Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01995/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1995 del 2025, proposto da
MO NE IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Billone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Bologna, emesso nel procedimento amministrativo Cat. A.12/IMM/2025/L.P.2 il 14 ottobre 2025 e notificato al ricorrente dalla Questura di Bologna, Ufficio Immigrazione, in data 20 ottobre 2025, il quale ha dichiarato irricevibile l'istanza intesa all'ottenimento della conversione da permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, valido dal 15 gennaio 2025 al 14 ottobre 2025. In data 1 agosto 2025 e, quindi, ben prima della scadenza del titolo, lo straniero ne ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, essendo in possesso dei requisiti a ciò necessari.
L’istanza, però, è stata dichiarata irricevibile, in quanto indirizzata alla Questura e, quindi, presentata seguendo un iter diverso da quello previsto dalla norma per tale domanda, il quale ne prescrive l’inoltro telematico allo Sportello per l’Immigrazione competente per territorio, affinché questo, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio immigrazione, convochi le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la conseguente consegna del modello 209 – “kit postale” da inoltrare alla Questura.
Ritenendo tale atto illegittimo, parte ricorrente lo ha impugnato, deducendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione del preavviso di diniego e della normativa applicabile alla fattispecie.
Il ricorso può trovare positivo apprezzamento sulla scorta dell’ormai consolidatosi orientamento della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, rispetto alle numerose fattispecie analoghe.
L’Amministrazione, infatti, ha illegittimamente omesso di comunicare il preavviso di rigetto dell’istanza a cui deve essere equiparato il provvedimento che, come quello impugnato, dichiari l’irricevibilità dell’istanza quale motivo ostativo all’accoglimento della domanda (tra le tante, TAR Roma, sentenza n. 17503/2023).
Come si legge anche nella sentenza del TAR Firenze n. 465/2024 “a norma dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990, l’amministrazione, laddove ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, ha l’onere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche se redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Ciò implica che anche in tali casi, trattandosi di conclusione negativa del procedimento, in quanto non satisfattiva per il privato, l’amministrazione è tenuta all’invio del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della medesima legge.”.
La tempestiva segnalazione dell’irricevibilità della domanda mediante la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, avrebbe, dunque, consentito allo straniero di ripresentare agevolmente la domanda all’autorità competente, seguendo il regolare procedimento.
In ogni caso, il Collegio ritiene di poter aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata presentazione preventiva del modello VB presso il SUI non può determinare l’irricevibilità dell’istanza.
Il principio è chiaramente e condivisibilmente affermato nella già citata sentenza del TAR Toscana, n. 465/2024, laddove si dà conto del fatto che “nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale” l'attestazione della disponibilità di una quota “non costituisce onere del richiedente, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 17/04/2018, n. 541).” (in senso analogo anche TAR Bologna, ordinanza n. 223/2025).
Sarebbe stato onere della Questura, dunque, trasmettere la documentazione alla Prefettura per acquisire il necessario parere, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge.
Ne deriva l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente rinnovazione del procedimento secondo quanto ora chiarito.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa l’imputabilità allo straniero dell’originario errore nell’individuazione della corretta sequenza procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere alla rinnovazione del procedimento.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
AR NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | LO IE |
IL SEGRETARIO