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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 547/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 547/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO CP_1
e
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il sig. pensionato, che percepisce la somma di Euro 1.280,00.= circa CP_1 mensili, oltre la tredicesima mensilità, contribuirà direttamente al mantenimento della figlia legittimata – sig.ra -, che continuerà ad abitare con il sig. Parte_1 CP_1 nella casa coniugale sita in 44012 – Stellata – Bondeno (FE) – Via Antonio
[...]
Gramsci n. 309 – fin quando la sig.ra non sarà autonoma Parte_1 economicamente.
3. Il sig. e la sig.ra dichiarano di rinunciare così come in CP_1 Controparte_2 effetti rinunciano, reciprocamente, a richiedere il rispettivo contributo al mantenimento coniugale.
4. La res.za coniugale sita in 44012 – Stellata – Bondeno (FE) – Via Antonio Gramsci n.
309 –, di proprietà esclusiva del sig. come in premessa evidenziato, sarà CP_1 riservata in uso al sig. che continuerà ad abitarvi con la figlia legittimata – CP_1 sig.ra -. Parte_1
5. La sig.ra entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, Controparte_2 dovrà rilasciare la res.za coniugale sita in 44012 – Stellata – Bondeno (FE) – Via Antonio
Gramsci n. 309 –, di proprietà esclusiva del sig. per trasferirsi altrove con CP_1 nuova residenza.
6. L'autovettura “Fiat Punto” tg. DG065LW, già intestata al sig. sarà di CP_1 proprietà esclusiva del medesimo sig. e se richiesto la sig.ra CP_1 [...] dovrà attivarsi per formalizzare il relativo passaggio di proprietà. CP_2
1 7. L'autovettura “Citroen C2” tg. CM630EJ, già intestata alla sig.ra Controparte_2 sarà di proprietà esclusiva della medesima sig.ra e se richiesto il sig. Controparte_2 dovrà attivarsi per formalizzare il relativo passaggio di proprietà. CP_1
8. Il sig. poiché è unico titolare del Conto Corrente n. 9528 accesso presso CP_1 la Banca “BPER S.p.A.” – Filiale di Bondeno –, continuerà ad essere unico titolare del medesimo Conto Corrente.
9. La sig.ra poiché è unica titolare della Carta Prepagata Evolution Controparte_2
Poste Pay – Poste Italiane S.p.A. - n. 5333 1730 4686 4510 -, continuerà ad essere unica titolare della stessa Carta Prepagata.
10. I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano che hanno già risolto ogni altra questione economica.
11. Spese di procedura compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i sigg. e CP_1 CP_2
esponevano che in data 15/06/2013 avevano contratto matrimonio in Bondeno;
[...] che il sig. “aveva legittimato la figlia naturale della sig.ra , CP_1 Controparte_2 sig.ra ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente”. Parte_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Bondeno in data 15/06/2013 e trascritto al n. 11 p. I) Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bondeno provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 547/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO CP_1
e
con il patrocinio dell'Avv. CATTABRIGA FLAVIO Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il sig. pensionato, che percepisce la somma di Euro 1.280,00.= circa CP_1 mensili, oltre la tredicesima mensilità, contribuirà direttamente al mantenimento della figlia legittimata – sig.ra -, che continuerà ad abitare con il sig. Parte_1 CP_1 nella casa coniugale sita in 44012 – Stellata – Bondeno (FE) – Via Antonio
[...]
Gramsci n. 309 – fin quando la sig.ra non sarà autonoma Parte_1 economicamente.
3. Il sig. e la sig.ra dichiarano di rinunciare così come in CP_1 Controparte_2 effetti rinunciano, reciprocamente, a richiedere il rispettivo contributo al mantenimento coniugale.
4. La res.za coniugale sita in 44012 – Stellata – Bondeno (FE) – Via Antonio Gramsci n.
309 –, di proprietà esclusiva del sig. come in premessa evidenziato, sarà CP_1 riservata in uso al sig. che continuerà ad abitarvi con la figlia legittimata – CP_1 sig.ra -. Parte_1
5. La sig.ra entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, Controparte_2 dovrà rilasciare la res.za coniugale sita in 44012 – Stellata – Bondeno (FE) – Via Antonio
Gramsci n. 309 –, di proprietà esclusiva del sig. per trasferirsi altrove con CP_1 nuova residenza.
6. L'autovettura “Fiat Punto” tg. DG065LW, già intestata al sig. sarà di CP_1 proprietà esclusiva del medesimo sig. e se richiesto la sig.ra CP_1 [...] dovrà attivarsi per formalizzare il relativo passaggio di proprietà. CP_2
1 7. L'autovettura “Citroen C2” tg. CM630EJ, già intestata alla sig.ra Controparte_2 sarà di proprietà esclusiva della medesima sig.ra e se richiesto il sig. Controparte_2 dovrà attivarsi per formalizzare il relativo passaggio di proprietà. CP_1
8. Il sig. poiché è unico titolare del Conto Corrente n. 9528 accesso presso CP_1 la Banca “BPER S.p.A.” – Filiale di Bondeno –, continuerà ad essere unico titolare del medesimo Conto Corrente.
9. La sig.ra poiché è unica titolare della Carta Prepagata Evolution Controparte_2
Poste Pay – Poste Italiane S.p.A. - n. 5333 1730 4686 4510 -, continuerà ad essere unica titolare della stessa Carta Prepagata.
10. I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano che hanno già risolto ogni altra questione economica.
11. Spese di procedura compensate fra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025 i sigg. e CP_1 CP_2
esponevano che in data 15/06/2013 avevano contratto matrimonio in Bondeno;
[...] che il sig. “aveva legittimato la figlia naturale della sig.ra , CP_1 Controparte_2 sig.ra ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente”. Parte_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle CP_1 Controparte_2 condizioni concordate (matrimonio contratto in Bondeno in data 15/06/2013 e trascritto al n. 11 p. I) Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bondeno provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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