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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5392/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante il n. 5392/2023 di R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso depositato in data 17 aprile 2023
da nato in [...] il [...] (alias nato in [...] Parte_1 Persona_1
Leone il 1/1/1993), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mucciarone, giusta mandato in atti
(ricorrente) contro
Controparte_1
(resistente non costituito) con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
A scioglimento di riserva, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'attività istruttoria delegata al GOP avv. Anna Quaranta e vista la trasmissione degli atti da parte della Cancelleria il 26.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I - Il ricorrente, cittadino della Sierra Leone, ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, ex dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/98, emesso dalla
Questura di il giorno 8 marzo 2023, Cat. A.12/2023, notificato il 20 marzo 2023 ed ha, per CP_1
tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale, concludendo: “- in via principale e nel merito, annullare il provvedimento del Questore di Foggia e, per l'effetto, riconoscere e concedere al ricorrente la protezione ex art. 19 d.lgs. 286/1998”.
Con decreto del 20 aprile 2023 è stata fissata l'udienza del giorno 12 dicembre 2023 per la comparizione delle parti.
1 Il - Questura di sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 CP_1
costituito.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
II - Deve, preliminarmente, osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va, inoltre, evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.
Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020).
III - Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2 A riguardo, giova, innanzitutto, premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura di in CP_1 data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 20/2023 (11.3.2023) – e ciò si deduce a fortiori dalla data di adozione del provvedimento impugnato (8.3.2023) – si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
Orbene, nel corso del presente giudizio, l'istante, giunto in Italia nel 2014, già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha allegato al fascicolo di parte documentazione da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine al riconoscimento del diritto al rinnovo di un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1 e/o comma 1.1, D. Lgs. N.
286/1998.
Il ricorrente ha, infatti, depositato: - comunicazione obbligatoria modello unilav del 21 luglio 2017 di assunzione presso , Sannicandro Garganico, come bracciante Persona_2
agricolo, con durata dal 22 luglio 2017 al 31 agosto 2017; - comunicazione obbligatoria modello unilav del 31 agosto 2018 di assunzione presso Torremaggiore, come Parte_2
bracciante agricolo, con durata dal 1° settembre 2018 al 31 ottobre 2018, corredata dalle buste paga di settembre 2018 (156,69 euro) e novembre 2018 (52,41 euro); - comunicazione obbligatoria modello unilav del 21 dicembre 2018 di assunzione presso Bio Orto Società Cooperativa Agricola,
Posta dei Collo – Apricena, come bracciante agricolo, con durata dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre
2019; - comunicazione obbligatoria modello unilav del 4 settembre 2019 di assunzione, con la qualifica di bracciante agricolo, presso la D'Aloia Vito, San Severo, con durata dal 5 settembre
3 2019 al 30 settembre 2019, corredata dalla busta paga di settembre 2019 (396,50 euro); - buste paga emesse da , San Marco in Lamis, relative alle mensilità di marzo 2024 (590,00 Parte_3
euro), aprile 2024 (1.504,00 euro) e maggio 2024 (1.100,88 euro); - CU 2025 afferente al rapporto di lavoro da ultimo citato intercorso tra marzo e maggio del 2024.
Orbene, la documentazione prodotta attesta inequivocabilmente l'impegno profuso dal ricorrente nel tentativo di avviare e proseguire il percorso di inserimento sul territorio italiano e appare sufficiente a dimostrarne la stabile, perdurante e, soprattutto, attuale inclusione.
Emerge con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante andrebbe incontro, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla perdita della retribuzione, che gli consente attualmente di condurre un'esistenza libera e dignitosa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda diretta a conseguire il riconoscimento del permesso di soggiorno per “protezione speciale” può essere - conclusivamente - accolta.
IV - Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata dal locale COA con delibera del 2 maggio 2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, comma 1 e/o comma 1.1, D. Lgs. 286/1998;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Gianluca Tarantino dr.ssa Marisa Attollino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante il n. 5392/2023 di R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso depositato in data 17 aprile 2023
da nato in [...] il [...] (alias nato in [...] Parte_1 Persona_1
Leone il 1/1/1993), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mucciarone, giusta mandato in atti
(ricorrente) contro
Controparte_1
(resistente non costituito) con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
A scioglimento di riserva, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'attività istruttoria delegata al GOP avv. Anna Quaranta e vista la trasmissione degli atti da parte della Cancelleria il 26.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I - Il ricorrente, cittadino della Sierra Leone, ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, ex dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/98, emesso dalla
Questura di il giorno 8 marzo 2023, Cat. A.12/2023, notificato il 20 marzo 2023 ed ha, per CP_1
tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale, concludendo: “- in via principale e nel merito, annullare il provvedimento del Questore di Foggia e, per l'effetto, riconoscere e concedere al ricorrente la protezione ex art. 19 d.lgs. 286/1998”.
Con decreto del 20 aprile 2023 è stata fissata l'udienza del giorno 12 dicembre 2023 per la comparizione delle parti.
1 Il - Questura di sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_1 CP_1
costituito.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
II - Deve, preliminarmente, osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria e di congrua motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va, inoltre, evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come “legge
Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di Nizza.
Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020).
III - Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2 A riguardo, giova, innanzitutto, premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura di in CP_1 data antecedente all'entrata in vigore del DL n. 20/2023 (11.3.2023) – e ciò si deduce a fortiori dalla data di adozione del provvedimento impugnato (8.3.2023) – si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
Orbene, nel corso del presente giudizio, l'istante, giunto in Italia nel 2014, già titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha allegato al fascicolo di parte documentazione da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine al riconoscimento del diritto al rinnovo di un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1 e/o comma 1.1, D. Lgs. N.
286/1998.
Il ricorrente ha, infatti, depositato: - comunicazione obbligatoria modello unilav del 21 luglio 2017 di assunzione presso , Sannicandro Garganico, come bracciante Persona_2
agricolo, con durata dal 22 luglio 2017 al 31 agosto 2017; - comunicazione obbligatoria modello unilav del 31 agosto 2018 di assunzione presso Torremaggiore, come Parte_2
bracciante agricolo, con durata dal 1° settembre 2018 al 31 ottobre 2018, corredata dalle buste paga di settembre 2018 (156,69 euro) e novembre 2018 (52,41 euro); - comunicazione obbligatoria modello unilav del 21 dicembre 2018 di assunzione presso Bio Orto Società Cooperativa Agricola,
Posta dei Collo – Apricena, come bracciante agricolo, con durata dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre
2019; - comunicazione obbligatoria modello unilav del 4 settembre 2019 di assunzione, con la qualifica di bracciante agricolo, presso la D'Aloia Vito, San Severo, con durata dal 5 settembre
3 2019 al 30 settembre 2019, corredata dalla busta paga di settembre 2019 (396,50 euro); - buste paga emesse da , San Marco in Lamis, relative alle mensilità di marzo 2024 (590,00 Parte_3
euro), aprile 2024 (1.504,00 euro) e maggio 2024 (1.100,88 euro); - CU 2025 afferente al rapporto di lavoro da ultimo citato intercorso tra marzo e maggio del 2024.
Orbene, la documentazione prodotta attesta inequivocabilmente l'impegno profuso dal ricorrente nel tentativo di avviare e proseguire il percorso di inserimento sul territorio italiano e appare sufficiente a dimostrarne la stabile, perdurante e, soprattutto, attuale inclusione.
Emerge con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante andrebbe incontro, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla perdita della retribuzione, che gli consente attualmente di condurre un'esistenza libera e dignitosa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda diretta a conseguire il riconoscimento del permesso di soggiorno per “protezione speciale” può essere - conclusivamente - accolta.
IV - Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata dal locale COA con delibera del 2 maggio 2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, comma 1 e/o comma 1.1, D. Lgs. 286/1998;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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