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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa IA Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10501/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Vittorio Alfieri, n. 13 rappresentata e difesa dall'Avv. IA Elena Panza del Foro di Padova (pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima Email_1
– sito in Villanova di Camposampiero (PD), Via Mantegna, n. 1/D 128 – come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, nato a [...], il [...], (C.F. residente Controparte_1 C.F._2
in Borgoricco (PD), Via della Serenissima, n. 21, int. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Cosentino del Foro di Padova (pec: ed elettivamente domiciliato presso Email_2
lo studio di quest'ultima – sito in Padova, Via Magarotto, n. 16 – come da procura in atti;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO,
– interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.10.2025 che di seguito si riproducono: N. R.G. 10501/2025
“1) le figli trascorreranno con il padre un fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, Per_1 Per_2
dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori. Per quanto riguarda la minor atteso che Per_2
al momento la stessa sembra non volersi recare presso la casa del padre, il sig andrà a prendere CP_1
quest'ultima la domenica del fine settimana di sua competenza e trascorrerà con entrambe le figlie il pranzo domenicale, o da soli o dai nonni paterni, così da ricominciare a recuperare il rapporto con la minore
Le minori verranno riaccompagnate, presso la loro abitazione, la domenica sera. Resta inteso che Per_2
allorquand vorrà, ovviamente, potrà frequentare nuovamente la casa del padre. Qualora non fosse Per_2
possibile per motivi personali o di lavoro ottemperare ai predetti accordi di gestione delle figlie, il genitore inadempiente dovrà recuperare il proprio fine settimana tenendo con sé le figlie per due fine settimana consecutivi;
2) Le festività di Natale e Capodanno verranno gestite ad anni alterni tra i genitori: chi di loro trascorrerà il giorno di Natale con le minori, l'anno successivo trascorrerà la festività di Capodanno, e viceversa. Così anche per le festività di Pasqua che verranno gestite ad anni alterni dai genitori, se un genitore trascorrerà la festività di Pasqua in compagnia delle minori, l'altro genitore vi trascorrerà il lunedì dell'Angelo, sempre con il principio dell'alternanza. Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno 1 settimana presso il padre dal giorno 25 dicembre e per i successivi 7 giorni (sempre in alternanza).
3) Le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive: i genitori provvederanno a comunicare i propri periodi di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno a mezzo e mail. Qualora i periodi di ferie dovesse coincidere, i genitori si accorderanno in alternanza di anno in anno a partire dalla sig.r per il 2026: quindi, se per l'anno 2026 il periodo di ferie tra i genitori dovesse coincidere sarà Pt_2
la sig.r che osserverà il periodo prescelto e così via in alternanza. Pt_2
4) Entrambi i genitori si accorderanno, in alternanza, per provvedere all'accompagnamento delle minori alle visite mediche previste, ai colloqui scolastici, alle recite e/o saggi scolastiche e alle gare sportive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Il genitore collocatario avrà cura di comunicare tempestivamente gli impegni delle minori in maniera da consentire l'organizzazione all'altro genitore.
5) Il sig sarà onerato del versamento del contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad CP_1
euro 696,50, importo aggiornato Istat anno 2023, oltre all'aggiornamento Istat previsto annualmente.
6) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico al 50%. Gli eventuali aumenti della somma verranno utilizzati da entrambi i genitori per la copertura delle spese di cui al punto 8).
7) Durante il periodo estivo i genitori si faranno carico al 50 % delle spese dei centri estivi e dei campi scuola per le figli sostenendo anche le spese di baby sitter, qualora necessarie, secondo il Per_2 Per_1
Protocollo del Tribunale di Venezia. N. R.G. 10501/2025
8) Per gli stage scolastici, extra scolastici ed extracurriculari o viaggi studio prescelti dalle figli e Per_2
i genitori si faranno carico di sostenerne le spese al 50%, prevedendo, come limite massimo di spesa Per_1
annuale, l'importo complessivo di € 2.500,00 (quindi € 1.250,00 per ciascun genitore, importo che potrà variare con l'eventuale aumento dell'importo dell'assegno unico).
9) Tutte le ulteriori spese straordinarie, escluse quelle già regolamentate di cui al punto 8), verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia.
10) Le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del pubblico ministero: “Il P.M. esprime parere favorevole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.04.2025, chiedeva di disporre la modifica delle Parte_3
condizioni di divorzio stabilite con l'accordo di negoziazione assistita in materia famigliare per la soluzione consensuale dello scioglimento del matrimonio del 28.02.2019 (ed autorizzato dalla Procura di Venezia il
6.03.2019), rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Le figlie minor resteranno affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1
residenza prevalente presso la casa della madre.
2) CONTATTI E PERMANENZA DELLE FIGLIE PRESSO CIASCUN GENITORE
Le figlie minor trascorreranno con il padre un fine settimana, in alternanza con l'altro Per_2 Per_1
genitore, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori.
Il padre trascorrerà con le proprie figlie una serata a settimana, per la cena, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sportivi delle figlie.
Le festività di Natale e Capodanno verranno gestite ad anni alterni tra i genitori, chi di loro trascorrerà il giorno di Natale con le minori, l'anno successivo trascorrerà la festività di Capodanno, e viceversa, così anche per le festività di Pasqua che verranno gestire ad anni alterni dai genitori, se un genitore trascorrerà la festività di Pasqua in compagnia delle minori, l'altro genitore vi trascorrerà il lunedì dell'Angelo, sempre con il principio dell'alternanza.
Le minori trascorreranno con il padre, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive,
i genitori provvederanno a comunicare i propri periodi di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno a mezzo e mail, qualora i periodi di ferie dovesse coincidere i genitori si accorderanno in alternanza di anno in anno a partire dalla sig.r per il 2025, quindi se per l'anno 2025 il periodo di ferie tra i Pt_2
genitori dovesse coincidere sarà la sig.ra che osserverà il periodo i ferie prescelto e così via in Pt_2
alternanza. N. R.G. 10501/2025
Qualora non fosse possibile per motivi personali o di lavoro ottemperare ai predetti accordi di gestione delle figlie, il genitore inadempiente dovrà sostenere il costo di una baby sitter per un importo massimo di euro 70 che dovrà riconoscere all'altro genitore con il versamento del contributo al mantenimento del mese successivo.
Entrambi i genitori si accorderanno, in alternanza, per provvedere all'accompagno delle minori alle visite mediche previste, ai colloqui scolastici, alle recite e/o saggi scolastiche e alle gare sportive, il genitore collocatario avrà cura di comunicare tempestivamente gli impegni delle minori in maniera da consentire l'organizzazione.
3) MANTENIMENTO PER LA FIGLIE AURORA E AGATA
Il sig sarà onerato del versamento del contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad CP_1
euro 696,50* aggiornati Istat all'anno 2023, oltre ad euro 100 quale integrazione in aumento del contributo al mantenimento per le figli per una somma aggiornata pari ad euro 796,50*. Per_2 Per_1
La sig.r percepirà al 100% l'assegno unico. Pt_2
Durante il periodo estivo i genitori si faranno carico al 50 % delle spese dei centri estivi e dei campi scuola per la figli Per_1
Per gli stage scolastici non obbligatori della figli i genitori si faranno carico di sostenere le spese Per_2
al 50%.
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Venezia”.
Si costituiva in giudizio il resistente, sig. , contestando la modifica delle condizioni di Controparte_1
divorzio chieste da parte ricorrente e rassegnando, in particolare, le seguenti conclusioni:
“1. Confermare che le figlie minor rimarranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori e collocate in via prevalente presso la madre, con la quale continueranno a vivere, mantenendo con essa la residenza;
2.Le figlie minor trascorreranno con il padre i seguenti periodi: alternativamente un fine Per_2 Per_1
settimana, da intendersi da venerdì sera a domenica sera, con il padre ed il successivo fine settimana con la madre;
una volta a settimana, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi del padre e degli impegni sportivi e scolastici delle minori;
le festività natalizie della Vigilia e di Natale con un genitore e quelle di Santo Stefano e di Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le festività Natalizie trascorreranno una settimana con il padre. Nel periodo estiv trascorreranno, anche se non Per_2 Per_1
in modo continuativo, due settimane con ciascun genitore, in relazione ai periodi di ferie di cui gli stessi N. R.G. 10501/2025
potranno godere e fermo restando il reciproco impegno degli stessi a comunicarsi l'un l'altro il proprio piano ferie entro il 31 marzo di ogni anno;
3.Confermare che il Sig corrisponderà alla Sig.r la somma mensile di € Controparte_1 Parte_3
600,00 (seicento/00) quale contributo per il mantenimento delle figli – quindi € 300,00 Per_2 Per_1
(trecento/00) per ciascuna figlia – da versarsi entro il giorno 01 di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
4.Saranno divise al 50% tutte le spese straordinarie come previste dall'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia in vigore. Ogni spesa, che richiede il preventivo accordo, dovrà essere concordata tra i genitori.
Il genitore che sosterrà la spesa dovrà fornire i giustificativi relativi alla stessa;
5. Assegno unico ripartito al 50% tra le parti”.
All'udienza di prima comparizione del 7.10.2025, dopo ampia discussione con le parti, con l'ausilio del
Giudice relatore le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano concordemente un breve rinvio per precisare congiuntamente le loro conclusioni. Alla successiva udienza cartolare del 30.10.2025, le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate in data 29.10.2025
(come riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha rassegnato le proprie conclusioni riportate in epigrafe.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in materia familiare per la soluzione consensuale dello scioglimento del matrimonio del 28.02.2019 (autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 6.03.2019) e trascritto nel Registro per gli atti di matrimonio del Comune di Venezia al N.121 Parte II Serie C bis Ufficio
1 Anno 2019.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio sancite con l'accordo di negoziazione assistita in materia familiare per la soluzione consensuale dello scioglimento del matrimonio del 28.02.2019 N. R.G. 10501/2025
(autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 6.03.2019), trascritto nel
Registro per gli atti di matrimonio del Comune di Venezia N.121 Parte II Serie C bis Ufficio 1 Anno 2019, vengano modificate nei seguenti termini:
“1) le figli trascorreranno con il padre un fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, Per_1 Per_2
dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori. Per quanto riguarda la minor atteso che Per_2
al momento la stessa sembra non volersi recare presso la casa del padre, il sig andrà a prendere CP_1
quest'ultima la domenica del fine settimana di sua competenza e trascorrerà con entrambe le figlie il pranzo domenicale, o da soli o dai nonni paterni, così da ricominciare a recuperare il rapporto con la minore
Le minori verranno riaccompagnate, presso la loro abitazione, la domenica sera. Resta inteso che Per_2
allorquand vorrà, ovviamente, potrà frequentare nuovamente la casa del padre. Qualora non fosse Per_2
possibile per motivi personali o di lavoro ottemperare ai predetti accordi di gestione delle figlie, il genitore inadempiente dovrà recuperare il proprio fine settimana tenendo con sé le figlie per due fine settimana consecutivi;
2) Le festività di Natale e Capodanno verranno gestite ad anni alterni tra i genitori: chi di loro trascorrerà il giorno di Natale con le minori, l'anno successivo trascorrerà la festività di Capodanno, e viceversa. Così anche per le festività di Pasqua che verranno gestite ad anni alterni dai genitori, se un genitore trascorrerà la festività di Pasqua in compagnia delle minori, l'altro genitore vi trascorrerà il lunedì dell'Angelo, sempre con il principio dell'alternanza. Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno 1 settimana presso il padre dal giorno 25 dicembre e per i successivi 7 giorni (sempre in alternanza).
3) Le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive: i genitori provvederanno a comunicare i propri periodi di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno a mezzo e mail. Qualora i periodi di ferie dovesse coincidere, i genitori si accorderanno in alternanza di anno in anno a partire dalla sig.r per il 2026: quindi, se per l'anno 2026 il periodo di ferie tra i genitori dovesse coincidere sarà Pt_2
la sig.r che osserverà il periodo prescelto e così via in alternanza. Pt_2
4) Entrambi i genitori si accorderanno, in alternanza, per provvedere all'accompagnamento delle minori alle visite mediche previste, ai colloqui scolastici, alle recite e/o saggi scolastiche e alle gare sportive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Il genitore collocatario avrà cura di comunicare tempestivamente gli impegni delle minori in maniera da consentire l'organizzazione all'altro genitore.
5) Il sig sarà onerato del versamento del contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad CP_1
euro 696,50, importo aggiornato Istat anno 2023, oltre all'aggiornamento Istat previsto annualmente.
6) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico al 50%. Gli eventuali aumenti della somma verranno utilizzati da entrambi i genitori per la copertura delle spese di cui al punto 8). N. R.G. 10501/2025
7) Durante il periodo estivo i genitori si faranno carico al 50 % delle spese dei centri estivi e dei campi scuola per le figli sostenendo anche le spese di baby sitter, qualora necessarie, secondo il Per_2 Per_1
Protocollo del Tribunale di Venezia.
8) Per gli stage scolastici, extra scolastici ed extracurriculari o viaggi studio prescelti dalle figli e Per_2
i genitori si faranno carico di sostenerne le spese al 50%, prevedendo, come limite massimo di spesa Per_1
annuale, l'importo complessivo di € 2.500,00 (quindi € 1.250,00 per ciascun genitore, importo che potrà variare con l'eventuale aumento dell'importo dell'assegno unico).
9) Tutte le ulteriori spese straordinarie, escluse quelle già regolamentate di cui al punto 8), verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia.
10) Le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.”.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 2.12.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa IA Vittoria IN
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa IA Vittoria IN Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10501/2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Vittorio Alfieri, n. 13 rappresentata e difesa dall'Avv. IA Elena Panza del Foro di Padova (pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima Email_1
– sito in Villanova di Camposampiero (PD), Via Mantegna, n. 1/D 128 – come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, nato a [...], il [...], (C.F. residente Controparte_1 C.F._2
in Borgoricco (PD), Via della Serenissima, n. 21, int. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Cosentino del Foro di Padova (pec: ed elettivamente domiciliato presso Email_2
lo studio di quest'ultima – sito in Padova, Via Magarotto, n. 16 – come da procura in atti;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO,
– interveniente necessario-
Oggetto: Modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.10.2025 che di seguito si riproducono: N. R.G. 10501/2025
“1) le figli trascorreranno con il padre un fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, Per_1 Per_2
dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori. Per quanto riguarda la minor atteso che Per_2
al momento la stessa sembra non volersi recare presso la casa del padre, il sig andrà a prendere CP_1
quest'ultima la domenica del fine settimana di sua competenza e trascorrerà con entrambe le figlie il pranzo domenicale, o da soli o dai nonni paterni, così da ricominciare a recuperare il rapporto con la minore
Le minori verranno riaccompagnate, presso la loro abitazione, la domenica sera. Resta inteso che Per_2
allorquand vorrà, ovviamente, potrà frequentare nuovamente la casa del padre. Qualora non fosse Per_2
possibile per motivi personali o di lavoro ottemperare ai predetti accordi di gestione delle figlie, il genitore inadempiente dovrà recuperare il proprio fine settimana tenendo con sé le figlie per due fine settimana consecutivi;
2) Le festività di Natale e Capodanno verranno gestite ad anni alterni tra i genitori: chi di loro trascorrerà il giorno di Natale con le minori, l'anno successivo trascorrerà la festività di Capodanno, e viceversa. Così anche per le festività di Pasqua che verranno gestite ad anni alterni dai genitori, se un genitore trascorrerà la festività di Pasqua in compagnia delle minori, l'altro genitore vi trascorrerà il lunedì dell'Angelo, sempre con il principio dell'alternanza. Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno 1 settimana presso il padre dal giorno 25 dicembre e per i successivi 7 giorni (sempre in alternanza).
3) Le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive: i genitori provvederanno a comunicare i propri periodi di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno a mezzo e mail. Qualora i periodi di ferie dovesse coincidere, i genitori si accorderanno in alternanza di anno in anno a partire dalla sig.r per il 2026: quindi, se per l'anno 2026 il periodo di ferie tra i genitori dovesse coincidere sarà Pt_2
la sig.r che osserverà il periodo prescelto e così via in alternanza. Pt_2
4) Entrambi i genitori si accorderanno, in alternanza, per provvedere all'accompagnamento delle minori alle visite mediche previste, ai colloqui scolastici, alle recite e/o saggi scolastiche e alle gare sportive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Il genitore collocatario avrà cura di comunicare tempestivamente gli impegni delle minori in maniera da consentire l'organizzazione all'altro genitore.
5) Il sig sarà onerato del versamento del contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad CP_1
euro 696,50, importo aggiornato Istat anno 2023, oltre all'aggiornamento Istat previsto annualmente.
6) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico al 50%. Gli eventuali aumenti della somma verranno utilizzati da entrambi i genitori per la copertura delle spese di cui al punto 8).
7) Durante il periodo estivo i genitori si faranno carico al 50 % delle spese dei centri estivi e dei campi scuola per le figli sostenendo anche le spese di baby sitter, qualora necessarie, secondo il Per_2 Per_1
Protocollo del Tribunale di Venezia. N. R.G. 10501/2025
8) Per gli stage scolastici, extra scolastici ed extracurriculari o viaggi studio prescelti dalle figli e Per_2
i genitori si faranno carico di sostenerne le spese al 50%, prevedendo, come limite massimo di spesa Per_1
annuale, l'importo complessivo di € 2.500,00 (quindi € 1.250,00 per ciascun genitore, importo che potrà variare con l'eventuale aumento dell'importo dell'assegno unico).
9) Tutte le ulteriori spese straordinarie, escluse quelle già regolamentate di cui al punto 8), verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia.
10) Le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del pubblico ministero: “Il P.M. esprime parere favorevole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.04.2025, chiedeva di disporre la modifica delle Parte_3
condizioni di divorzio stabilite con l'accordo di negoziazione assistita in materia famigliare per la soluzione consensuale dello scioglimento del matrimonio del 28.02.2019 (ed autorizzato dalla Procura di Venezia il
6.03.2019), rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Le figlie minor resteranno affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 Per_1
residenza prevalente presso la casa della madre.
2) CONTATTI E PERMANENZA DELLE FIGLIE PRESSO CIASCUN GENITORE
Le figlie minor trascorreranno con il padre un fine settimana, in alternanza con l'altro Per_2 Per_1
genitore, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori.
Il padre trascorrerà con le proprie figlie una serata a settimana, per la cena, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici e sportivi delle figlie.
Le festività di Natale e Capodanno verranno gestite ad anni alterni tra i genitori, chi di loro trascorrerà il giorno di Natale con le minori, l'anno successivo trascorrerà la festività di Capodanno, e viceversa, così anche per le festività di Pasqua che verranno gestire ad anni alterni dai genitori, se un genitore trascorrerà la festività di Pasqua in compagnia delle minori, l'altro genitore vi trascorrerà il lunedì dell'Angelo, sempre con il principio dell'alternanza.
Le minori trascorreranno con il padre, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive,
i genitori provvederanno a comunicare i propri periodi di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno a mezzo e mail, qualora i periodi di ferie dovesse coincidere i genitori si accorderanno in alternanza di anno in anno a partire dalla sig.r per il 2025, quindi se per l'anno 2025 il periodo di ferie tra i Pt_2
genitori dovesse coincidere sarà la sig.ra che osserverà il periodo i ferie prescelto e così via in Pt_2
alternanza. N. R.G. 10501/2025
Qualora non fosse possibile per motivi personali o di lavoro ottemperare ai predetti accordi di gestione delle figlie, il genitore inadempiente dovrà sostenere il costo di una baby sitter per un importo massimo di euro 70 che dovrà riconoscere all'altro genitore con il versamento del contributo al mantenimento del mese successivo.
Entrambi i genitori si accorderanno, in alternanza, per provvedere all'accompagno delle minori alle visite mediche previste, ai colloqui scolastici, alle recite e/o saggi scolastiche e alle gare sportive, il genitore collocatario avrà cura di comunicare tempestivamente gli impegni delle minori in maniera da consentire l'organizzazione.
3) MANTENIMENTO PER LA FIGLIE AURORA E AGATA
Il sig sarà onerato del versamento del contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad CP_1
euro 696,50* aggiornati Istat all'anno 2023, oltre ad euro 100 quale integrazione in aumento del contributo al mantenimento per le figli per una somma aggiornata pari ad euro 796,50*. Per_2 Per_1
La sig.r percepirà al 100% l'assegno unico. Pt_2
Durante il periodo estivo i genitori si faranno carico al 50 % delle spese dei centri estivi e dei campi scuola per la figli Per_1
Per gli stage scolastici non obbligatori della figli i genitori si faranno carico di sostenere le spese Per_2
al 50%.
Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Venezia”.
Si costituiva in giudizio il resistente, sig. , contestando la modifica delle condizioni di Controparte_1
divorzio chieste da parte ricorrente e rassegnando, in particolare, le seguenti conclusioni:
“1. Confermare che le figlie minor rimarranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_1
genitori e collocate in via prevalente presso la madre, con la quale continueranno a vivere, mantenendo con essa la residenza;
2.Le figlie minor trascorreranno con il padre i seguenti periodi: alternativamente un fine Per_2 Per_1
settimana, da intendersi da venerdì sera a domenica sera, con il padre ed il successivo fine settimana con la madre;
una volta a settimana, da concordare di volta in volta a seconda degli impegni lavorativi del padre e degli impegni sportivi e scolastici delle minori;
le festività natalizie della Vigilia e di Natale con un genitore e quelle di Santo Stefano e di Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alterni. Durante le festività Natalizie trascorreranno una settimana con il padre. Nel periodo estiv trascorreranno, anche se non Per_2 Per_1
in modo continuativo, due settimane con ciascun genitore, in relazione ai periodi di ferie di cui gli stessi N. R.G. 10501/2025
potranno godere e fermo restando il reciproco impegno degli stessi a comunicarsi l'un l'altro il proprio piano ferie entro il 31 marzo di ogni anno;
3.Confermare che il Sig corrisponderà alla Sig.r la somma mensile di € Controparte_1 Parte_3
600,00 (seicento/00) quale contributo per il mantenimento delle figli – quindi € 300,00 Per_2 Per_1
(trecento/00) per ciascuna figlia – da versarsi entro il giorno 01 di ciascun mese. Tale somma sarà rivalutata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
4.Saranno divise al 50% tutte le spese straordinarie come previste dall'art. 16 del Protocollo del Tribunale di Venezia in vigore. Ogni spesa, che richiede il preventivo accordo, dovrà essere concordata tra i genitori.
Il genitore che sosterrà la spesa dovrà fornire i giustificativi relativi alla stessa;
5. Assegno unico ripartito al 50% tra le parti”.
All'udienza di prima comparizione del 7.10.2025, dopo ampia discussione con le parti, con l'ausilio del
Giudice relatore le stesse dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano concordemente un breve rinvio per precisare congiuntamente le loro conclusioni. Alla successiva udienza cartolare del 30.10.2025, le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate in data 29.10.2025
(come riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero, notiziato, è intervenuto nel processo e ha rassegnato le proprie conclusioni riportate in epigrafe.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti vanno accolte.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime.
Per quanto non modificato, continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita in materia familiare per la soluzione consensuale dello scioglimento del matrimonio del 28.02.2019 (autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 6.03.2019) e trascritto nel Registro per gli atti di matrimonio del Comune di Venezia al N.121 Parte II Serie C bis Ufficio
1 Anno 2019.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio sancite con l'accordo di negoziazione assistita in materia familiare per la soluzione consensuale dello scioglimento del matrimonio del 28.02.2019 N. R.G. 10501/2025
(autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia il 6.03.2019), trascritto nel
Registro per gli atti di matrimonio del Comune di Venezia N.121 Parte II Serie C bis Ufficio 1 Anno 2019, vengano modificate nei seguenti termini:
“1) le figli trascorreranno con il padre un fine settimana, in alternanza con l'altro genitore, Per_1 Per_2
dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori. Per quanto riguarda la minor atteso che Per_2
al momento la stessa sembra non volersi recare presso la casa del padre, il sig andrà a prendere CP_1
quest'ultima la domenica del fine settimana di sua competenza e trascorrerà con entrambe le figlie il pranzo domenicale, o da soli o dai nonni paterni, così da ricominciare a recuperare il rapporto con la minore
Le minori verranno riaccompagnate, presso la loro abitazione, la domenica sera. Resta inteso che Per_2
allorquand vorrà, ovviamente, potrà frequentare nuovamente la casa del padre. Qualora non fosse Per_2
possibile per motivi personali o di lavoro ottemperare ai predetti accordi di gestione delle figlie, il genitore inadempiente dovrà recuperare il proprio fine settimana tenendo con sé le figlie per due fine settimana consecutivi;
2) Le festività di Natale e Capodanno verranno gestite ad anni alterni tra i genitori: chi di loro trascorrerà il giorno di Natale con le minori, l'anno successivo trascorrerà la festività di Capodanno, e viceversa. Così anche per le festività di Pasqua che verranno gestite ad anni alterni dai genitori, se un genitore trascorrerà la festività di Pasqua in compagnia delle minori, l'altro genitore vi trascorrerà il lunedì dell'Angelo, sempre con il principio dell'alternanza. Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno 1 settimana presso il padre dal giorno 25 dicembre e per i successivi 7 giorni (sempre in alternanza).
3) Le minori trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive: i genitori provvederanno a comunicare i propri periodi di ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno a mezzo e mail. Qualora i periodi di ferie dovesse coincidere, i genitori si accorderanno in alternanza di anno in anno a partire dalla sig.r per il 2026: quindi, se per l'anno 2026 il periodo di ferie tra i genitori dovesse coincidere sarà Pt_2
la sig.r che osserverà il periodo prescelto e così via in alternanza. Pt_2
4) Entrambi i genitori si accorderanno, in alternanza, per provvedere all'accompagnamento delle minori alle visite mediche previste, ai colloqui scolastici, alle recite e/o saggi scolastiche e alle gare sportive, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Il genitore collocatario avrà cura di comunicare tempestivamente gli impegni delle minori in maniera da consentire l'organizzazione all'altro genitore.
5) Il sig sarà onerato del versamento del contributo al mantenimento per le figlie minori pari ad CP_1
euro 696,50, importo aggiornato Istat anno 2023, oltre all'aggiornamento Istat previsto annualmente.
6) Entrambi i genitori percepiranno l'assegno unico al 50%. Gli eventuali aumenti della somma verranno utilizzati da entrambi i genitori per la copertura delle spese di cui al punto 8). N. R.G. 10501/2025
7) Durante il periodo estivo i genitori si faranno carico al 50 % delle spese dei centri estivi e dei campi scuola per le figli sostenendo anche le spese di baby sitter, qualora necessarie, secondo il Per_2 Per_1
Protocollo del Tribunale di Venezia.
8) Per gli stage scolastici, extra scolastici ed extracurriculari o viaggi studio prescelti dalle figli e Per_2
i genitori si faranno carico di sostenerne le spese al 50%, prevedendo, come limite massimo di spesa Per_1
annuale, l'importo complessivo di € 2.500,00 (quindi € 1.250,00 per ciascun genitore, importo che potrà variare con l'eventuale aumento dell'importo dell'assegno unico).
9) Tutte le ulteriori spese straordinarie, escluse quelle già regolamentate di cui al punto 8), verranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia.
10) Le spese legali del presente giudizio verranno integralmente compensate tra le parti.”.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio del 2.12.2025
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa IA Vittoria IN
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lisa Micochero