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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6561 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, per l'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 19132/2024 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1 ricorrente avv. Domenico Naso
e con i propri Controparte 1 funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. resistente
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede che venga accertata l'illegittimità della trattenuta a titolo di “conglobamento" dell'importo di €
46,52 operata dal CP_1 convenuto sull'indennità di sede estera con condanna del CP_1 ad interrompere detto comportamento e a restituire le somme già trattenute.
Premette di essere dipendente del Controparte_2 , attualmente in servizio all'estero e collocata fuori ruolo presso il CP 1
Rappresenta di svolgere la propria attività presso: Scuola Primaria Straniera "Dohrnstrasse" di Ambrugo"
(C.G. Hannover), con decorrenza dall'a.s. 2022/2023 per sei anni scolastici, fino al 31.08.2028.
Riporta, da quando è andata all'estero, di subire la trattenuta mensile pari ad € 46,52 operata sull'indennità di sede estera, individuata nel cedolino sotto la voce "conglobamento".
Sostiene che la trattenuta viene operata dal CP_1 convenuto sulla base dell'art. 1, comma 37, della legge 549/1995, nonostante tale disposizione debba essere applicata al solo personale dipendente del
CP_1 Controparte_1 e non anche al personale scolastico.
Riporta infatti che l'indennità integrativa speciale a far data dall'anno 2007 viene percepita dal personale dipendente del unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede,Controparte_2 di conseguenza la detrazione applicata dal CP 1 convenuto a titolo di "Conglobamento" non trova alcun riscontro nella normativa applicabile al personale del Controparte_2 in servizio all'estero. Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
In particolare, rappresenta che l'art. 1 comma 37 I. n. 549/95 è tutt'ora vigente e trova applicazione nei confronti di tutto il personale in servizio all'estero che percepisce l'ISE o l'assegno di sede.
Riporta che per il personale CP 1 'indennità integrativa speciale viene decurtata dallo stipendio tabellare durante tutto il periodo di servizio all'estero, in virtù di quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 18/67, nonostante l'i.i.s. faccia parte dello stipendio tabellare stesso.
Sostiene che tale norma, sin dal 2017, si applica anche nei confronti del personale scolastico, in ragione del rinvio espresso operato dall'art. 29 comma 7 d.lgs n. 64/2017 al Titolo I della parte III del dpr n. 18/67.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 26.03.2025.
oOo
Il ricorso è fondato.
Va premesso che i docenti all'estero sono dipendenti del Controparte_2 'dunque, anche per tali docenti continua ad essere applicata la disciplina relativa al comparto scuola.
Ciò posto, è documentalmente provato che la ricorrente svolge il servizio all'estero (doc. 1) e che il CP 1 convenuto ha effettuato la trattenuta di € 46,52 sull'importo erogato a titolo di indennità di sede estera, come da cedolini in atti nella voce "conglobamento" (doc.2).
Oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della trattenuta relativa all'indennità integrativa speciale operata dal CP 1 ull'importo corrisposto a titolo di indennità sede estera.
In via preliminare si rileva che l'indennità integrativa speciale è stata istituita con la legge 324/1959 che stabilito che "(...) al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100 (...). L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma: a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
d) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento (...)".
L'indennità è stata introdotta come strumento di adeguamento della retribuzione alle variazioni del costo vita. Nel tempo però l'indennità in parola ha cominciato a perdere la sua natura originaria di strumento di adeguamento al costo vita per assumere invece carattere retributivo. II CCNL sottoscritto in data 24.07.2003 all'art. 75, in merito alla struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto scuola, nell'individuare le varie voci della retribuzione non menziona più l'indennità integrativa speciale quale voce autonoma della retribuzione. Ed infatti il successivo art. 76, comma 3 (Aumenti retribuzione base) specifica che: "3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero". Con la previsione pattizia del
2003, l'importo dell'indennità integrativa speciale concorre a formare lo stipendio tabellare per il personale scolastico ed assume così piena natura retributiva. Tale indennità infatti non è più prevista come voce a sé stante della retribuzione e perde così la sua iniziale funzione indennitaria di adeguamento al costo della vita che invece era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, all'art. 1 comma 2 lett.
d), che tale indennità non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero che già usufruiva dell'assegno di sede, in quanto un tale emolumento già era in grado di rispondere all'esigenza di adeguamento al costo della vita come l'indennità integrativa speciale. Si rileva che nel CCNL sottoscritto in data 24.7.2003, con nota a verbale in calce a tale disposizione viene precisato che "al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001", introducendo così una limitazione per il personale in servizio all'estero.
Pertanto, l'indennità integrativa speciale divenuta parte dello stipendio tabellare per il biennio 2002/2003 viene trattenuta sullo stipendio metropolitano erogato in favore del personale che presta servizio all'estero. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24.07.2003 all'art. 76, comma 3 viene mantenuto fermo dal successivo contratto sottoscritto dalle parti sociali in data 29.11.2007 che all'art. 78 (Aumento della retribuzione) rinvia per quanto riguarda gli stipendi tabellari alle disposizioni del CCNL del 7.12.2005 che richiama a sua volta gli stipendi tabellari come individuati dalla tabella 2 allegata al CCNL sottoscritto, per il predetto comparto, il 24.07.2003. II CCNL 2007 invece non fa alcun rinvio o riferimento espresso alla trattenuta dell'indennità integrativa speciale per il personale in servizio all'estero prevista nella nota a verbale all'art. 76 del CCNL del 24.07.2003. Pertanto, si ritiene che la volontà delle parti sociali sia stata quella di mantenere fermo il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e ciò emerge dal rinvio alle disposizioni del CCNL del
2003 e non anche quella di mantenere ferma la limitazione prevista dalla nota a verbale all'art. 76 non avendo fatto le parti medesime alcun riferimento espresso ad una tale trattenuta ed alcun richiamo alla precedente disposizione prevista espressamente nel precedente CCNL del 24.07.2003.
Ciò detto, con il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, tale indennità
è divenuta emolumento retributivo e la mancata reiterazione della limitazione prevista nella nota a verbale all'art. 76 comporta che una tale trattenuta sullo stipendio tabellare dei docenti fuori ruolo all'estero non sia più applicabile, almeno a far data dal 1° gennaio 2006, data di decorrenza giuridica del CCNL del
29.11.2007. Si rappresenta altresì che come con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare l'indennità in parola ha acquisito natura retributiva e dunque non è possibile sostenere la sua incompatibilità con l'assegno di sede previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni in quanto tale ultima misura non ha carattere retributivo, ma è corrisposta come misura indennitaria finalizzata a sopperire gli oneri derivanti dal servizio svolto all'estero.
Tanto premesso, vanno dichiarate illegittime le trattenute operate a titolo di conglobamento sull'assegno di sede estera nella misura mensile di € 46,52 e il CP 1 convenuto deve essere condannato a restituire alla ricorrente le somme già trattenute. L'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo e ridotte per l'identità della questione trattata in cause analoghe dallo stesso difensore.
PQM
Accerta l'illegittimità della trattenuta operata dal CP 1 convenuto per l'importo mensile di € 46,52 sulle somme corrisposte a titolo di assegno di sede;
ordina al CP 1 convenuto di interrompere immediatamente le trattenute;
condanna il convenuto alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di € 46,52 dalla data di destinazione all'estero;
condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 721, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
PQM
Accerta l'illegittimità della trattenuta operata dal CP 1 convenuto per l'importo mensile di € 46,52 sulle somme corrisposte a titolo di assegno di sede;
ordina al CP 1 convenuto di interrompere immediatamente le trattenute;
condanna il convenuto alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di € 46,52 dalla data di destinazione all'estero;
condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 596,4 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 6.6.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, per l'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c., nella causa n. 19132/2024 R. Gen., emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1 ricorrente avv. Domenico Naso
e con i propri Controparte 1 funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. resistente
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede che venga accertata l'illegittimità della trattenuta a titolo di “conglobamento" dell'importo di €
46,52 operata dal CP_1 convenuto sull'indennità di sede estera con condanna del CP_1 ad interrompere detto comportamento e a restituire le somme già trattenute.
Premette di essere dipendente del Controparte_2 , attualmente in servizio all'estero e collocata fuori ruolo presso il CP 1
Rappresenta di svolgere la propria attività presso: Scuola Primaria Straniera "Dohrnstrasse" di Ambrugo"
(C.G. Hannover), con decorrenza dall'a.s. 2022/2023 per sei anni scolastici, fino al 31.08.2028.
Riporta, da quando è andata all'estero, di subire la trattenuta mensile pari ad € 46,52 operata sull'indennità di sede estera, individuata nel cedolino sotto la voce "conglobamento".
Sostiene che la trattenuta viene operata dal CP_1 convenuto sulla base dell'art. 1, comma 37, della legge 549/1995, nonostante tale disposizione debba essere applicata al solo personale dipendente del
CP_1 Controparte_1 e non anche al personale scolastico.
Riporta infatti che l'indennità integrativa speciale a far data dall'anno 2007 viene percepita dal personale dipendente del unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede,Controparte_2 di conseguenza la detrazione applicata dal CP 1 convenuto a titolo di "Conglobamento" non trova alcun riscontro nella normativa applicabile al personale del Controparte_2 in servizio all'estero. Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
In particolare, rappresenta che l'art. 1 comma 37 I. n. 549/95 è tutt'ora vigente e trova applicazione nei confronti di tutto il personale in servizio all'estero che percepisce l'ISE o l'assegno di sede.
Riporta che per il personale CP 1 'indennità integrativa speciale viene decurtata dallo stipendio tabellare durante tutto il periodo di servizio all'estero, in virtù di quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 18/67, nonostante l'i.i.s. faccia parte dello stipendio tabellare stesso.
Sostiene che tale norma, sin dal 2017, si applica anche nei confronti del personale scolastico, in ragione del rinvio espresso operato dall'art. 29 comma 7 d.lgs n. 64/2017 al Titolo I della parte III del dpr n. 18/67.
La causa, istruita solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 26.03.2025.
oOo
Il ricorso è fondato.
Va premesso che i docenti all'estero sono dipendenti del Controparte_2 'dunque, anche per tali docenti continua ad essere applicata la disciplina relativa al comparto scuola.
Ciò posto, è documentalmente provato che la ricorrente svolge il servizio all'estero (doc. 1) e che il CP 1 convenuto ha effettuato la trattenuta di € 46,52 sull'importo erogato a titolo di indennità di sede estera, come da cedolini in atti nella voce "conglobamento" (doc.2).
Oggetto della presente controversia riguarda la legittimità della trattenuta relativa all'indennità integrativa speciale operata dal CP 1 ull'importo corrisposto a titolo di indennità sede estera.
In via preliminare si rileva che l'indennità integrativa speciale è stata istituita con la legge 324/1959 che stabilito che "(...) al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100 (...). L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma: a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
d) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento (...)".
L'indennità è stata introdotta come strumento di adeguamento della retribuzione alle variazioni del costo vita. Nel tempo però l'indennità in parola ha cominciato a perdere la sua natura originaria di strumento di adeguamento al costo vita per assumere invece carattere retributivo. II CCNL sottoscritto in data 24.07.2003 all'art. 75, in merito alla struttura della retribuzione del personale appartenente al comparto scuola, nell'individuare le varie voci della retribuzione non menziona più l'indennità integrativa speciale quale voce autonoma della retribuzione. Ed infatti il successivo art. 76, comma 3 (Aumenti retribuzione base) specifica che: "3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero". Con la previsione pattizia del
2003, l'importo dell'indennità integrativa speciale concorre a formare lo stipendio tabellare per il personale scolastico ed assume così piena natura retributiva. Tale indennità infatti non è più prevista come voce a sé stante della retribuzione e perde così la sua iniziale funzione indennitaria di adeguamento al costo della vita che invece era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, all'art. 1 comma 2 lett.
d), che tale indennità non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero che già usufruiva dell'assegno di sede, in quanto un tale emolumento già era in grado di rispondere all'esigenza di adeguamento al costo della vita come l'indennità integrativa speciale. Si rileva che nel CCNL sottoscritto in data 24.7.2003, con nota a verbale in calce a tale disposizione viene precisato che "al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001", introducendo così una limitazione per il personale in servizio all'estero.
Pertanto, l'indennità integrativa speciale divenuta parte dello stipendio tabellare per il biennio 2002/2003 viene trattenuta sullo stipendio metropolitano erogato in favore del personale che presta servizio all'estero. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal CCNL del 24.07.2003 all'art. 76, comma 3 viene mantenuto fermo dal successivo contratto sottoscritto dalle parti sociali in data 29.11.2007 che all'art. 78 (Aumento della retribuzione) rinvia per quanto riguarda gli stipendi tabellari alle disposizioni del CCNL del 7.12.2005 che richiama a sua volta gli stipendi tabellari come individuati dalla tabella 2 allegata al CCNL sottoscritto, per il predetto comparto, il 24.07.2003. II CCNL 2007 invece non fa alcun rinvio o riferimento espresso alla trattenuta dell'indennità integrativa speciale per il personale in servizio all'estero prevista nella nota a verbale all'art. 76 del CCNL del 24.07.2003. Pertanto, si ritiene che la volontà delle parti sociali sia stata quella di mantenere fermo il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e ciò emerge dal rinvio alle disposizioni del CCNL del
2003 e non anche quella di mantenere ferma la limitazione prevista dalla nota a verbale all'art. 76 non avendo fatto le parti medesime alcun riferimento espresso ad una tale trattenuta ed alcun richiamo alla precedente disposizione prevista espressamente nel precedente CCNL del 24.07.2003.
Ciò detto, con il conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, tale indennità
è divenuta emolumento retributivo e la mancata reiterazione della limitazione prevista nella nota a verbale all'art. 76 comporta che una tale trattenuta sullo stipendio tabellare dei docenti fuori ruolo all'estero non sia più applicabile, almeno a far data dal 1° gennaio 2006, data di decorrenza giuridica del CCNL del
29.11.2007. Si rappresenta altresì che come con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare l'indennità in parola ha acquisito natura retributiva e dunque non è possibile sostenere la sua incompatibilità con l'assegno di sede previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni in quanto tale ultima misura non ha carattere retributivo, ma è corrisposta come misura indennitaria finalizzata a sopperire gli oneri derivanti dal servizio svolto all'estero.
Tanto premesso, vanno dichiarate illegittime le trattenute operate a titolo di conglobamento sull'assegno di sede estera nella misura mensile di € 46,52 e il CP 1 convenuto deve essere condannato a restituire alla ricorrente le somme già trattenute. L'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo e ridotte per l'identità della questione trattata in cause analoghe dallo stesso difensore.
PQM
Accerta l'illegittimità della trattenuta operata dal CP 1 convenuto per l'importo mensile di € 46,52 sulle somme corrisposte a titolo di assegno di sede;
ordina al CP 1 convenuto di interrompere immediatamente le trattenute;
condanna il convenuto alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di € 46,52 dalla data di destinazione all'estero;
condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 721, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
PQM
Accerta l'illegittimità della trattenuta operata dal CP 1 convenuto per l'importo mensile di € 46,52 sulle somme corrisposte a titolo di assegno di sede;
ordina al CP 1 convenuto di interrompere immediatamente le trattenute;
condanna il convenuto alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le somme trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di € 46,52 dalla data di destinazione all'estero;
condanna il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali che liquida in € 596,4 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Roma, 6.6.2025
IL GIUDICE
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.