) in data 10/5/2024 della sentenza appellata (non notificata).
4.1. Con riferimento al primo motivo di appello rileva il datore di lavoro come al medico di medicina generale fosse demandato il compito non di certificare la sussistenza di ragioni di esenzione bensì più semplicemente di attestare la sussistenza di patologie essendo lasciata quindi l'attività di finale controllo e verifica di effettiva sussistenza di ragioni idonee ad accordare l'esenzione, all' – nel caso di specie l' Controparte_4 Controparte_2
– di residenza del soggetto.
[...]
Evidenzia inoltre parte appellata l'inidoneità, rispetto a quanto previsto dall'art. 4 co. 2 D.L. 44/2021, dell'attestazione del medico di medicina generale atteso che questa <non attestava alcuna patologia, ma riportava genericamente tale dicitura “considerata la storia clinica alle spalle e l'attuale terapia farmacologica (seguita dalla paziente) si ritiene controindicata la vaccinazione anti-Sars- COV2”>>. Evidenzia inoltre come la documentazione dimessa dalla sono in sede giudiziale dia invero conto dell'esistenze di Pt_1 patologie che, invero, consigliavano l'effettuazione del vaccino.
4.2. Quanto al secondo motivo di appello rileva la datrice di lavoro come nel giudizio di primo grado non era mai stato allegato, né dedotto, né chiesto di provare che la vrebbe potuto essere ricollocata. Pt_1
Evidenzia in ogni caso come l'effettuazione della vaccinazione rappresentasse requisito essenziale per r l'esercizio della professione sanitaria e per lo
5 svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soggetti tenuti alla vaccinazione
4.3. Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla pericolosità ovvero alla inutilità dei vaccini, rimanda alle pronunce della Corte costituzionale: < Tutte le questioni riferite ai vizi di illegittimità derivata dell'art. 4 d.l. 44/2021 possono oggi ritenersi definitivamente superate grazie alle sentenze n. 13, 14 e 15 del 09.02.2023, nonché 171 del 27.07.2023, 185 del 5.10.2023 e 186 del 9.10.2023 della Corte Costituzionale che ne hanno confermato la piena conformità al dettato costituzionale e richiamate anche dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione nn. 31216/2024, 26918/2024, 1881/2025>>.
5. Con memorie del 30/5/2025 si è costituita
[...]
eccependo, al pari della datrice Controparte_2 di lavoro, l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto tardivamente depositato.
5.1. Con riferimento al primo motivo di appello, al pari della datrice di lavoro della la parte appellata evidenzia come <Il disposto normativo Pt_1 richiamato non conferiva ex lege un automatico diritto al differimento/omissione della vaccinazione in presenza di un certificato del proprio MMG che sconsiglia la vaccinazione: il medico di attesta le specifiche condizioni cliniche documentate, ma è l'Azienda Parte_4
Sanitaria che, nello svolgimento delle funzioni di Autorità Sanitaria Pubblica, deve necessariamente verificare l'effettiva sussistenza di un pericolo per la salute connesso alla vaccinazione, in relazione alle suddette patologie attestate>>.
Segnala inoltre come <il certificato del prodotto in atti, contrariamente a Parte_4 quanto sostenuto da parte appellante non contiene alcun riferimento a patologie cardiache ma si limita a valutazioni generiche e non circostanziate>>.
5.2. Quanto al secondo motivo di appello commenta l'appellata, pur non essendo logicamente destinataria dell'obbligo di ricollocazione del lavoratore, la correttezza delle ragioni esposte in sentenza gravata.
5.3. Con riferimento al terzo motivo richiama ampi stralci della giurisprudenza oramai consolidatasi sul punto.
6. La causa, iscritta a ruolo in data 10/12/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 26/6/2025 e quindi, ipotizzata dalle parti soluzione transattiva, rinviata all'udienza del 3/7/2025 all'esito della quale, abbandonata ogni trattativa e soluzione transattiva, è stata decisa come da dispositivo.
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7. L'appello è improcedibile e tale deve essere dichiarato con quanto da ciò discende in punto liquidazione delle spese di lite.
8. Ed infatti, la sentenza gravata è stata pubblicata e comunicata – come chiarito dalle parti appellate - il giorno 10/5/2024 mentre il ricorso di appello è stato depositato il giorno 10/12/2024, vale a dire dopo 7 mesi decorrenti dalla pubblicazione e comunicazione della sentenza appellata.
8.1. Ora, poiché l'art. 327 cpc – intitolato Decadenza dall'impugnazione – prevede al suo primo comma che <Indipendentemente dalla notificazione l'appello […] non
[può] proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza>> e poiché nelle materie regolate dal c.d. rito del lavoro non opera la sospensione dei termini di cui all'art. 1, Legge 742/1969, ne viene che l'appello proposto dalla dopo 7 mesi dalla pubblicazione della sentenza è tardivo e, Pt_1 come tale, deve essere dichiarato improcedibile.
8.2. In ogni caso parte appellante non ha chiarito le ragioni del tardivo deposito dell'atto di appello.
9. Resta pertanto assorbita, pur nell'infondatezza della domanda formulata in appello, ogni altra questione.
10. Quanto alle spese di lite, non accolta dalla parte appellante la proposta formulata dalle appellate che, pur accettando la prospettata rinuncia agli atti, domandavano il pagamento di somma simbolica a titolo di spese, le stesse devono necessariamente essere liquidate in base al principio di soccombenza che, è evidente, ricade sulla Pt_1
10.1. In ordine alla misura delle spese soccorrono i criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, di modo che, tenuto conto del valore di lite (indeterminabile, come dall'appellante indicato), del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria e della semplicità della decisione, le stesse possono essere liquidate, in favore di ciascuna delle appellate, in base ai minimi di scaglione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
7 - condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti appellate a tale titolo liquidando, in favore di ciascuna di queste, la complessiva somma di € 3.473,00 oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3 luglio 2025.
Il giudice rel.
dott. Paolo Talamo
il Presidente dott. Gaetano Campo
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