Art. 1.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella gia' prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652 , per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta a quella gia' prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652 , per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della citta' di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli adempimenti di cui alla presente legge.