Versione
13 settembre 1975
13 settembre 1975
Art. 6.
I primi due commi dell' articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , sono sostituiti dai seguenti:
"Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.
Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione".
Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , e' sostituito dal seguente:
"La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2".
I primi due commi dell' articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , sono sostituiti dai seguenti:
"Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.
Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione".
Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , e' sostituito dal seguente:
"La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2".
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Taranto, sentenza 06/11/2023, n. 2503Provvedimento: […] occupazioni confacenti alle sue attitudini sicuramente superiore alla metà e comunque di grado tale da poterla considerare soggetto avente diritto ai benefici economici di cui all'art. 6 della Legge n. 419Leggi di più...
- decorrenza benefici economici·
- spese processuali·
- assistenza e previdenza·
- incapacità di guadagno·
- art. 429 C.p.c.·
- assegno di cura e sostentamento·
- prestazioni antitubercolari·
- art. 6 Legge n. 419/1975·
- CTU medico legale