Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2822/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AN, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2822/2023, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Arianna Bretschneider
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], con l'Avv. E_ C.F._2
Graziano Siviero
- resistente -
e
(C.F. ), nata in Ucraina, il [...], in [...] C.F._3
persona del curatore speciale, Avv. Anna Maria Chiama
- intervenuta -
1
Conclusioni della ricorrente: “l'Ill.mo Tribunale adito: Disporre/confermare l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre di (già disposto e domandato anche dalla Controparte_2 curatrice speciale della minore all'udienza del 20 marzo 2024), con concentrazione in capo alla stessa madre, signora , della responsabilità genitoriale nelle decisioni di Parte_1 maggiore importanza e interesse per la figlia di cui all'art. 337 ter co. 3 c.c. e riguardanti la salute/cure mediche e terapie, la determinazione della residenza, l'educazione,
l'istruzione/formazione, la richiesta e il rilascio dei documenti, nonché tutti i poteri decisionali nell'interesse della minore da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo) con conseguente e correlata limitazione della responsabilità genitoriale in capo al padre sig. . In subordine, assumere la decisione sull'affido E_
ritenuta maggiormente rispondente ai diritti e interessi della minore. Disporre/confermare il collocamento esclusivo della figlia minore presso la madre nell'abitazione in Via De Giorgi n. 14 ad AN, confermando la sua residenza ivi ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
Disporre la sospensione di ogni tipo di frequentazione tra il padre e la figlia minore o, in subordine, limitare la frequentazione padre/figli solo in luogo neutro. Disporre/confermare – dando atto del già dichiarato pieno consenso materno – il supporto psicologico in favore della figlia minore come in essere. Disporre/confermare l'incarico al servizio sociale di CP_2
mantenere la presa in carico del nucleo, mantenendo attivo il monitoraggio fino a quando sarà ritenuto necessario, l'intervento di supporto psicologico alla minore e l'intervento di CP_2 supporto allo studio, dando atto che il servizio sociale ha concluso l'intervento educativo CP_3
domiciliare diurno ritenendolo non più necessario (v. relazione 28.6.2024). Disporre/confermare che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento della E_ Parte_1 figlia , la somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Per_1 nell'interesse della medesima, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di AN.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, in caso di opposizione”.
Conclusioni del resistente: “nel merito: a. disporre che la minore venga Controparte_2
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
b. consentire al sig. di avvicinarsi ai luoghi frequentati Parte_1 CP_2
dalla figlia ed anzi di concedere al resistente la possibilità di interagire con la figlia, CP_2
compatibilmente con le modalità previste dal per il benessere psicologico della minore e CP_3 dall'Ill.mo Tribunale adito per la sua sicurezza, alle medesime condizioni della madre;
c.
2 consentire l'espatrio della minore previo consenso congiunto dei genitori;
d. consentire telefonate padre-figlia con cadenza giornaliera (eventualmente alla presenza della affidataria diurna) e, incontri regolari padre-figlia compatibilmente con le esigenze della minore e tenuto conto della distanza fra le reciproche residenze, (eventualmente alla presenza della affidataria diurna); e. confermare la prosecuzione dell'affido diurno e del supporto psicologico già disposti nei confronti della minore;
f. respingere definitivamente la richiesta di decadenza di dalla E_
responsabilità genitoriale;
g. disporre che il padre possa tenere la figlia con sé per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive compatibilmente con le esigenze di studio della minore;
h. disporre che il padre corrisponda un contributo al mantenimento per la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, da sostenersi nell'interesse della figlia. In via istruttoria: - respingere le richieste istruttorie di controparte in quanto superflue e/o inconferenti;
- con riserva di chiedere l'assunzione di mezzi di prova per testimoni con capitoli da indicarsi nel prosieguo della fase istruttoria del procedimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni dell'intervenuta: “a) disporre l'affido con modalità rafforzata (c.d. super-esclusivo) della figlia minore alla madre sig.ra ; b) confermare il Persona_2 Parte_1
collocamento della minore presso la madre, con conferma della radicazione della Per_1 residenza presso la stessa;
c) quanto all'ormai scaduto divieto di espatrio, emanato in via provvisoria in capo alla minore per la durata di 1 anno decorrente dal 15/11/2023, nulla disporre in via definitiva;
d) determinare che il padre possa contattare la minore soltanto se la stessa per prima ne esprima desiderio, e soltanto previa dimostrazione di avere adeguatamente e con successo seguito un percorso di sostegno genitoriale, nonché, ulteriormente, di aver intrapreso e di seguire con successo un percorso personale psicologico/psichiatrico; avuto riguardo invece ad eventuali incontri di persona, prevedere che il sig. , sempre e solo previa richiesta ed CP_2
effettivo desiderio di , e previe le precedentemente richieste dimostrazioni di cui sopra, Per_1
possa incontrare la figlia soltanto in luogo neutro in presenza di educatore;
e) confermare la prosecuzione della presa in carico psicologica di , disponendo la prosecuzione di Per_1
monitoraggio periodico sociale da parte del C.I.S.S.A.C.A. per un periodo di tempo limitato, periodo meglio determinando da codesto Giudice Ill.mo, con indicazione - come dovuto - di relazionare all'Autorità Giudiziaria preposta laddove si prospettassero eventuali criticità in pregiudizio della minore;
f) determinare che il padre provveda alla contribuzione mensile ordinaria per la figlia tramite la corresponsione alla madre, sig.ra , della somma Parte_2 di € 250,00, ovvero di somma meglio determinanda da codesto Giudice Ill.mo, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, somma assoggettata in ogni caso alla rivalutazione
3 annuale sulla base degli indici ISTAT ai sensi di Legge;
g) porre le spese straordinarie tutte per la figlia, determinate come da relativo Protocollo vigente presso il Tribunale di AN, da intendersi interamente recepito nel provvedimento emanando, a carico dei genitori, nella misura del 50% a carico di ciascuno di essi;
h) con vittoria di spese ed onorari tutti a favore dello Stato italiano ed a carico del padre, sussistendo in capo alla minore i requisiti per avvalersi del patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento di ammissione provvisoria in atti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 30.10.2023, la SI.ra ha rappresentato: che ha Parte_1
convissuto more uxorio col SI. ; che, dalla loro unione, è nata la figlia, E_
; che “il sig. disvelava poco dopo comportamenti Controparte_2 CP_2
aggressivi, controllanti e verbalmente violenti nei confronti della signora;
iniziava Pt_1
altresì a fare uso di alcoolici e marijuana ed in tali occasioni intensificava le condotte aggressive;
frequentava altre donne con le quali intratteneva relazioni sentimentali”; che,
“nel 2011 la signora poneva fine alla relazione in seguito ad un nuovo episodio di Pt_1 aggressività: il signor , visibilmente alterato dall'uso di alcool, la schiaffeggiava CP_2
al rientro da una cena con le amiche accusandola di essergli stata infedele e minacciandola di sfigurarla con l'acido”; che “la signora si trasferiva immediatamente con la Pt_1 figlia in Crimea, vicino alla propria famiglia di origine”; che “da allora il padre CP_2
di si disinteressava completamente della figlia: non chiedeva di vederla, non Persona_3 chiedeva sue notizie, non contribuiva al mantenimento”; che “dopo circa un anno, la signora tornava a vivere a Kiev, dove aveva reperito un impiego come direttrice e poi Pt_1
manager in un laboratorio ortodontico;
locava un appartamento per sé e ed CP_2 iscriveva la minore all'asilo nido”; che “la minore seguitava a vivere stabilmente, continuativamente ed esclusivamente con la madre senza alcun contatto col padre”; che “dal
2012 al 2023 – per dieci anni – il signor incontrava non più di una CP_2 CP_2 volta all'anno, per solo qualche ora, disinteressandosi completamente della figlia e omettendo qualsivoglia contributo al suo mantenimento”; che “nel marzo 2022, in seguito allo scoppio del noto conflitto armato con la Russia, la signora fuggiva Pt_1 dall'Ucraina per portare in salvo le due figlie”; che “giungeva in Italia, ove da circa vent'anni già risedevano la sorella (in Calabria), la madre e il padre (in AN)”; che
“la ricorrente otteneva ivi il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, per sé e per le minori”; che “da aprile 2022 la signora vive stabilmente in AN con le due Pt_1 figlie minori”; che “con l'aiuto dei propri familiari e della rete amicale in Italia, la ricorrente
4 reperiva un'abitazione accogliente ed adeguata per sé e per le figlie in AN, in Via De
Giorgi n. 14, con comodato d'uso della durata di 8 anni”; che “si iscriveva al corso biennale di formazione professionale per estetista presso la Scuola Italiana di formazione professionale di AN (che terminerà tra qualche mese, con successivo inserimento lavorativo), al fine di reperire un impiego, anche rinunziando alle proprie competenze e professionalità”; che “iscriveva alla scuola media inferiore di AN”; che CP_2
da sempre presenta fragilità a livello gastrico, di origine psicosomatica (già CP_2
escluse cause patologiche); giunta in Italia, si ripresentava la sintomatologia, comprensibilmente, in seguito al trauma della guerra”; che “improvvisamente, a marzo 2023,
[il padre] richiedeva di sentire la figlia al telefono, ma la minore rifiutava;
il padre prendeva allora ad inviare piccole somme di denaro alla signora ordinandole di darle alla Pt_1 figlia (circa € 200,00 al mese); la minore, probabilmente anche colpita dalle erogazioni del padre, a poco a poco accettava di sentirlo telefonicamente”; che “il signor CP_2
iniziava a richiedere insistentemente di trascorrere qualche giorno di vacanza con la figlia, in estate”; che “la signora , combattuta tra la preoccupazione per la figlia e il Pt_1
desiderio di non privare la minore della figura paterna, già lungamente assente, acconsentiva infine a che padre e figlia trascorressero qualche giorno insieme, pretendendo però che la vacanza si svolgesse solo in Italia, per pochi giorni”; che “il 20 settembre partiva CP_2 per Palermo, con ritorno ad AN previsto per il 30 settembre”; che “il 28 settembre, la minore confidava alla madre che il padre le aveva raccontato che ben presto in Olanda sarebbe diventato ricco e avrebbe comprato una grande casa, che lì con lui CP_2
avrebbe potuto fare la vita facile, senza regole, senza scuola, che voleva portarla con sé a vivere”; che “la signora - allarmata - tentava contattava il signor , ma lo Pt_1 CP_2 stesso non rispondeva più né alle telefonate né ai messaggi”; che “anche non CP_2 rispondeva più alla madre”; che “nel corso dell'ultima videochiamata avvenuta il 29 settembre il resistente comunicava alla signora – con atteggiamento aggressivo – Pt_1 che non avrebbe fatto ritorno ad AN e che l'avrebbe portata con sé in CP_2
Olanda”; che “la minore piangeva e, visibilmente plagiata dal padre, confermava la versione paterna, dichiarando tra le lacrime di voler andare in Olanda”; che “la madre manifestava il proprio dissenso al trasferimento in Olanda della figlia col padre e quest'ultimo – consapevole di non poter portare via dall'Italia la figlia senza il consenso della madre – rispondeva che aveva una strategia: aveva “programmato” la figlia affinché rendesse alle forze dell'ordine dichiarazioni contro la madre, accusandola di essere inadeguata e maltrattante, così sarebbe stata collocata in un orfanotrofio e lui avrebbe potuto prenderla e
5 portarla via”; che “la signora si recava allora dai Carabinieri di AN per Pt_1 denunciare l'accaduto e chiedere aiuto”; che “la signora apprendeva da conoscenti Pt_1
che il signor aveva in Olanda una soluzione abitativa precaria ma che con una CP_2 figlia avrebbe avuto diritto, invece, all'assegnazione di un'abitazione ed altre agevolazioni previste dalla legislazione olandese”; che “il 4 ottobre la signora si recava alla Pt_1
Questura di AN ove, disperata, denunciava la sottrazione della figlia, che non aveva fatto ritorno a casa il 30 settembre, come programmato”; che “il 7 ottobre la polizia prelevava la minore all'aeroporto di Orio al Serio, ove l'attendeva anche la madre”; che “la minore – come indotta dal padre – riferiva agli Agenti che non voleva restare con la madre”; che “su suggerimento della psicologa e degli agenti presenti in Questura, la madre acconsentiva a che trascorresse qualche giorno a casa dei nonni materni in CP_2
AN”; che “durante la permanenza della figlia presso il nonno, la signora si Pt_1
atteneva scrupolosamente alle indicazioni ricevute, di non esercitare pressioni sulla figlia, di non chiamarla né farle visita, di lasciare che fosse la figlia a riavvicinarsi a lei, in attesa della decisione del Giudice (così le veniva riferito in Questura)”; che “il 20 ottobre, improvvisamente, gli agenti della questura di AN si recavano nell'abitazione dei nonni materni di informando il nonno che la nipote si trovava in Questura e non CP_2 voleva tornare a casa”; che “la signora , informata dell'accaduto dal padre, si Pt_1
precipitava in Questura dove gli agenti le riferivano che era meglio che venisse CP_2
presa in carico dai Servizi sociali, che la madre avrebbe potuto acconsentire oppure no, e in tal caso avrebbero fatto un 403, un allontanamento coattivo”; che “l'AS riferiva alla madre e al difensore di aver programmato per il giorno seguente un colloquio anche con , CP_2 in vista del suo ritorno presso la casa materna, stante l'assenza dei presupposti per il collocamento comunitario ed avendo anche la comunità ritenuto la madre adeguata”; che
“riferiva inoltre che il signor si era rivolto in modo verbalmente aggressivo agli CP_2 operatori della comunità che lo avevano contattato per i medicinali della figlia”; che “in data
26 ottobre, come programmato dai Servizi, la minore veniva dimessa dalla CP_2
Comunità, incontrava la madre presso la sede dei servizi sociali alla presenza dell'AS
Dott.ssa Tuttobene e dopo un colloquio congiunto faceva ritorno presso l'abitazione materna”; che “il pomeriggio del giorno stesso, intorno alle 16, la signora si recava Pt_1
Per_ a prendere a scuola la figlia minore , portando con sé per non lasciarla a CP_2 casa da sola;
mentre tornava a casa, trovava il in auto, che l'aspettava, in CP_2
prossimità della propria abitazione (in Lungo Tanaro, a 2 minuti a piedi dalla propria residenza)”; che “l'uomo iniziava ad incalzare affinché andasse con lui in CP_2
6 Olanda, le prometteva di comprarle un computer se fosse andata in Olanda, la baciava in modo insistente sul volto e sui capelli e si rivolgeva in modo molto aggressivo alla signora
”; che “la signora riusciva a salire in casa con la figlia;
una volta dentro casa, la Pt_1
ragazza confidava alla madre che il padre le aveva detto “se non riuscirò a portarti in
Olanda con me non so cosa farò a tua madre””; che “la signora allertava immediatamente le forze di polizia”; che “il 27 ottobre si svolgeva una videochiamata protetta e a seguire un incontro protetto tra il e la figlia presso la sede dei Servizi sociali (coop. , CP_2 CP_3
AN)”; che “il signor dichiarava che avrebbe fatto ritorno in Olanda il CP_2 giorno seguente, ma non si ha conferma dell'effettiva partenza”e che “in tale circostanza il signor consegnava alla figlia una scatola di cioccolatini;
giunti a casa la signora CP_2
si avvedeva che all'interno della scatola (che non era stata aperta in occasione Pt_1 dell'incontro) era nascosto un telefono cellulare”.
2. Con decreto in data 3.11.2023, il Giudice Delegato, Dott.ssa Francesca Andreoni, ha disposto l'assunzione di alcuni mezzi istruttori in vista dei provvedimenti ex art. 473-bis15 c.p.c.
3. Con relazione in data 9.11.2023, il di AN ha riferito di un rapporto della CP_3
figlia apparentemente più disteso col padre che con la madre, tanto che è stato proposto l'affidamento diurno.
4. Con decreto ex art. 473-bis15 c.p.c. in data 15.11.2023, il Giudice Delegato, Dott.ssa
Francesca Andreoni, ha disposto l'affidamento al di AN, con collocazione CP_3
presso la madre, la frequentazione padre/figlia solo in luogo neutro, il divieto di espatrio della minore, l'affidamento diurno e la corresponsione, da parte del padre, della somma mensile di
Euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e ha nominato l'Avv. Anna Maria Chiama del Foro di AN, quale curatore speciale della minore.
5. Con memoria difensiva in data 19.12.2023, il curatore speciale, Avv. Anna Maria Chiama, si
è costituito in giudizio, rappresentando che “ , in sostanza, prova una grandissima Per_1
sofferenza, evidente a chiunque, per la sua attuale situazione di vita in Italia, e rifiuta di attivarsi per entrare in un mondo ed in una cultura certamente molto diversi da quelli cui era Per_ abituata”; che “la ragazza non ha accettato in alcun modo la sorella , con cui, secondo quanto riferito all'esponente, ha un rapporto non buono”; che “ ha ripetuto più Per_1
volte che voleva tornare in Ucraina e di chiedere al Giudice di autorizzarla in tal senso, non importa se con la madre o senza, ed ha chiesto di poter rientrare a casa propria anche se avesse dovuto vivere da sola lì, affermando che sarebbe riuscita a gestirsi autonomamente”;
7 che “invitata a comprendere che quanto da lei richiesto, pur se molto chiaro, non era realistico né realizzabile, la stessa si è subito rassegnata senza insistere, essendo presumibilmente consapevole di ciò già prima di avanzare la richiesta” e che “ha dichiarato che la propria affermazione di voler andare a vivere con il padre in Olanda in realtà non atteneva all'effettivo desiderio di vivere con il padre, ma alla volontà di andarsene dall'Italia dove appunto non riesce ad ambientarsi”.
6. All'esito dell'udienza del 20.12.2023, il Giudice Delegato, Dott.ssa Francesca Andreoni, ha confermato i provvedimenti provvisori e ha nominato CTU la psicologa, Dott.ssa
[...]
Per_6
7. Con memoria depositata in data 8.1.2024, il SI. si è costituito in giudizio e E_ ha rappresentato: che non c'è prova delle sue condotte violente;
che la figlia ha dichiarato di averlo frequentato spesso;
che “è storicamente vero che nello scorso 6 ottobre l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che il sig. portasse con sé la figlia CP_2 CP_2
(presumibilmente) in Olanda”; che “il comportamento del sig. , pur scorretto nel CP_2
metodo, è stato dettato dal desiderio del padre di passare più tempo con la figlia , CP_2 con ciò dimostrando che, in realtà, l'attaccamento del sig. alla figlia non si è mai CP_2 sopito”; che “è la stessa ad aver richiesto espressamente di poter mantenere CP_2
rapporti col padre mediante contatti telefonici, chiedendo alla affidataria diurna di presenziare alle chiamate padre-figlia” e che “il Giudice dovrà tenere conto della rilevante distanza chilometrica dei luoghi in cui rispettivamente padre e figlia vivono e di quanto possa essere impegnativo dal punto di vista organizzativo ed economico per il padre fare visita alla figlia. Se ne traggono due distinte considerazioni: a) per consentire un proficuo rapporto padre-figlia è indispensabile che sia consentita e disposta una frequenza giornaliera dei contatti telefonici e b) per consentire al padre di far visita a più frequentemente CP_2
(pur con le modalità che potranno essere concordate) contenere l'importo del contributo al mantenimento in non oltre € 200,00 mensili, in considerazione dei rilevanti costi di viaggio e pernottamento che il sig. si troverà a sostenere”. CP_2
8. Con relazione in data 30.1.2024, il di AN ha riferito: che “dopo il rientro CP_3 in famiglia e l'attivazione dell'affido diurno si assiste ad un cambiamento di prospettiva da parte di ”; che “durante il colloquio effettuato in data 07/12, la minore riferisce di CP_2 aver abbandonato l'idea di trasferirsi in futuro con il padre in Olanda ed esprime il forte desiderio di ritornare a vivere in Ucraina”; che “a tal proposito chiede al servizio la possibilità di essere affidata ad un amico di famiglia nel paese di origine”; che “la minore
8 riferisce alla scrivente di non essersi ancora integrata nell'ambiente scolastico e rispetto al rapporto con la madre rimane molto vaga, pur affermando che dal rientro a casa la madre si sia dimostrata più presente e più attenta ai suoi bisogni”; che “emerge quanto sia CP_2 ancora traumatizzata dall'allontanamento dall'Ucraina a causa del conflitto armato e quanto non riesca ad accettare la sua nuova vita sul territorio italiano, mettendo in atto comportamenti di rifiuto e negazione che le impediscono di integrarsi”; che “rispetto alla relazione con il padre, la minore riferisce di avere difficoltà nel gestire le sue richieste, in quanto il SI. le propone costantemente di avere contatti telefonici senza la CP_2 presenza dell'affidataria”; che, “inoltre, in occasione del luogo neutro previsto in data 12/01, il padre avrebbe contattato il giorno precedente per convincerla ad incontrarsi in CP_2
autonomia; di fronte al rifiuto della figlia il padre avrebbe reagito in modo aggressivo, accusandola di “essersi fatta mettere i piedi in testa dalla madre e dai servizi sociali””; che
, per timore di reazioni aggressive del padre, non riesce a comunicare con CP_2 sincerità i propri desideri o bisogni, alimentando in lui false aspettative”; che “la SI.ra in questi mesi ha collaborato positivamente con il servizio scrivente, mettendo in Pt_1
pratica consigli e suggerimenti e chiedendo in prima persona indicazioni su come gestire la relazione con ”; che “il SI. ha inizialmente dimostrato un CP_2 CP_2
atteggiamento di comprensione ed accettazione dei limiti posti dal provvedimento;
tuttavia, con il trascorrere del tempo ha tentato diverse volte di avere contatti telefonici con la figlia senza la presenza dell'affidataria, oltre a proporre alla minore di incontrarsi in autonomia il giorno prima dell'incontro previsto in luogo neutro”; che dimostra poco CP_2 interesse nei confronti del padre e la rigidità dell'uomo non favorisce una comunicazione sana ed efficace”; che “il padre ha utilizzato più volte una forma di ricatto per ottenere manifestazioni di affetto dalla figlia come “la prossima volta non ti do più soldi se non mi abbracci””; che “la conflittualità tra madre e figlia è diminuita ed il clima familiare appare più disteso”; che “permane e preoccupa la condizione di malessere e disagio di , CP_2
che rifiuta di integrarsi nel contesto di vita italiano e che coltiva aspettative irrealistiche di poter tornare a vivere in Ucraina”; che “la minore in questa fase dimostra difficoltà nel gestire la relazione con il padre, non riesce ad essere sincera con lui ed ha timore delle reazioni che lo stesso potrebbe avere di fronte al rifiuto di di trasferirsi con lui in CP_2
Olanda” e che “tale opportunità, che in passato era apparsa come sincera e profondamente desiderata da , con il trascorrere del tempo si è rivelata essere in realtà una CP_2
richiesta di aiuto e di attenzioni da parte della minore, unica modalità da lei individuata per esprimere il proprio disagio e malessere interiore”.
9 9. Con relazione in data 14.3.2024, il di AN ha riferito: che “in data 05/02 si CP_3 effettua visita domiciliare, finalizzata ad osservare all'interno dell'ambiente CP_2 domestico”; che “presso l'abitazione, che appare di modeste dimensioni ma accogliente e particolarmente curata, è presente tutto il nucleo familiare”; che “il 09/02 la scrivente e la
SI.ra si recano presso l'istituto scolastico “Alexandria” per un incontro con il Pt_1 dirigente scolastico e la coordinatrice di classe”; che “la situazione scolastica è molto critica, il gruppo insegnanti ha attivato ogni tipo di strategia per coinvolgere e renderla più Pt_3
partecipativa, ma a scuola si auto isola, non comunica né con i compagni né con gli Pt_3 insegnanti”; che la madre “ha aumentato il tempo esclusivo dedicato alla figlia, esprimendo sincero interesse e preoccupazione per la sua condizione emotiva e psicologica”; che “dopo aver effettuato il primo incontro in luogo neutro in data 12/01, il SI. non ha più CP_2
contattato la scrivente per comunicare altre possibili date in cui si sarebbe recato in Italia per incontrare la figlia, né per richiedere informazioni rispetto alla presa in carico e gli interventi attivati a favore della minore”; che “l'affidataria diurna riferisce che le videochiamate sono state poche e che il SI. non si è dimostrato adeguato, CP_2
cercando di alimentare il conflitto tra la minore e la madre e suggerendo addirittura strategie per ferirla emotivamente”; che “si assiste ad un miglioramento nella relazione madre/figlia,
ha riacquistato fiducia nei confronti della madre e la considera principale figura CP_2 di riferimento affettivo” e che “rispetto alla relazione con il padre, in questa fase CP_2
di vita non dimostra interesse nel mantenere i contatti telefonici con lui, né esprime il desiderio di volerlo incontrare”.
10. Esaurita la trattazione scritta ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 20.3.2024, il CP_3 di AN ha chiesto di rinviare la CTU, “per non sovraccaricare la minore di interventi con il rischio che ne rifugga, al fine di valutare i primi esiti delle sedute della psicoterapeuta”.
11. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. in data 21.3.2024, il Giudice Delegato, Dott.ssa
Francesca Andreoni, ha modificato i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento c.d.
“super-esclusivo” della minore alla madre collocataria e limitando la frequentazione padre/figlia “solo in luogo neutro, alla presenza costante dell'educatore, in occasione del rientro in Italia del padre (con onere del medesimo di comunicare al la data di CP_3
rientro almeno 10 giorni prima), previa verifica da parte dei servizi incaricati della volontà della minore di incontrare il padre”, ha revocato la nomina del CTU e ha chiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS circa la situazione reddituale e patrimoniale
10 del padre, il quale, contravvenendo all'obbligo di legge, nulla ha prodotto in merito.
12. Con relazione in data 28.6.2024, il di AN ha riferito: che “da marzo ad CP_3 oggi si osservano lievi miglioramenti del benessere generale di ”; che “la minore CP_2 ha frequentato la scuola con più impegno e partecipazione, con l'obiettivo di recuperare le materie insufficienti e di integrarsi con il gruppo dei pari”; che “la minore sta accettando il trasferimento definitivo in Italia e questa assunzione di consapevolezza ha determinato in lei una maggiore apertura nei confronti dei coetanei”; che “durante il mese di marzo la scrivente
è stata contattata dalla SI.ra in seguito ad una violenta lite tra la minore e la Pt_1
nonna materna, durante la quale la ragazza avrebbe agito violenza fisica nei confronti della nonna”; che “la minore si è scusata con la nonna per gli atteggiamenti violenti, tuttavia nei mesi successivi ha preferito diminuire la frequentazione con lei per evitare di scatenare ulteriori conflitti”; che “in questi mesi la relazione tra e la madre si è fortificata, CP_2 anche se non mancano gli episodi di lieve conflittualità, causati dall'atteggiamento talvolta provocatorio ed oppositivo della minore nei confronti della madre e della sorella”; che “si è dimostrata madre premurosa ed attenta nei confronti delle figlie, sinceramente preoccupata per il benessere psicologico ed emotivo di ”; che “la SI.ra ha concluso CP_2 Pt_1
nel mese di giugno il corso professionale per estetista ed è alla ricerca attiva di un impiego nel settore estetico”; che “il padre di ha riferito di “essersi arreso” rispetto al progetto Pt_3 di poter portare la figlia a vivere con sé in Olanda”; che “le videochiamate ed i contatti tra lui e la figlia si sono progressivamente ridotti in quanto non ha dimostrato CP_2
particolare interesse nei confronti del padre, tuttavia il SI. ha accettato la CP_2 volontà della figlia senza forzarla”; che “inoltre, durante l'incontro l'uomo è stato invitato a non alimentare la conflittualità tra e la madre come era accaduto in passato”; CP_2 che “la ragazza ha espresso chiaramente che il divieto di potersi recare in Ucraina, anche solo per una breve visita, sembrerebbe l'elemento che più la destabilizza, provocando in lei tristezza e frustrazione” e che “si esaurisce l'intervento di affido diurno, in quanto la minore ha perso interesse nel condividere il suo tempo con un'operatrice ed ha espresso il desiderio di concentrarsi maggiormente nella scuola ed altre attività”.
13. Con variazione tabellare immediatamente esecutiva in data 23.10.2024, il presente processo è stato riassegnato al Giudice, Dott. Marco Bonci, quale Giudice Delegato, in supplenza del
Giudice, Dott.ssa Francesca Andreoni.
14. Con atto depositato in data 21.11.2024, il difensore del SI. ha comunicato E_
la dismissione del mandato difensivo.
11 15. All'udienza del 25.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
16. Orbene, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008,
n. 16593). Nel caso di specie, il padre è risultato manifestamente carente e, ancor più, è risultato per lo più totalmente assente. Nelle rare occasioni di presenza, poi, ha quantomeno destabilizzato la figlia minore, asservendola anche ai propri scopi. Il padre non risulta aver contribuito al mantenimento della figlia minore e si è, persino, rifiutato di depositare in giudizio la documentazione patrimoniale/reddituale obbligatoria per legge, nascondendo, quanto più possibile, qualsiasi informazione sulla sua situazione economica. La madre, per converso, si sta facendo interamente carico della figlia e del suo forte disagio, connesso all'adolescenza e al distacco imposto dalle proprie radici, a causa della guerra. La figlia minore, la quale ha dichiarato di non voler essere ascoltata in sede giudiziale, nei molteplici ascolti da parte dei professionisti incaricati, ha manifestato di percepire la madre come proprio unico punto di riferimento.
17. Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass.
4.6.2010 n. 13619). Nel caso di specie, la minore deve, senza dubbio, essere collocata presso la madre, ove, da tempo, ha stabilito il proprio habitat.
18. Il provvedimento di divieto di espatrio, ormai caduto, non deve essere rinnovato, non essendo nell'interesse della minore, la quale, anzi, come riferito dal curatore speciale, Avv. Anna
Maria Chiama, ha manifestato il desiderio di potersi liberamente recare a fare visita ai familiari nel proprio Stato di origine.
19. Quanto alla frequentazione, come è noto, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta
12 la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, LI c. Svizzera e CEDU 12.7.2011,
SO e NE c. Italia). Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, la frequentazione padre/figlia è apparsa gravemente pregiudizievole per la minore. Il padre, il quale, con alto grado di verosimiglianza, ha persino tentato la sottrazione internazionale della minore, nel periodo in cui l'ha trattenuta con sé, peraltro dopo circa un decennio di mancanza,
l'ha gravemente destabilizzata. In seguito, ha atteso, solo per pochissimo tempo e con assoluta discontinuità, gli incontri in luogo neutro, poi interrotti, con ulteriore sofferenza della minore, la quale, ora, sembra aver elaborato il sostanziale abbandono. In questa prospettiva, anche i contatti telefonici o telematici appaiono gravemente pregiudizievoli per la minore. Si noti, in merito, come il padre, in occasione degli ultimi contatti, abbia tentato nuovamente di minare il rapporto madre/figlia e abbia, persino, incolpato la figlia per la sua iniziale fiducia negli operatori del Servizio Sociale.
20. Il Collegio tiene, comunque, a precisare come il padre potrà, in qualsiasi momento, chiedere giudizialmente la revoca del provvedimento di sospensione della frequentazione, in modo che, con la sua fattiva adesione, possa essere avviato un serio percorso di ricostruzione del rapporto con la figlia, la quale - notoriamente - ha interesse, in assenza di gravi motivi contrari (oggi purtroppo esistenti), a conservare un equilibrato rapporto col padre.
21. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
13 (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la situazione reddituale/patrimoniale della madre è assolutamente precaria, mentre, nonostante l'indagine svolta, non è stato possibile ricostruire la situazione reddituale/patrimoniale del padre, il quale si è, persino, rifiutato di depositare in giudizio la documentazione patrimoniale/reddituale obbligatoria per legge, nascondendo, quanto più possibile, qualsiasi informazione sulla sua situazione economica. Ciononostante, da un lato, il padre, di età compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, non ha né dichiarato né tantomeno comprovato alcuna riduzione della sua capacità lavorativa e, dall'altro lato, possono ugualmente essere individuati elementi indiziari univoci a comprova della percezione di redditi da parte del padre. Quest'ultimo, infatti, ha offerto di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma di Euro 200,00 mensili, “in considerazione dei rilevanti costi di viaggio e pernottamento che il sig. si troverà a sostenere”, oltre al 50% delle spese CP_2
straordinarie, ha potuto condurre la figlia in vacanza con sé in Sicilia e ha più volte viaggiato da e per l'Olanda (ove presumibilmente è emigrato dall'Ucraina anche per svolgere un'attività lavorativa), anche in occasione dei luoghi neutri, così manifestando un tenore di vita incompatibile con l'assenza di reddito. Il padre non sostiene alcun onere di mantenimento diretto, né è, in alcun modo, limitato nella sua possibilità di produrre reddito per la cura della figlia, che è totalmente a carico della madre. Non disponendosi della prova del reddito del padre nel suo esatto ammontare, si ritiene, comunque, di determinare il contributo al mantenimento in misura minima, pur considerati la capacità lavorativa e l'assenza di qualsiasi onere di mantenimento diretto.
22. Come richiesto, è opportuno disporre la prosecuzione delle prese in carico della minore da parte del di AN, del Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL- CP_3
AL e del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL, in modo che la minore sia accompagnata nel suo percorso di integrazione e di elaborazione della sofferenza vissuta e che sia tempestivamente intercettata ogni eventuale emergenza, relativa alla sua salute e armonica crescita.
14 23. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 20% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 6.092,80, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, per ciascuna parte, devono essere poste a carico del resistente, SI. , in virtù del principio della soccombenza. E_
24. La somma relativa al compenso del difensore (e curatore speciale) della minore dovrà essere corrisposta in favore dell'erario, in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida la figlia minore, , in via c.d. “super esclusiva”, ex art. 337- Controparte_2
quater, comma 3, c.c., anche per le decisioni di maggiore importanza per la minore, alla madre, SI.ra , presso la quale è collocata e avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- sospende ogni frequentazione, anche telefonica o telematica, tra il padre, SI.
[...]
e la figlia minore, ; CP_1 Controparte_2
- pone, a carico del padre, SI. , l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra E_
, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre del 2023, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, , la somma Controparte_2
di Euro 450,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di AN;
- dispone la prosecuzione della presa in carico della minore, , da parte Controparte_2
del di AN, del Servizio di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL e CP_3
del Servizio di Psicologia presso la ASL-AL, fino almeno al 31.12.2027;
- condanna il resistente, SI. , a corrispondere, in favore della ricorrente, E_
SI.ra , la somma di Euro 6.092,80, oltre spese generali nella misura del 15% Parte_1
del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
- condanna il resistente, SI. , a corrispondere, in favore dell'erario, la somma E_
di Euro 6.092,80, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, a titolo di spese di lite;
15 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, ivi incluso al di AN, al Servizio CP_3
di Neuropsichiatria Infantile presso la ASL-AL e al Servizio di Psicologia presso la ASL-AL.
Così deciso in AN, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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