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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1266/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1266 dell'anno 2023
T R A
, in persona Parte_1
del Direttore Generale pro tempore, (C.F. e Partita IVA ), rappresentato e difeso per P.IVA_1
procura allegata in calce all'atto di appello, dal sottoscritto Avv. Michele Mondelli, presso il cui studio domicilia;
- appellante -
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ) e (C.F. ), in proprio e quali C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Michele Maiellaro del foro di Persona_1
, giusta delega in atti, Pt_1
- appellati e appellanti in via incidentale -
pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 12.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , e dell' – Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rispettivamente moglie e figli del defunto – hanno convenuto innanzi al Persona_1
Tribunale di Foggia il , chiedendo Parte_1 all'adito Tribunale di accertare la responsabilità del resistente nella causazione del decesso del proprio congiunto – ricoverato presso la detta struttura il 28.11.2015, dimesso il Persona_1
02.12.2015 e deceduto nella serata del medesimo giorno – per l'omesso svolgimento degli accertamenti necessari a diagnosticare la rottura della milza che ha condotto alla morte del paziente e, per l'effetto, condannare la resistente al ristoro risarcimento del danno in favore dei ricorrenti nella complessiva misura di € 1.116.040,00 di cui € 120.000,00 a titolo di danno jure hereditario (danno biologico temporaneo e danno morale soggettivo patito in vita dal Sig. ed ereditato dalla Persona_1 moglie e dai figli) o la diversa somma di giustizia da ripartire tra i ricorrenti ex art.581 cod. civ. ed €
996.040,00 o la diversa somma di giustizia a titolo di danno jure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) a liquidarsi secondo le Tabelle a punti del Tribunale di Milano 2022 ed in particolare, per tale ultimo titolo, alla € 323.040,00, a e CP_1 Controparte_2 CP_3
€ 336.500,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla data del decesso al
[...] soddisfo, oltre vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso, previo mutamento del rito e Parte_1 rinnovazione della CTU espletata in sede di atp.
Istaurato il contraddittorio, istruita la causa sulla base della documentazione in atti e con l' acquisizione del fascicolo di ATP rg 8633/2019, con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.09.2023 pubblicata il 21.09.2023 il Tribunale di Foggia ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta, condannando la resistente al pagamento :
o in favore di euro 294.201,00, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 soddisfo;
o in favore di euro 284.394,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Controparte_2
o in favore di euro 294.201,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, Controparte_3 il tutto con vittoria di spese del giudizio di merito e dell'ATP, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, con diritto della parte anticipatrice alla restituzione di quanto già versato.
Avverso la detta ordinanza il ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
17.10.2023 innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi :
1) Omessa menzione nell'impugnata ordinanza della sentenza della Corte d'Assise che ha condannato i responsabili dell'aggressione al defunto che ha comportato il suo ricovero in pagina 2 di 14 ospedale e assolto in sede penale i medici che si sono occupati del defunto dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato, fatto nuovo allegato in primo grado, essendosi limitato il
Giudice a quo a richiamare le consulenze espletate in sede penale e civile e disattendendo l'istanza dell'appellante di esibizione del testo integrale della sentenza;
2) Erroneità della motivazione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui non ha preso posizione in ordine alla richiamata sentenza penale e alle deduzioni dell'appellante addotte sui fatti nuovi allegati nel giudizio di merito a riprova della corretta condotta dei sanitari del
, disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata nella Parte_2 motivazione del provvedimento impugnato, poiché il Giudice, pur avendo prospettato una perdita di chances sul decesso incidente ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.civ., ha ritenuto che le maggiorazioni da riconoscere nel caso di specie – non note – sono compensate con le minori chance di sopravvivenza dovute alla pregressa patologia della vittima, attribuendo efficacia causale esclusiva alla condotta medica;
3) Mancata comparazione tra la ricostruzione dei fatti addotta dalla CTU e quella offerta dal , oltre a quella derivante dalla sentenza penale citata, assumendo il primo Parte_1 elaborato peritale a base della sua redazione unicamente quanto narrato dagli appellati, addirittura ampliando il novero delle condotte negligenti imputate ai sanitari del nosocomio e liquidando un danno da responsabilità piena e non concorsuale sulla base della pregressa patologia. Ha, inoltre, lamentato il mancato accoglimento dell'istanza di mutamento del rito avanzata dal , giustificata dalla specialità della materia, degli elementi da valutare ai Parte_1 fini della decisione e delle nuove prove emerse in sede penale;
4) Omessa valutazione dell'esito del giudizio penale, avente rilievo dirimente poiché in quella sede i sanitari sono stati assolti la formula “perché il fatto non sussiste” e non essendosi costituiti volontariamente gli appellati parte civile - avendo costoro dato atto della pendenza del procedimento penale nel ricorso per atp - e derivando l'assenza di colpa non da fatto personale del condebitore, non potendo coesistere due diverse rappresentazioni dei fatti, poichè i giudici penali hanno evidenziato nella motivazione della sentenza che il paziente è stato visitato ogni giorno e che l'addome si è presentato sempre trattabile;
5) Violazione del diritto di difesa scaturente dall'omesso mutamento del rito e mancata possibilità di integrare difese e prove;
6) Mancata allegazione dell'inadempimento dei sanitari da parte degli appellati, avendo questi ultimi fatto riferimento ad una generica “negligenza” consistente nell'omissione di
“tempestivi atti medici al caso concreto”, senza individuare la specifica condotta attiva oppure omissiva idonea a cagionare la morte del paziente, mancando nel provvedimento impugnato ogni specifico riferimento sul punto. In particolare, l'appellante ha segnalato che :
a) l'originaria diagnosi di “trauma toraco addominale chiuso” è stata resa in sede di triage non da personale qualificato e non è completa (come anche confermato in sede penale dal ct della Procura) ma da infermiere sulla base delle dichiarazioni del paziente che nella specie ha mentito sull'origine dei traumi riportati e taciuto sulle pregresse patologie (cirrosi epatica e pagina 3 di 14 splenomegalia emerse solo in sede di autopsia), in assenza di fratture costali o del cranio, di contusioni addominali ovvero di emorragie, per cui il defunto correttamente è stato ricoverato in neurochirurgia ove è stato preso in esame il solo distretto cranico, degno di attenzione;
b) dalla cartella clinica si evince che il defunto non ha lamentato dolori addominali e le radiografie non hanno evidenziato fratture, essendo evidenti quelle al volto, mentre il dolore riferito da un'infermiera nel diario non era lancinante e ben localizzato come in caso di presenza di lesione addominale, sicchè la rottura della milza non si è verificata durante il ricovero, trattandosi di evento non prevedibile, né evitabile, avendo avuto il suo peso la cirrosi epatica che il defunto non ha riferito ai sanitari, sicchè la milza macroscopicamente ingrossata
è risultata più sensibile agli agenti esterni quali le percosse e non essendo emerso il cd segno di
Kehr ma una semplice dolorabilità alla digitopressione emicostato destro e sinistro;
c) la CTU espletata in sede di atp è stata redatta sulla base di un approccio ex post come già contestato in primo grado, soprattutto in assenza di segni e sintomi atti a ritenere la sussistenza della lesione addominale;
d) la splenomegalia è stato fattore determinante o quantomeno concomitante per la rottura dell'organo, probabilmente dovuta ad un sobbalzo mentre era in uno dei due autobus che lo riconduceva a casa, posto che la rottura della milza è un fenomeno estremamente doloroso che sarebbe balzato all'occhio dei medici;
e) l'unico episodio di dolore addominale è avvenuto di notte e mentre il defunto era nel corridoio intento ad usare il telefonino, attività che non sarebbe stata praticabile da soggetto colpito da vasto trauma addominale;
f) le ferite erano compatibili con la dinamica di sinistro stradale, il tutto sulla base delle note tecniche di cui alla relazione del ctp dott.ssa che in sede penale ha chiarito come Per_2 la splenectomia non sia l'unico rimedio praticabile, tenuto conto che gli esami eseguiti hanno escluso la lesione alla milza;
7) Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è avvenuta la liquidazione dell'intero danno nonostante vi sia stata una mera perdita delle chances di sopravvivenza con riduzione della misura percentuale al di sotto del 50%, domanda diversa da quella risarcitoria proposta dai ricorrenti ed erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma in luogo di quelle di Milano.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta, oltre vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto e in ogni caso il rigetto del gravame perché infondato nonché, in accoglimento delle domande riproposte non accolte e/o superate dall'ordinanza impugnata, la correzione dell'impugnato provvedimento per le ragioni di cui in narrativa, oltre vittoria di spese pagina 4 di 14 e ristoro del danno ex art. 96 cpc con reiterazione della prova testimoniale articolata in primo grado.
Hanno, in particolare, evidenziato che :
a) L'appello risulta inammissibile ex art. 348 bis cpc, poiché l'appellante ha richiesto nel giudizio di primo grado – nonostante le decadenze maturate e la ferma opposizione degli appellati – di poter esibire copia della sentenza resa in sede penale, ben potendo questi acquisire copia integrale della sentenza - depositata dai giudici penali il 03.08.2023 - e richiedere tempestivamente l'autorizzazione al deposito del documento e non ha precisato o dimostrato se la sentenza è passata in giudicato. La sentenza peraltro non è rilevante ai fini di causa, risultando i sanitari del nosocomio assolti ex art. 530, comma 2 cpp perché il Pt_2 fatto non costituisce reato e non ha efficacia di giudicato, rilevando unicamente la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto;
b) L'appello risulta inammissibile per genericità ex art. 342 cpc;
c) Il Giudice di Prime correttamente non ha proceduto al mutamento del rito, alla Pt_3 luce delle facoltà conferitegli dall'art. 702 ter, comma 5 cpc;
d) Gli appellati hanno da subito indicato gli specifici profili di responsabilità dei sanitari, provando giudizialmente il nesso di causalità (omessa diagnosi di lesione splenica della milza), il danno conseguito (emorragia) e richiamando le considerazioni rese in sede di CTU;
e) Il Giudice di Prime Cure non si è appiattito sulle valutazioni dei CTU, suffragandole con idonei riferimenti giurisprudenziali, il tutto alla luce dei dati della cartella clinica e tenuto anche conto che le testimonianze valorizzate rese in sede penale dall'appellato afferiscono a giudizio promosso contro parti diverse, sono state acquisite senza il contraddittorio e che hanno condotto ad una assoluzione per mancata prova dell'elemento soggettivo del reato e non sono rilevanti, anche tenuto conto che nell'anamnesi patologica viene riportato “pz etilista”;
f) Vi è stato il corretto riconoscimento in favore del diritto dei prossimi congiunti al danno da perdita del rapporto parentale.
Hanno, infine, riproposto ex art. 346 cpc le domande non accolte e/o superate dal Primo Giudice tra cui :
➢ il danno patito jure successionis quale danno biologico temporaneo per il decesso avvenuto dopo apprezzabile lasso di tempo (28.11.2015 accettazione-dimissioni
02.12.2015 e morte alle 23,05 dello stesso giorno) e quale danno morale soggettivo per la sofferenza fisica e spirituale patita dal defunto durante cinque giorni con sempre maggiori difficoltà respiratorie e dolori, portandolo a spegnersi in condizioni di lucidità, nonostante i continui dolori lamentati e le crescenti difficoltà respiratorie come da relazione del dott. e SIT rese dalla moglie del defunto;
Per_3
pagina 5 di 14 ➢ il danno jure proprio con la perdita del rapporto parentale con il fortissimo legame degli appellanti con il defunto (vedi fotografie, relazioni psicologiche e documenti allegati), chiedendo espressamente l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, non applicate dal Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.02.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente e in punto di rito va osservato che gli appellati hanno riproposto ex art. 346 cpc tutte le domande non esaminate e/o superate dal Giudice di Primo Grado (meglio dettagliate in seguito) costituendosi in giudizio il 05.12.2023 a fronte dell'udienza indicata in citazione del 22.01.2024 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 347 cpc, così proponendo appello incidentale, il quale non necessita di formule sacramentali, avendo costoro richiesto la correzione (rectius modifica) della sentenza impugnata per le parti non accolte o superate dal Giudice a quo, il tutto fatto salvo quello che si chiarirà in prosieguo.
Nel merito, l'appello proposto in via principale merita la sorte del rigetto.
Omesso esame e/o menzione nell'impugnata ordinanza della sentenza con cui la Corte d'Assise di
Foggia ha condannato gli aggressori del defunto per il delitto di cui agli artt. Persona_1
110, 584 e 585 cp, assolvendo il personale sanitario del nosocomio foggiano dal delitto di cui agli artt. 40,41, 113, 589 anche con riferimento all'art. 590 sexies cp (richiamato nei motivi sub 1-2-4 descritti in premessa).
Il motivo di impugnazione è infondato.
Si osserva, invero, che la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante (in particolare Cass.
26881/2022) a fondamento della vincolatività della sentenza assolutoria emessa in sede penale nei confronti dei sanitari in servizio presso l'appellante risulta non applicabile alla fattispecie Parte_1 che qui ci occupa, vertendo la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in ipotesi di assoluzione
“perché il fatto non sussiste”.
A ciò va aggiunto che costituisce eccezione al principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, la previsione dell'art. 652 c.p.p. secondo cui (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice) “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei pagina 6 di 14 confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Detta eccezione non puo' essere applicata in via analogica oltre i casi espressamente previsti, dovendosene anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega (tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14770; Cass., 8 marzo 2013, n. 5898; Cass., 29 agosto 2013, n. 19863; Cass., 18 novembre
2014, n. 24475; Cass., 5 aprile 2016, n. 6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470;Cass., 13 giugno 2018, n.
15392; Cass., 3 luglio 2018, n.17316).
Peraltro, nella medesima sentenza citata dall'appellante viene chiarito che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione -per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (per tutte, Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768). 11. - L' efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso “contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.c.” (così tra le molte, la citata
Cass. n. 19863/2013; cfr. anche Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4764)”.
Nel caso di cui si discute, invece, non solo la sentenza penale in questione non risulta (come contestato dagli appellanti sin dal primo scritto difensivo) passata in giudicato (nulla avendo documentato in proposito la parte appellante) ma in questa il personale medico in servizio presso il Policlinico appellante è stato assolto con la diversa formula adottata ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp “perché il fatto non costituisce reato”.
A ciò va aggiunto che la parte appellante ha formulato solo in data 20.09.2023 istanza di
“autorizzazione al deposito” della motivazione della sentenza penale da lei acquisita, risultando il provvedimento impugnato depositato il 19.09.2023, sicchè il Giudice di non poteva tenere Parte_4 conto dell'istanza, avendo già emesso il provvedimento conclusivo del giudizio.
Quanto alla mancata allegazione dell'inadempimento dei sanitari da parte degli appellati, avendo questi ultimi fatto riferimento ad una generica “negligenza” consistente nell'omissione di “tempestivi atti medici al caso concreto”, senza individuare la specifica condotta attiva oppure omissiva idonea a cagionare la morte del paziente, mancando nel provvedimento impugnato ogni specifico riferimento
(punto 6) ed ampliamento in sede di atp da parte dei CTU nominati del novero delle condotte ascrivibili ai sanitari (punto 3), è qui sufficiente osservare che da un lato il ricorso ex art. 702 bis cpc pagina 7 di 14 risulta oltremodo specifico nella descrizione della vicenda sanitaria che qui ci occupa, avendo gli appellati indicato (pagg. 4-5-7 e 8) gli specifici approfondimenti strumentali (tac, emocromo di controllo) che avrebbero consentito di apprezzare a livello diagnostico la lesione splenica che ha cagionato la morte del paziente.
Inoltre, gli appellati nel ricorso introduttivo hanno fatto propri nel ricorso i rilievi formulati dai
CC.TT.UU. avverso la condotta dei sanitari del nosocomio appellante, i quali non risultano nelle conclusioni raggiunte avere travalicato i limiti dell'incarico ricevuto nella parte in cui hanno rilevato la colpa anche dei sanitari del reparto di neurochirurgia ove il defunto è stato ricoverato, avente ad oggetto, tra l'altro, “la sussistenza del nesso causale tra l'omesso espletamento di ordinari esami diagnostici strumentali (….) e il decesso”.
Violazione del diritto di difesa scaturente dall'omesso mutamento del rito e mancata possibilità di integrare difese e prove (motivo di appello sub 5).
Il motivo di appello è infondato, posto che l'omesso mutamento del rito costituisce facoltà spettante al giudice adito ai sensi dell'art. 702 ter comma 4 cpc e che la parte appellante non ha neppure chiarito nei motivi di appello in che modo sarebbe stato leso il proprio diritto di difesa, specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte (vedi con riferimento all'omessa concessione in primo grado dei termini ex art. 183, comma 6 cpc Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).
Motivi di impugnazione (meglio specificati nei punti 3 e 6 lettere a-b-c-d-e-f della premessa in fatti) relativi alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici in sede di atp e nella consulenza redatta in sede di indagini preliminari, sulle quali il Giudice di Prime Cure si è sostanzialmente “appiattito” senza tenere conto delle contestazioni formulate dall'appellante.
I motivi di appello – da esaminarsi congiuntamente - risultano infondati.
Costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c.,
n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 12445/2020).
pagina 8 di 14 Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (così,
Cass. n. 11081/2020).
Ebbene, se è vero che il cd triage è costituito da una verifica preliminare delle condizioni del paziente al fine di individuare in linea sommaria la gravità del caso al fine di assegnare l'ordine di priorità nell'accesso al pronto soccorso, è anche vero che :
- risulta segnalata in sede di triage la possibilità di trauma toracico-addominale, tant'è che il paziente ha riportato anche “dolorabilità alla digitopressione” dell'emicostato dx e sin
(lesioni compatibili sia con un incidente auto-pedone che con un “pestaggio” quale quello in realtà subito dal defunto);
- in sede di ricovero in neurochirurgia nel diario infermieristico delle h 3,20 del giorno del ricovero viene riportato che il paziente è dispnoico;
- la rx toracica eseguita il giorno successivo segnala la presenza di “strie disventilative in sovrabasale sinistra”, costituite da (pag. 36 CTU in sede di atp) da “aree di atelectasia (ossia di collasso) del polmone che “compaiono come per ridotta escursione della base polmonare di sinistra a causa di una sottostante patologia (ematoma splenico esitato successivamente in rottura di milza)”.
Tale conclusione risulta ancora più condivisibile, ove si consideri che proprio in sede di dimissioni (doc. 1 pag. 2 fasc. appellati) viene riportato alla voce “anamnesi patologica remota” la dicitura “pz etilista” (circostanza evidenziata anche nella relazione del ct della
Procura della Repubblica prof. ), menzione che – nonostante il paziente abbia taciuto Per_3 della patologia pregressa (cirrosi epatica) – non esonerava, ma anzi avrebbe dovuto indurre i sanitari del (e a maggior ragione i medici del reparto di Neurochirurgia prima Parte_2 delle dimissioni) in presenza di dolori intercostali in sede di Pronto Soccorso, di successive algie diffuse in sede di ricovero e delle riscontrate strie ad un doveroso approfondimento diagnostico nella regione addominale che avrebbe fatto riscontrare certamente la compromissione della milza, posto che l'assunzione di sostanze alcooliche implica una verosimile maggiore fragilità della regione addominale (in particolar modo fegato e milza, rinvenuta come ingrossata in sede di autopsia) in caso di traumi, sia che questi siano pagina 9 di 14 riconducibili a sinistro stradale che a pestaggio ad opera di terzi, il che rende completamente irrilevante la dichiarazione menzognera resa dalla vittima in sede di triage in merito all'origine dei danni fisici riportati.
Corretto appare l'approccio dei consulenti incaricati in sede di atp, posto che costoro non si sono limitati – come genericamente evidenziato dall'appellata – a compiere un giudizio ex post sulla base di una mera cronistoria degli eventi di causa, ma hanno formulato in maniera espressa il cd giudizio controfattuale secondo cui gli approfondimenti strumentali omessi dai sanitari avrebbero consentito secondo il criterio “più probabile che non” di procedere ad una diagnosi tempestiva delle lesione splenica, intervenendo chirurgicamente con esito positivo per il paziente, laddove le dimissioni (avvenute nella tarda mattinata del 02.12.2015) sono seguite da successivo ricovero in ospedale a seguito di intervento del 118 alle ore 22,37 e con successiva morte alle 23,05.
Peraltro, gli stessi CTU hanno ribadito che le lesioni spleniche, oltre ad essere complicanza frequente nei traumi addominali e in taluni casi - e ciò al fine di confutare la doglianza relativa all'assunta assenza di dolori addominali, riferita invero nel diario inferiermieristico in atti - possono non presentare peritonismo o difesa addominale (pagg. 24 e 25 CTU) ma l'assenza di tale sintomatologia avrebbe dovuto – come già detto – imporre maggior cautela tenuto conto dell'anamnesi remota del paziente, della circostanza (pure evidenziata dal ct del PM in sede) che le dimissioni (avvenute poche ore prima del peggioramento delle condizioni di salute del defunto) non sono state precedute – e sul punto nulla ha dedotto la difesa del – neppure Parte_1 dall'esecuzione di un esame di routine come l' emocromo (pag. 80 relazione ct della Procura in atti).
Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è avvenuta la liquidazione dell'intero danno nonostante vi sia stata una mera perdita delle chances di sopravvivenza con riduzione della misura percentuale al di sotto del 50%, domanda diversa da quella risarcitoria proposta dai ricorrenti ed erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano (motivo di impugnazione sub 7 della premessa).
Il motivo di impugnazione è infondato, poiché la sussistenza della pregressa patologia (cirrosi epatica) di cui soffriva il non puo' essere considerata quale concausa nella Persona_1 produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.civ.
Sul punto, infatti, giova rammentare che (Cass. 32567/2021), in tema di colpa medica non si puo' stabilire l'esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera con ristoro dell'intero danno patito, senza tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il danno o soltanto ridotto, posto che nel primo caso spetterà l'intero risarcimento del danno e nel secondo dovrà valutarsi l'eventuale misura percentuale di concorso ex art. 1227, comma 1 c.civ.
Ebbene, nel caso di specie, i consulenti tecnici hanno chiarito che la diagnosi tempestiva della lesione alla milza, ove tempestivamente rilevata e trattata chirurgicamente, avrebbe salvato la vita pagina 10 di 14 del defunto, evitando l'evento morte in conseguenza del quale gli appellati hanno formulato domanda di ristoro del danno, loro spettante per l'intero.
Il motivo di impugnazione relativo all'assunta erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano risulta poi inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1 cpc, in quanto l'appello proposto non riporta alcuno specifico motivo di critica alle ragioni che hanno indotto il Giudice a quo all'adozione di tale criterio di liquidazione del danno (cfr. Cass.
7675/2019).
Alla luce di quanto precede, l'appello proposto in via principale va dichiarato inammissibile per le ragioni di cui al punto che precede e rigettato per il resto.
Quanto all'appello proposto in via incidentale dagli appellati mercè la riproposizione ex art. 346 cpc delle domande non accolte o superate dal Giudice di Prime Cure relativamente alle due voci di danno richieste nell'originario ricorso, con particolare riferimento al ristoro dei danni spettanti agli appellati iure hereditario, nonchè alle maggiori somme asseritamente loro dovute per il danno da perdita del rapporto parentale (cd danno patito dai familiari iure proprio), questo va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1 cpc.
Quanto al danno patito dai prossimi congiunti iure hereditario – non riconosciuto dal Giudice di
Prime Cure -, questo viene individuato dagli appellati nel danno biologico temporaneo patito dal congiunto dalla data di ricovero a quella del decesso e nel cd danno morale soggettivo cd danno catastrofale o danno morale terminale.
Entrambe le voci di danno non possono essere riconosciute, ove si consideri che il danno biologico temporaneo consiste nella perdita della possibilità, durante una malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, sussistente sia quando la malattia termini con la guarigione, sia quando finisca con il decesso.
Pertanto, la persona che, in conseguenza di un fatto illecito, rimanga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità temporanea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, dal momento delle lesioni e prima della morte, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.
Ebbene, nel caso di specie è qui sufficiente osservare che la compromissione dell'integrità psico- fisica del defunto è scaturita causalmente dalla condotta degli aggressori dell' , i quali gli Per_1 hanno cagionato le lesioni al volto e all'addome che lo hanno indotto a presentarsi al Pronto
Soccorso dell'ospedale appellante per essere curato con successivo ricovero nel medesimo nosocomio.
pagina 11 di 14 Quanto poi al danno cd tanatologico, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26772; Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n.
26773), subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire coscientemente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata
(Cass. 20/8/2015 n. 16993; Cass. 8/4/2010 n. 8360; Cass. 23/2/2005 n. 3766; Cass. 1/12/2003 n. 18305).
Orbene, il danno cd catastrofale puo' essere escluso nel caso di specie, non emergendo dagli atti esibiti la “percezione della lucidità della propria fine” da parte del defunto, tenuto conto che sul punto l'arresto cardio-respiratorio e il successivo decesso si sono verificati in un brevissimo lasso temporale (poche ore a partire dal pomeriggio delle dimissioni sino al decesso, avvenuto nella tarda serata del medesimo giorno con la precipitazione delle condizioni di salute del defunto, rientrato – circostanza addotta dall'appellante sin dalla sua costituzione in giudizio in primo grado – al proprio domicilio da solo e con mezzi pubblici) non potendosi sul punto utilizzare le dichiarazioni rese a sommarie informazioni in sede penale da parte della stessa appellata Controparte_1
(richiamate a pag. 21 dell'atto di appello circa l'assunto stato di agonia del marito), né quanto riportato dalla relazione psicologica in atti (doc. 9 pag. 4) nelle quali il consulente dott.ssa Per_4 si limita a riportare le dichiarazioni della stessa appellata, non utilizzabili al fine di provare l'effettiva esistenza di tale voce di danno.
L'ulteriore motivo di appello incidentale volto ad ottenere maggiori somme a titolo di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale va, invece, dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1 cpc.
Infatti, “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (cfr. Cass. 7675/2019) .
Pertanto, se è vero che in linea generale la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali, avendo peraltro la parte appellata (costituitasi tempestivamente) richiesto la
“correzione” dell'impugnata sentenza, è anche vero che gli eredi del , nell'invocare il Per_1 riconoscimento di ulteriori somme per il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, si sono limitati – dopo avere inizialmente condiviso alle pagg. 18 e 19 l'applicazione delle tabelle del
Tribunale di Roma da parte del Giudice di Prime – ad invocare l'applicazione delle tabelle del Pt_3
Tribunale di Milano in luogo delle tabelle del Tribunale di Roma utilizzate dal Giudice a quo nell'impugnata sentenza, senza formulare uno specifico motivo di critica all'impugnata sentenza nel pagina 12 di 14 quale indicare le specifiche ragioni per le quali ritenga in concreto non satisfattivi gli importi – per nulla modesti – liquidati dal Giudice di prime limitandosi alla mera riproposizione ex art. 346 Pt_3 cpc delle domande proposte in primo grado (cfr. pagg. da 22 a 29 della comparsa di costituzione e risposta in appello che risultano meramente riproduttive del contenuto del ricorso ex art. 702 bis cpc alle pagg. da 10 a 19).
Le statuizioni che precedono implicano anche il rigetto della domanda ex art. 96 cpc, avente natura accessoria rispetto all'appello incidentale in oggetto.
L'esito dell'appello proposto in via principale e la sorte dell'appello incidentale proposto (in parte infondato e in parte inammissibile) implicano la compensazione tra le parti ex art. 92, comma 2 cpc delle spese processuali.
Va, infine, dato atto che la parte appellata non si è limitata a resistere all'avverso appello ma ha proposto appello incidentale in relazione ai punti della sentenza rispetto ai quali è risultata soccombente senza però presentare - in relazione all'appello incidentale proposto - nuova istanza di ammissione al beneficio, tant'è che gli appellati (vedi ultima pagina della comparsa di costituzione) hanno dichiarato di risultare ammessi al gratuito patrocinio in forza dei provvedimenti resi dal COA di nel giudizio di primo grado, non potendo invece ex art. 120 DPR 115/2002 operare Pt_1 automaticamente l'ammissione disposta per il primo grado anche per i gradi successivi ove la parte intenda impugnare la sentenza perché soccombente (Cass. 11470/2019).
Pertanto, deve mandarsi alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato, non corrisposto dagli eredi in relazione all'appello incidentale formulato. Per_1
L'appellante in via principale e gli appellanti in via incidentale dovranno, infine, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato per l'appello principale ed incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 17.10.2023 da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.09.2023 Parte_1 pubblicata il 21.09.2023 e sull'appello incidentale proposto da , Controparte_1
e in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara inammissibile l'appello proposto in via principale nei termini di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamati) e per il resto lo rigetta;
pagina 13 di 14 - dichiara inammissibile l'appello incidentale per le ragioni di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamate) e per il resto lo rigetta;
- rigetta l'istanza ex art. 96 cpc proposta dagli appellanti in via incidentale;
- spese compensate;
- manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato nei termini di cui in premessa;
- dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello principale ed incidentale), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante in via principale e degli appellant in via incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 26.02.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1266 dell'anno 2023
T R A
, in persona Parte_1
del Direttore Generale pro tempore, (C.F. e Partita IVA ), rappresentato e difeso per P.IVA_1
procura allegata in calce all'atto di appello, dal sottoscritto Avv. Michele Mondelli, presso il cui studio domicilia;
- appellante -
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ) e (C.F. ), in proprio e quali C.F._2 Controparte_3 CodiceFiscale_3
eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Michele Maiellaro del foro di Persona_1
, giusta delega in atti, Pt_1
- appellati e appellanti in via incidentale -
pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 12.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , e dell' – Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rispettivamente moglie e figli del defunto – hanno convenuto innanzi al Persona_1
Tribunale di Foggia il , chiedendo Parte_1 all'adito Tribunale di accertare la responsabilità del resistente nella causazione del decesso del proprio congiunto – ricoverato presso la detta struttura il 28.11.2015, dimesso il Persona_1
02.12.2015 e deceduto nella serata del medesimo giorno – per l'omesso svolgimento degli accertamenti necessari a diagnosticare la rottura della milza che ha condotto alla morte del paziente e, per l'effetto, condannare la resistente al ristoro risarcimento del danno in favore dei ricorrenti nella complessiva misura di € 1.116.040,00 di cui € 120.000,00 a titolo di danno jure hereditario (danno biologico temporaneo e danno morale soggettivo patito in vita dal Sig. ed ereditato dalla Persona_1 moglie e dai figli) o la diversa somma di giustizia da ripartire tra i ricorrenti ex art.581 cod. civ. ed €
996.040,00 o la diversa somma di giustizia a titolo di danno jure proprio (danno da perdita del rapporto parentale) a liquidarsi secondo le Tabelle a punti del Tribunale di Milano 2022 ed in particolare, per tale ultimo titolo, alla € 323.040,00, a e CP_1 Controparte_2 CP_3
€ 336.500,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla data del decesso al
[...] soddisfo, oltre vittoria di spese in favore del difensore antistatario.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso, previo mutamento del rito e Parte_1 rinnovazione della CTU espletata in sede di atp.
Istaurato il contraddittorio, istruita la causa sulla base della documentazione in atti e con l' acquisizione del fascicolo di ATP rg 8633/2019, con ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.09.2023 pubblicata il 21.09.2023 il Tribunale di Foggia ha accolto per quanto di ragione la domanda proposta, condannando la resistente al pagamento :
o in favore di euro 294.201,00, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 soddisfo;
o in favore di euro 284.394,30, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Controparte_2
o in favore di euro 294.201,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, Controparte_3 il tutto con vittoria di spese del giudizio di merito e dell'ATP, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, con diritto della parte anticipatrice alla restituzione di quanto già versato.
Avverso la detta ordinanza il ha proposto appello con atto di citazione notificato il Parte_1
17.10.2023 innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi :
1) Omessa menzione nell'impugnata ordinanza della sentenza della Corte d'Assise che ha condannato i responsabili dell'aggressione al defunto che ha comportato il suo ricovero in pagina 2 di 14 ospedale e assolto in sede penale i medici che si sono occupati del defunto dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato, fatto nuovo allegato in primo grado, essendosi limitato il
Giudice a quo a richiamare le consulenze espletate in sede penale e civile e disattendendo l'istanza dell'appellante di esibizione del testo integrale della sentenza;
2) Erroneità della motivazione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui non ha preso posizione in ordine alla richiamata sentenza penale e alle deduzioni dell'appellante addotte sui fatti nuovi allegati nel giudizio di merito a riprova della corretta condotta dei sanitari del
, disattendendo i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata nella Parte_2 motivazione del provvedimento impugnato, poiché il Giudice, pur avendo prospettato una perdita di chances sul decesso incidente ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.civ., ha ritenuto che le maggiorazioni da riconoscere nel caso di specie – non note – sono compensate con le minori chance di sopravvivenza dovute alla pregressa patologia della vittima, attribuendo efficacia causale esclusiva alla condotta medica;
3) Mancata comparazione tra la ricostruzione dei fatti addotta dalla CTU e quella offerta dal , oltre a quella derivante dalla sentenza penale citata, assumendo il primo Parte_1 elaborato peritale a base della sua redazione unicamente quanto narrato dagli appellati, addirittura ampliando il novero delle condotte negligenti imputate ai sanitari del nosocomio e liquidando un danno da responsabilità piena e non concorsuale sulla base della pregressa patologia. Ha, inoltre, lamentato il mancato accoglimento dell'istanza di mutamento del rito avanzata dal , giustificata dalla specialità della materia, degli elementi da valutare ai Parte_1 fini della decisione e delle nuove prove emerse in sede penale;
4) Omessa valutazione dell'esito del giudizio penale, avente rilievo dirimente poiché in quella sede i sanitari sono stati assolti la formula “perché il fatto non sussiste” e non essendosi costituiti volontariamente gli appellati parte civile - avendo costoro dato atto della pendenza del procedimento penale nel ricorso per atp - e derivando l'assenza di colpa non da fatto personale del condebitore, non potendo coesistere due diverse rappresentazioni dei fatti, poichè i giudici penali hanno evidenziato nella motivazione della sentenza che il paziente è stato visitato ogni giorno e che l'addome si è presentato sempre trattabile;
5) Violazione del diritto di difesa scaturente dall'omesso mutamento del rito e mancata possibilità di integrare difese e prove;
6) Mancata allegazione dell'inadempimento dei sanitari da parte degli appellati, avendo questi ultimi fatto riferimento ad una generica “negligenza” consistente nell'omissione di
“tempestivi atti medici al caso concreto”, senza individuare la specifica condotta attiva oppure omissiva idonea a cagionare la morte del paziente, mancando nel provvedimento impugnato ogni specifico riferimento sul punto. In particolare, l'appellante ha segnalato che :
a) l'originaria diagnosi di “trauma toraco addominale chiuso” è stata resa in sede di triage non da personale qualificato e non è completa (come anche confermato in sede penale dal ct della Procura) ma da infermiere sulla base delle dichiarazioni del paziente che nella specie ha mentito sull'origine dei traumi riportati e taciuto sulle pregresse patologie (cirrosi epatica e pagina 3 di 14 splenomegalia emerse solo in sede di autopsia), in assenza di fratture costali o del cranio, di contusioni addominali ovvero di emorragie, per cui il defunto correttamente è stato ricoverato in neurochirurgia ove è stato preso in esame il solo distretto cranico, degno di attenzione;
b) dalla cartella clinica si evince che il defunto non ha lamentato dolori addominali e le radiografie non hanno evidenziato fratture, essendo evidenti quelle al volto, mentre il dolore riferito da un'infermiera nel diario non era lancinante e ben localizzato come in caso di presenza di lesione addominale, sicchè la rottura della milza non si è verificata durante il ricovero, trattandosi di evento non prevedibile, né evitabile, avendo avuto il suo peso la cirrosi epatica che il defunto non ha riferito ai sanitari, sicchè la milza macroscopicamente ingrossata
è risultata più sensibile agli agenti esterni quali le percosse e non essendo emerso il cd segno di
Kehr ma una semplice dolorabilità alla digitopressione emicostato destro e sinistro;
c) la CTU espletata in sede di atp è stata redatta sulla base di un approccio ex post come già contestato in primo grado, soprattutto in assenza di segni e sintomi atti a ritenere la sussistenza della lesione addominale;
d) la splenomegalia è stato fattore determinante o quantomeno concomitante per la rottura dell'organo, probabilmente dovuta ad un sobbalzo mentre era in uno dei due autobus che lo riconduceva a casa, posto che la rottura della milza è un fenomeno estremamente doloroso che sarebbe balzato all'occhio dei medici;
e) l'unico episodio di dolore addominale è avvenuto di notte e mentre il defunto era nel corridoio intento ad usare il telefonino, attività che non sarebbe stata praticabile da soggetto colpito da vasto trauma addominale;
f) le ferite erano compatibili con la dinamica di sinistro stradale, il tutto sulla base delle note tecniche di cui alla relazione del ctp dott.ssa che in sede penale ha chiarito come Per_2 la splenectomia non sia l'unico rimedio praticabile, tenuto conto che gli esami eseguiti hanno escluso la lesione alla milza;
7) Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è avvenuta la liquidazione dell'intero danno nonostante vi sia stata una mera perdita delle chances di sopravvivenza con riduzione della misura percentuale al di sotto del 50%, domanda diversa da quella risarcitoria proposta dai ricorrenti ed erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma in luogo di quelle di Milano.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta, oltre vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto e in ogni caso il rigetto del gravame perché infondato nonché, in accoglimento delle domande riproposte non accolte e/o superate dall'ordinanza impugnata, la correzione dell'impugnato provvedimento per le ragioni di cui in narrativa, oltre vittoria di spese pagina 4 di 14 e ristoro del danno ex art. 96 cpc con reiterazione della prova testimoniale articolata in primo grado.
Hanno, in particolare, evidenziato che :
a) L'appello risulta inammissibile ex art. 348 bis cpc, poiché l'appellante ha richiesto nel giudizio di primo grado – nonostante le decadenze maturate e la ferma opposizione degli appellati – di poter esibire copia della sentenza resa in sede penale, ben potendo questi acquisire copia integrale della sentenza - depositata dai giudici penali il 03.08.2023 - e richiedere tempestivamente l'autorizzazione al deposito del documento e non ha precisato o dimostrato se la sentenza è passata in giudicato. La sentenza peraltro non è rilevante ai fini di causa, risultando i sanitari del nosocomio assolti ex art. 530, comma 2 cpp perché il Pt_2 fatto non costituisce reato e non ha efficacia di giudicato, rilevando unicamente la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto;
b) L'appello risulta inammissibile per genericità ex art. 342 cpc;
c) Il Giudice di Prime correttamente non ha proceduto al mutamento del rito, alla Pt_3 luce delle facoltà conferitegli dall'art. 702 ter, comma 5 cpc;
d) Gli appellati hanno da subito indicato gli specifici profili di responsabilità dei sanitari, provando giudizialmente il nesso di causalità (omessa diagnosi di lesione splenica della milza), il danno conseguito (emorragia) e richiamando le considerazioni rese in sede di CTU;
e) Il Giudice di Prime Cure non si è appiattito sulle valutazioni dei CTU, suffragandole con idonei riferimenti giurisprudenziali, il tutto alla luce dei dati della cartella clinica e tenuto anche conto che le testimonianze valorizzate rese in sede penale dall'appellato afferiscono a giudizio promosso contro parti diverse, sono state acquisite senza il contraddittorio e che hanno condotto ad una assoluzione per mancata prova dell'elemento soggettivo del reato e non sono rilevanti, anche tenuto conto che nell'anamnesi patologica viene riportato “pz etilista”;
f) Vi è stato il corretto riconoscimento in favore del diritto dei prossimi congiunti al danno da perdita del rapporto parentale.
Hanno, infine, riproposto ex art. 346 cpc le domande non accolte e/o superate dal Primo Giudice tra cui :
➢ il danno patito jure successionis quale danno biologico temporaneo per il decesso avvenuto dopo apprezzabile lasso di tempo (28.11.2015 accettazione-dimissioni
02.12.2015 e morte alle 23,05 dello stesso giorno) e quale danno morale soggettivo per la sofferenza fisica e spirituale patita dal defunto durante cinque giorni con sempre maggiori difficoltà respiratorie e dolori, portandolo a spegnersi in condizioni di lucidità, nonostante i continui dolori lamentati e le crescenti difficoltà respiratorie come da relazione del dott. e SIT rese dalla moglie del defunto;
Per_3
pagina 5 di 14 ➢ il danno jure proprio con la perdita del rapporto parentale con il fortissimo legame degli appellanti con il defunto (vedi fotografie, relazioni psicologiche e documenti allegati), chiedendo espressamente l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, non applicate dal Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.02.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente e in punto di rito va osservato che gli appellati hanno riproposto ex art. 346 cpc tutte le domande non esaminate e/o superate dal Giudice di Primo Grado (meglio dettagliate in seguito) costituendosi in giudizio il 05.12.2023 a fronte dell'udienza indicata in citazione del 22.01.2024 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 347 cpc, così proponendo appello incidentale, il quale non necessita di formule sacramentali, avendo costoro richiesto la correzione (rectius modifica) della sentenza impugnata per le parti non accolte o superate dal Giudice a quo, il tutto fatto salvo quello che si chiarirà in prosieguo.
Nel merito, l'appello proposto in via principale merita la sorte del rigetto.
Omesso esame e/o menzione nell'impugnata ordinanza della sentenza con cui la Corte d'Assise di
Foggia ha condannato gli aggressori del defunto per il delitto di cui agli artt. Persona_1
110, 584 e 585 cp, assolvendo il personale sanitario del nosocomio foggiano dal delitto di cui agli artt. 40,41, 113, 589 anche con riferimento all'art. 590 sexies cp (richiamato nei motivi sub 1-2-4 descritti in premessa).
Il motivo di impugnazione è infondato.
Si osserva, invero, che la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante (in particolare Cass.
26881/2022) a fondamento della vincolatività della sentenza assolutoria emessa in sede penale nei confronti dei sanitari in servizio presso l'appellante risulta non applicabile alla fattispecie Parte_1 che qui ci occupa, vertendo la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte in ipotesi di assoluzione
“perché il fatto non sussiste”.
A ciò va aggiunto che costituisce eccezione al principio generale dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, la previsione dell'art. 652 c.p.p. secondo cui (e analogamente è da dirsi per le ipotesi contemplate dagli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice) “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei pagina 6 di 14 confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Detta eccezione non puo' essere applicata in via analogica oltre i casi espressamente previsti, dovendosene anche in senso restrittivo l'operatività, tenuto conto dei limiti costituzionali del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, richiamati dalla stessa legge delega (tra le altre, Cass., 2 agosto 2004, n. 14770; Cass., 8 marzo 2013, n. 5898; Cass., 29 agosto 2013, n. 19863; Cass., 18 novembre
2014, n. 24475; Cass., 5 aprile 2016, n. 6541; Cass., 22 giugno 2017, n. 15470;Cass., 13 giugno 2018, n.
15392; Cass., 3 luglio 2018, n.17316).
Peraltro, nella medesima sentenza citata dall'appellante viene chiarito che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione -per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima -, pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (per tutte, Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768). 11. - L' efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione è tale, però, soltanto se il giudicato stesso “contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.c.” (così tra le molte, la citata
Cass. n. 19863/2013; cfr. anche Cass., 25 settembre 2014, n. 20252 e Cass., 11 marzo 2016, n. 4764)”.
Nel caso di cui si discute, invece, non solo la sentenza penale in questione non risulta (come contestato dagli appellanti sin dal primo scritto difensivo) passata in giudicato (nulla avendo documentato in proposito la parte appellante) ma in questa il personale medico in servizio presso il Policlinico appellante è stato assolto con la diversa formula adottata ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp “perché il fatto non costituisce reato”.
A ciò va aggiunto che la parte appellante ha formulato solo in data 20.09.2023 istanza di
“autorizzazione al deposito” della motivazione della sentenza penale da lei acquisita, risultando il provvedimento impugnato depositato il 19.09.2023, sicchè il Giudice di non poteva tenere Parte_4 conto dell'istanza, avendo già emesso il provvedimento conclusivo del giudizio.
Quanto alla mancata allegazione dell'inadempimento dei sanitari da parte degli appellati, avendo questi ultimi fatto riferimento ad una generica “negligenza” consistente nell'omissione di “tempestivi atti medici al caso concreto”, senza individuare la specifica condotta attiva oppure omissiva idonea a cagionare la morte del paziente, mancando nel provvedimento impugnato ogni specifico riferimento
(punto 6) ed ampliamento in sede di atp da parte dei CTU nominati del novero delle condotte ascrivibili ai sanitari (punto 3), è qui sufficiente osservare che da un lato il ricorso ex art. 702 bis cpc pagina 7 di 14 risulta oltremodo specifico nella descrizione della vicenda sanitaria che qui ci occupa, avendo gli appellati indicato (pagg. 4-5-7 e 8) gli specifici approfondimenti strumentali (tac, emocromo di controllo) che avrebbero consentito di apprezzare a livello diagnostico la lesione splenica che ha cagionato la morte del paziente.
Inoltre, gli appellati nel ricorso introduttivo hanno fatto propri nel ricorso i rilievi formulati dai
CC.TT.UU. avverso la condotta dei sanitari del nosocomio appellante, i quali non risultano nelle conclusioni raggiunte avere travalicato i limiti dell'incarico ricevuto nella parte in cui hanno rilevato la colpa anche dei sanitari del reparto di neurochirurgia ove il defunto è stato ricoverato, avente ad oggetto, tra l'altro, “la sussistenza del nesso causale tra l'omesso espletamento di ordinari esami diagnostici strumentali (….) e il decesso”.
Violazione del diritto di difesa scaturente dall'omesso mutamento del rito e mancata possibilità di integrare difese e prove (motivo di appello sub 5).
Il motivo di appello è infondato, posto che l'omesso mutamento del rito costituisce facoltà spettante al giudice adito ai sensi dell'art. 702 ter comma 4 cpc e che la parte appellante non ha neppure chiarito nei motivi di appello in che modo sarebbe stato leso il proprio diritto di difesa, specificare quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte (vedi con riferimento all'omessa concessione in primo grado dei termini ex art. 183, comma 6 cpc Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).
Motivi di impugnazione (meglio specificati nei punti 3 e 6 lettere a-b-c-d-e-f della premessa in fatti) relativi alla confutazione delle conclusioni raggiunte dai consulenti tecnici in sede di atp e nella consulenza redatta in sede di indagini preliminari, sulle quali il Giudice di Prime Cure si è sostanzialmente “appiattito” senza tenere conto delle contestazioni formulate dall'appellante.
I motivi di appello – da esaminarsi congiuntamente - risultano infondati.
Costituisce principio dal quale non vi è ragioni di discostarsi che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c.,
n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 12445/2020).
pagina 8 di 14 Afferma altresì il Supremo collegio che “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (così,
Cass. n. 11081/2020).
Ebbene, se è vero che il cd triage è costituito da una verifica preliminare delle condizioni del paziente al fine di individuare in linea sommaria la gravità del caso al fine di assegnare l'ordine di priorità nell'accesso al pronto soccorso, è anche vero che :
- risulta segnalata in sede di triage la possibilità di trauma toracico-addominale, tant'è che il paziente ha riportato anche “dolorabilità alla digitopressione” dell'emicostato dx e sin
(lesioni compatibili sia con un incidente auto-pedone che con un “pestaggio” quale quello in realtà subito dal defunto);
- in sede di ricovero in neurochirurgia nel diario infermieristico delle h 3,20 del giorno del ricovero viene riportato che il paziente è dispnoico;
- la rx toracica eseguita il giorno successivo segnala la presenza di “strie disventilative in sovrabasale sinistra”, costituite da (pag. 36 CTU in sede di atp) da “aree di atelectasia (ossia di collasso) del polmone che “compaiono come per ridotta escursione della base polmonare di sinistra a causa di una sottostante patologia (ematoma splenico esitato successivamente in rottura di milza)”.
Tale conclusione risulta ancora più condivisibile, ove si consideri che proprio in sede di dimissioni (doc. 1 pag. 2 fasc. appellati) viene riportato alla voce “anamnesi patologica remota” la dicitura “pz etilista” (circostanza evidenziata anche nella relazione del ct della
Procura della Repubblica prof. ), menzione che – nonostante il paziente abbia taciuto Per_3 della patologia pregressa (cirrosi epatica) – non esonerava, ma anzi avrebbe dovuto indurre i sanitari del (e a maggior ragione i medici del reparto di Neurochirurgia prima Parte_2 delle dimissioni) in presenza di dolori intercostali in sede di Pronto Soccorso, di successive algie diffuse in sede di ricovero e delle riscontrate strie ad un doveroso approfondimento diagnostico nella regione addominale che avrebbe fatto riscontrare certamente la compromissione della milza, posto che l'assunzione di sostanze alcooliche implica una verosimile maggiore fragilità della regione addominale (in particolar modo fegato e milza, rinvenuta come ingrossata in sede di autopsia) in caso di traumi, sia che questi siano pagina 9 di 14 riconducibili a sinistro stradale che a pestaggio ad opera di terzi, il che rende completamente irrilevante la dichiarazione menzognera resa dalla vittima in sede di triage in merito all'origine dei danni fisici riportati.
Corretto appare l'approccio dei consulenti incaricati in sede di atp, posto che costoro non si sono limitati – come genericamente evidenziato dall'appellata – a compiere un giudizio ex post sulla base di una mera cronistoria degli eventi di causa, ma hanno formulato in maniera espressa il cd giudizio controfattuale secondo cui gli approfondimenti strumentali omessi dai sanitari avrebbero consentito secondo il criterio “più probabile che non” di procedere ad una diagnosi tempestiva delle lesione splenica, intervenendo chirurgicamente con esito positivo per il paziente, laddove le dimissioni (avvenute nella tarda mattinata del 02.12.2015) sono seguite da successivo ricovero in ospedale a seguito di intervento del 118 alle ore 22,37 e con successiva morte alle 23,05.
Peraltro, gli stessi CTU hanno ribadito che le lesioni spleniche, oltre ad essere complicanza frequente nei traumi addominali e in taluni casi - e ciò al fine di confutare la doglianza relativa all'assunta assenza di dolori addominali, riferita invero nel diario inferiermieristico in atti - possono non presentare peritonismo o difesa addominale (pagg. 24 e 25 CTU) ma l'assenza di tale sintomatologia avrebbe dovuto – come già detto – imporre maggior cautela tenuto conto dell'anamnesi remota del paziente, della circostanza (pure evidenziata dal ct del PM in sede) che le dimissioni (avvenute poche ore prima del peggioramento delle condizioni di salute del defunto) non sono state precedute – e sul punto nulla ha dedotto la difesa del – neppure Parte_1 dall'esecuzione di un esame di routine come l' emocromo (pag. 80 relazione ct della Procura in atti).
Illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è avvenuta la liquidazione dell'intero danno nonostante vi sia stata una mera perdita delle chances di sopravvivenza con riduzione della misura percentuale al di sotto del 50%, domanda diversa da quella risarcitoria proposta dai ricorrenti ed erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle di Milano (motivo di impugnazione sub 7 della premessa).
Il motivo di impugnazione è infondato, poiché la sussistenza della pregressa patologia (cirrosi epatica) di cui soffriva il non puo' essere considerata quale concausa nella Persona_1 produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.civ.
Sul punto, infatti, giova rammentare che (Cass. 32567/2021), in tema di colpa medica non si puo' stabilire l'esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera con ristoro dell'intero danno patito, senza tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il danno o soltanto ridotto, posto che nel primo caso spetterà l'intero risarcimento del danno e nel secondo dovrà valutarsi l'eventuale misura percentuale di concorso ex art. 1227, comma 1 c.civ.
Ebbene, nel caso di specie, i consulenti tecnici hanno chiarito che la diagnosi tempestiva della lesione alla milza, ove tempestivamente rilevata e trattata chirurgicamente, avrebbe salvato la vita pagina 10 di 14 del defunto, evitando l'evento morte in conseguenza del quale gli appellati hanno formulato domanda di ristoro del danno, loro spettante per l'intero.
Il motivo di impugnazione relativo all'assunta erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di
Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano risulta poi inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1 cpc, in quanto l'appello proposto non riporta alcuno specifico motivo di critica alle ragioni che hanno indotto il Giudice a quo all'adozione di tale criterio di liquidazione del danno (cfr. Cass.
7675/2019).
Alla luce di quanto precede, l'appello proposto in via principale va dichiarato inammissibile per le ragioni di cui al punto che precede e rigettato per il resto.
Quanto all'appello proposto in via incidentale dagli appellati mercè la riproposizione ex art. 346 cpc delle domande non accolte o superate dal Giudice di Prime Cure relativamente alle due voci di danno richieste nell'originario ricorso, con particolare riferimento al ristoro dei danni spettanti agli appellati iure hereditario, nonchè alle maggiori somme asseritamente loro dovute per il danno da perdita del rapporto parentale (cd danno patito dai familiari iure proprio), questo va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1 cpc.
Quanto al danno patito dai prossimi congiunti iure hereditario – non riconosciuto dal Giudice di
Prime Cure -, questo viene individuato dagli appellati nel danno biologico temporaneo patito dal congiunto dalla data di ricovero a quella del decesso e nel cd danno morale soggettivo cd danno catastrofale o danno morale terminale.
Entrambe le voci di danno non possono essere riconosciute, ove si consideri che il danno biologico temporaneo consiste nella perdita della possibilità, durante una malattia, di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, sussistente sia quando la malattia termini con la guarigione, sia quando finisca con il decesso.
Pertanto, la persona che, in conseguenza di un fatto illecito, rimanga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità temporanea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, dal momento delle lesioni e prima della morte, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.
Ebbene, nel caso di specie è qui sufficiente osservare che la compromissione dell'integrità psico- fisica del defunto è scaturita causalmente dalla condotta degli aggressori dell' , i quali gli Per_1 hanno cagionato le lesioni al volto e all'addome che lo hanno indotto a presentarsi al Pronto
Soccorso dell'ospedale appellante per essere curato con successivo ricovero nel medesimo nosocomio.
pagina 11 di 14 Quanto poi al danno cd tanatologico, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26772; Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n.
26773), subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire coscientemente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata
(Cass. 20/8/2015 n. 16993; Cass. 8/4/2010 n. 8360; Cass. 23/2/2005 n. 3766; Cass. 1/12/2003 n. 18305).
Orbene, il danno cd catastrofale puo' essere escluso nel caso di specie, non emergendo dagli atti esibiti la “percezione della lucidità della propria fine” da parte del defunto, tenuto conto che sul punto l'arresto cardio-respiratorio e il successivo decesso si sono verificati in un brevissimo lasso temporale (poche ore a partire dal pomeriggio delle dimissioni sino al decesso, avvenuto nella tarda serata del medesimo giorno con la precipitazione delle condizioni di salute del defunto, rientrato – circostanza addotta dall'appellante sin dalla sua costituzione in giudizio in primo grado – al proprio domicilio da solo e con mezzi pubblici) non potendosi sul punto utilizzare le dichiarazioni rese a sommarie informazioni in sede penale da parte della stessa appellata Controparte_1
(richiamate a pag. 21 dell'atto di appello circa l'assunto stato di agonia del marito), né quanto riportato dalla relazione psicologica in atti (doc. 9 pag. 4) nelle quali il consulente dott.ssa Per_4 si limita a riportare le dichiarazioni della stessa appellata, non utilizzabili al fine di provare l'effettiva esistenza di tale voce di danno.
L'ulteriore motivo di appello incidentale volto ad ottenere maggiori somme a titolo di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale va, invece, dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1 cpc.
Infatti, “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (cfr. Cass. 7675/2019) .
Pertanto, se è vero che in linea generale la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali, avendo peraltro la parte appellata (costituitasi tempestivamente) richiesto la
“correzione” dell'impugnata sentenza, è anche vero che gli eredi del , nell'invocare il Per_1 riconoscimento di ulteriori somme per il danno patito iure proprio da perdita del rapporto parentale, si sono limitati – dopo avere inizialmente condiviso alle pagg. 18 e 19 l'applicazione delle tabelle del
Tribunale di Roma da parte del Giudice di Prime – ad invocare l'applicazione delle tabelle del Pt_3
Tribunale di Milano in luogo delle tabelle del Tribunale di Roma utilizzate dal Giudice a quo nell'impugnata sentenza, senza formulare uno specifico motivo di critica all'impugnata sentenza nel pagina 12 di 14 quale indicare le specifiche ragioni per le quali ritenga in concreto non satisfattivi gli importi – per nulla modesti – liquidati dal Giudice di prime limitandosi alla mera riproposizione ex art. 346 Pt_3 cpc delle domande proposte in primo grado (cfr. pagg. da 22 a 29 della comparsa di costituzione e risposta in appello che risultano meramente riproduttive del contenuto del ricorso ex art. 702 bis cpc alle pagg. da 10 a 19).
Le statuizioni che precedono implicano anche il rigetto della domanda ex art. 96 cpc, avente natura accessoria rispetto all'appello incidentale in oggetto.
L'esito dell'appello proposto in via principale e la sorte dell'appello incidentale proposto (in parte infondato e in parte inammissibile) implicano la compensazione tra le parti ex art. 92, comma 2 cpc delle spese processuali.
Va, infine, dato atto che la parte appellata non si è limitata a resistere all'avverso appello ma ha proposto appello incidentale in relazione ai punti della sentenza rispetto ai quali è risultata soccombente senza però presentare - in relazione all'appello incidentale proposto - nuova istanza di ammissione al beneficio, tant'è che gli appellati (vedi ultima pagina della comparsa di costituzione) hanno dichiarato di risultare ammessi al gratuito patrocinio in forza dei provvedimenti resi dal COA di nel giudizio di primo grado, non potendo invece ex art. 120 DPR 115/2002 operare Pt_1 automaticamente l'ammissione disposta per il primo grado anche per i gradi successivi ove la parte intenda impugnare la sentenza perché soccombente (Cass. 11470/2019).
Pertanto, deve mandarsi alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato, non corrisposto dagli eredi in relazione all'appello incidentale formulato. Per_1
L'appellante in via principale e gli appellanti in via incidentale dovranno, infine, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato per l'appello principale ed incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 17.10.2023 da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc del 19.09.2023 Parte_1 pubblicata il 21.09.2023 e sull'appello incidentale proposto da , Controparte_1
e in proprio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- dichiara inammissibile l'appello proposto in via principale nei termini di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamati) e per il resto lo rigetta;
pagina 13 di 14 - dichiara inammissibile l'appello incidentale per le ragioni di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamate) e per il resto lo rigetta;
- rigetta l'istanza ex art. 96 cpc proposta dagli appellanti in via incidentale;
- spese compensate;
- manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato nei termini di cui in premessa;
- dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello principale ed incidentale), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante in via principale e degli appellant in via incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 26.02.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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