CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 284\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Mogliano Veneto (TV), quale impresa Parte_1
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del suo procuratore speciale,
dr. (giusta procura per notar di Treviso del Parte_2 Persona_1 CP_1
18\12\2014, rep. 186906 racc. 30368), rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa, presso il cui studio, in Fisciano (SA), alla via Gen. C. Nastri n. 17, elettivamente domicilia, come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE- appellato incidentale
E
1 e quali padre e germana del defunto , CP_2 CP_3 Persona_2
nonché quali eredi di (madre di ), elettivamente domiciliati in Persona_3 Persona_2
Casola di Napoli, alla via Roma n. 226, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Stile che li rappresenta e difende come da procura conferita in foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI – appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 314\2024, pubblicata in data 13\2\2024 dal
Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di danni da lesione personale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
27\3\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15\3\2024, la Parte_1
quale impresa designata per il FGVS per la Regione Campania, proponeva formale appello
[...]
avverso la sentenza n. 314\2024 del 20\12\2023 (pubblicata in data 13\2\2024 e notificata il
16\2\2024), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così statuiva: a) Dichiara, in
relazione al sinistro per cui è causa, da cui è derivato il decesso di , la Persona_2
responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata all'80% e la responsabilità
della vittima al 20 % e, per l'effetto, condanna la , quale impresa Parte_1
designata per la Regione Campania del F.G.V.S., in persona del l.r., al risarcimento del danno
liquidato in favore di nell'importo di euro 263.816,00, in favore di CP_2 CP_3
nella somma di euro 112.220,16, ed in favore di e per essa agli eredi costituiti Persona_3
in giudizio secondo le quote agli stessi spettanti, la somma di euro 253.048,00, a titolo di danno
non patrimoniale da perdita del congiunto, ed al risarcimento del danno patrimoniale
2 all'autovettura, liquidato in euro 10.600, 00, in favore degli eredi di oltre Persona_3
interessi legali sugli importi devalutati alla data del fatto e di anno in anno rivalutati fino al
soddisfo; a) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali in favore
degli attori, compensandole per il 20 %, e liquida le stesse in euro 436,00 per spese ed euro
23.354,40 per compenso professionale, oltre accessori di legge e con attribuzione al
procuratore antistatari>.
In particolare, con atto di citazione del 4\2\2027, e CP_2 Persona_3 CP_3
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, la
[...] [...]
quale impresa designata per il FGVS per la Regione Campania, rappresentando Parte_1
che in data 03/07/2005, alle ore 02:30 circa, l'autovettura Citroen C 3 tg. CR279GF, di proprietà
di e condotta da , mentre percorreva la carreggiata Nord Persona_3 Persona_2
dell'autostrada A/3 Napoli-Salerno, con direzione Napoli, giunta all'altezza del km 26 + 260
nel Comune di Scafati, veniva urtata nella parte posteriore da altra autovettura di grossa cilindrata di colore scuro;
che il conducente dell'auto tamponante dopo l'urto si dava alla fuga,
rimanendo ignoto;
che, a seguito dell'urto, perdeva il controllo del proprio Persona_2
veicolo, il quale, dopo aver urtato contro il guardrail e il muretto della piazzola di sosta, si ribaltava;
che in conseguenza del menzionato sinistro decedeva, mentre i Persona_2
trasportati sull'autovettura, e , rimanevano feriti;
che sul Controparte_4 Controparte_5
posto interveniva un'Ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato – Sottosezione
Polizia Stradale di Angri, la quale provvedeva a redigere rapporto sull'accaduto; che all'esito del procedimento penale n. 4402/2005, incardinato dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il GIP emetteva decreto di archiviazione in data 8\2\2006 per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
che la richiesta di risarcimento dei danni (cfr. tra le altre, racc. a\r del 24\3\2006) formulata nei confronti della convenuta non sortiva alcun effetto,
ragion per cui si rendeva necessario agire giudizialmente per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, per la perdita del congiunto e per i danni all'auto.
3 Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva la Parte_1
contestando l'an e il quantum richiesti, nonché eccependo comunque il limite del massimale di legge.
Nel corso del giudizio decedeva e si costituivano in prosecuzione i suoi eredi Persona_3
legittimi, e CP_2 CP_3
Di poi, rigettata la richiesta di provvisionale ed escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza del
5/9/2018, nonché verbale di udienza del 7/2/2019 per la teste e e del 16/5/2019 per Tes_1
il teste ), veniva disposta CTU medico legale (cfr. relazione del dott. Controparte_5 Per_4
, depositata in data 27\4\2021).
[...]
Infine, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc, il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva la sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure, ritenuta la domanda ammissibile e procedibile, sulla base all'istruttoria espletata accertava la responsabilità nella misura dell'80% in capo al conducente del veicolo rimasto ignoto, riconoscendo un concorso colposo alla vittima per il superamento del limite di velocità. Di conseguenza, il primo giudice condannava la al relativo risarcimento dei danni in favore degli attori per la perdita Parte_1
del rapporto parentale, liquidato facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
aggiornate all'anno 2022 (€ 263.816,00 per € 112.220,16 per CP_2 CP_3
ed € 253.048,00 in favore di e per essa agli eredi), e del danno patrimoniale per Persona_3
i danni riportati dal veicolo in proprietà di (€ 10.600,00). Le spese processuali Persona_3
venivano poste a carico della convenuta assicurazione per 80%, previa compensazione del restante 20%.
Con l'impugnazione in esame, la previa istanza di sospensione Parte_1
parziale, censurava la sentenza di primo grado per un unico e complesso motivo:
- il giudice di prime avrebbe omesso di esaminare la rituale e tempestiva eccezione del massimale di legge, che all'epoca ammontava ad € 774.685,35 senza motivare la condanna
4 ultra-massimale, pari a complessivi € 810.931,86. Invero, a detta di parte appellante, il primo giudice non avrebbe scomputato dal predetto massimale la somma di € 4.320,00 (di cui €
3.589,00 per risarcimento dei danni ed € 731,00 per interessi) corrisposta al trasportato
[...]
in virtù della sentenza n. 4535/2013 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore del CP_5
28/11/2023.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. preliminarmente, dichiarata l'ammissibilità
dell'appello a norma dell'art. 342 cpc, in accoglimento dell'Istanza, che viene contestualmente
proposta, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283
e 351 c.p.c., fino alla concorrenza della residua somma di €.40.566,51, ricorrendone gravi
motivi ricercabili sia nella fondatezza del presente appello, le cui motivazioni implicano la
palese nullità, inefficacia e infondatezza della prima decisione, sia nell'incerta solvibilità degli
appellati;
2. in riforma della sentenza impugnata, ridurre i risarcimenti degli appellati
proporzionalmente, ex art t. 140 e 291 c.a.p., entro i limiti residui del massimale minimo di
legge, dichiarando non dovute le somme ultra massimale liquidate dal primo giudice;
3. con
condanna degli appellati a restituire le somme, che l'appellante Società fosse costretta a
pagare a seguito dell'ingiusta ed errata sentenza di I grado;
4. vinte le spese del grado di lite>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e CP_2 CP_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e spiegando appello incidentale in ordine
[...]
all'omessa statuizione sul riparto tra le parti delle spese di CTU al fine di ottenere la condanna della al pagamento di dette spese nella misura dell'80%. Parte_1
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva (cfr. ordinanza del 9/10/2024), la causa veniva rinviata all'udienza del 27/3/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
5 Infine, con provvedimento del 1/4/2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27/3/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato e, pertanto, vada rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Natura dell'obbligazione del massimale di legge, mala gestio “impropria” ed
interessi.
La risoluzione della questione sottoposta all'attenzione di questa Corte, ossia gli effetti della mora dell'assicuratore in rapporto al limite del massimale – deve rilevarsi, che sulla dinamica del sinistro e sul riparto di responsabilità è ormai sceso il giudicato, in assenza di appello in merito – necessita di una premessa di ordine generale.
Per quanto riguarda la nozione di massimale va premesso, infatti, che secondo il principio sancito dalla Suprema Corte nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da
circolazione dei veicoli, la circostanza che l'obbligazione a carico dell'assicuratore nei
confronti del danneggiato abbia natura di debito di valuta, come tale assoggettato al principio
nominalistico e destinato, pertanto, a determinarsi entro il limite del massimale di polizza
ovvero in quello di legge (nella fattispecie disciplinata, ratione temporis, dagli artt. 19 e 21
della legge n. 990 del 1969), non esclude che la somma liquidata possa superare il massimale
in relazione agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti dall'assicuratore – che ritardi
ingiustificatamente il pagamento – secondo le condizioni previste dal primo e secondo comma
dell'art. 1224 c.c, ferma restando, peraltro, la necessità che in tale operazione si abbia sempre
riguardo al massimale convenuto dalle parti o a quello minimo di legge vigente alla data del
sinistro, essendo irrilevanti eventuali variazioni successive (Cass. n. 14199/2014)> (ordinanza n. 8900\22 del 27\1\22-18\3\2022).
In verità, l'obbligazione dell'assicuratore per la rca nei confronti del terzo danneggiato va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso di morte o lesioni personali causate è
6 di 90 giorni, decorrenti da quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento. Spirato
detto termine, quindi, l'assicuratore va incontro agli effetti della mora, a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 cc (cfr. Cass. n. 28811
dell'8\1\2019; Cass. n. 1083 del 18\1\2011).
La mora dell'assicuratore della rca nei confronti del danneggiato, però, ha conseguenze diverse a seconda che il massimale sia capiente o incapiente.
Fino a quando il massimale è capiente, l'obbligazione dell'assicuratore è una obbligazione di valore e la mora dell'assicuratore è insignificante, atteso che l'assicuratore ha l'obbligo di pagare al terzo danneggiato il medesimo risarcimento a questi dovuto dall'assicurato sia per capitale che per interessi compensativi, computati secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite
della 1995 (“Il saggio d'interesse andrà praticato nell'arco del ritardo ad oggi maturato, sui
singoli importi che originariamente apprezzati con espressione monetaria attuale all'epoca
dell'illecito istantaneo, si sono via via incrementati nominalmente fino all'importo liquidato in
base ai coefficienti ISTAT”, Cass. n. 1712 del 17\2\1995).
Di converso, quando il massimale è incapiente ab origine, l'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto l'intero massimale e si atteggia come una obbligazione di valuta – è una somma di denaro certa, liquida ed esigibile - con la conseguenza che, in caso di inadempimento,
l'assicuratore sarà tenuto, come qualsiasi debitore, al pagamento degli interessi legali dal giorno della mora e, se richiesto e provato, anche del maggior danno ex art. 1224, secondo comma,
cc.: se l'assicuratore della rca deve versare alla vittima l'intero massimale e non lo fa nei termini di legge, tale ritardo sarà a lui imputabile e dovrà sopportare le conseguenze giuridiche di tale ritardo secondo il principio di autoresponsabilità (cfr., tra le tante, Cass. n. 22054 del 22\9\2017;
Cass. n. 8676 del 2022).
Mai il massimale potrà essere superato a titolo di capitale.
Giova, infine, sottolineare che la mora debendi dell'assicuratore per la rca scatta al decorso del cd. spatium deliberandi di 90 giorni, decorrenti da quello in cui la vittima – o chi per lui – ha
7 richiesto per iscritto il risarcimento, perché superato detto termine l'assicuratore diventa automaticamente inadempiente nei confronti del danneggiato alla sua obbligazione di dare. Per
questa ragione si parla anche di “mala gestio impropria”, per distinguerla da quella vera e propria, consistente nella cattiva e colposa gestione degli interessi del proprio assicurato, che espone l'assicurazione al pagamento delle somme eccedenti il massimale anche a titolo di capitale.
Quindi, l'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c. ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass., Ordinanza n. 29924 del 20/11/2024;
Cass. n. 32720 del 16/12/2024). A nulla rileva, infatti, l'eventuale non chiarezza della dinamica del sinistro, visto che la vittima di un sinistro stradale beneficia nei confronti del conducente del veicolo antagonista, comunque, della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054,
comma secondo, c.c.: l'incertezza sulla dinamica del sinistro dovrebbe indurre qualsiasi assicuratore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma secondo, c.c., ad offrire quanto meno la metà del presumibile risarcimento.
Peraltro, nel caso di specie, la dinamica dell'incidente era stata già chiarita dalle sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla teste , nonché dal terzo Tes_1
trasportato, (cfr. sit del 2005\2006 allegate al fascicolo di parte di primo grado Controparte_5
della Pt_1
Riassumendo, l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, allorquando versi in mora (condizione, questa, che si verifica in virtù del mero decorso del termine ex art. 148,
commi 1 e 2, c. ass., e che non è esclusa dalla difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro o dall'intervento delle assicurazioni sociali o, ancora, dal difetto di prova di alcune voci di danno richieste dalla vittima), è tenuto, nel caso in cui il debito sia inferiore al massimale, a pagare al danneggiato gli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c.
8 (calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), e laddove,
invece, il debito sia superiore al detto massimale, a corrispondere gli interessi di mora su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1224, commi 1 e 2, c.c. (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 4668 del 14/02/2022).
Alla luce dei principi sin qui esposti, rileva questa Corte che nel caso di specie ricorra la prima ipotesi, ossia del massimale capiente sin dall'origine rispetto al danno causato.
In primo luogo, è evidente che le somme liquidate ai congiunti della vittima sono inferiori a quelle indicate nell'atto di appello dalla (€ 810.931,86 indicati in Parte_1
appello - € 629.084,16 liquidati in sentenza, oltre € 10.600 per danni auto), la cui somma appare
ictu oculi al di sotto del massimale di legge, pur considerando l'importo liquidato a
[...]
. CP_5
Inoltre, pur rendendo omogenei gli importi liquidati ai singoli danneggiati, mediante rivalutazione all'attualità, ossia fino alla data del pagamento 11\3\2025, il risultato non cambia:
- Per € 263.816,00 liquidati il 20\12\2023 con le tabelle di 2022, CP_2 Per_4
diventano € 274.743,24 attuali;
- Per € 112.220,16 liquidati il 20\12\2023 con le tabelle di Milano 2022, CP_3
diventano € 114.576,78 attuali;
- Per € 253.048,00 liquidati il 20\12\2023 con le tabelle di 2022, Persona_3 Per_4
diventano € 258.362,01 attuali;
- Per , € 3.589,00 liquidati nel 2013 (sentenza GdP di Nocera n. Controparte_5
4525\2013), diventano € 4.378,77 attuali.
L'importo complessivo dei danni causati dal sinistro, in moneta attuale, è pari ad €
652.060,80, che rimane al di sotto del massimale di legge ratione temporis vigente anche aggiungendo la somma liquidata per danni all'auto (€ 10.600,00).
Ne consegue, pertanto, che correttamente il primo giudice ha condannato la
[...]
al pagamento del risarcimento come sopra indicato, oltre gli stessi interessi Parte_1
9 compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c. (calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995).
In conclusione, per tutte le argomentazioni sin qui riportate l'appello principale va rigettato.
B. Appello incidentale: spese CTU.
Con il tempestivo appello incidentale, gli appellati deducevano l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale in relazione alla parte sulla quale dovevano gravare in via definitiva le spese di CTU,
chiedendo di porle per l'80 % a carico della e, così come statuito per Parte_1
le altre spese processuali.
Il motivo è fondato e va accolto.
E' noto, infatti, che si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020).
Quindi, l'omessa pronuncia non può essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale, ma è deve essere fatta valere con specifico appello, principale e\o incidentale.
Pertanto, verificata la totale assenza di qualsivoglia sia pur minima statuizione sul punto da parte del primo giudice, l'appello incidentale va accolto e, per l'effetto, ad integrazione della sentenza qui appellata le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della per l'80% e per il restante 20% a carico delle Parte_1
parti appellanti incidentali in solido.
C. Spese processuali.
Il governo delle spese di lite del giudizio di appello segue la soccombenza e sono liquidate così
come in dispositivo ai minimi, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Stile per dichiarato anticipo.
10 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_3
quali padre e germana del defunto , nonché quali eredi di Persona_2 Persona_3
(madre di ), nonché sull'appello incidentale proposto da questi ultimi, ogni Persona_2
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 314\2024
emessa in data 20\12\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, ad INTEGRAZIONE della sentenza n. 314\2024 emessa in data 20\12\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore, PONE in via definitiva le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della
[...]
per l'80% e per il restante 20% a carico delle parti appellanti incidentali in Parte_1
solido;
3) CONDANNA la al pagamento in favore degli appellati delle Parte_1
spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 6.000,00 per competenze professioni ed € 147,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Stile
per dichiarato anticipo;
4) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte
11 dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Elena Del Forno-
12