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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1226/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
in persona del legale rap- Parte_1 presentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dalle avv. Elisabetta Borgia e Anna Maria Di Marsilio, presso il cui stu- dio in Novara, c.so Cavallotti 7, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Pio Guido Felici, presso il cui studio in Ventimiglia, V. Della
Stazione 2/C, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: ““Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma accogliere il presente ricorso e, in parziale riforma della sentenza n. 188/2022 del Tribunale di Imperia
Giudice delle Locazioni dott. De Martino, pubblicata il 07/09/2022 in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta da e per l'effetto, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza oggi impugnata, mandare assolta Parte_1 da qualsivoglia condanna e domanda, confermando in ogni caso il rigetto della domanda risarcitoria. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze di en- trambi i gradi del giudizio”.
1 Per la parte Appellata: “Piaccia alla Corte di Appello, contrariis reiectis, conferma- re la sentenza nr. 188/2022 emessa dal Tribunale di Imperia, pubblicata il
07/09/2021, con condanna al ristoro delle spese di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(nel prosieguo anche soltanto la Controparte_1
) proponeva ricorso ex srt. 447 bis c.p.c. esponendo di avere CP_1 concesso in affitto a (nel prosie- Parte_1 Parte_1 guo anche soltanto la ) una propria azienda avente ad oggetto Parte_1 attività di ricovero e assistenza in favore di persone anziane in condizioni di svantaggio psico – fisico, sociale ed economico e che la società affittuaria non le aveva corrisposto il canone mensile di € 11.000,00 oltre IVA maturato per le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
La invocava l'applicazione della clausola risolutiva espressa CP_1 contenuta nel contratto e chiedeva che il Tribunale ne dichiarasse la risolu- zione per inadempimento, ordinando la restituzione dell'azienda, e condan- nasse la al risarcimento del danno subito. Parte_1
La convenuta chiedeva il rigetto delle avversarie pretese deducendo che i quattro canoni erano stati versati, sia pure in ritardo (quello scaduto il 5 mar- zo era stato versato il 4 giugno, quello scaduto il 5 aprile era stato versato il
27 maggio, quello scaduto il 5 maggio era stato versato il 4 giugno e quello scaduto il 5 giugno era stato versato il 30 giugno) e che il ritardo si giustifi- cava con la situazione emergenziale scaturita dalla pandemia COVID 19, onde alla fattispecie doveva trovare applicazione il peculiare regime di favo- re per il debitore introdotto dal DL 18/2020.
Con sentenza n. 188 del 7 settembre 2022 il Tribunale di Imperia così statuiva:
“Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così prov- vede:
a) pronuncia la risoluzione, per inadempimento della soc. convenuta, del contratto di affitto per cui è causa;
b) condanna, per l'effetto, Parte_1
[... a restituire alla controparte l'azienda oggetto del contratto risolto;
c) rigetta la domanda risarcitoria;
2 d) condanna a rifondere Parte_1 alla controparte le spese processuali, liquidate in € 545,00 per esborsi ed €
6.200,00 più rimborso spese generali al 15% ed eventuali accessori di leg- ge, per compensi;
e) fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.”.
In estrema sintesi, il Tribunale evidenziava che la normativa emergenziale era entrata in vigore soltanto in data 17 marzo 2020 e non sarebbe quindi stata applicabile al primo inadempimento, consumatosi alla scadenza del 5 marzo 2020 e che, in ogni caso, detta normativa aveva riguardato soltanto le attività commerciali che avevano dovuto sospendere (o ridurre) la propria at- tività, mentre la , avendo in gestione una RSA, aveva potuto Parte_1 proseguirla regolarmente.
L'art. 15 del contratto inter partes prevedeva una clausola risolutiva espres- sa che attribuiva portata determinante all'inadempimento anche di una sola rata del canone d'affitto e nel caso di specie il corrispettivo dei mesi di mar- zo, aprile e maggio era stato versato in ritardo e quello di giugno dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Avverso tale decisione interponeva appello la , con ricorso Parte_1 depositato in data 22 dicembre 2022 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto (giudizio RG 721/2022).
Si costituiva in giudizio la con comparsa depositata in data CP_1
31 agosto 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
In data 19.01.2023 la notificava atto di precetto per rilascio e la CP_1
depositava istanza cautelare, evidenziando come nel caso de Parte_1 quo ricorressero giusti motivi di urgenza per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, posto che l'eventuale esecuzione della stessa avrebbe causato all'appellante un danno gravissimo ed irreparabile sia quanto ai rapporti con i lavoratori impiegati nella struttura sia con riguardo ai rapporti con gli ospiti della medesima.
La Corte sospendeva l'esecutorietà della sentenza inaudita altera parte, confermando la sospensione a seguito di dueinza tenutasi a trattazione scritta.
Con ordinanza 28 dicembre 2023 la Corte, stante il legittimo impedimento del relatore, rinviava la controversia per assegnazione a nuovo relatore al
3 14 febbraio 2024 e a tale udienza, disposta tale nuova assegnazione, la rin- viava per precisazione delle conclusioni al 25 settembre 2024.
Il sovraccarico del ruolo del nuovo relatore imponeva rinvio per i medesimi incombenti al 20 novembre 2024.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa-
vamo le conclusioni e, con ordinanza 26 novembre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appellante formula, avverso l'impugnata decisione, quattro motivi di gravame che possono essere come segue sintetizzati.
Primo motivo - error in iudicando e violazione di legge con riferimento all'applicabilità della normativa emergenziale al caso de quo, il travisamento dei presupposti di fatto e diritto, l'omessa e/o contraddittoria motivazione cir- ca un punto decisivo della controversia.
L'appellante deduce di avere regolarmente ottemperato al pagamento dei canoni fino a febbraio 2020 quando, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, ha dovuto fare fronte a spese di carattere straordinario e ur- gente per importi considerevoli per l'acquisto di DPI (mascherine, guanti, camici, sanificazioni, occhiali, gel, copriscarpe, tamponi).
Si è trattato di spese imprevedibili ma assolutamente necessarie a tutela del personale e degli ospiti e non è condivisibile l'argomentazione primo Giudi- ce, secondo cui si trattava di costi connessi all'ordinario rischio di impresa, così come non lo è l'affermazione secondo cui la cooperativa ha potuto pro- seguire nello svolgimento della propria attività senza subire ripercussioni negative, soltanto perché non interessata dai provvedimenti governativi di chiusura.
Nel periodo di lock down, infatti, la struttura, oltre a dovere affrontare ingenti ed imprevedibili spese, ha registrato mancati pagamenti delle rette per circa il 25% del totale, non sono state pagate da parte dell fatture Parte_2 Part già emesse per € 102.705,76 e inoltre la stessa non ha autorizzato l'emissione delle fatture relative ai mesi di maggio e giugno 2020, conte- stualmente riducendo l'inserimento di ospiti convenzionati.
Sussisteva pertanto una causa di forza maggiore che costituisce giusta cau- sa di esclusione della responsabilità del debitore.
4 Secondo motivo - error in iudicando con riferimento all'inadempimento dell'obbligazione posta a carico di . La violazione e falsa appli- Parte_1 cazione dell'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., e dell'art. 1456 cod. civ.
La , nel proprio ricorso, lamentava il mancato pagamento dei ca- CP_1 noni di marzo, aprile, maggio e giugno, ma alla data del deposito del ricorso medesimo (10 giugno 2020) i canoni di marzo, aprile e maggio erano stati pagati e quello di giugno lo fu a fine mese, prima ancora della notifica del ri- corso e del decreto di fissazione di udienza.
Le conclusioni della erano nel senso che essa intendeva valersi CP_1 della clausola risolutiva espressa in funzione del mancato pagamento delle quattro mensilità, ma così non era.
Prosegue l'appellante con l'evidenziare che la raccomandata dell'avv. Felici in data 18 maggio 2020 non conteneva la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e che, in presenza di siffatta clausola, la risoluzione non è automatica ma presuppone la dichiarazione della parte che intende avvalersene.
Si tratta di una dichiarazione che ha natura di atto negoziale ricettizio e quando la l'ha ricevuta (ossia con la notifica del ricorso in cui Parte_1 era esplicitata) i canoni erano già stati pagati e non poteva prodursi l'effetto risolutivo.
Terzo motivo - error in iudicando con riguardo alla gravità dell'inadempimento. La violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 cod. civ. e dell'art. 1456 cod. civ.
L'appellante deduce che le valutazioni delle parti all'epoca della conclusione del contratto devono essere integrate con gli imprevedibili accadimenti veri- ficatisi e con l'incremento dei costi di gestione.
La giurisprudenza più attenta e recente, inoltre, subordina l'operatività della clausola risolutiva espressa alla valutazione del comportamento del debitore secondo buona fede (cfr., in particolare, Cass 23868/2015 secondo cui la parte non inadempiente è tenuta a collaborare con la controparte secondo buona fede e Cass. 28987/2018, secondo cui la buona fede in executivis è da intendersi come regola di interpretazione ed esecuzione del contratto, ma anche come sua fonte integrativa che consente di preservare l'assetto giuri- dico ed economico stabilito dai contraenti anche in mancanza di regole ne- goziali specifiche).
5 Ad avviso della Cooperativa, la ha violato i doveri di solidarietà CP_1 di cui all'art. 2 Cost.
Quarto motivo - l'errore in ordine alla statuizione sulle spese di lite.
La impugna la statuizione sulle spese di lite in conseguenza Parte_1 dell'auspicata riforma della decisione di primo grado.
Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo di gravame, con conse- guente assorbimento dei rimanenti motivi.
In presenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto che la contiene si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'al- tra che intende valersi di tale clausola.
La dichiarazione è atto negoziale unilaterale e recettizio per il quale non so- no previste forme particolari e che, pacificamente, può essere contenuto nell'atto di citazione per la risoluzione del contratto, anche in maniera implici- ta.
Sebbene non esistano limiti temporali alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, fino al momento in cui tale dichiarazione non è formulata, è ammissibile l'adempimento tardivo della parte obbligata
(cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4911 del 5 maggio 1995, secondo cui: “
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art.
1456, comma 2 c.c.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, an- che in maniera implicita, purchè inequivocabile, pure nell'atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini pre- visti nel contratto per l'adempimento stesso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempie- re, seppure tardivamente, la sua obbligazione.”).
Il primo Giudice non ha fatto corretta applicazione dei succitati principi.
Il contratto d'affitto d'azienda inter partes (doc. 4 fascicolo primo grado ap- pellata) contiene, all'art. 15, una clausola risolutiva espressa, del seguente letterale tenore: “Il mancato adempimento da parte della parte affittuaria an- che di una sola delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ed in particolare il mancato adempimento anche di una sola rata del canone di af- fitto pattuito produrrà per la parte locatrice la facoltà di risolvere il contratto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c..”.
6 Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. Sez. II, Ordinan- za, 11/08/2021, n. 22725; Sez. III, Sentenza n. 11055 del 26 luglio 2002) quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto costituisce una clausola di stile, “con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto,
sicchè di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto invece in presenza di una valida clausola risolutiva espressa
“, ma la clausola che ci occupa individua specificamente come obbligazione il cui mancato adempimento facoltizza la locatrice a risolvere il contratto il mancato pagamento “anche di una sola rata del canone di affitto pattuito” e se ne può pertanto ritenere la validità.
Contrariamente, tuttavia, a quanto sostenuto dalla , la PEC in- CP_1 viata dall'avv. Filici alla Cooperativa in data 19 maggio 2020 (doc. 5 fascico- lo primo grado appellata) non contiene la manifestazione di volontà della parte di valersi della clausola, ma è piuttosto una diffida di pagamento in cui l'esercizio della facoltà di risolvere il rapporto ex art. 1456 c.c. è prospettata quale possibile conseguenza del perdurare dell'inadempimento ma non è in concreto esercitata.
Si legge, infatti, nella missiva in questione: “Formulo la presente in nome e per conto della , il cui Presidente .... mi Controparte_1 significa che Vi siete resi leciti omettere il pagamento delle mensilità di aprile
e maggio c.a. afferenti il contratto di affitto di azienda ... La condotta testé indicata costituisce grave inadempimento e, a norma dell'art. 15) del contrat- to in essere, conferisce facoltà alla di risolvere il rapporto ai CP_1 sensi dell'art. 1456 c.c..: Attese tali considerazioni Vi intimo di provvedere al pagamento delle mensilità scadute entro e non oltre giorni 2 dal ricevimento della presente, pari ad € 26.840 ... In difetto di quanto sopra ho già ricevuto mandato di procedere.”.
In disparte il fatto che la suddetta comunicazione non è firmata dalla parte personalmente, la vera e propria dichiarazione di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa si ha soltanto con il ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado, nelle cui conclusioni in effetti si legge (pag. 4): “- La Fon- dazione , intende avvalersi della facoltà di cui alla Controparte_1 clausola risolutiva espressa instando pertanto affinché il Tribunale, accertato
7 l'inadempimento lamentato, voglia dichiarare risolto il contratto di affitto
d'azienda...”.
A pag. 2 del ricorso introduttivo si legge poi che sarebbero insolute le fatture della relative ai canoni di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 CP_1
(fatture n. 9, 11, 14 e 15 del 2020, prodotte come doc. 3), ma dai documenti prodotti in primo grado dalla si evince che alla data di deposito Parte_1 del ricorso introduttivo (8 giugno 2020) le prime tre fatture erano già state pagate (in particolare, le fatture nn. 9 e 14 con bonifico in data 5 giugno
2020 – doc. 6c fascicolo primo grado appellante, e la fattura n. 11 con boni- fico in data 26 maggio 2020 – doc. 6d fascicolo primo grado appellante).
La fattura n. 15/2020 venne invece saldata con bonifico 1 luglio 2020 (doc.
6e fascicolo primo grado appellante), certamente prima della notifica di ri- corso e decreto di fissazione d'udienza.
Nessuna delle due parti ha versato in atti la notifica del ricorso ex art. 447 bis c.p.c. dalla , ma essa avvenne per certo Controparte_2 successivamente al 2 luglio 2020, poiché in tale data venne dal Tribunale ri- gettata l'istanza di anticipazione dell'udienza di discussione depositata dalla in data 24 giugno 2020, istanza il cui esito la non CP_1 CP_1 può non avere atteso prima di procedere alla notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza.
Ne consegue che, nel momento in cui la dichiarazione della di CP_1 volersi valere della clausola risolutiva espressa giunse a conoscenza della
, quest'ultima aveva adempiuto, sia pure tardivamente, alla pro- Parte_1 pria obbligazione di pagare il canone, sicché detta dichiarazione deve consi- derarsi priva di effetto.
Non può peraltro sottacersi che, secondo l'insegnamento del Supremo Col- legio (sez. II, sentenza n. 9356 del 14 luglio 2000), “la risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espres- sa postula non soltanto la sussistenza, ma anche l'imputabilità dell'inadem- pimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contrat- to, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'i- nadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'i- stituto della risoluzione, né, in particolare, configura un'ipotesi di responsabi- lità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadem- pimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun mo- do essere legittimamente pronunciata.” (nel medesimo senso confronta an-
8 che: Sez. II, Ordinanza n. 32681 del 12 dicembre 2019 e Sez. III, Sentenza
n. 19602 del 27 agosto 2013, secondo cui: “La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l'art. 1218 cod. civ., l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore almeno a
titolo di colpa.").
Nel caso di specie, la ha, ad avviso del Collegio, provato che il Parte_1 proprio inadempimento (rectius, il ritardo nell'adempimento) era incolpevole, posto che la, temporanea, crisi di liquidità derivava dalla necessità di soste- nere ingenti spese straordinarie (impreviste e imprevedibili) per dotare il per- sonale di indispensabili dispositivi di protezione individuale, nonché dai ritar- di nei pagamenti, da parte dell , delle fatture relative alle rette Parte_2 degli ospiti convenzionati (cfr. doc. 5 fascicolo primo grado appellante).
In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere totalmente riformata e tut- te le domande formulate in primo grado dalla devono essere ri- CP_1 gettate.
La riforma dell'impugnata decisione impone alla Corte di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regola- mento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccom- benza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio uni- tario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del
22 febbraio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la soccombenza della parte odierna appellata, devono porsi a suo ca- rico le spese, tanto di primo che di secondo grado, che si liquidano come segue in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore scaglione (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e della natura della controversia:
I grado:
1. fase di studio € 1.701,00
2. fase introduttiva € 1.204,00
3. fase di trattazione e istruttoria € 1.806,00
4. fase decisionale € 2.905,00
Totale complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
II grado:
9 1. fase di studio € 2.058,00
2. fase introduttiva € 1.418,00
3. fase di trattazione € 3.045,00
4. fase decisionale € 3.470,00
Totale complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA e oltre esborsi € 804,00
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta tut- te le domande formulate nel giudizio di primo grado da
[...]
; Parte_3
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute da parte ap- pellante che liquida, quanto al primo grado in € 7.616,00 per com- pensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ove dovuta e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00 per compensi di avvoca- to, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA ove dovuta e oltre esborsi
€ 804,00;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 27 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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