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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3206/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3206/2024 promossa ex art.t 28 l.794/1942, 3 e 4 DLGS n. 150/2011, 281 decies e ss. cpc DA
(C.F. , in proprio, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 VIA SAN BARNABA 32 20122 MILANO presso il suo studio,
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 C.F._2 SAN BARNABA 32 20122 MILANO presso il suo studio,
RICORRENTI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CERNAIA Controparte_1 C.F._3 4, 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MADDI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RESISTENTE
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni:
e Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: condannare, previo ogni più opportuno accertamento, la dott.ssa al pagamento in favore degli CP_1 avvocati NN IA AN e della somma di € 7.559,95 oltre CPA e IVA, pari a Parte_2 complessivi € 9.592,06 secondo le attuali aliquote. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Controparte_1
(nessuna nota di precisazione delle conclusioni)
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso per procedimento sommario di cognizione speciale ex artt. 28 l.794/1942, 3 e 4 DLGS n. 150/2011, 281 terdecies e ss cpc, proposto avanti alla Corte d'Appello di Milano, NN IA AN, in proprio, e in proprio, per quanto qui interessa hanno dedotto: Parte_2
-di avere assistito e difeso la dott. , tra l'altro, nel procedimento di reclamo già Controparte_1 pendente avanti la Corte d'Appello di Milano n. 686/2016 per l'impugnazione del decreto definitivo emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano (procedimento promosso dall'ex compagno della dott.
in relazione al figlio minore della coppia, , CP_1 Persona_1
-di avere convenuto con la dott. , in data 19 gennaio 2017, un compenso di e. Controparte_1 4.000,00 oltre CPA e IVA per i seguenti incombenti esame ricorso avversario, esami documenti avversari, redazione nostre difese e costituzione in giudizio, partecipazione all'udienza di comparizione delle parti in Corte, (doc.1)>, precisando che il detto importo era stato pagato in tre tranches ed era stato regolarmente fatturato (v. doc. 2, fattura 204/2017 ed altre due),
-che la controversia si era però sviluppata in maniera tale da necessitare plurime attività difensive inizialmente del tutto imprevedibili, diverse ed ulteriori rispetto all'importo originariamente convenuto, comprensive di temi diversi, di quattro udienze estremamente complesse, di vari atti difensivi significativi, dell'esame di una copiosa documentazione, nonché di una molteplicità di corrispondenza scambiata con la dott. > e quindi di una attività difensiva ULTERIORE, CP_1 (espunti gli adempimenti indicati nella comunicazione 19.1.2017, già pagati), come riportato alle pagg. da 2 a 14 del ricorso introduttivo,
-a conferma di quanto sopra, di avere allegato atti e verbali di causa (doc.3), nonché la nota pro forma dettagliata di tutta l'attività svolta per l'assistenza in favore della dott. sino al giorno 5 CP_1 novembre 2018 ( “in essa dunque non è riportata l'attività successiva fino alla comunicazione del decreto definitivo in data 27 febbraio 2019”), con riserva di produrre l'ulteriore corrispondenza e, in ogni caso, di provare l'attività svolta, ove ciò fosse oggetto di contestazione,
-di avere nelle more della decisione finale inviato a , in data 15 novembre 2018, una nota CP_1 riepilogativa dell'attività svolta (doc.4) ed in essa la richiesta di un ulteriore importo …relativo a tutti gli incombenti svolti nel giudizio, ora in decisione, detratto il fondo spese da Lei versato>, pari ad e. 7.559,95 oltre IVA e così, alla luce delle attuali aliquote, e. 9.592,06 (e. 7.559,95 a titolo di compensi, e. 302,40 per CPA4% ed e. 1729,72 per IVA 22%),
-che, a fronte di tale richiesta, lo stesso 15 novembre 2018 la dott. aveva risposto, fra l'altro CP_1 Ok. Entro 2 settimane farò partire il bonifico> doc. 5, richiesta ..> da esse effettuata,
-che <.. all'atto del ritiro della documentazione contenuta nei fascicoli di studio, ha CP_1 cancellato la parte della lettera accompagnatoria relativa alla proposta di pagamento rateale avanzata dalle esponenti>,
Hanno quindi asserito che la domanda di pagamento da esse proposta doveva essere accolta per due sintetiche e concorrenti ragioni: 1) aveva espressamente accettato la richiesta formulata in CP_1 data 15 novembre 2018, e ciò precludeva ogni ulteriore discussione sul punto, 2) le prestazioni effettuate erano del tutto conformi ai parametri indicati, tenuto conto della complessità della pagina 2 di 7 prestazione (etc..), tanto più considerando che l'attività difensiva svolta per era stata positiva, CP_1 visto che la detta cliente si era vista affidare il figlio in via esclusiva, e per altro ancora,
-che tuttavia aveva presentato -in data 1 aprile 2019- una segnalazione all'Ordine degli CP_1 avvocati di Milano, dolendosi dell'ammontare delle parcelle presentate e adombrando una possibile violazione del segreto professionale da parte loro;
che -in data 16.10.2014- il relativo procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione, nella cui proposta si leggeva quanto segue:
<..l'addebito di violazione del segreto professionale rivolto all'Avvocata è persino temerario. Parimenti è manifestamente infondato l'esposto, nella parte relativa alla quantificazione delle parcelle professionali..>.
Tanto esposto, le ricorrenti hanno concluso chiedendo a questa Corte d'Appello di condannare CP_1
al pagamento, in loro favore, della somma di e. 9.592,06 (e. 7.559,95 a titolo di compensi, e.
[...] 302,40 per CPA 4%, e. 1.729,72 per IVA 22%); con vittoria di spese.
-- Con decreto del 26.11.2024 il Presidente della IV Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano ha fissato l'udienza di comparizione al 23.1.2025, con termine per la costituzione non oltre 10 giorni prima del 23.1.2025.
-- Costituitasi -in data 22.1.2025 h. 16,56- con , si è limitata a dichiarare di non essersi tempestivamente costituita entro il Controparte_1 termine fissato nel decreto presidenziale, per essere stata al capezzale della madre gravemente malata (e poi deceduta il 21.12.2024) e della zia, a Genova, sino al 16 gennaio 2025. A fondamento della richiesta di rimessione in termini, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale comprovante la sua assenza da Milano per assistere, per l'appunto, la madre e la zia a Genova dal novembre 2024 sino ad almeno il 15 gennaio 2025. Null'altro avendo dedotto o richiesto, ha così concluso: CP_1 Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 cpc disporre la rimessione in termini della resistente>.
All'udienza del 23.1.2025 erano presenti i difensori delle parti, che hanno insistito nelle loro richieste, La Corte si è riservata di decidere.
-- Con ordinanza in data 17.4.2025 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di rimessione in termini e fissato <.. udienza avanti al Collegio per il 29 maggio 2025, all'orario che verrà comunicato dalla cancelleria, per la discussione orale della causa ex art. 275 cpc>, assegnando ..alle parti termine sino al 6 maggio 2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine sino al 20 maggio 2025 per eventuali note conclusionali>.
Le ricorrenti hanno provveduto al deposito di entrambe le note;
ha depositato solo le note CP_1 conclusionali (chiamate “conclusive”) in data 20.5.2025.
All'udienza del 29 maggio 2025, in presenza dell'avv. anche per NN IA AN e Pt_2 dell'avv. Maddi per , la proposta transattiva proposta dalla Corte d'Appello non ha avuto esito CP_1 positivo, non essendo riuscita l'avv. Maddi a reperire la propria cliente. La Corte si è riservata di decidere sul ricorso ex art. 14 D.lgs 150/2011.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata. A fronte delle precise affermazioni delle ricorrenti e della documentazione da queste prodotta, con la sua comparsa di risposta la resistente NON ha in alcun modo contestato né le Controparte_1 affermazioni delle ricorrenti, né la documentazione da esse prodotta. Essa si è limitata ad affermare che la decadenza dal termine di costituzione era dovuta (così testualmente) <.. a causa non imputabile alla ricorrente, la quale aveva un serio, cogente motivo di essere lontana dalla residenza abituale> e a chiedere di essere ammessa a provare di essersi trasferita a Genova -senza svolgere attività- per assistere la madre e la zia gravemente malate dal mese di novembre 2024 sino a metà gennaio 2025: analogamente -e unicamente- in tal senso LL ha precisato le sue conclusioni.
Pur non essendo state ammesse le dette prove, NON ha depositato -entro il termine Controparte_1 indicato dalla Corte- la nota contenente le sue conclusioni e non ha più insistito -nonostante il provvedimento reiettivo della Corte- perché le dette prove fossero ammesse, sì che sull'ammissibilità di esse non è più dato discorrere.
Solo nelle sue note conclusionali la resistente ha eccepito, per la prima volta, che le ricorrenti: CP_1
-non le avevano fatto pervenire alcun bonario sollecito di pagamento per ben sei anni (fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) avendo “il collega rassicurato il suo difensore, Per_2 avv. Maddi, circa l'avvenuto pagamento delle competenze dello studio AN,
-di avere infatti saldato tutto quanto chiestole in base all'originario preventivo,
-di avere cancellato, al momento del ritiro dei documenti (18 marzo 2019), la parte riguardante i compensi richiesti, avendo (come già detto) provveduto a pagare quanto dovuto in base al preventivo,
-di non dovere dunque alcun ulteriore compenso, dato che l'art. 29 punto 5 del codice deontologico stabilisce che in caso di mancato pagamento del cliente, l'avvocato non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che ne abbia fatto riserva (fatto, questo, in concreto non avvenuto, non essendo stata indicata alcuna riserva nel preventivo), pena la sanzione dell'avvertimento, a carico dell'avvocato.
Ha concluso (sia pur tardivamente) chiedendo a questa Corte di rigettare il ricorso avversario perché
e, in subordine, di ridurre, anche in via di equità, il compenso richiestole dalle avv. NN AN e Parte_2
-- L'opinione della Corte. Anche a voler sostenere che le eccezioni proposte da possono essere ricondotte a CP_1 difese> e che potevano dunque essere svolte per la prima volta anche nella sua , deve rilevarsi e ritenersi quanto segue:
-l'assenza di un “bonario sollecito” di pagamento, asseritamente protratto per un lungo periodo dal dì dell' esigibilità del credito, NON incide sul diritto a farlo valere da parte del titolare cui non è stata tempestivamente opposta l'eventuale, intervenuta prescrizione;
ciò tanto più considerando che, nel caso in esame, a fronte della somma (ulteriore, rispetto al preventivo originario) richiestale nel 2018,
pagina 4 di 7 ha effettuato una segnalazione contro i colleghi dello (dolendosi anche Controparte_1 CP_2 dell'ammontare richiestole) già nell'aprile 2019, segnalazione cui è seguito un procedimento disciplinare (conclusosi con l'archiviazione, e sul quale si tornerà in seguito), che dunque smentisce la pluriennale “tolleranza” delle ricorrenti,
-l'asserita “rassicurazione” all'avv. Maddi, per la sua cliente , da parte dell'avv. circa CP_1 Per_2 l'avvenuto pagamento delle competenze dello studio AN non risulta provata, ma solo affermata dall'avv. Maddi in suo scritto processuale, non essendo chiaro se e quando tale rassicurazione sarebbe intervenuta, quale ne fosse esattamente l'oggetto, e a quale preciso titolo l'avv. poteva Per_2 rappresentare lo per competenze spettanti ad altre colleghe, CP_2
-dall'esame del doc. 7 prodotto dalle ricorrenti sub ricevuta sottoscrittta da ) risulta, Controparte_1 altresì, che, al momento del ritiro dei documenti, id est il 18 marzo 2019- LL ha cancellato la parte della lettera accompagnatoria relativa alla disponibilità -dello ad accordarle una CP_2 rateizzazione dell'importo richiestole, -E NON GIA, come afferma la Difesa , la parte CP_1 riguardante i compensi richiesti ( ad eccezione di quello relativo ad un unico provvedimento),
-quanto alle prestazioni oggetto dell'originario preventivo (pacificamente già pagate da ) la CP_1 semplice lettura di esso basta ad evidenziare che lo lo aveva predisposto in relazione ad CP_2 un circoscritto numero di prestazioni ed atti specifici (esame ricorso avversario, esami documenti avversari, redazione nostre difese e costituzione in giudizio, partecipazione all'udienza di comparizione delle parti in Corte, doc.1>), e non anche ai plurimi atti e documenti, id est all'attività ulteriore e diversa da quella oggetto del detto preventivo originario,
-di tale attività, anzi, NON HA MAI contestato nè l'avvenuta esecuzione da parte delle CP_1 ricorrenti, né ne ha lamentato l'inutilità o altro, ai fini difensivi che la interessavano.
-Ancora, alla richiesta dell'ulteriore compenso di cui oggi si discute, id est alla nota riepilogativa in data 15 novembre 2018 h. 10,42 che è stata inviata ad da NN AN (in cc anche a Controparte_1
nei seguenti termini: Parte_2 Gentile dottoressa, le sottoponiamo la comunicazione che, previo suo benestare, invieremo a controparte. Con l'occasione, le uniamo anche una nota spese dettagliata che lo studio ha predisposto. Come rileverà, l'importo richiesto è relativo a tutti gli incombenti svolti nel giudizio.. detratto il fondo spese da Lei versato. (segue: Bozza per avv. Rimoldi…)
ha di seguito così risposto : Controparte_1
--Da: Antonia LL […] Inviato: giovedì 15 novembre 2018 11:40
A: NN. Email_1
Oggetto: Re: LL / SI
Perfetto X ok . Entro 2 settimane farò partire bonifico dallo studio Per_3
Controparte_1
E poiché la “bozza” per l'avv. riguardava Per_3 assistita nell'interesse del figlio, oneri …a carico per il 50% a carico del sign. , la frase Per_1 pagina 5 di 7 “Entro 2 settimane farò partire bonifico dallo studio” non può che riguardare l'importo richiesto(le)
..relativo a tutti gli incombenti svolti nel giudizio (..), detratto il fondo spese da lei versato.
Si noti, peraltro, che alla precisa affermazione delle odierne ricorrenti, secondo le quali CP_1
ha, in tal modo, accettato la richiesta avanzata dai legali (v. anche l'immediato
[...] ringraziamento dell'avv. AN, doc.6), la Difesa non risulta avere opposto, o contestato, CP_1 alcunchè, mantenendosi silente sia nella sua comparsa di risposta, sia nella successiva nota conclusionale.
Quanto, infine, alla domanda proposta in via subordinata (peraltro tardivamente proposta da CP_1 con la nota conclusionale) di riduzione, anche in via di equità, del compenso richiesto dalle avv. AN e giova rilevare che la Difesa resistente, riguardo a tale compenso, non ha neppure Pt_2 allegato alcuna violazione dei parametri applicati dalle ricorrenti, mantenendosi estremamente generica e limitandosi a rilevare che il notevole importo richiesto avrebbe riguardato due sole udienze e concerneva essenzialmente corrispondenza informativa (sulla cui utilità difensiva, nulla essa ha peraltro eccepito, pur se le ricorrenti, a pag. 2 del ricorso, avevano precisato che vi erano state diverse udienze, tutte estremamente complesse, con deposito di vari atti significativi e il necessario esame di copiosissima documentazione e che, infine, l'esito del procedimento era stato positivo per la dott.
, v. pag. 16 del ricorso). CP_1
Giova ancora precisare al riguardo che, a fronte della segnalazione all'Ordine degli avvocati di Milano da parte di , il procedimento disciplinare che ne è seguito nei confronti dell'avv. IA CP_1 AN si è concluso, il 24.6.2024, con l'archiviazione; e che, in particolare, nella proposta di archiviazione dell'Ufficio di Presidenza della Corte distrettuale di disciplina presso la Corte d'Appello di Milano, l'esposto di , nella parte relativa alla quantificazione delle parcelle professionali, è CP_1 stato definito manifestamente infondato .. atteso che i compensi richiesti non risultano affatto manifestamente sproporzionati, rispetto all'attività prestata> (v. doc. 17). Anche tale domanda, peraltro tardiva, non può dunque essere accolta.
In conclusione, la domanda proposta dalle ricorrenti va accolta (come già scritto nell'incipit di questa motivazione), con condanna di a pagare, in favore degli avvocati NN IA Controparte_1 AN e la somma di e. 7.559,95, oltre IVA e CPA., nonché le spese del grado ( Parte_2 processo di cognizione) liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'unicità della Difesa svolta in proprio e dell'impegno complessivamente trasfuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso proposto da NN IA AN e nei confronti di Parte_2
ex artt. 28 l.794/1942, 3 e 4 DLGS n. 150/2011, 281 terdecies e ss cpc, Controparte_1
1. condanna a pagare, in favore degli avvocati NN IA AN e la Controparte_1 Parte_2 somma di e. 7.559,95, oltre IVA e CPA.,
2. condanna a pagare, in favore di NN IA AN e le spese del Controparte_1 Parte_2 grado, liquidate in complessivi e. 3.500,00, oltre agli accessori di legge, per quanto dovuti. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 maggio 2025.
pagina 6 di 7 Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Margherita Monte
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3206/2024 promossa ex art.t 28 l.794/1942, 3 e 4 DLGS n. 150/2011, 281 decies e ss. cpc DA
(C.F. , in proprio, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 VIA SAN BARNABA 32 20122 MILANO presso il suo studio,
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 C.F._2 SAN BARNABA 32 20122 MILANO presso il suo studio,
RICORRENTI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CERNAIA Controparte_1 C.F._3 4, 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MADDI ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
RESISTENTE
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali sulle seguenti conclusioni:
e Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: condannare, previo ogni più opportuno accertamento, la dott.ssa al pagamento in favore degli CP_1 avvocati NN IA AN e della somma di € 7.559,95 oltre CPA e IVA, pari a Parte_2 complessivi € 9.592,06 secondo le attuali aliquote. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Controparte_1
(nessuna nota di precisazione delle conclusioni)
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso per procedimento sommario di cognizione speciale ex artt. 28 l.794/1942, 3 e 4 DLGS n. 150/2011, 281 terdecies e ss cpc, proposto avanti alla Corte d'Appello di Milano, NN IA AN, in proprio, e in proprio, per quanto qui interessa hanno dedotto: Parte_2
-di avere assistito e difeso la dott. , tra l'altro, nel procedimento di reclamo già Controparte_1 pendente avanti la Corte d'Appello di Milano n. 686/2016 per l'impugnazione del decreto definitivo emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano (procedimento promosso dall'ex compagno della dott.
in relazione al figlio minore della coppia, , CP_1 Persona_1
-di avere convenuto con la dott. , in data 19 gennaio 2017, un compenso di e. Controparte_1 4.000,00 oltre CPA e IVA per i seguenti incombenti esame ricorso avversario, esami documenti avversari, redazione nostre difese e costituzione in giudizio, partecipazione all'udienza di comparizione delle parti in Corte, (doc.1)>, precisando che il detto importo era stato pagato in tre tranches ed era stato regolarmente fatturato (v. doc. 2, fattura 204/2017 ed altre due),
-che la controversia si era però sviluppata in maniera tale da necessitare plurime attività difensive inizialmente del tutto imprevedibili, diverse ed ulteriori rispetto all'importo originariamente convenuto, comprensive di temi diversi, di quattro udienze estremamente complesse, di vari atti difensivi significativi, dell'esame di una copiosa documentazione, nonché di una molteplicità di corrispondenza scambiata con la dott. > e quindi di una attività difensiva ULTERIORE, CP_1 (espunti gli adempimenti indicati nella comunicazione 19.1.2017, già pagati), come riportato alle pagg. da 2 a 14 del ricorso introduttivo,
-a conferma di quanto sopra, di avere allegato atti e verbali di causa (doc.3), nonché la nota pro forma dettagliata di tutta l'attività svolta per l'assistenza in favore della dott. sino al giorno 5 CP_1 novembre 2018 ( “in essa dunque non è riportata l'attività successiva fino alla comunicazione del decreto definitivo in data 27 febbraio 2019”), con riserva di produrre l'ulteriore corrispondenza e, in ogni caso, di provare l'attività svolta, ove ciò fosse oggetto di contestazione,
-di avere nelle more della decisione finale inviato a , in data 15 novembre 2018, una nota CP_1 riepilogativa dell'attività svolta (doc.4) ed in essa la richiesta di un ulteriore importo …relativo a tutti gli incombenti svolti nel giudizio, ora in decisione, detratto il fondo spese da Lei versato>, pari ad e. 7.559,95 oltre IVA e così, alla luce delle attuali aliquote, e. 9.592,06 (e. 7.559,95 a titolo di compensi, e. 302,40 per CPA4% ed e. 1729,72 per IVA 22%),
-che, a fronte di tale richiesta, lo stesso 15 novembre 2018 la dott. aveva risposto, fra l'altro CP_1 Ok. Entro 2 settimane farò partire il bonifico> doc. 5, richiesta ..> da esse effettuata,
-che <.. all'atto del ritiro della documentazione contenuta nei fascicoli di studio, ha CP_1 cancellato la parte della lettera accompagnatoria relativa alla proposta di pagamento rateale avanzata dalle esponenti>,
Hanno quindi asserito che la domanda di pagamento da esse proposta doveva essere accolta per due sintetiche e concorrenti ragioni: 1) aveva espressamente accettato la richiesta formulata in CP_1 data 15 novembre 2018, e ciò precludeva ogni ulteriore discussione sul punto, 2) le prestazioni effettuate erano del tutto conformi ai parametri indicati, tenuto conto della complessità della pagina 2 di 7 prestazione (etc..), tanto più considerando che l'attività difensiva svolta per era stata positiva, CP_1 visto che la detta cliente si era vista affidare il figlio in via esclusiva, e per altro ancora,
-che tuttavia aveva presentato -in data 1 aprile 2019- una segnalazione all'Ordine degli CP_1 avvocati di Milano, dolendosi dell'ammontare delle parcelle presentate e adombrando una possibile violazione del segreto professionale da parte loro;
che -in data 16.10.2014- il relativo procedimento disciplinare si era concluso con l'archiviazione, nella cui proposta si leggeva quanto segue:
<..l'addebito di violazione del segreto professionale rivolto all'Avvocata è persino temerario. Parimenti è manifestamente infondato l'esposto, nella parte relativa alla quantificazione delle parcelle professionali..>.
Tanto esposto, le ricorrenti hanno concluso chiedendo a questa Corte d'Appello di condannare CP_1
al pagamento, in loro favore, della somma di e. 9.592,06 (e. 7.559,95 a titolo di compensi, e.
[...] 302,40 per CPA 4%, e. 1.729,72 per IVA 22%); con vittoria di spese.
-- Con decreto del 26.11.2024 il Presidente della IV Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano ha fissato l'udienza di comparizione al 23.1.2025, con termine per la costituzione non oltre 10 giorni prima del 23.1.2025.
-- Costituitasi -in data 22.1.2025 h. 16,56- con , si è limitata a dichiarare di non essersi tempestivamente costituita entro il Controparte_1 termine fissato nel decreto presidenziale, per essere stata al capezzale della madre gravemente malata (e poi deceduta il 21.12.2024) e della zia, a Genova, sino al 16 gennaio 2025. A fondamento della richiesta di rimessione in termini, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale comprovante la sua assenza da Milano per assistere, per l'appunto, la madre e la zia a Genova dal novembre 2024 sino ad almeno il 15 gennaio 2025. Null'altro avendo dedotto o richiesto, ha così concluso: CP_1 Accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 cpc disporre la rimessione in termini della resistente>.
All'udienza del 23.1.2025 erano presenti i difensori delle parti, che hanno insistito nelle loro richieste, La Corte si è riservata di decidere.
-- Con ordinanza in data 17.4.2025 il Consigliere istruttore ha rigettato l'istanza di rimessione in termini e fissato <.. udienza avanti al Collegio per il 29 maggio 2025, all'orario che verrà comunicato dalla cancelleria, per la discussione orale della causa ex art. 275 cpc>, assegnando ..alle parti termine sino al 6 maggio 2025 per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine sino al 20 maggio 2025 per eventuali note conclusionali>.
Le ricorrenti hanno provveduto al deposito di entrambe le note;
ha depositato solo le note CP_1 conclusionali (chiamate “conclusive”) in data 20.5.2025.
All'udienza del 29 maggio 2025, in presenza dell'avv. anche per NN IA AN e Pt_2 dell'avv. Maddi per , la proposta transattiva proposta dalla Corte d'Appello non ha avuto esito CP_1 positivo, non essendo riuscita l'avv. Maddi a reperire la propria cliente. La Corte si è riservata di decidere sul ricorso ex art. 14 D.lgs 150/2011.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda proposta dalle ricorrenti è fondata. A fronte delle precise affermazioni delle ricorrenti e della documentazione da queste prodotta, con la sua comparsa di risposta la resistente NON ha in alcun modo contestato né le Controparte_1 affermazioni delle ricorrenti, né la documentazione da esse prodotta. Essa si è limitata ad affermare che la decadenza dal termine di costituzione era dovuta (così testualmente) <.. a causa non imputabile alla ricorrente, la quale aveva un serio, cogente motivo di essere lontana dalla residenza abituale> e a chiedere di essere ammessa a provare di essersi trasferita a Genova -senza svolgere attività- per assistere la madre e la zia gravemente malate dal mese di novembre 2024 sino a metà gennaio 2025: analogamente -e unicamente- in tal senso LL ha precisato le sue conclusioni.
Pur non essendo state ammesse le dette prove, NON ha depositato -entro il termine Controparte_1 indicato dalla Corte- la nota contenente le sue conclusioni e non ha più insistito -nonostante il provvedimento reiettivo della Corte- perché le dette prove fossero ammesse, sì che sull'ammissibilità di esse non è più dato discorrere.
Solo nelle sue note conclusionali la resistente ha eccepito, per la prima volta, che le ricorrenti: CP_1
-non le avevano fatto pervenire alcun bonario sollecito di pagamento per ben sei anni (fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) avendo “il collega rassicurato il suo difensore, Per_2 avv. Maddi, circa l'avvenuto pagamento delle competenze dello studio AN,
-di avere infatti saldato tutto quanto chiestole in base all'originario preventivo,
-di avere cancellato, al momento del ritiro dei documenti (18 marzo 2019), la parte riguardante i compensi richiesti, avendo (come già detto) provveduto a pagare quanto dovuto in base al preventivo,
-di non dovere dunque alcun ulteriore compenso, dato che l'art. 29 punto 5 del codice deontologico stabilisce che in caso di mancato pagamento del cliente, l'avvocato non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che ne abbia fatto riserva (fatto, questo, in concreto non avvenuto, non essendo stata indicata alcuna riserva nel preventivo), pena la sanzione dell'avvertimento, a carico dell'avvocato.
Ha concluso (sia pur tardivamente) chiedendo a questa Corte di rigettare il ricorso avversario perché
e, in subordine, di ridurre, anche in via di equità, il compenso richiestole dalle avv. NN AN e Parte_2
-- L'opinione della Corte. Anche a voler sostenere che le eccezioni proposte da possono essere ricondotte a CP_1 difese> e che potevano dunque essere svolte per la prima volta anche nella sua , deve rilevarsi e ritenersi quanto segue:
-l'assenza di un “bonario sollecito” di pagamento, asseritamente protratto per un lungo periodo dal dì dell' esigibilità del credito, NON incide sul diritto a farlo valere da parte del titolare cui non è stata tempestivamente opposta l'eventuale, intervenuta prescrizione;
ciò tanto più considerando che, nel caso in esame, a fronte della somma (ulteriore, rispetto al preventivo originario) richiestale nel 2018,
pagina 4 di 7 ha effettuato una segnalazione contro i colleghi dello (dolendosi anche Controparte_1 CP_2 dell'ammontare richiestole) già nell'aprile 2019, segnalazione cui è seguito un procedimento disciplinare (conclusosi con l'archiviazione, e sul quale si tornerà in seguito), che dunque smentisce la pluriennale “tolleranza” delle ricorrenti,
-l'asserita “rassicurazione” all'avv. Maddi, per la sua cliente , da parte dell'avv. circa CP_1 Per_2 l'avvenuto pagamento delle competenze dello studio AN non risulta provata, ma solo affermata dall'avv. Maddi in suo scritto processuale, non essendo chiaro se e quando tale rassicurazione sarebbe intervenuta, quale ne fosse esattamente l'oggetto, e a quale preciso titolo l'avv. poteva Per_2 rappresentare lo per competenze spettanti ad altre colleghe, CP_2
-dall'esame del doc. 7 prodotto dalle ricorrenti sub ricevuta sottoscrittta da ) risulta, Controparte_1 altresì, che, al momento del ritiro dei documenti, id est il 18 marzo 2019- LL ha cancellato la parte della lettera accompagnatoria relativa alla disponibilità -dello ad accordarle una CP_2 rateizzazione dell'importo richiestole, -E NON GIA, come afferma la Difesa , la parte CP_1 riguardante i compensi richiesti ( ad eccezione di quello relativo ad un unico provvedimento),
-quanto alle prestazioni oggetto dell'originario preventivo (pacificamente già pagate da ) la CP_1 semplice lettura di esso basta ad evidenziare che lo lo aveva predisposto in relazione ad CP_2 un circoscritto numero di prestazioni ed atti specifici (esame ricorso avversario, esami documenti avversari, redazione nostre difese e costituzione in giudizio, partecipazione all'udienza di comparizione delle parti in Corte, doc.1>), e non anche ai plurimi atti e documenti, id est all'attività ulteriore e diversa da quella oggetto del detto preventivo originario,
-di tale attività, anzi, NON HA MAI contestato nè l'avvenuta esecuzione da parte delle CP_1 ricorrenti, né ne ha lamentato l'inutilità o altro, ai fini difensivi che la interessavano.
-Ancora, alla richiesta dell'ulteriore compenso di cui oggi si discute, id est alla nota riepilogativa in data 15 novembre 2018 h. 10,42 che è stata inviata ad da NN AN (in cc anche a Controparte_1
nei seguenti termini: Parte_2 Gentile dottoressa, le sottoponiamo la comunicazione che, previo suo benestare, invieremo a controparte. Con l'occasione, le uniamo anche una nota spese dettagliata che lo studio ha predisposto. Come rileverà, l'importo richiesto è relativo a tutti gli incombenti svolti nel giudizio.. detratto il fondo spese da Lei versato. (segue: Bozza per avv. Rimoldi…)
ha di seguito così risposto : Controparte_1
--Da: Antonia LL […] Inviato: giovedì 15 novembre 2018 11:40
A: NN. Email_1
Oggetto: Re: LL / SI
Perfetto X ok . Entro 2 settimane farò partire bonifico dallo studio Per_3
Controparte_1
E poiché la “bozza” per l'avv. riguardava Per_3 assistita nell'interesse del figlio, oneri …a carico per il 50% a carico del sign. , la frase Per_1 pagina 5 di 7 “Entro 2 settimane farò partire bonifico dallo studio” non può che riguardare l'importo richiesto(le)
..relativo a tutti gli incombenti svolti nel giudizio (..), detratto il fondo spese da lei versato.
Si noti, peraltro, che alla precisa affermazione delle odierne ricorrenti, secondo le quali CP_1
ha, in tal modo, accettato la richiesta avanzata dai legali (v. anche l'immediato
[...] ringraziamento dell'avv. AN, doc.6), la Difesa non risulta avere opposto, o contestato, CP_1 alcunchè, mantenendosi silente sia nella sua comparsa di risposta, sia nella successiva nota conclusionale.
Quanto, infine, alla domanda proposta in via subordinata (peraltro tardivamente proposta da CP_1 con la nota conclusionale) di riduzione, anche in via di equità, del compenso richiesto dalle avv. AN e giova rilevare che la Difesa resistente, riguardo a tale compenso, non ha neppure Pt_2 allegato alcuna violazione dei parametri applicati dalle ricorrenti, mantenendosi estremamente generica e limitandosi a rilevare che il notevole importo richiesto avrebbe riguardato due sole udienze e concerneva essenzialmente corrispondenza informativa (sulla cui utilità difensiva, nulla essa ha peraltro eccepito, pur se le ricorrenti, a pag. 2 del ricorso, avevano precisato che vi erano state diverse udienze, tutte estremamente complesse, con deposito di vari atti significativi e il necessario esame di copiosissima documentazione e che, infine, l'esito del procedimento era stato positivo per la dott.
, v. pag. 16 del ricorso). CP_1
Giova ancora precisare al riguardo che, a fronte della segnalazione all'Ordine degli avvocati di Milano da parte di , il procedimento disciplinare che ne è seguito nei confronti dell'avv. IA CP_1 AN si è concluso, il 24.6.2024, con l'archiviazione; e che, in particolare, nella proposta di archiviazione dell'Ufficio di Presidenza della Corte distrettuale di disciplina presso la Corte d'Appello di Milano, l'esposto di , nella parte relativa alla quantificazione delle parcelle professionali, è CP_1 stato definito manifestamente infondato .. atteso che i compensi richiesti non risultano affatto manifestamente sproporzionati, rispetto all'attività prestata> (v. doc. 17). Anche tale domanda, peraltro tardiva, non può dunque essere accolta.
In conclusione, la domanda proposta dalle ricorrenti va accolta (come già scritto nell'incipit di questa motivazione), con condanna di a pagare, in favore degli avvocati NN IA Controparte_1 AN e la somma di e. 7.559,95, oltre IVA e CPA., nonché le spese del grado ( Parte_2 processo di cognizione) liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto dell'unicità della Difesa svolta in proprio e dell'impegno complessivamente trasfuso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso proposto da NN IA AN e nei confronti di Parte_2
ex artt. 28 l.794/1942, 3 e 4 DLGS n. 150/2011, 281 terdecies e ss cpc, Controparte_1
1. condanna a pagare, in favore degli avvocati NN IA AN e la Controparte_1 Parte_2 somma di e. 7.559,95, oltre IVA e CPA.,
2. condanna a pagare, in favore di NN IA AN e le spese del Controparte_1 Parte_2 grado, liquidate in complessivi e. 3.500,00, oltre agli accessori di legge, per quanto dovuti. Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 29 maggio 2025.
pagina 6 di 7 Il Consigliere rel. est. Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Margherita Monte
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