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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2454/2025
NA RE PVB BLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2454/2025, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis 51 c.p.c. promosso da:
C.F. 1 ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 (C.F:
BB TI
- ricorrente -
e
(C.F. C.F. 2 ), nato ad [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. BB TI
- ricorrente -
Con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.11.2025;
RS Conclusioni congiunte: "1) disporre l'affido condiviso della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella ex casa famigliare sita in Trisobbio - Via Italia 18, ove è residente, con l'esercizio congiunto da parte dei genitori della potestà genitoriale;
2) disporre/stabilire il regime di visita secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, e nel rispetto del supremo interesse della minore:
RS A. nella settimana in cui il padre ha la minore nel week end, starà dal lunedì al mercoledì mattina sino all'entrata al nido con la madre, mercoledì dall'uscita del nido e sino alla mattina seguente,
quando verrà riaccompagnata al nido o presso l'abitazione materna nel periodo estivo, con il padre con pernottamento presso l'abitazione paterna, giovedì dall'uscita del nido e sino alle 17 del venerdì
con la madre;
RS B. nella settimana in cui la minore nel week end è con la madre, starà con il padre dal martedì pomeriggio ore 17,00 e sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà presso il nido o l'abitazione materna nel periodo estivo, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
C. fine settimana in linea di principio si intendono alternati tra i genitori: con le seguenti modalità il padre terrà con se nel week end di spettanza la minore dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 18.45, con pernottamento presso l'abitazione paterna, quando il padre provvederà a riaccompagnala a casa della madre. Tenuto conto delle necessità lavorative della Sig.ra Repetto i fine settimana verranno concordati tra i genitori sulla base dei turni lavorativi della stessa e delle necessità della minore. Nei fine settimana in cui la minore starà con la madre il padre potrà tenerla con se in settimana così come specificato al punto B.;
D. un periodo di 2 settimane anche consecutive durante le ferie estive ed una settimana nel periodo invernale da concordarsi tra i genitori tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze/volontà della minore;
E. durante il periodo delle principali festività e ricorrenze annuali si applicherà in via generale il criterio dell'alternanza, nel rispetto però degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dei turni di lavoro della Sig.ra Pt_1 oltreché della presenza della sorella Per_2 presso la madre;
و
F. i genitori dovranno concordare e comunicarsi reciprocamente le località ove sarà portata la minore in vacanza e/o in caso di allontanamento;
G. entrambi i genitori si impegnano a rispettare, vista la tenera età della minore, gli orari del nido e RS della nanna di onde garantire la continuità della sua routine giornaliera;
H. con riferimento alla retta dell'asilo il Sig. CP_1 si impegna al versamento mensile del 50% alla Sig.ra Pt_1 che provvederà al pagamento della stessa ed alla presentazione della richiesta di rimborso - Bonus Asilo - all'autorità competente. Una volta ricevuto il rimborso la Sig. Pt_1 si impegna a bonificare il 50% della detta cifra al Sig. CP_1 3) disporre a carico del Sig. Sig. CP_1 un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, le quali dovranno essere previamente concordate tra i ricorrenti, dietro presentazione delle pezze giustificative contenenti il codice fiscale della minore al fine di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali;
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono."
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2025, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano che RS dall'unione nasceva la figlia in data 21 dicembre 2023.
Le parti rappresentavano che nell'agosto del 2025 la convivenza si era incrinata portando le medesime ad assumere la decisione di porre termine alla relazione sentimentale e alla convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti, congiuntamente, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni trascritte in epigrafe.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia.
Nessuna pronuncia va resa sulle spese di lite, attesa la natura congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: "1) disporre l'affido condiviso RS della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella ex casa famigliare sita in Trisobbio - Via Italia 18, ove è residente, con l'esercizio congiunto da parte dei genitori della potestà genitoriale;
2) disporre/stabilire il regime di visita secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, e nel rispetto del supremo interesse della minore:
RS A. nella settimana in cui il padre ha la minore nel week end, starà dal lunedì al mercoledì mattina sino all'entrata al nido con la madre, mercoledì dall'uscita del nido e sino alla mattina seguente, quando verrà riaccompagnata al nido o presso l'abitazione materna nel periodo estivo, con il padre con pernottamento presso l'abitazione paterna, giovedì dall'uscita del nido e sino alle 17 del venerdì
con la madre;
RS B. nella settimana in cui la minore nel week end è con la madre, starà con il padre dal martedì pomeriggio ore 17,00 e sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà presso il nido o l'abitazione materna nel periodo estivo, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
C. fine settimana in linea di principio si intendono alternati tra i genitori: con le seguenti modalità il padre terrà con sé nel week end di spettanza la minore dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 18.45, con pernottamento presso l'abitazione paterna, quando il padre provvederà a riaccompagnala a casa della madre. Tenuto conto delle necessità lavorative della Sig.ra Repetto i fine settimana verranno concordati tra i genitori sulla base dei turni lavorativi della stessa e delle necessità della minore. Nei fine settimana in cui la minore starà con la madre il padre potrà tenerla con sé in settimana così come specificato al punto B.;
D. un periodo di 2 settimane anche consecutive durante le ferie estive ed una settimana nel periodo invernale da concordarsi tra i genitori tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze/volontà della minore;
E. durante il periodo delle principali festività e ricorrenze annuali si applicherà in via generale il criterio dell'alternanza, nel rispetto però degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dei turni di lavoro della Sig.ra Pt_1 oltreché della presenza della sorella Per_2 presso la madre;
و
F. i genitori dovranno concordare e comunicarsi reciprocamente le località ove sarà portata la minore in vacanza e/o in caso di allontanamento;
G. entrambi i genitori si impegnano a rispettare, vista la tenera età della minore, gli orari del nido e RS della nanna di onde garantire la continuità della sua routine giornaliera;
H. con riferimento alla retta dell'asilo il Sig. CP_1 si impegna al versamento mensile del 50% alla Sig.ra Pt_1 che provvederà al pagamento della stessa ed alla presentazione della richiesta di rimborso - Bonus Asilo - all'autorità competente. Una volta ricevuto il rimborso la Sig. Pt_1 si impegna a bonificare il 50% della detta cifra al Sig. CP_1
3) disporre a carico del Sig. Sig. CP_1 un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, le quali dovranno essere previamente concordate tra i ricorrenti, dietro presentazione delle pezze giustificative contenenti il codice fiscale della minore al fine di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali;
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono."
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
NA RE PVB BLICA ITA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2454/2025, in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis 51 c.p.c. promosso da:
C.F. 1 ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 (C.F:
BB TI
- ricorrente -
e
(C.F. C.F. 2 ), nato ad [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. BB TI
- ricorrente -
Con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.11.2025;
RS Conclusioni congiunte: "1) disporre l'affido condiviso della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella ex casa famigliare sita in Trisobbio - Via Italia 18, ove è residente, con l'esercizio congiunto da parte dei genitori della potestà genitoriale;
2) disporre/stabilire il regime di visita secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, e nel rispetto del supremo interesse della minore:
RS A. nella settimana in cui il padre ha la minore nel week end, starà dal lunedì al mercoledì mattina sino all'entrata al nido con la madre, mercoledì dall'uscita del nido e sino alla mattina seguente,
quando verrà riaccompagnata al nido o presso l'abitazione materna nel periodo estivo, con il padre con pernottamento presso l'abitazione paterna, giovedì dall'uscita del nido e sino alle 17 del venerdì
con la madre;
RS B. nella settimana in cui la minore nel week end è con la madre, starà con il padre dal martedì pomeriggio ore 17,00 e sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà presso il nido o l'abitazione materna nel periodo estivo, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
C. fine settimana in linea di principio si intendono alternati tra i genitori: con le seguenti modalità il padre terrà con se nel week end di spettanza la minore dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 18.45, con pernottamento presso l'abitazione paterna, quando il padre provvederà a riaccompagnala a casa della madre. Tenuto conto delle necessità lavorative della Sig.ra Repetto i fine settimana verranno concordati tra i genitori sulla base dei turni lavorativi della stessa e delle necessità della minore. Nei fine settimana in cui la minore starà con la madre il padre potrà tenerla con se in settimana così come specificato al punto B.;
D. un periodo di 2 settimane anche consecutive durante le ferie estive ed una settimana nel periodo invernale da concordarsi tra i genitori tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze/volontà della minore;
E. durante il periodo delle principali festività e ricorrenze annuali si applicherà in via generale il criterio dell'alternanza, nel rispetto però degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dei turni di lavoro della Sig.ra Pt_1 oltreché della presenza della sorella Per_2 presso la madre;
و
F. i genitori dovranno concordare e comunicarsi reciprocamente le località ove sarà portata la minore in vacanza e/o in caso di allontanamento;
G. entrambi i genitori si impegnano a rispettare, vista la tenera età della minore, gli orari del nido e RS della nanna di onde garantire la continuità della sua routine giornaliera;
H. con riferimento alla retta dell'asilo il Sig. CP_1 si impegna al versamento mensile del 50% alla Sig.ra Pt_1 che provvederà al pagamento della stessa ed alla presentazione della richiesta di rimborso - Bonus Asilo - all'autorità competente. Una volta ricevuto il rimborso la Sig. Pt_1 si impegna a bonificare il 50% della detta cifra al Sig. CP_1 3) disporre a carico del Sig. Sig. CP_1 un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, le quali dovranno essere previamente concordate tra i ricorrenti, dietro presentazione delle pezze giustificative contenenti il codice fiscale della minore al fine di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali;
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono."
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 05/11/2025, le parti in epigrafe indicate hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e rappresentavano che RS dall'unione nasceva la figlia in data 21 dicembre 2023.
Le parti rappresentavano che nell'agosto del 2025 la convivenza si era incrinata portando le medesime ad assumere la decisione di porre termine alla relazione sentimentale e alla convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti, congiuntamente, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle condizioni trascritte in epigrafe.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 316, 337-ter e ss. c.c. e 473-bis51 c.p.c., le condizioni congiunte devono essere omologate, non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia.
Nessuna pronuncia va resa sulle spese di lite, attesa la natura congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: "1) disporre l'affido condiviso RS della minore con collocazione abitativa prevalente presso la madre nella ex casa famigliare sita in Trisobbio - Via Italia 18, ove è residente, con l'esercizio congiunto da parte dei genitori della potestà genitoriale;
2) disporre/stabilire il regime di visita secondo le seguenti modalità, salvo diversi accordi tra i genitori, e nel rispetto del supremo interesse della minore:
RS A. nella settimana in cui il padre ha la minore nel week end, starà dal lunedì al mercoledì mattina sino all'entrata al nido con la madre, mercoledì dall'uscita del nido e sino alla mattina seguente, quando verrà riaccompagnata al nido o presso l'abitazione materna nel periodo estivo, con il padre con pernottamento presso l'abitazione paterna, giovedì dall'uscita del nido e sino alle 17 del venerdì
con la madre;
RS B. nella settimana in cui la minore nel week end è con la madre, starà con il padre dal martedì pomeriggio ore 17,00 e sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà presso il nido o l'abitazione materna nel periodo estivo, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
C. fine settimana in linea di principio si intendono alternati tra i genitori: con le seguenti modalità il padre terrà con sé nel week end di spettanza la minore dal venerdì alle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 18.45, con pernottamento presso l'abitazione paterna, quando il padre provvederà a riaccompagnala a casa della madre. Tenuto conto delle necessità lavorative della Sig.ra Repetto i fine settimana verranno concordati tra i genitori sulla base dei turni lavorativi della stessa e delle necessità della minore. Nei fine settimana in cui la minore starà con la madre il padre potrà tenerla con sé in settimana così come specificato al punto B.;
D. un periodo di 2 settimane anche consecutive durante le ferie estive ed una settimana nel periodo invernale da concordarsi tra i genitori tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze/volontà della minore;
E. durante il periodo delle principali festività e ricorrenze annuali si applicherà in via generale il criterio dell'alternanza, nel rispetto però degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e dei turni di lavoro della Sig.ra Pt_1 oltreché della presenza della sorella Per_2 presso la madre;
و
F. i genitori dovranno concordare e comunicarsi reciprocamente le località ove sarà portata la minore in vacanza e/o in caso di allontanamento;
G. entrambi i genitori si impegnano a rispettare, vista la tenera età della minore, gli orari del nido e RS della nanna di onde garantire la continuità della sua routine giornaliera;
H. con riferimento alla retta dell'asilo il Sig. CP_1 si impegna al versamento mensile del 50% alla Sig.ra Pt_1 che provvederà al pagamento della stessa ed alla presentazione della richiesta di rimborso - Bonus Asilo - all'autorità competente. Una volta ricevuto il rimborso la Sig. Pt_1 si impegna a bonificare il 50% della detta cifra al Sig. CP_1
3) disporre a carico del Sig. Sig. CP_1 un contributo a titolo di mantenimento pari ad € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, le quali dovranno essere previamente concordate tra i ricorrenti, dietro presentazione delle pezze giustificative contenenti il codice fiscale della minore al fine di poter usufruire dei relativi sgravi fiscali;
4) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
5) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono."
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.