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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1850/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
e c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Parte_1
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 2.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 23/05/2025, i sig.ri e Parte_1 CP_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 21 Giugno 2008 e di esser dalla loro unione rispettivamente nati, il giorno 13/11/2006, il figlio e, il 07/07/2011, il Per_1 figlio . R_
Con provvedimento in data 30.5.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 2.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno (LI) il 21 Giugno 2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 165 – parte 2 – serie C – Anno 2008).
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e contribuiranno all'educazione del figlio minore tenendo conto delle di R_ lui naturali inclinazioni, condividendo e confrontandosi su ogni scelta educativa relativa al medesimo;
2) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi corresponsione di somme a titolo di mantenimento;
3) la casa familiare sita in Collesalvetti (LI), fraz. Stagno, Via A. Modigliani n.
1, in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata, con quanto la arreda e la correda, alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1 con i figli;
il Sig. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti Controparte_1 personali al momento del rilascio dell'abitazione coniugale, trasferendosi dal padre in Via Dante Alighieri n. 9.
4) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i R_ genitori che eserciteranno detto affidamento secondo le norme e lo spirito della legge 54/2006. L'amministrazione ordinaria nell'interesse del minore sarà esercitata dal genitore presso cui lo stesso si troverà al momento dell'atto di gestione, mentre le decisioni di maggior rilievo relative alla salute, all'istruzione e all'educazione saranno assunte insieme da entrambi i genitori.
5) Le parti dichiarano di aver entrambi concordemente compilato il piano genitoriale allegato al ricorso, e si riportano integralmente a quanto ivi specificatamente.
6) Con particolare riferimento ai tempi di permanenza e alle modalità di frequentazione del figlio minore con il padre, le parti concordano quanto segue: il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico e due
3 giorni interi alla settimana durante il periodo estivo, con possibilità di pernotto;
il week end da sabato mattina a domenica sera a settimane alterne.
Resta salva la possibilità per i genitori di accordarsi di volta in volta in base ai rispettivi impegni lavorativi, ai desideri e agli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, nei limiti delle rispettive possibilità e dietro congruo preavviso previsto.
7) trascorrerà il giorno di Natale con la madre e la festività successiva R_ del 26 con il padre, lo stesso farà durante le vacanze pasquali, operando il padre e la madre la regola dell'alternanza, in modo che il minore trascorra i detti periodi rispettivamente un anno con la madre ed un anno con il padre. I coniugi precisano altresì che anche le festività di San Silvestro e dell'Epifania saranno trascorse dal minore un anno con il padre ed un anno con la madre. E' fatto salvo ai coniugi, comunque ed in ogni caso, di accordarsi diversamente da quanto previsto nel piano genitoriale in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, e soprattutto dei desideri del figlio, ormai adolescente.
8) Quanto alle vacanze estive, potrà trascorrere 15 giorni anche R_ consecutivi con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno reciprocamente comunicare, non appena a conoscenza delle date, le settimane di ferie che trascorreranno con il minore al fine di evitare sovrapposizioni.
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e di R_
, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, il Sig. Per_1 verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 15 di ciascun CP_1 Pt_1 mese, l'importo complessivo di euro 600,00 (ovvero 300,00 euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo viene concordato tra le parti in ragione del fatto che il Sig. è CP_1 attualmente domiciliato presso il padre e non ha al momento da sostenere spese di locazione di un immobile. I coniugi pertanto concordano che, qualora il Sig. dovesse trasferirsi in locazione presso altra abitazione, l'importo CP_1 del mantenimento dei figli scenderà da euro 600,00 ad euro 500,00 mensili
(250,00 per ciascun figlio) dal momento in cui nel contratto di locazione decorrerà l'obbligo del pagamento del canone. L'importo dell'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie dei figli, i ricorrenti convengono che le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate saranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno. In ordine alle suddette spese le parti si riportano a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie redatto dal
CNF, in vigore;
11) I coniugi continueranno a corrispondere in misura del 50% ciascuno l'importo delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in
Collesalvetti (LI), fraz. Stagno, Via A. Modigliani n. 1, in comproprietà nella
4 misura del 50% tra le parti sino alla totale estinzione del piano di ammortamento.
12) L'autovettura “Hyundai Tucson IX35” Targata FM574RX, intestata al Sig.
e in uso al medesimo rimarrà a lui assegnata, mentre l'autovettura CP_1
“Hyundai I10” targata GR793NZ di proprietà del Sig. ma in uso alla CP_1
Signora rimarrà in uso alla medesima, che provvederà in via esclusiva Pt_1 al pagamento del finanziamento acceso per l'acquisto del suddetto mezzo;
le spese relative al passaggio di proprietà della suddetta autovettura saranno a carico del Sig. CP_1
I coniugi danno atto di aver acquistato insieme il ciclomotore “Kymco New
People” targato FF57652, intestandolo al Sig. pertanto, le spese per il CP_1 suddetto mezzo saranno a totale carico del medesimo.
13) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'uno dall'altra a qualunque titolo e/o ragione se non l'esatto adempimento delle sopraindicate condizioni.
14) I coniugi concordano fin d'ora di rilasciarsi il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per espatrio, anche per il figlio minore (passaporto o carta di identità).
I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni, essendo contitolari dei conti correnti.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2/10/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Parte_1
e c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Parte_1
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 2.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 23/05/2025, i sig.ri e Parte_1 CP_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 21 Giugno 2008 e di esser dalla loro unione rispettivamente nati, il giorno 13/11/2006, il figlio e, il 07/07/2011, il Per_1 figlio . R_
Con provvedimento in data 30.5.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 2.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse degli stessi;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Controparte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno (LI) il 21 Giugno 2008 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 165 – parte 2 – serie C – Anno 2008).
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e contribuiranno all'educazione del figlio minore tenendo conto delle di R_ lui naturali inclinazioni, condividendo e confrontandosi su ogni scelta educativa relativa al medesimo;
2) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a qualsiasi corresponsione di somme a titolo di mantenimento;
3) la casa familiare sita in Collesalvetti (LI), fraz. Stagno, Via A. Modigliani n.
1, in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata, con quanto la arreda e la correda, alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1 con i figli;
il Sig. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti Controparte_1 personali al momento del rilascio dell'abitazione coniugale, trasferendosi dal padre in Via Dante Alighieri n. 9.
4) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i R_ genitori che eserciteranno detto affidamento secondo le norme e lo spirito della legge 54/2006. L'amministrazione ordinaria nell'interesse del minore sarà esercitata dal genitore presso cui lo stesso si troverà al momento dell'atto di gestione, mentre le decisioni di maggior rilievo relative alla salute, all'istruzione e all'educazione saranno assunte insieme da entrambi i genitori.
5) Le parti dichiarano di aver entrambi concordemente compilato il piano genitoriale allegato al ricorso, e si riportano integralmente a quanto ivi specificatamente.
6) Con particolare riferimento ai tempi di permanenza e alle modalità di frequentazione del figlio minore con il padre, le parti concordano quanto segue: il padre terrà il figlio due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì e giovedì, dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico e due
3 giorni interi alla settimana durante il periodo estivo, con possibilità di pernotto;
il week end da sabato mattina a domenica sera a settimane alterne.
Resta salva la possibilità per i genitori di accordarsi di volta in volta in base ai rispettivi impegni lavorativi, ai desideri e agli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, nei limiti delle rispettive possibilità e dietro congruo preavviso previsto.
7) trascorrerà il giorno di Natale con la madre e la festività successiva R_ del 26 con il padre, lo stesso farà durante le vacanze pasquali, operando il padre e la madre la regola dell'alternanza, in modo che il minore trascorra i detti periodi rispettivamente un anno con la madre ed un anno con il padre. I coniugi precisano altresì che anche le festività di San Silvestro e dell'Epifania saranno trascorse dal minore un anno con il padre ed un anno con la madre. E' fatto salvo ai coniugi, comunque ed in ogni caso, di accordarsi diversamente da quanto previsto nel piano genitoriale in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi, e soprattutto dei desideri del figlio, ormai adolescente.
8) Quanto alle vacanze estive, potrà trascorrere 15 giorni anche R_ consecutivi con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno reciprocamente comunicare, non appena a conoscenza delle date, le settimane di ferie che trascorreranno con il minore al fine di evitare sovrapposizioni.
9) A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e di R_
, maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, il Sig. Per_1 verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 15 di ciascun CP_1 Pt_1 mese, l'importo complessivo di euro 600,00 (ovvero 300,00 euro per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo viene concordato tra le parti in ragione del fatto che il Sig. è CP_1 attualmente domiciliato presso il padre e non ha al momento da sostenere spese di locazione di un immobile. I coniugi pertanto concordano che, qualora il Sig. dovesse trasferirsi in locazione presso altra abitazione, l'importo CP_1 del mantenimento dei figli scenderà da euro 600,00 ad euro 500,00 mensili
(250,00 per ciascun figlio) dal momento in cui nel contratto di locazione decorrerà l'obbligo del pagamento del canone. L'importo dell'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie dei figli, i ricorrenti convengono che le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate saranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno. In ordine alle suddette spese le parti si riportano a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie redatto dal
CNF, in vigore;
11) I coniugi continueranno a corrispondere in misura del 50% ciascuno l'importo delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale sita in
Collesalvetti (LI), fraz. Stagno, Via A. Modigliani n. 1, in comproprietà nella
4 misura del 50% tra le parti sino alla totale estinzione del piano di ammortamento.
12) L'autovettura “Hyundai Tucson IX35” Targata FM574RX, intestata al Sig.
e in uso al medesimo rimarrà a lui assegnata, mentre l'autovettura CP_1
“Hyundai I10” targata GR793NZ di proprietà del Sig. ma in uso alla CP_1
Signora rimarrà in uso alla medesima, che provvederà in via esclusiva Pt_1 al pagamento del finanziamento acceso per l'acquisto del suddetto mezzo;
le spese relative al passaggio di proprietà della suddetta autovettura saranno a carico del Sig. CP_1
I coniugi danno atto di aver acquistato insieme il ciclomotore “Kymco New
People” targato FF57652, intestandolo al Sig. pertanto, le spese per il CP_1 suddetto mezzo saranno a totale carico del medesimo.
13) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni rapporto dare/avere e di non avere, pertanto, nulla altro a pretendere e/o richiedere l'uno dall'altra a qualunque titolo e/o ragione se non l'esatto adempimento delle sopraindicate condizioni.
14) I coniugi concordano fin d'ora di rilasciarsi il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per espatrio, anche per il figlio minore (passaporto o carta di identità).
I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni, essendo contitolari dei conti correnti.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2/10/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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