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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10615/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 10615/2023, promossa da:
1) nata il [...] a [...]-SP- Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_2
3) nato il [...] a [...] -SP- Brasile;
Parte_3
4) nata il [...] a [...]-SP Parte_4
Brasile in proprio e in nome e per conto del figlio minore:
5) nato a [...] il Parte_5
28.03.2014;
6) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_6
7) nato il [...] a [...]-SP-Brasile in proprio Parte_7
e in nome e per conto dei figli minori:
8) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Persona_1
9) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_8
10) nata il [...] a [...]-SP-Brasile. Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. Maristella Urbini
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. , cittadino Persona_2
italiano nato a [...], il 24 agosto 5 giugno 1870, il quale emigrava in Brasile
e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti hanno adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale
d'Italia a San Paolo, come risulta dalla documentazione allegata (All.28-29), senza ottenere risposta e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti la cittadinanza.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto: “come da albero genealogico che si allega (All. B) di essere discendenti diretti dell'avo italiano nato il [...] a [...] - Italia, emigrato in Brasile Persona_2
il 15.03.1891 (cfr Sbarco e registrazione registro immigrati - All. D) dove è deceduto mai naturalizzato brasiliano (All. 1) - sposato con il 10.02.1892 A Controparte_2
Botucatu -SP- Brasile - avendo egli sempre conservato la cittadinanza italiana;
- che dal matrimonio tra e nasceva Persona_2 Controparte_2 [...]
il 13.09.1901 a Botucatu -SP-Brasile - che Persona_3 [...]
sposava il 24.07.1929 a Botucatu -SP- che Persona_3 Persona_4
dal matrimonio tra e Persona_3 Persona_4
nascevano A) il 03.04.1932 A Bauru- SP- Brasile B) Parte_10
il 17.12.1937 a Bauru-SP-Brasile CEPPO A) Parte_8 [...]
- che sposava il 10.07.1959 Parte_10 Parte_10 Controparte_3
a Lins-SP-Brasile - che dal matrimonio tra e Parte_10 Controparte_3
nascevano 1) il 23.01.1964 A Bauru-SP- Brasile 2) Parte_3
il 17.04.1979 a Bauru-SP- Brasile. Parte_1
Discendenza 1) sposava Parte_3 Persona_5
il 31.01.1995 a Bauru -SP-Brasile - che dall'unione di
[...] Pt_3 [...]
e nasceva la figlia naturale Parte_3 Controparte_4 [...]
il 07.06.1982 a BauruSP- Brasile .- che Parte_4 [...]
sposava il 14.03.2013 Parte_4 Persona_6
a Bauru-SP-Brasile - che Dal matrimonio di Parte_4
e nasceva
[...] Persona_6 Parte_5
il 28.03.2014 a Bauru-SP-Brasile.
[...]
Discendenza 2) - che sposava Parte_1 Persona_7
IL 28.01.1994 A Bauru-SP-Brasile - che dall'unione di
[...] [...]
e nasceva Parte_1 Persona_8 Parte_2
il 10.05.2001 A Bauru-SP-Brasile B) - che Pt_11 Parte_8
sposava Il 31.01.1961 A Parte_8 Persona_9
Bauru-SP-Brasile - che dal matrimonio di sposava Parte_8 nasceva il 08.12 .1966 a Bauru- Persona_9 Parte_6
SP-Brasile - che sposava il 12.02.1987 A Parte_6 Controparte_5
Bauru-SPBrasile - da matrimonio di e Parte_6 Controparte_5
nascevano: X) il 26.07.1987 a Bauru-SP-Brasile Y) Parte_7 [...]
il 17.02.1990 a Bauru-SP-Brasile - che dall'unione di Parte_9 [...]
e nascevano i figli naturali Parte_7 Persona_10 Persona_1
il 04.03.2010 a Bauru-SP-Brasile il
[...] Parte_8
29.07.2015 a Bauru-SP-Brasile”.
All'udienza del 17 ottobre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 24 gennaio 2025, poi differita al 24 marzo 2026.
Con decreto di codesto Giudice, del 6 novembre 2025, l'udienza per la decisione veniva anticipata e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato, in data 10 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte. 5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1) nata il [...] a [...]-SP- Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_2
3) nato il [...] a [...] -SP- Brasile;
Parte_3
4) nata il [...] a [...]-SP Parte_4
Brasile;
5) nato a [...] il Parte_5
28.03.2014;
6) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_6
7) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_7
8) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Persona_1
9) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_8
10) nata il [...] a [...]-SP-Brasile. Parte_9
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 10615/2023, promossa da:
1) nata il [...] a [...]-SP- Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_2
3) nato il [...] a [...] -SP- Brasile;
Parte_3
4) nata il [...] a [...]-SP Parte_4
Brasile in proprio e in nome e per conto del figlio minore:
5) nato a [...] il Parte_5
28.03.2014;
6) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_6
7) nato il [...] a [...]-SP-Brasile in proprio Parte_7
e in nome e per conto dei figli minori:
8) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Persona_1
9) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_8
10) nata il [...] a [...]-SP-Brasile. Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. Maristella Urbini
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 20 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. , cittadino Persona_2
italiano nato a [...], il 24 agosto 5 giugno 1870, il quale emigrava in Brasile
e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti hanno adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato Generale
d'Italia a San Paolo, come risulta dalla documentazione allegata (All.28-29), senza ottenere risposta e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti la cittadinanza.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto: “come da albero genealogico che si allega (All. B) di essere discendenti diretti dell'avo italiano nato il [...] a [...] - Italia, emigrato in Brasile Persona_2
il 15.03.1891 (cfr Sbarco e registrazione registro immigrati - All. D) dove è deceduto mai naturalizzato brasiliano (All. 1) - sposato con il 10.02.1892 A Controparte_2
Botucatu -SP- Brasile - avendo egli sempre conservato la cittadinanza italiana;
- che dal matrimonio tra e nasceva Persona_2 Controparte_2 [...]
il 13.09.1901 a Botucatu -SP-Brasile - che Persona_3 [...]
sposava il 24.07.1929 a Botucatu -SP- che Persona_3 Persona_4
dal matrimonio tra e Persona_3 Persona_4
nascevano A) il 03.04.1932 A Bauru- SP- Brasile B) Parte_10
il 17.12.1937 a Bauru-SP-Brasile CEPPO A) Parte_8 [...]
- che sposava il 10.07.1959 Parte_10 Parte_10 Controparte_3
a Lins-SP-Brasile - che dal matrimonio tra e Parte_10 Controparte_3
nascevano 1) il 23.01.1964 A Bauru-SP- Brasile 2) Parte_3
il 17.04.1979 a Bauru-SP- Brasile. Parte_1
Discendenza 1) sposava Parte_3 Persona_5
il 31.01.1995 a Bauru -SP-Brasile - che dall'unione di
[...] Pt_3 [...]
e nasceva la figlia naturale Parte_3 Controparte_4 [...]
il 07.06.1982 a BauruSP- Brasile .- che Parte_4 [...]
sposava il 14.03.2013 Parte_4 Persona_6
a Bauru-SP-Brasile - che Dal matrimonio di Parte_4
e nasceva
[...] Persona_6 Parte_5
il 28.03.2014 a Bauru-SP-Brasile.
[...]
Discendenza 2) - che sposava Parte_1 Persona_7
IL 28.01.1994 A Bauru-SP-Brasile - che dall'unione di
[...] [...]
e nasceva Parte_1 Persona_8 Parte_2
il 10.05.2001 A Bauru-SP-Brasile B) - che Pt_11 Parte_8
sposava Il 31.01.1961 A Parte_8 Persona_9
Bauru-SP-Brasile - che dal matrimonio di sposava Parte_8 nasceva il 08.12 .1966 a Bauru- Persona_9 Parte_6
SP-Brasile - che sposava il 12.02.1987 A Parte_6 Controparte_5
Bauru-SPBrasile - da matrimonio di e Parte_6 Controparte_5
nascevano: X) il 26.07.1987 a Bauru-SP-Brasile Y) Parte_7 [...]
il 17.02.1990 a Bauru-SP-Brasile - che dall'unione di Parte_9 [...]
e nascevano i figli naturali Parte_7 Persona_10 Persona_1
il 04.03.2010 a Bauru-SP-Brasile il
[...] Parte_8
29.07.2015 a Bauru-SP-Brasile”.
All'udienza del 17 ottobre 2024, attesa la regolarità e tempestività della notifica, dichiarata la contumacia della parte resistente, la causa veniva rinviata per la decisione al 24 gennaio 2025, poi differita al 24 marzo 2026.
Con decreto di codesto Giudice, del 6 novembre 2025, l'udienza per la decisione veniva anticipata e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato, in data 10 novembre 2025, note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni nel verbale dell'udienza di trattazione.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della c.d. grande naturalizzazione del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SS.UU. hanno rilevato di recente che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possano assumere -a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo” sicché “ la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella stranier, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinata dal Codice civile del 1865 e dalla legge n.555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.2, cod. civ. 1865, nello stabilire che alla cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge dl luogo-senza che l'avere stabilito all'estero la residenza , o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”(Corte di Cassazione Sez. U.
Sentenza n. 25317 del 2022).
4.
Le domande devono essere accolte. 5.
Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1) nata il [...] a [...]-SP- Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_2
3) nato il [...] a [...] -SP- Brasile;
Parte_3
4) nata il [...] a [...]-SP Parte_4
Brasile;
5) nato a [...] il Parte_5
28.03.2014;
6) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_6
7) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_7
8) nata il [...] a [...]-SP-Brasile; Persona_1
9) nato il [...] a [...]-SP-Brasile; Parte_8
10) nata il [...] a [...]-SP-Brasile. Parte_9
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore