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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9999/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a San Giovanni in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca ROVERSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a San Giorgio Di Piano (BO) alla Via Cuneo, n. 4, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 settembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 15 luglio 2025 e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 18 settembre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato , l'[...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Le parti hanno fissato la propria residenza in un appartamento in locazione, sito a Bentivoglio – frazione Castagnolo Minore, Via Ringhiera, n.
1. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 e il 17 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese del presente procedimento devono essere compensate.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il figlio con la madre la quale continuerà ad abitare presso Parte_2 la casa coniugale, sita a Bentivoglio – frazione Castagnolo Minore, Via Ringhiera, n. 1, comprensiva di arredi e suppellettili, facendosi carico in via esclusiva, da agosto 2025, delle relative spese a titolo di conduzione, ivi comprese le spese condominiali ed utenze tutte;
3) prende atto che il padre ha dichiarato che si impegna da agosto Parte_1
2025 ad andare a vivere in un'altra abitazione, trasferendovi anche la residenza anagrafica, dandone comunicazione alla signora e facendosi altresì carico Pt_2 delle relative spese;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé compatibilmente con gli Per_1 impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e con le proprie esigenze lavorative e previo accordo con la madre, ogni qualvolta lo vorrà e in ogni caso: pagina 2 di 4 - almeno un giorno infrasettimanale così da cenarvi assieme ed eventualmente pernottare unitamente a lui, riaccompagnandolo a scuola il mattino seguente;
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola, ad esclusione dei periodi in cui il figlio trascorrerà le vacanze con la madre nei luoghi dalla stessa scelti;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dalla mattina del 23 dicembre alla sera del 29 dicembre oppure dalla mattina del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni ad anni alterni del Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua compresa oppure dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- in estate due settimane anche non consecutive di vacanza, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5) a far data dal mese di agosto 2025 dispone che il signor ersi alla signora Pt_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile di 250,00 euro, Per_1 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal mese di agosto 2026; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dal mese di agosto 2025 dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 4 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
8) prende atto che i genitori hanno concordato di comunicarsi reciprocamente il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
9) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto in favore del minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio valida anche per l'espatrio;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a San Giovanni in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca ROVERSI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a San Giorgio Di Piano (BO) alla Via Cuneo, n. 4, RICORRENTI
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18 settembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 15 luglio 2025 e hanno chiesto la regolamentazione Parte_1 Parte_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 18 settembre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nato , l'[...], riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Le parti hanno fissato la propria residenza in un appartamento in locazione, sito a Bentivoglio – frazione Castagnolo Minore, Via Ringhiera, n.
1. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 4 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 e il 17 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese del presente procedimento devono essere compensate.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il figlio con la madre la quale continuerà ad abitare presso Parte_2 la casa coniugale, sita a Bentivoglio – frazione Castagnolo Minore, Via Ringhiera, n. 1, comprensiva di arredi e suppellettili, facendosi carico in via esclusiva, da agosto 2025, delle relative spese a titolo di conduzione, ivi comprese le spese condominiali ed utenze tutte;
3) prende atto che il padre ha dichiarato che si impegna da agosto Parte_1
2025 ad andare a vivere in un'altra abitazione, trasferendovi anche la residenza anagrafica, dandone comunicazione alla signora e facendosi altresì carico Pt_2 delle relative spese;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé compatibilmente con gli Per_1 impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso e con le proprie esigenze lavorative e previo accordo con la madre, ogni qualvolta lo vorrà e in ogni caso: pagina 2 di 4 - almeno un giorno infrasettimanale così da cenarvi assieme ed eventualmente pernottare unitamente a lui, riaccompagnandolo a scuola il mattino seguente;
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola, ad esclusione dei periodi in cui il figlio trascorrerà le vacanze con la madre nei luoghi dalla stessa scelti;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dalla mattina del 23 dicembre alla sera del 29 dicembre oppure dalla mattina del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni ad anni alterni del Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua compresa oppure dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
- in estate due settimane anche non consecutive di vacanza, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
5) a far data dal mese di agosto 2025 dispone che il signor ersi alla signora Pt_1
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario di la somma mensile di 250,00 euro, Per_1 somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT dal mese di agosto 2026; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a decorrere dal mese di agosto 2025 dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 4 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
8) prende atto che i genitori hanno concordato di comunicarsi reciprocamente il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura;
9) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto in favore del minore e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio valida anche per l'espatrio;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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