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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
16 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10792/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Lucia Allegra, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Foti, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere stato assunto dalla con sede legale in C.da Cisterna s.n.c., Bronte Controparte_1
(CT), e sede operativa in C.da Ferreria s.n.c. Belpasso (CT), in data 03.10.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali), ed inquadramento al livello 3J del CCNL trasporto merci industria, e mansioni di impiegato “addetto alla gestione amministrativa dei trasporti merci”; di avere sempre svolto la propria attività presso l'unità produttiva di Belpasso;
che non gli è mai stato consegnato il contratto di assunzione, che non ha mai sottoscritto – ha impugnato il licenziamento che è stato intimato in tronco in data 5.7.2024 il sig. allorquando, recatosi regolarmente sul posto di lavoro, è stato Parte_1
1 licenziato verbalmente ed invitato a lasciare il posto di lavoro, con contestuale consegna delle chiavi dell'ufficio e del telefono aziendale.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato di avere impugnato il licenziamento orale con pec inviata lo stesso 5.7.2024, alle ore 11:55, e che, a questo punto, la società resistente ha rinnovato per iscritto il licenziamento, inviando al lavoratore in data 6.7.2024, a mezzo pec, una missiva datata 5.7.2024, lettera di licenziamento a sua volta impugnata a mezzo pec in data 22.07.2024.
Ciò premesso ed assunta l'assenza di contestazione disciplinare precedente alla intimazione orale del licenziamento, la genericità della successiva intimazione scritta, la mancata indicazione dei motivi del licenziamento, l'insussistenza dei fatti contestati o della loro rilevanza disciplinare, la violazione della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 300/1970
e la sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: 1) dichiarare nullo/inefficace/inesistente il licenziamento intimato il 5/6.7.2024 e, per l'effetto dichiarare il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d. lgs 23/2015 e ss. modifiche e integrazioni e condannare la CP_1
al risarcimento del danno con una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale
[...]
di fatto di riferimento per il calcolo del TFR, maturata dal giorno del licenziamento a quelle della reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di eventuale altra attività, e in ogni caso nella misura massima prevista dalla legge o in quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, con ogni conseguenza di legge, interessi e rivalutazione come per legge;
2) sempre in via principale, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, annullare il licenziamento del 5/6.7.2024, dichiararlo nullo/inefficace/inesistente/illegittimo ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d. lgs. 23/2015 o secondo diritto e condannare CP_1 alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità commisurata
[...] all'ultima retribuzione globale di fatto di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta, nella misura massima prevista dalla legge, o quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, con ogni conseguenza di legge, interessi e rivalutazione come per legge;
3) in via subordinata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d. lgs. 23/2015 e ss. modifiche e integrazioni, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro, e condannare la al pagamento in suo favore Controparte_1
2 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale, determinata nella misura massima prevista dalla legge o in quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) in via ancora gradatamente subordinata, ai sensi dell'art. 4 comma 1, accertare che il licenziamento è stato intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e/o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970; dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare al pagamento di un'indennità non Controparte_1
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima prevista dalla legge in quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) in via principale emettere ordinanza ex art. 423 cpc per la somma di euro 1.201,00 portata dal cip lavoro dipendente mese di luglio 2024, oltre interessi e rivalutazione, somme di cui il lavoratore è ancora in credito in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro;
in subordine accertare le somme ancora dovute per i titoli sopra indicati e, allo scopo, disporre CTU per la qualificazione del credito, nella misura maggiore o minore che risulterà dovuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) condannare la resistente a pagare spese e compensi, oltre accessori e spese forfettarie del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore che se ne è dichiarato anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 31.10.2025 la società resistente si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività della previa impugnazione del licenziamento e rilevando, nel merito, che: in data 05.07.2024 il ricorrente si è reso responsabile di una grave insubordinazione nei confronti dell'amministratore dell'azienda
, rifiutandosi di eseguire specifiche disposizioni impartite dal datore di lavoro, CP_2
urlando frasi poco rispettose e ingiuriose nei confronti dello stesso e abbandonando per tutta la giornata il posto di lavoro dopo un acceso diverbio, rendendosi di fatto “irreperibile”; in precedenza il sig. si era “reso protagonista di vari episodi che non solo, ne Parte_1
evidenziano la totale infedeltà al datore di lavoro, ma altresì ha posto in essere comportamenti altamente pregiudizievoli per l'azienda, impartendo di propria iniziativa ordini contrari alla normativa sulla sicurezza stradale e dei luoghi lavoro, suggerendo alla proprietà comportamenti non idonei alla corretta gestione dei clienti e del personale viaggiante, con conseguente esposizione della società a gravi rischi legali e operativi, nonché
3 causando il deterioramento dei rapporti con clienti e dipendenti.”; di essere stata quindi
“costretta a formalizzare il licenziamento per giusta causa senza preavviso in data 6 luglio
2024 all'indirizzo PEC del lavoratore”; il ricorrente, in particolare, aveva impartito “ordini agli autisti in violazione delle normative sulla sicurezza stradale, ordinando loro di non rispettare i tempi di riposo e di viaggiare senza scheda tachigrafica”; la richiesta di pagamento della retribuzione del mese di luglio 2024, già azionata e non accolta dal Tribunale di Catania in sede monitoria, non può essere oggetto del presente giudizio, in quanto azionata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
16.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dalla resistente.
Con missiva del 22.07.2024, trasmessa alla società resistente con pec del 22.07.2024 (v. doc.
n. 4 fasc. ric. e n. 3 fasc. res.), nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, il ricorrente ha ribadito l'impugnazione del licenziamento orale del 05.07.2024
(già impugnato con pec di pari data) ed ha impugnato il licenziamento che gli era stato intimato per iscritto il 06.07.2024: la volontà di impugnare quest'ultimo atto scritto di recesso emerge chiaramente dal fatto che il lavoratore ha riferito di avere ricevuto, dopo il
“licenziamento in tronco” del 05.07.2024, “lettera di licenziamento” e “comunicazione PEC per formalizzare il licenziamento”.
3. Passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Va innanzitutto rammentato che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, è consentita “la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (purchè siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso” (Cass. Sez. lav. n. 6773/2013; nello stesso si veda da ultimo Cass. Sez. lav. 08.07.2024, n. 18552/ord.), così come accaduto nel caso di specie, nel quale a base del licenziamento scritto, intimato oralmente il giorno prima,
è stato parimenti posto il litigio tra il lavoratore con l'amministratore della società e l'allontanamento dal posto di lavoro.
Ciò posto, stante la mancata deduzione di prove orali o documentali da parte del ricorrente in ordine alla verificazione dei fatti posti a base del licenziamento e la deduzione sul punto, da parte della resistente, di capitoli di prova testimoniale generici e valutativi (come tale non
4 ammessi), profilo dirimente è quello concernente le modalità di redazione della lettera di licenziamento e la violazione dell'art. 6 della legge n. 60/1966 per mancata specificazione dei motivi della lettera di licenziamento.
Nella lettera di licenziamento del 06.07.2024 è scritto quanto segue: “in data 05/07/1014 dopo
l'ennesimo richiamo da parte del datore di lavoro per il suo comportamento e per lo svolgimento delle sue mansioni nel luogo di lavoro, la S.V. non solo si rifiutava di adempiere alle mansioni per cui è adibito, ma lasciava il posto di lavoro litigando con la proprietà, ovvero con il signor e . Tale episodio è l'ennesimo CP_2 Persona_1
accaduto in poche settimane, che ha visto la S.V. adottare comportamenti lesivi della fiducia del datore di lavoro impedendo così la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro”: si tratta, quindi, di un licenziamento senza preavviso intimato per asserita giusta causa.
Quanto ai requisiti contenutistici della motivazione dell'atto di recesso, la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato che la motivazione del licenziamento “deve essere sufficientemente specifica e completa, cioè tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento e poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni” (Cass. Sez. lav. 26.6.2017, n. 15877 e Cass.
Sez. lav.,1.3.2018, n. 4892): nel caso di specie, la motivazione contenuta nella lettera di licenziamento del 06.07.2024 deve ritenersi generica ed incompleta, atteso che il datore di lavoro non ha precisato quale sia stato il “comportamento” per cui il lavoratore era stato richiamato, le modalità del preteso rifiuto di eseguire le mansioni, i termini e le modalità del litigio che aveva determinato l'abbandono del posto di lavoro e il contenuto e le circostanze dei pregressi “comportamenti lesivi della fiducia del datore di lavoro”.
Il lavoratore, quindi, non è stato posto in grado di conoscere nel dettaglio le ragioni del suo licenziamento e di esplicare pienamente il suo diritto di difesa già in sede di impugnazione stragiudiziale.
La forma di tutela da applicare nel caso in discussione, pertanto, è quella sancita dall'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, ai sensi del quale “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
5 rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore
a dodici mensilità, …”.
Tale art. 4, nel prevedere un meccanismo automatico e rigido di determinazione dell'indennità risarcitoria basato esclusivamente sul criterio della anzianità di servizio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 16.07.2020 limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Ebbene, nella specie, tenuto conto, da un lato, della breve durata del rapporto di lavoro (dal
03.10.2023 al 05.07.2024), pari a circa otto mesi, e, dall'altro lato, della rilevante posizione ricoperta dal lavoratore nella organizzazione aziendale, trattandosi di un impiegato addetto alla gestione amministrativa del trasporto merci, si ritiene congruo quantificare l'indennità in misura pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Come risulta dalle buste paga prodotte (v. doc. n. 9 fasc. ric.) e come dedotto dalla stessa parte attrice, l'ultima retribuzione globale di fatto documentata, e cioè quella di maggio 2024, è pari ad euro 1.836,05, per cui l'indennità risarcitoria da riconoscere in favore del ricorrente è pari ad euro 5.508,15 (1.836,05x3 = 5.508,15).
Nessuna somma, invece, va riconosciuta a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2024, atteso che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 luglio, prima della maturazione del diritto alla mensilità.
4. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.689,00, oltre accessori, con riferimento ai parametri minimi previsti per le cause di lavoro aventi valore indeterminabile e complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, vadano compensate in ragione di 1/3, mentre i restanti 2/3 vadano posti a carico della società resistente, da ritenere soccombente su profili più preganti e significativi della controversia, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne
è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10792/2024 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
alla data del 05.07.2024;
6 condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità Controparte_1
risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad euro 5.508,15; rigetta nel resto il ricorso;
condanna la alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente per l'importo di euro 2.459,33, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Carmela Allegra;
compensa i restanti 2/3 delle spese di giudizio.
Catania, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
16 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10792/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Lucia Allegra, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Foti, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di essere stato assunto dalla con sede legale in C.da Cisterna s.n.c., Bronte Controparte_1
(CT), e sede operativa in C.da Ferreria s.n.c. Belpasso (CT), in data 03.10.2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali), ed inquadramento al livello 3J del CCNL trasporto merci industria, e mansioni di impiegato “addetto alla gestione amministrativa dei trasporti merci”; di avere sempre svolto la propria attività presso l'unità produttiva di Belpasso;
che non gli è mai stato consegnato il contratto di assunzione, che non ha mai sottoscritto – ha impugnato il licenziamento che è stato intimato in tronco in data 5.7.2024 il sig. allorquando, recatosi regolarmente sul posto di lavoro, è stato Parte_1
1 licenziato verbalmente ed invitato a lasciare il posto di lavoro, con contestuale consegna delle chiavi dell'ufficio e del telefono aziendale.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato di avere impugnato il licenziamento orale con pec inviata lo stesso 5.7.2024, alle ore 11:55, e che, a questo punto, la società resistente ha rinnovato per iscritto il licenziamento, inviando al lavoratore in data 6.7.2024, a mezzo pec, una missiva datata 5.7.2024, lettera di licenziamento a sua volta impugnata a mezzo pec in data 22.07.2024.
Ciò premesso ed assunta l'assenza di contestazione disciplinare precedente alla intimazione orale del licenziamento, la genericità della successiva intimazione scritta, la mancata indicazione dei motivi del licenziamento, l'insussistenza dei fatti contestati o della loro rilevanza disciplinare, la violazione della procedura prevista dall'art. 7 della legge n. 300/1970
e la sproporzione della sanzione espulsiva irrogata, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: 1) dichiarare nullo/inefficace/inesistente il licenziamento intimato il 5/6.7.2024 e, per l'effetto dichiarare il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del d. lgs 23/2015 e ss. modifiche e integrazioni e condannare la CP_1
al risarcimento del danno con una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale
[...]
di fatto di riferimento per il calcolo del TFR, maturata dal giorno del licenziamento a quelle della reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di eventuale altra attività, e in ogni caso nella misura massima prevista dalla legge o in quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, con ogni conseguenza di legge, interessi e rivalutazione come per legge;
2) sempre in via principale, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, annullare il licenziamento del 5/6.7.2024, dichiararlo nullo/inefficace/inesistente/illegittimo ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d. lgs. 23/2015 o secondo diritto e condannare CP_1 alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità commisurata
[...] all'ultima retribuzione globale di fatto di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta, nella misura massima prevista dalla legge, o quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, con ogni conseguenza di legge, interessi e rivalutazione come per legge;
3) in via subordinata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d. lgs. 23/2015 e ss. modifiche e integrazioni, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa, dichiarare estinto il rapporto di lavoro, e condannare la al pagamento in suo favore Controparte_1
2 di una indennità risarcitoria omnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale, determinata nella misura massima prevista dalla legge o in quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4) in via ancora gradatamente subordinata, ai sensi dell'art. 4 comma 1, accertare che il licenziamento è stato intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e/o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970; dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare al pagamento di un'indennità non Controparte_1
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, nella misura massima prevista dalla legge in quell'altra misura che il Giudice vorrà determinare secondo diritto, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) in via principale emettere ordinanza ex art. 423 cpc per la somma di euro 1.201,00 portata dal cip lavoro dipendente mese di luglio 2024, oltre interessi e rivalutazione, somme di cui il lavoratore è ancora in credito in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro;
in subordine accertare le somme ancora dovute per i titoli sopra indicati e, allo scopo, disporre CTU per la qualificazione del credito, nella misura maggiore o minore che risulterà dovuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) condannare la resistente a pagare spese e compensi, oltre accessori e spese forfettarie del presente giudizio, da distrarre in favore del difensore che se ne è dichiarato anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 31.10.2025 la società resistente si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività della previa impugnazione del licenziamento e rilevando, nel merito, che: in data 05.07.2024 il ricorrente si è reso responsabile di una grave insubordinazione nei confronti dell'amministratore dell'azienda
, rifiutandosi di eseguire specifiche disposizioni impartite dal datore di lavoro, CP_2
urlando frasi poco rispettose e ingiuriose nei confronti dello stesso e abbandonando per tutta la giornata il posto di lavoro dopo un acceso diverbio, rendendosi di fatto “irreperibile”; in precedenza il sig. si era “reso protagonista di vari episodi che non solo, ne Parte_1
evidenziano la totale infedeltà al datore di lavoro, ma altresì ha posto in essere comportamenti altamente pregiudizievoli per l'azienda, impartendo di propria iniziativa ordini contrari alla normativa sulla sicurezza stradale e dei luoghi lavoro, suggerendo alla proprietà comportamenti non idonei alla corretta gestione dei clienti e del personale viaggiante, con conseguente esposizione della società a gravi rischi legali e operativi, nonché
3 causando il deterioramento dei rapporti con clienti e dipendenti.”; di essere stata quindi
“costretta a formalizzare il licenziamento per giusta causa senza preavviso in data 6 luglio
2024 all'indirizzo PEC del lavoratore”; il ricorrente, in particolare, aveva impartito “ordini agli autisti in violazione delle normative sulla sicurezza stradale, ordinando loro di non rispettare i tempi di riposo e di viaggiare senza scheda tachigrafica”; la richiesta di pagamento della retribuzione del mese di luglio 2024, già azionata e non accolta dal Tribunale di Catania in sede monitoria, non può essere oggetto del presente giudizio, in quanto azionata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, all'esito dell'udienza del
16.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dalla resistente.
Con missiva del 22.07.2024, trasmessa alla società resistente con pec del 22.07.2024 (v. doc.
n. 4 fasc. ric. e n. 3 fasc. res.), nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966, il ricorrente ha ribadito l'impugnazione del licenziamento orale del 05.07.2024
(già impugnato con pec di pari data) ed ha impugnato il licenziamento che gli era stato intimato per iscritto il 06.07.2024: la volontà di impugnare quest'ultimo atto scritto di recesso emerge chiaramente dal fatto che il lavoratore ha riferito di avere ricevuto, dopo il
“licenziamento in tronco” del 05.07.2024, “lettera di licenziamento” e “comunicazione PEC per formalizzare il licenziamento”.
3. Passiamo ora ad analizzare il merito della controversia.
Va innanzitutto rammentato che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, è consentita “la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma (purchè siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione) in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso” (Cass. Sez. lav. n. 6773/2013; nello stesso si veda da ultimo Cass. Sez. lav. 08.07.2024, n. 18552/ord.), così come accaduto nel caso di specie, nel quale a base del licenziamento scritto, intimato oralmente il giorno prima,
è stato parimenti posto il litigio tra il lavoratore con l'amministratore della società e l'allontanamento dal posto di lavoro.
Ciò posto, stante la mancata deduzione di prove orali o documentali da parte del ricorrente in ordine alla verificazione dei fatti posti a base del licenziamento e la deduzione sul punto, da parte della resistente, di capitoli di prova testimoniale generici e valutativi (come tale non
4 ammessi), profilo dirimente è quello concernente le modalità di redazione della lettera di licenziamento e la violazione dell'art. 6 della legge n. 60/1966 per mancata specificazione dei motivi della lettera di licenziamento.
Nella lettera di licenziamento del 06.07.2024 è scritto quanto segue: “in data 05/07/1014 dopo
l'ennesimo richiamo da parte del datore di lavoro per il suo comportamento e per lo svolgimento delle sue mansioni nel luogo di lavoro, la S.V. non solo si rifiutava di adempiere alle mansioni per cui è adibito, ma lasciava il posto di lavoro litigando con la proprietà, ovvero con il signor e . Tale episodio è l'ennesimo CP_2 Persona_1
accaduto in poche settimane, che ha visto la S.V. adottare comportamenti lesivi della fiducia del datore di lavoro impedendo così la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro”: si tratta, quindi, di un licenziamento senza preavviso intimato per asserita giusta causa.
Quanto ai requisiti contenutistici della motivazione dell'atto di recesso, la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato che la motivazione del licenziamento “deve essere sufficientemente specifica e completa, cioè tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento e poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni” (Cass. Sez. lav. 26.6.2017, n. 15877 e Cass.
Sez. lav.,1.3.2018, n. 4892): nel caso di specie, la motivazione contenuta nella lettera di licenziamento del 06.07.2024 deve ritenersi generica ed incompleta, atteso che il datore di lavoro non ha precisato quale sia stato il “comportamento” per cui il lavoratore era stato richiamato, le modalità del preteso rifiuto di eseguire le mansioni, i termini e le modalità del litigio che aveva determinato l'abbandono del posto di lavoro e il contenuto e le circostanze dei pregressi “comportamenti lesivi della fiducia del datore di lavoro”.
Il lavoratore, quindi, non è stato posto in grado di conoscere nel dettaglio le ragioni del suo licenziamento e di esplicare pienamente il suo diritto di difesa già in sede di impugnazione stragiudiziale.
La forma di tutela da applicare nel caso in discussione, pertanto, è quella sancita dall'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, ai sensi del quale “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
5 rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore
a dodici mensilità, …”.
Tale art. 4, nel prevedere un meccanismo automatico e rigido di determinazione dell'indennità risarcitoria basato esclusivamente sul criterio della anzianità di servizio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 16.07.2020 limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Ebbene, nella specie, tenuto conto, da un lato, della breve durata del rapporto di lavoro (dal
03.10.2023 al 05.07.2024), pari a circa otto mesi, e, dall'altro lato, della rilevante posizione ricoperta dal lavoratore nella organizzazione aziendale, trattandosi di un impiegato addetto alla gestione amministrativa del trasporto merci, si ritiene congruo quantificare l'indennità in misura pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Come risulta dalle buste paga prodotte (v. doc. n. 9 fasc. ric.) e come dedotto dalla stessa parte attrice, l'ultima retribuzione globale di fatto documentata, e cioè quella di maggio 2024, è pari ad euro 1.836,05, per cui l'indennità risarcitoria da riconoscere in favore del ricorrente è pari ad euro 5.508,15 (1.836,05x3 = 5.508,15).
Nessuna somma, invece, va riconosciuta a titolo di retribuzione per il mese di luglio 2024, atteso che il rapporto di lavoro è cessato in data 5 luglio, prima della maturazione del diritto alla mensilità.
4. Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, si ritiene che le spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.689,00, oltre accessori, con riferimento ai parametri minimi previsti per le cause di lavoro aventi valore indeterminabile e complessità bassa per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, vadano compensate in ragione di 1/3, mentre i restanti 2/3 vadano posti a carico della società resistente, da ritenere soccombente su profili più preganti e significativi della controversia, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne
è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10792/2024 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e Parte_1 Controparte_1
alla data del 05.07.2024;
6 condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità Controparte_1
risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad euro 5.508,15; rigetta nel resto il ricorso;
condanna la alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente per l'importo di euro 2.459,33, oltre a rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A., ove dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Carmela Allegra;
compensa i restanti 2/3 delle spese di giudizio.
Catania, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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