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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2670/2023 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. IRCANI MARTINA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giovanni LD (AR), via Gruccia n. 23/G
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
( nella qualità di titolare della TT individuale Controparte_1 C.F._1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SEGHI LUIGI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 38
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di sub-appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 11.06.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti anche solo ha Parte_1 Pt_1
promosso opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 863/2023 (RG 2101/2023) di questo Tribunale con cui le veniva ingiunto di pagare la somma di € 23.800,00, oltre interessi e spese, in favore della pagina 1 di 8 TT individuale (d'ora in avanti anche solo , a Controparte_2 CP_2
titolo di compenso per lavori edilizi che sarebbero stati svolti dalla parte opposta in favore dell'opponente.
La parte opponente, in particolare, evidenziava la genericità e l'incongruenza delle allegazioni e della documentazione (fatture) poste alla base del ricorso monitorio, rilevando che la tempistica nell'emissione delle fatture azionate in via monitoria sarebbe anomala e significativa della non debenza di alcuna somma a carico della parte opponente (cfr. pag. 2-3-4 opposizione), con formazione solo successiva delle suddette fatture e mancata trasmissione delle stesse all'opponente; l'opponente evidenziava, inoltre, che la TT veniva coinvolta in un unico cantiere sito in San CP_2
Giovanni LD, via Genova n. 3, per il quale la aveva stipulato il 30.04.2021 in Parte_1
qualità di sub-appaltatrice (ma con facoltà di sub-appaltare a sua volta) con la Progetto Italia Servizi
s.r.l. (doc. 2 opponente) un contratto in base al quale la D.F. si impegnava ad eseguire i lavori di rifacimento del tetto dell'immobile, che avrebbe dovuto essere smantellato e rifatto in ferro nel termine di tre mesi (art. 10 doc. 2) con facoltà di risoluzione per Progetto Italia in caso di ritardo anche di un solo mese (art. 21 lett. b. doc. 2) oltre che di penalità pari ad € 500 per ogni giorno di ritardo (art. 11 doc. 2). La D.F., dunque, subappaltava a sua volta, senza un contratto scritto, il lavoro di rifacimento del tetto alla allegando tuttavia che la TT sub-appaltatrice, odierna opposta, non dava CP_2
seguito ai lavori, pur avendo portato una parte di materiale sul cantiere, tanto che la D.F. si sarebbe trovata costretta a rivolgersi ad altra TT, ed in particolare alla TT già presente in Parte_2
cantiere per i lavori relativi al cappotto termico, per poter completare il rifacimento del tetto. Infatti,
l'opponente ha allegato che la D.F. aveva sollecitato più volte la ad eseguire le CP_2
prestazioni subappaltate, ma i lavori non avevano mai avuto concretamente avvio, probabilmente a causa della posizione contributiva irregolare della subappaltatrice in relazione al CP_2
DURC, che era stato esibito con ritardo e solo quando ormai la D.F. aveva subito la risoluzione contrattuale da parte del proprio committente Progetto Italia Servizi s.r.l.
Pertanto, l'opponente ha chiesto che venisse accertata la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione monitoria, avendo già effettuato pagamenti satisfattivi di quanto effettivamente eseguito, per complessivi € 3.800,00, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio nella qualità di titolare della TT individuale Controparte_1 [...] di resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_2 Controparte_1
La parte opposta ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, deducendo di aver effettivamente svolto le lavorazioni per le quali è stata richiesta l'emissione di ingiunzione monitoria,
pagina 2 di 8 eseguite tra il giugno e l'agosto 2021, aventi ad oggetto l'isolamento termico (c.d. cappotto), ed il rifacimento del tetto con riferimento alla sola struttura, dunque esclusa la copertura (essendosi occupata della struttura in ferro del tetto e della realizzazione del cordolo), presso il cantiere di San Giovanni
LD, via Genova n. 3, con conseguente debenza degli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente, invece, ha dedotto che le suddette lavorazioni sarebbero state tutte effettuate dalla TT
. Parte_2
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che a mezzo di prove orali, ed è passata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 11.06.2025, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Testimone_1
escusso alle udienze del 05.06.2024 e del 31.10.2024, formulata dalla parte convenuta-opposta e ribadita nelle note conclusive autorizzate e all'udienza di discussione. Va infatti evidenziato che i rapporti lavorativi con la addotti a fondamento dell'eccezione (cfr. verbale Parte_1
d'udienza del 05.06.2024 e pag. 4 note conclusive) non incidono sulla capacità del teste ad assumere la qualifica di testimone, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni»
(così Cass. n. 26044/2023, Cass. n. 21418/2015).
Ciò premesso, si rileva che le risultanze documentali e gli ulteriori elementi emersi in sede di istruttoria orale hanno confermato le prospettazioni di parte attrice-opponente, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'istruttoria esperita, infatti, non consente di ritenere provati i fatti sui quali la parte convenuta-opposta ha fondato il proprio preteso credito.
Occorre rilevare, a tal proposito, che da quanto emerso dagli atti (comparsa di costituzione di parte convenuta-opposta), la assume la debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo CP_2
pagina 3 di 8 quale corrispettivo per “l'isolamento termico, c.d. cappotto, ed il rifacimento del tetto con riferimento alla sola struttura, dunque esclusa la sola copertura (a titolo meramente esemplificativo la
[...] si è occupata della struttura in ferro del tetto e della realizzazione del cordolo)” (cfr. pag. 2 CP_2 comparsa), eseguiti “dal giugno all'agosto 2021” (cfr. pag. 3 comparsa).
La parte attrice-opponente, invece, afferma che: a) il cappotto termico non è stato in alcun modo eseguito dalla non essendo neppure tale lavorazione oggetto del subappalto originario, CP_2
ossia quello tra la Progetto Italia Servizi s.r.l. e la da cui poi è generato il subappalto tra e la Pt_1 Pt_1
b) che le lavorazioni al tetto, oggetto del subappalto, non sarebbero state CP_2
concretamente eseguite dalla bensì da altra TT, la cui la D.F. si era CP_2 Parte_2
rivolta in considerazione del fatto che la non eseguiva i lavori pattuiti, e che tutto CP_2
quanto dovuto alla era già stato pagato con il saldo della fattura n. 9 in data 18.07.2022 CP_2
(doc. 4 di parte attrice-opponente) e anche la fattura 1/a era stata saldata con la corresponsione di €
1.800 (cfr. pag. 4 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di parte attrice-opponente).
Va in primo luogo evidenziato che alcuna prova è emersa in ordine alla debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per lavori di cappotto termico.
A tal proposito si evidenzia che è indimostrato innanzitutto che i suddetti lavori fossero stati commissionati dalla Progetto Italia Servizi s.r.l. alla sub-appaltatrice D.F., dal momento che la parte attrice-opponente ha dedotto e documentato (doc. 2) che oggetto dei lavori sub-appaltati dalla Progetto
Italia Servizi s.r.l. fosse unicamente il rifacimento del tetto, poi sub-appaltato dalla D.F. alla
[...]
deducendo inoltre che i lavori relativi al cappotto termico erano stati sub-appaltati dalla CP_2
Progetto Italia Servizi s.r.l. direttamente alla TT Tale circostanza è stata suffragata Parte_2
anche dalla deposizione del teste (cfr. verbali udienze del 05.06.2024 e 31.10.2024), Testimone_1
ove il medesimo ha affermato che la Progetto Italia Servizi s.r.l. gli aveva direttamente sub-appaltato l'esecuzione del cappotto termico, che risulta quindi eseguita dalla TT Neanche le Parte_2
prove articolate dalla parte convenuta-opposta, né i testi di parte convenuta-opposta escussi, hanno specificamente dimostrato che la avesse effettuato, su incarico della le opere CP_2 Pt_1
relative al cappotto termico, per le quali dunque alcun compenso può essere riconosciuto.
Neppure risulta provata l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli che la parte attrice-opponente assume di aver già pagato (fatture n. 9 e 1/a) per quanto attiene al rifacimento del tetto dell'immobile, che pacificamente costituiva oggetto del sub-appalto tra le parti.
Le prove orali, globalmente considerate, hanno sostanzialmente confermato l'esposizione dei fatti di parte attrice-opponente.
pagina 4 di 8 In particolare, della TT nella propria deposizione testimoniale ha Testimone_1 Parte_2
riferito che la aveva portato in cantiere pochi materiali edili, riportati via dalla TT CP_2
odierna convenuta dopo che erano stati fatti circa quattro metri di cordolo. Il teste ha inoltre riferito che, poiché la non provvedeva ad effettuare le lavorazioni commissionate, la D.F. CP_2 chiedeva a lui di terminare i lavori al tetto dell'immobile. (cfr. verbale d'udienza del 05.06.2024: “(…) portarono però quattro legni, non materiale vero e proprio. Non c'era nemmeno il cemento. Poi questi signori, questi due fratelli, portarono via tutto. Loro avevano fatto mi pare 4 metri di cordolo, poi si fermarono. Mi chiamò e mi chiese di finire il lavoro. Io ho fatto tutto il tetto. Lo sa bene Per_1 anche il direttore dei lavori che mi ha visto lavorare”; “La Progetto Italia Servizi la Tes_2 conosco, mi danno lavoro. In quell'appalto mi aveva dato da fare il cappotto, gli altri dovevano fare il tetto. Quando gli altri non l'hanno fatto, sono stato chiamato io per finirlo”; cfr. anche verbale d'udienza del 31.10.2024: “Io stavo lavorando nel cantiere di Via Genova, a San Giovanni, per fare il Par cappotto termico. Mentre stavo lavorando lì, il sig. , della TT mi ha chiesto se potevo Per_1 fare il tetto e il tetto l'ho fatto io.”).
La ricostruzione del teste sopra menzionato risulta confermata da altro teste, del tutto indifferente alle parti in causa, l'ing. direttore dei lavori relativi all'immobile oggetto di causa, il Testimone_3
quale alle udienze del 05.06.2024 e del 31.10.2024 ha riferito che dopo un iniziale avvio dei lavori al tetto, che avrebbero dovuto essere effettuati dalla i lavori si fermarono e subentrava la CP_2 TT che li ha completati (cfr. verbale udienza del 05.06.2024: “(…) il blocco del Parte_2
cantiere vi fu nel periodo estivo. Il blocco si creò perché i lavori non andavano avanti perché non
c'era la maestranza a lavorare. In quel momento veniva affrontato proprio il problema della copertura. Era materiale propedeutico alla realizzazione della copertura. Dovevano rifare i muretti, realizzare un cordolo in cemento armato e poi una struttura metallica. Il materiale portato era solo relativo alla muratura e al cordolo, la struttura metallica non era arrivata in quel periodo.”; “Ha iniziato i lavori, ha fatto marginalmente i muretti e impostato i cordoli perimetrali. Poi tutto si fermò.
Non so dire il perché. Non per problematiche tecniche.”; “
3. Vero che dal mese di luglio 2021 subentrava nel contratto di subappalto con DF e nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della struttura della copertura la TT;
Sì, esatto”; cfr. anche verbale d'udienza del Parte_2
31.10.2024: “Per quello che io ricordi, i signori della hanno fatto pochissime cose, CP_3 forse solo nella fase iniziale dei lavori, quelli relativi alla demolizione”; “Confermo che il sig. ME Par della TT BE AL AR subentrò nel subappalto con come ho già detto all'udienza del
05.06.2024. Il cantiere da luglio è stato gestito interamente da quindi c'è stato sicuramente un Tes_1
avvicendamento di maestranze lavorative. Escludo che ci siano state altre tipologie di subappalti. Sono
pagina 5 di 8 Par sicurissimo del subappalto della con n quanto anche in questi giorni si sono verificate delle Tes_1
problematiche con le coperture e sono state richiamate le maestranze che hanno lavorato in cantiere,
Par che sono soltanto la e la BE AL AR. Non sono a conoscenza di eventuali subappalti precedenti.”).
Non risulta decisivo, in senso contrario, quanto si desume dalle deposizioni testimoniali dei testi fratello della parte convenuta-opposta, e , collaboratore e amico del Testimone_4 Testimone_5
convenuto.
Le loro testimonianze appaiono meno attendibili di quelle rese dai testi di parte attrice-opponente, sia per i rapporti di parentela ( e di amicizia ( ) con la parte convenuta- Testimone_4 Testimone_5
opposta (mentre i testi citati dalla parte attrice-opponente sono il direttore dei lavori, ing. Tes_2
totalmente indifferente ed estraneo alle parti in causa, e il rappresentante effettivo della TT Pt_2
i cui rapporti con la società opponente risultano di carattere esclusivamente professionale).
[...]
Inoltre, quanto riferito dai suddetti testi di parte convenuta-opposta non appare decisivo, a fini istruttori, ad affermare la debenza in favore della delle somme portate dal decreto CP_2 ingiuntivo opposto, e dunque l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle, prodromiche, che la parte attrice-opponente ha dedotto di aver già pagato integralmente.
Tes_ Il teste infatti, ha riferito di aver visto direttamente “solo i lavori di lungarine e di cordolo nel cantiere di via Genova a San Giovanni LD, non posso dire altro su gli altri lavori, anche perché sono stato nel cantiere tre o quattro giorni, poi sono andato in vacanza a Fano” (cfr. verbale d'udienza del 13.02.2025), ed il fatto che il medesimo riferisca che il tetto fosse, a suo dire, “a buon punto” quando lasciò il cantiere per andare in ferie nulla prova in ordine alle effettive lavorazioni di cui la parte convenuta-opposta chiede il pagamento alla parte attrice-opponente, posto che una parte delle suddette lavorazioni è stata pacificamente già pagata (come allegato dalla parte attrice-opponente e non specificamente contestato dalla parte convenuta-opposta).
Anche la deposizione del teste di minore attendibilità in quanto fratello della parte Testimone_4
convenuta ed interessato, di fatto, al buon esito della causa in ragione dei rapporti economici con la TT convenuta-opposta relativi proprio al cantiere oggetto di causa (“Io dovevo riscuotere il mio
Par compenso da mio fratello per questi lavori a cui ho partecipato, e lui doveva riscuoterlo dalla ) non appare conducente a fini di prova, dal momento che il teste ha riferito che la TT CP_2
avrebbe eseguito lavori relativi alla struttura primaria e secondaria del tetto, il cordolo, e anche la struttura di ferro del tetto, ma non anche la copertura del tetto, che sarebbe stata estranea all'incarico ricevuto dalla CP_2
pagina 6 di 8 Tali circostanze, tuttavia, sono in contrasto con quanto riferito da altro teste assolutamente indifferente, ossia l'ing. che ha decisamente negato che la struttura in ferro fosse stata fornita dalla Tes_2 [...]
ha riferito il coinvolgimento della solo in una fase iniziale dei lavori, CP_2 CP_2 riferendo che aveva “fatto pochissime cose” (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2024), confermando con sicurezza l'intervenuto subappalto per le suddette opere con la TT (“la struttura Parte_2 metallica non l'ha fornita assolutamente” cfr. verbale d'udienza del 05.06.2024; “Sono CP_2
sicurissimo del subappalto della DF con ME in quanto anche in questi giorni si sono verificate delle problematiche con le coperture e sono state richiamate le maestranze che hanno lavorato in cantiere, Par che sono soltanto la e la BE AL AR” cfr. verbale d'udienza del 31.10.2024).
Dall'istruttoria compiuta è dunque risultato provato sia che i lavori sub-appaltati alla CP_2 riguardassero solo il tetto dell'edificio e non anche il rifacimento del cappotto termico e sia che la sub- appaltatrice dopo aver portato alcuni materiali in cantiere e iniziato opere preparatorie CP_2
(sia i testi che riferiscono di pochissimi lavori in una fase iniziale), il rifacimento Tes_1 Tes_2
del tetto venne concretamente eseguito da altro soggetto, ossia dalla TT . Parte_2
Non può dirsi raggiunta, dunque, la prova dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali la parte convenuta-opposta ha chiesto il pagamento del compenso alla parte attrice-opponente.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta non essendo dimostrata la debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto e l'esecuzione, da parte della TT opposta, di specifiche opere edilizie ulteriori rispetto a quelle che la parte attrice-opponente ha allegato di aver già integralmente pagato.
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte convenuta-opposta. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, e si liquidano in complessivi € 5.077, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Devono altresì essere definitivamente poste a carico di parte convenuta-opposta le spese per bollo e per il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 863/2023 opposto;
pagina 7 di 8 - condanna parte convenuta-opposta a rimborsare a parte attrice-opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2670/2023 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dell'avv. IRCANI MARTINA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giovanni LD (AR), via Gruccia n. 23/G
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
( nella qualità di titolare della TT individuale Controparte_1 C.F._1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SEGHI LUIGI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora n. 38
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di sub-appalto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 11.06.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in avanti anche solo ha Parte_1 Pt_1
promosso opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 863/2023 (RG 2101/2023) di questo Tribunale con cui le veniva ingiunto di pagare la somma di € 23.800,00, oltre interessi e spese, in favore della pagina 1 di 8 TT individuale (d'ora in avanti anche solo , a Controparte_2 CP_2
titolo di compenso per lavori edilizi che sarebbero stati svolti dalla parte opposta in favore dell'opponente.
La parte opponente, in particolare, evidenziava la genericità e l'incongruenza delle allegazioni e della documentazione (fatture) poste alla base del ricorso monitorio, rilevando che la tempistica nell'emissione delle fatture azionate in via monitoria sarebbe anomala e significativa della non debenza di alcuna somma a carico della parte opponente (cfr. pag. 2-3-4 opposizione), con formazione solo successiva delle suddette fatture e mancata trasmissione delle stesse all'opponente; l'opponente evidenziava, inoltre, che la TT veniva coinvolta in un unico cantiere sito in San CP_2
Giovanni LD, via Genova n. 3, per il quale la aveva stipulato il 30.04.2021 in Parte_1
qualità di sub-appaltatrice (ma con facoltà di sub-appaltare a sua volta) con la Progetto Italia Servizi
s.r.l. (doc. 2 opponente) un contratto in base al quale la D.F. si impegnava ad eseguire i lavori di rifacimento del tetto dell'immobile, che avrebbe dovuto essere smantellato e rifatto in ferro nel termine di tre mesi (art. 10 doc. 2) con facoltà di risoluzione per Progetto Italia in caso di ritardo anche di un solo mese (art. 21 lett. b. doc. 2) oltre che di penalità pari ad € 500 per ogni giorno di ritardo (art. 11 doc. 2). La D.F., dunque, subappaltava a sua volta, senza un contratto scritto, il lavoro di rifacimento del tetto alla allegando tuttavia che la TT sub-appaltatrice, odierna opposta, non dava CP_2
seguito ai lavori, pur avendo portato una parte di materiale sul cantiere, tanto che la D.F. si sarebbe trovata costretta a rivolgersi ad altra TT, ed in particolare alla TT già presente in Parte_2
cantiere per i lavori relativi al cappotto termico, per poter completare il rifacimento del tetto. Infatti,
l'opponente ha allegato che la D.F. aveva sollecitato più volte la ad eseguire le CP_2
prestazioni subappaltate, ma i lavori non avevano mai avuto concretamente avvio, probabilmente a causa della posizione contributiva irregolare della subappaltatrice in relazione al CP_2
DURC, che era stato esibito con ritardo e solo quando ormai la D.F. aveva subito la risoluzione contrattuale da parte del proprio committente Progetto Italia Servizi s.r.l.
Pertanto, l'opponente ha chiesto che venisse accertata la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione monitoria, avendo già effettuato pagamenti satisfattivi di quanto effettivamente eseguito, per complessivi € 3.800,00, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio nella qualità di titolare della TT individuale Controparte_1 [...] di resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. CP_2 Controparte_1
La parte opposta ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, deducendo di aver effettivamente svolto le lavorazioni per le quali è stata richiesta l'emissione di ingiunzione monitoria,
pagina 2 di 8 eseguite tra il giugno e l'agosto 2021, aventi ad oggetto l'isolamento termico (c.d. cappotto), ed il rifacimento del tetto con riferimento alla sola struttura, dunque esclusa la copertura (essendosi occupata della struttura in ferro del tetto e della realizzazione del cordolo), presso il cantiere di San Giovanni
LD, via Genova n. 3, con conseguente debenza degli importi oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente, invece, ha dedotto che le suddette lavorazioni sarebbero state tutte effettuate dalla TT
. Parte_2
Respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che a mezzo di prove orali, ed è passata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 11.06.2025, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste Testimone_1
escusso alle udienze del 05.06.2024 e del 31.10.2024, formulata dalla parte convenuta-opposta e ribadita nelle note conclusive autorizzate e all'udienza di discussione. Va infatti evidenziato che i rapporti lavorativi con la addotti a fondamento dell'eccezione (cfr. verbale Parte_1
d'udienza del 05.06.2024 e pag. 4 note conclusive) non incidono sulla capacità del teste ad assumere la qualifica di testimone, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni»
(così Cass. n. 26044/2023, Cass. n. 21418/2015).
Ciò premesso, si rileva che le risultanze documentali e gli ulteriori elementi emersi in sede di istruttoria orale hanno confermato le prospettazioni di parte attrice-opponente, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'istruttoria esperita, infatti, non consente di ritenere provati i fatti sui quali la parte convenuta-opposta ha fondato il proprio preteso credito.
Occorre rilevare, a tal proposito, che da quanto emerso dagli atti (comparsa di costituzione di parte convenuta-opposta), la assume la debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo CP_2
pagina 3 di 8 quale corrispettivo per “l'isolamento termico, c.d. cappotto, ed il rifacimento del tetto con riferimento alla sola struttura, dunque esclusa la sola copertura (a titolo meramente esemplificativo la
[...] si è occupata della struttura in ferro del tetto e della realizzazione del cordolo)” (cfr. pag. 2 CP_2 comparsa), eseguiti “dal giugno all'agosto 2021” (cfr. pag. 3 comparsa).
La parte attrice-opponente, invece, afferma che: a) il cappotto termico non è stato in alcun modo eseguito dalla non essendo neppure tale lavorazione oggetto del subappalto originario, CP_2
ossia quello tra la Progetto Italia Servizi s.r.l. e la da cui poi è generato il subappalto tra e la Pt_1 Pt_1
b) che le lavorazioni al tetto, oggetto del subappalto, non sarebbero state CP_2
concretamente eseguite dalla bensì da altra TT, la cui la D.F. si era CP_2 Parte_2
rivolta in considerazione del fatto che la non eseguiva i lavori pattuiti, e che tutto CP_2
quanto dovuto alla era già stato pagato con il saldo della fattura n. 9 in data 18.07.2022 CP_2
(doc. 4 di parte attrice-opponente) e anche la fattura 1/a era stata saldata con la corresponsione di €
1.800 (cfr. pag. 4 memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. di parte attrice-opponente).
Va in primo luogo evidenziato che alcuna prova è emersa in ordine alla debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per lavori di cappotto termico.
A tal proposito si evidenzia che è indimostrato innanzitutto che i suddetti lavori fossero stati commissionati dalla Progetto Italia Servizi s.r.l. alla sub-appaltatrice D.F., dal momento che la parte attrice-opponente ha dedotto e documentato (doc. 2) che oggetto dei lavori sub-appaltati dalla Progetto
Italia Servizi s.r.l. fosse unicamente il rifacimento del tetto, poi sub-appaltato dalla D.F. alla
[...]
deducendo inoltre che i lavori relativi al cappotto termico erano stati sub-appaltati dalla CP_2
Progetto Italia Servizi s.r.l. direttamente alla TT Tale circostanza è stata suffragata Parte_2
anche dalla deposizione del teste (cfr. verbali udienze del 05.06.2024 e 31.10.2024), Testimone_1
ove il medesimo ha affermato che la Progetto Italia Servizi s.r.l. gli aveva direttamente sub-appaltato l'esecuzione del cappotto termico, che risulta quindi eseguita dalla TT Neanche le Parte_2
prove articolate dalla parte convenuta-opposta, né i testi di parte convenuta-opposta escussi, hanno specificamente dimostrato che la avesse effettuato, su incarico della le opere CP_2 Pt_1
relative al cappotto termico, per le quali dunque alcun compenso può essere riconosciuto.
Neppure risulta provata l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli che la parte attrice-opponente assume di aver già pagato (fatture n. 9 e 1/a) per quanto attiene al rifacimento del tetto dell'immobile, che pacificamente costituiva oggetto del sub-appalto tra le parti.
Le prove orali, globalmente considerate, hanno sostanzialmente confermato l'esposizione dei fatti di parte attrice-opponente.
pagina 4 di 8 In particolare, della TT nella propria deposizione testimoniale ha Testimone_1 Parte_2
riferito che la aveva portato in cantiere pochi materiali edili, riportati via dalla TT CP_2
odierna convenuta dopo che erano stati fatti circa quattro metri di cordolo. Il teste ha inoltre riferito che, poiché la non provvedeva ad effettuare le lavorazioni commissionate, la D.F. CP_2 chiedeva a lui di terminare i lavori al tetto dell'immobile. (cfr. verbale d'udienza del 05.06.2024: “(…) portarono però quattro legni, non materiale vero e proprio. Non c'era nemmeno il cemento. Poi questi signori, questi due fratelli, portarono via tutto. Loro avevano fatto mi pare 4 metri di cordolo, poi si fermarono. Mi chiamò e mi chiese di finire il lavoro. Io ho fatto tutto il tetto. Lo sa bene Per_1 anche il direttore dei lavori che mi ha visto lavorare”; “La Progetto Italia Servizi la Tes_2 conosco, mi danno lavoro. In quell'appalto mi aveva dato da fare il cappotto, gli altri dovevano fare il tetto. Quando gli altri non l'hanno fatto, sono stato chiamato io per finirlo”; cfr. anche verbale d'udienza del 31.10.2024: “Io stavo lavorando nel cantiere di Via Genova, a San Giovanni, per fare il Par cappotto termico. Mentre stavo lavorando lì, il sig. , della TT mi ha chiesto se potevo Per_1 fare il tetto e il tetto l'ho fatto io.”).
La ricostruzione del teste sopra menzionato risulta confermata da altro teste, del tutto indifferente alle parti in causa, l'ing. direttore dei lavori relativi all'immobile oggetto di causa, il Testimone_3
quale alle udienze del 05.06.2024 e del 31.10.2024 ha riferito che dopo un iniziale avvio dei lavori al tetto, che avrebbero dovuto essere effettuati dalla i lavori si fermarono e subentrava la CP_2 TT che li ha completati (cfr. verbale udienza del 05.06.2024: “(…) il blocco del Parte_2
cantiere vi fu nel periodo estivo. Il blocco si creò perché i lavori non andavano avanti perché non
c'era la maestranza a lavorare. In quel momento veniva affrontato proprio il problema della copertura. Era materiale propedeutico alla realizzazione della copertura. Dovevano rifare i muretti, realizzare un cordolo in cemento armato e poi una struttura metallica. Il materiale portato era solo relativo alla muratura e al cordolo, la struttura metallica non era arrivata in quel periodo.”; “Ha iniziato i lavori, ha fatto marginalmente i muretti e impostato i cordoli perimetrali. Poi tutto si fermò.
Non so dire il perché. Non per problematiche tecniche.”; “
3. Vero che dal mese di luglio 2021 subentrava nel contratto di subappalto con DF e nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della struttura della copertura la TT;
Sì, esatto”; cfr. anche verbale d'udienza del Parte_2
31.10.2024: “Per quello che io ricordi, i signori della hanno fatto pochissime cose, CP_3 forse solo nella fase iniziale dei lavori, quelli relativi alla demolizione”; “Confermo che il sig. ME Par della TT BE AL AR subentrò nel subappalto con come ho già detto all'udienza del
05.06.2024. Il cantiere da luglio è stato gestito interamente da quindi c'è stato sicuramente un Tes_1
avvicendamento di maestranze lavorative. Escludo che ci siano state altre tipologie di subappalti. Sono
pagina 5 di 8 Par sicurissimo del subappalto della con n quanto anche in questi giorni si sono verificate delle Tes_1
problematiche con le coperture e sono state richiamate le maestranze che hanno lavorato in cantiere,
Par che sono soltanto la e la BE AL AR. Non sono a conoscenza di eventuali subappalti precedenti.”).
Non risulta decisivo, in senso contrario, quanto si desume dalle deposizioni testimoniali dei testi fratello della parte convenuta-opposta, e , collaboratore e amico del Testimone_4 Testimone_5
convenuto.
Le loro testimonianze appaiono meno attendibili di quelle rese dai testi di parte attrice-opponente, sia per i rapporti di parentela ( e di amicizia ( ) con la parte convenuta- Testimone_4 Testimone_5
opposta (mentre i testi citati dalla parte attrice-opponente sono il direttore dei lavori, ing. Tes_2
totalmente indifferente ed estraneo alle parti in causa, e il rappresentante effettivo della TT Pt_2
i cui rapporti con la società opponente risultano di carattere esclusivamente professionale).
[...]
Inoltre, quanto riferito dai suddetti testi di parte convenuta-opposta non appare decisivo, a fini istruttori, ad affermare la debenza in favore della delle somme portate dal decreto CP_2 ingiuntivo opposto, e dunque l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle, prodromiche, che la parte attrice-opponente ha dedotto di aver già pagato integralmente.
Tes_ Il teste infatti, ha riferito di aver visto direttamente “solo i lavori di lungarine e di cordolo nel cantiere di via Genova a San Giovanni LD, non posso dire altro su gli altri lavori, anche perché sono stato nel cantiere tre o quattro giorni, poi sono andato in vacanza a Fano” (cfr. verbale d'udienza del 13.02.2025), ed il fatto che il medesimo riferisca che il tetto fosse, a suo dire, “a buon punto” quando lasciò il cantiere per andare in ferie nulla prova in ordine alle effettive lavorazioni di cui la parte convenuta-opposta chiede il pagamento alla parte attrice-opponente, posto che una parte delle suddette lavorazioni è stata pacificamente già pagata (come allegato dalla parte attrice-opponente e non specificamente contestato dalla parte convenuta-opposta).
Anche la deposizione del teste di minore attendibilità in quanto fratello della parte Testimone_4
convenuta ed interessato, di fatto, al buon esito della causa in ragione dei rapporti economici con la TT convenuta-opposta relativi proprio al cantiere oggetto di causa (“Io dovevo riscuotere il mio
Par compenso da mio fratello per questi lavori a cui ho partecipato, e lui doveva riscuoterlo dalla ) non appare conducente a fini di prova, dal momento che il teste ha riferito che la TT CP_2
avrebbe eseguito lavori relativi alla struttura primaria e secondaria del tetto, il cordolo, e anche la struttura di ferro del tetto, ma non anche la copertura del tetto, che sarebbe stata estranea all'incarico ricevuto dalla CP_2
pagina 6 di 8 Tali circostanze, tuttavia, sono in contrasto con quanto riferito da altro teste assolutamente indifferente, ossia l'ing. che ha decisamente negato che la struttura in ferro fosse stata fornita dalla Tes_2 [...]
ha riferito il coinvolgimento della solo in una fase iniziale dei lavori, CP_2 CP_2 riferendo che aveva “fatto pochissime cose” (cfr. verbale d'udienza del 31.10.2024), confermando con sicurezza l'intervenuto subappalto per le suddette opere con la TT (“la struttura Parte_2 metallica non l'ha fornita assolutamente” cfr. verbale d'udienza del 05.06.2024; “Sono CP_2
sicurissimo del subappalto della DF con ME in quanto anche in questi giorni si sono verificate delle problematiche con le coperture e sono state richiamate le maestranze che hanno lavorato in cantiere, Par che sono soltanto la e la BE AL AR” cfr. verbale d'udienza del 31.10.2024).
Dall'istruttoria compiuta è dunque risultato provato sia che i lavori sub-appaltati alla CP_2 riguardassero solo il tetto dell'edificio e non anche il rifacimento del cappotto termico e sia che la sub- appaltatrice dopo aver portato alcuni materiali in cantiere e iniziato opere preparatorie CP_2
(sia i testi che riferiscono di pochissimi lavori in una fase iniziale), il rifacimento Tes_1 Tes_2
del tetto venne concretamente eseguito da altro soggetto, ossia dalla TT . Parte_2
Non può dirsi raggiunta, dunque, la prova dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali la parte convenuta-opposta ha chiesto il pagamento del compenso alla parte attrice-opponente.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta non essendo dimostrata la debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto e l'esecuzione, da parte della TT opposta, di specifiche opere edilizie ulteriori rispetto a quelle che la parte attrice-opponente ha allegato di aver già integralmente pagato.
Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte convenuta-opposta. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000, e si liquidano in complessivi € 5.077, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Devono altresì essere definitivamente poste a carico di parte convenuta-opposta le spese per bollo e per il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione, e per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 863/2023 opposto;
pagina 7 di 8 - condanna parte convenuta-opposta a rimborsare a parte attrice-opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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