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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4536/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Asciore (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in C.F._2
appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P.IVA: , con sede legale in Milano al Corso Como Controparte_1 P.IVA_1
n. 17, in persona della procuratrice speciale dott.ssa (atto del 22.12.21 per Persona_1
Notaio in Milano, rep. n. 12922, racc. n. 6886), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Per_2
Puoti (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello -APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1574/2023 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva tempestiva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2214/2019, con cui il Tribunale di Napoli Nord le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 48.900,00, quantificata dal collegio arbitrale, oltre interessi e spese, in favore del ricorrente , cessionario in virtù di atto del Parte_1
10.6.2008 del credito indennitario relativo al furto dell'autovettura BMW X5 tg. CS316PT, di proprietà di (di cui dall'anno 2005 era stato amministratore unico e socio) ed Controparte_2
assicurata con la compagnia ingiunta per il rischio furto.
L'opponente eccepiva:
la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che la cessione del credito non le era mai stata comunicata - tanto che ne era venuta a conoscenza soltanto nel 2017 quando il era Parte_1
intervenuto nel giudizio n. 491/2009 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo
(poi revocato) emesso in favore della società a titolo di indennizzo assicurativo - e non CP_2
risultava la prova del credito ceduto;
la prescrizione del diritto all'indennizzo, siccome le richieste di pagamento erano state inviate esclusivamente dalla società, e non dal Parte_1
la nullità della perizia contrattuale, perché resa tra parti non legittimate e in violazione delle clausole contrattuali che prevedevano il ricorso ad essa soltanto nell'ipotesi di determinazione del
quantum, previo accordo scritto delle parti, mentre nel caso di specie essa opponente aveva contestato l'an comunicando all'assicurata con lettera racc a.r. del 14.3.2006 di non poter procedere al pagamento dell'indennizzo;
il mancato rispetto delle condizioni di polizza, in quanto il furto non era stato denunciato nel rispetto del termine di tre giorni, come imposto dall'art. 30 c.g.a., né era stato adempiuto l'obbligo,
previsto dal successivo art. 38, di tempestiva consegna di tutte le chiavi del veicolo e dei dispositivi per l'attivazione dell'antifurto, ed anzi soltanto in data 30.1.2008 il aveva denunciato la Parte_1
sottrazione di tutte le chiavi, integrando l'originaria denuncia;
l'errore commesso dai periti per non aver considerato che, poiché il veicolo era munito di antifurto satellitare, come dichiarato dalla contraente all'atto della sottoscrizione della polizza in data
11.11.2004 (pur essendo stata acquistata la scatola nera in data 4.3.2005), occorreva fornire la prova scritta dell'operatività dell'apparato satellitare al momento del sinistro, pena l'applicazione dello scoperto del 50% sul risarcimento, e restituire la piastrina per l'inserimento e il disinserimento dell'antifurto, la quale non era stata mai consegnata ed aveva parimenti costituito oggetto dell'integrazione di denuncia del 30.1.2008;
l'ulteriore errore commesso dai periti nell'aver quantificato l'indennizzo nell'importo di euro
46.900,00, oltre ad euro 2.000,00 per il sulla base della fattura di acquisto del veicolo Pt_2
comprensiva di optional non previsti e sulla base della valutazione dell'auto, in realtà mai visionata,
malgrado la polizza prevedesse, in caso di furto totale, l'indennizzo commisurato al valore commerciale del veicolo alla data del furto, e comunque contenuto nel massimale assicurato già
comprensivo di iva, sempre se quest'ultima fosse rimasta a carico dell'assicurata, ipotesi questa che non ricorreva nel caso di specie trattandosi di una società, come tale avente diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata;
inoltre i periti avevano liquidato l'ulteriore somma di euro 2.000,00
per il sulla base di una fattura di parte, priva di valore probatorio, e tanto malgrado non Pt_2
fosse prevista in polizza.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto, con vittoria delle spese processuali.
, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che: il credito era Parte_1
comprovato dalla documentazione versata in atti;
la mancata notifica al debitore ceduto non rilevava ai fini della validità della cessione;
l'eccezione di prescrizione era infondata, essendo stati prodotti in giudizio gli atti interruttivi inviati dalla società, sottoscritti da esso opposto quale socio unico e legale rappresentante;
l'insussistenza dell'asserita violazione delle clausole contrattuali,
essendo state sottratte tutte le chiavi del veicolo, come da atto di integrazione della denuncia.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., fallita la disposta mediazione obbligatoria per assenza del all'incontro davanti al mediatore, rigettata l'istanza di ammissione della prova orale, con Parte_1
sentenza n. 1574 pubblicata in data 14.4.2023 il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice motivava, in estrema sintesi, che l'eccezione di prescrizione era infondata, ma la domanda non poteva essere accolta perché il pur avendo dimostrato la propria Parte_1
legittimazione attiva in forza dell'atto di cessione, non aveva provato il credito ceduto: invero,
sebbene il furto fosse avvenuto il 16.5.2005, il sinistro era stato comunicato all'assicuratore soltanto in data 14.2.2006, in violazione dell'art. 30 lett. b) delle c.g.a. che, richiamando l'art. 1913 c.c.,
obbligava al rispetto del termine di tre giorni per la comunicazione all'assicuratore, e che, seppure l'inadempimento di tale obbligo non comporta automaticamente la perdita della garanzia assicurativa alla luce del dettato dell'art. 1915 c.c. che distingue tra omissione dolosa e colposa, nel caso di specie sussisteva “la violazione dolosa dell'obbligo di avviso del sinistro ex artt. 1913-1915
c.c., configurandosi la consapevolezza e volontà dell'assicurato di non voler osservare l'obbligo di
avviso, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorrente tra il verificarsi del furto e l'avviso
fatto all'assicuratore”.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 16.10.2023 ed iscritta a ruolo il 20.10.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo ad un unico motivo che sarà
Contr esaminato in prosieguo e chiedendo, in riforma della stessa, di condannare a pagare, in suo favore, la somma di euro 48.900,00, oltre interessi legali, nonché quella di euro 1.586,00 (di cui euro 286,00 per spese), oltre accessori di legge, per le spese di procedimento monitorio. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, contestava la fondatezza del gravame e reiterava tutte le difese spiegate nel giudizio di primo grado, concludendo per il rigetto dell'impugnazione siccome palesemente infondata e, in subordine, perché il non aveva compiutamente provato l'an ed il quantum Parte_1
del credito azionato nonché il rispetto delle condizioni di polizza;
in via ulteriormente subordinata,
chiedeva l'accoglimento della domanda di indennizzo nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto in base alle condizioni della polizza. Vinte le spese.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.5.2024 la Corte fissava l'udienza collegiale del 29.1.2025 per la decisione a norma dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino a venticinque giorni prima per il deposito delle note conclusionali.
Espletato l'incombente, all'udienza del 29.1.2025 la causa è stata discussa e riservata in decisione.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato il diritto all'indennizzo sul presupposto dell'omessa dolosa comunicazione alla compagnia del furto dell'autovettura nei tre giorni successivi all'evento.
Il ha dedotto che in data 16.5.2005 egli stesso aveva denunciato il furto, appena accaduto, Parte_1
presso la stazione dei Carabinieri di Frignano, come comprovato dalla denuncia in atti, e immediatamente dopo si era recato presso l'agenzia assicurativa di fiducia per informare la compagnia dell'evento, senza ricevere, tuttavia, alcuna documentazione attestante l'apertura della pratica;
successivamente, essendosi reso conto, sempre nella qualità di legale rappresentante della dell'inerzia della compagnia, aveva incaricato l'Avv. di chiedere il Controparte_2 CP_3
risarcimento del danno derivante dal furto dell'autovettura (recte, l'indennizzo).
Ebbene, poiché la ratio dell'art. 1915 comma 1 c.c. risiede nell'esigenza di porre l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove e/o indizi, era palese l'illegittima applicazione della suddetta norma al caso di specie, in cui il furto era stato tempestivamente denunciato alle forze dell'ordine e solo il ritrovamento del veicolo avrebbe potuto evitare il danno alla compagnia;
in ogni caso, lo stesso giorno egli si era recato anche all'agenzia della compagnia assicurativa per fare aprire il sinistro
(recte, la pratica del sinistro). Pertanto, avuto riguardo, da un lato, al carattere non perentorio del termine prescritto dall'art. 1913 c.c., e, dall'altro, all'assenza di colpa, e tantomeno di dolo, non provati dalla compagnia che ne era onerata, il primo giudice avrebbe dovuto confermare il decreto opposto e, comunque, liquidare la somma di euro 48.900,00 così come richiesta, e non escludere il diritto all'indennizzo basandosi esclusivamente sul notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento furto (prontamente denunciato alle Autorità ed alla Compagnia recandosi in agenzia) e la richiesta di risarcimento (formalmente inoltrata dal legale nel termine di legge).
L'appellata ha controdedotto che la decisione del primo giudice era corretta perché il dolo richiesto dall'art. 1915 c.c., ai fini della perdita dell'indennizzo, è il cd. dolo d'inadempimento, che non richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, ma la mera consapevolezza dell'obbligo sancito dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo,
requisiti, questi, ricorrenti nel caso di specie in quanto la CO.GE.SI., e per essa il rappresentante legale , aveva espressamente accettato le condizioni di polizza, incluse quelle Parte_1
relative agli obblighi in caso di sinistro ed alla perdita dell'indennizzo in caso di loro inosservanza.
Ha evidenziato che la denuncia dell'avvenuto furto all'autorità non escludeva l'osservanza del termine stabilito per l'avviso all'assicuratore, di cui occorreva fornire la prova documentale,
irrilevante essendo l'asserita tempestiva denuncia verbale. In realtà, nessuna denuncia di sinistro era stata inoltrata ad essa appellata, non potendosi considerare tale la lettera di messa in mora ricevuta dopo quasi un anno dall'evento e, poiché l'autovettura doveva essere dotata di antifurto satellitare,
come previsto nell'allegato n. 4 costituente parte integrante della polizza, tale omissione aveva impedito di attivare, presso la Centrale VIASAT, la procedura tesa a verificare gli spostamenti del veicolo dopo l'asserito furto e l'esatta localizzazione al fine di procedere al suo recupero;
per di più,
Contr la non aveva mai fornito ad essa la prova scritta che l'apparato satellitare fosse CP_2
attivo al momento del sinistro, come previsto dalla polizza, pena l'applicazione di uno scoperto pari al 50%. Peraltro, era presumibile che il sistema elettronico satellitare non funzionasse, atteso che nella denuncia sporta in data 16.05.2005 il aveva dichiarato di essersi accorto (anche) del Parte_1
furto della BMW solo a seguito delle urla di alcune persone che abitavano nello stesso palazzo,
senza fare alcun riferimento all'avviso da parte del sistema , e la stessa Pt_2 Pt_2
riscontrando la richiesta di informazioni del perito in sede di perizia contrattuale nel 2008, Per_3
aveva comunicato che l'allarme era stato dato manualmente.
Inoltre, proseguiva l'appellata, la e per essa il non aveva adempiuto CP_2 Parte_1
all'obbligo di consegnare le chiavi dell'autovettura, anche quelle di riserva, e la chiave dell'antifurto, malgrado il pagamento dell'indennizzo fosse condizionato all'osservanza del suddetto obbligo, ed aveva provveduto a denunciare la sottrazione di tutte le chiavi, integrando l'originaria denuncia di furto, soltanto in data 30.1.2008.
Tale essendo in sintesi il contenuto delle opposte prospettazioni, ritiene il Collegio che la doglianza dell'appellante non possa essere accolta.
Il non ha allegato, entro le barriere fissate dal codice di rito per le preclusioni assertive, di Parte_1
aver adempiuto, nella qualità di legale rappresentante dell'assicurata all'obbligo, CP_2
previsto dall'art. 30 lett. b) c.g.a., di dare avviso del sinistro all'agenzia cui era assegnata la polizza ovvero alla stessa società assicuratrice entro il termine di tre giorni di cui all'art. 1913 c.c., obbligo il cui contenuto era dettagliatamente specificato nella clausola contrattuale con riferimento alle circostanze spazio-temporali del sinistro stesso, alle cause, alle conseguenze e all'entità
approssimativa del danno nonché al domicilio di eventuali testimoni, con la previsione che la violazione poteva determinare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.
Invero, egli si è limitato a dedurre di aver sporto la denuncia di furto e soltanto nell'atto di appello, al fine di confutare la violazione dell'art. 30 lett. b) c.g.a. evidenziata dal primo giudice, ha dedotto:
di aver notiziato dell'accaduto l'agenzia di zona lo stesso giorno del furto;
che, in ogni caso, la denuncia alle forze dell'ordine nella quasi immediatezza dell'evento escludeva che l'omesso rispetto del termine di tre giorno di cui al richiamato art. 1913 c.c. fosse sorretta dal dolo;
che il termine di tre giorni non aveva carattere perentorio;
che, in ogni caso, l'avviso all'assicuratore, ove fosse stato tempestivo, non sarebbe valso a eliminare il pregiudizio economico derivante dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo, escluso soltanto dal ritrovamento del veicolo da parte delle forze dell'ordine.
Le argomentazioni dell'appellante non colgono nel segno.
L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all'evento (art. 1914 c.c.), per cui, avuto riguardo a tale profilo funzionale, si è sottolineato, anche in dottrina, che l'assicuratore non ha interesse tanto all'avviso del sinistro, quanto alla tempestività dell'avviso stesso, ragion per cui ciò che conta è che l'obbligo di avviso sia adempiuto tempestivamente.
A norma dell'art. 1915 c.c., l'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo solo ove la condotta dell'assicurato sia sorretta dal dolo, che non richiede lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (v. Cass.
civ. sez. III, 27.7.2021, n. 21533; 7.11.2019, n. 28625; 28.7.2014, n. 17088; 30.6.2015, n. 13355;
11.3.2005, n. 5435).
Trattasi di un orientamento in linea con la soluzione generalmente accolta in materia contrattuale,
ove, ai fini della configurabilità del dolo nell'inadempimento del debitore, si ritiene sufficiente la sua intenzione di non dare esecuzione alla prestazione, pur nella consapevolezza della relativa doverosità (v. Cass. civ., sez. III, 16.10.2008, n. 25271).
Nondimeno, al fine di scongiurare il rischio di presumere la natura dolosa dell'inadempimento per effetto dell'identificazione del dolo ex art. 1915 comma 1 c.c. nella mera consapevolezza dell'obbligo di avviso e nella cosciente volontà di trasgredirlo, in contrasto con il principio per cui è
onere dell'assicuratore provare l'elemento soggettivo che connota l'inadempimento ex art. 1915
c.c., occorre che sussistano una serie di elementi indiziari per affermare il carattere “doloso”
dell'inadempimento dell'obbligo di (tempestivo) avviso (v. Cass. civ., sez. III, 8.10.2024, n.
26294).
Tali elementi ricorrono nel caso di specie, tenuto conto che il avendo sottoscritto la Parte_1
polizza e accettato le c.g.a., era consapevole degli obblighi che gravavano su di lui in caso di furto,
e in particolare: dell'obbligo di darne avviso entro tre giorni, nei termini richiesti dalle c.g.a.;
dell'obbligo di consegnare tempestivamente tutte le chiavi del veicolo e dei dispositivi per l'attivazione dell'antifurto; dell'obbligo di dimostrare, per iscritto, che l'apparato satellitare fosse attivo al momento del sinistro, e tanto al fine di permettere alla compagnia assicuratrice di risalire al percorso compiuto dopo la sottrazione ed, eventualmente, localizzare il veicolo per restituirlo al legittimo proprietario.
Ebbene, l'inadempimento dell'obbligo di avviso e l'omissione di tutti gli altri comportamenti prescritti al fine di permettere alla compagnia di ricostruire i fatti e recuperare il veicolo rivelano che l'assicurata avrebbe potuto trarre una situazione di vantaggio dall'inosservanza degli obblighi a suo carico, se essa non fosse stata eccepita dalla compagnia.
Conseguentemente, integrata nei suddetti termini la motivazione della sentenza impugnata,
l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate applicando i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1574/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 29.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4536/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Asciore (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in C.F._2
appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P.IVA: , con sede legale in Milano al Corso Como Controparte_1 P.IVA_1
n. 17, in persona della procuratrice speciale dott.ssa (atto del 22.12.21 per Persona_1
Notaio in Milano, rep. n. 12922, racc. n. 6886), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Per_2
Puoti (C.F.: ) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello -APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1574/2023 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva tempestiva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2214/2019, con cui il Tribunale di Napoli Nord le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 48.900,00, quantificata dal collegio arbitrale, oltre interessi e spese, in favore del ricorrente , cessionario in virtù di atto del Parte_1
10.6.2008 del credito indennitario relativo al furto dell'autovettura BMW X5 tg. CS316PT, di proprietà di (di cui dall'anno 2005 era stato amministratore unico e socio) ed Controparte_2
assicurata con la compagnia ingiunta per il rischio furto.
L'opponente eccepiva:
la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che la cessione del credito non le era mai stata comunicata - tanto che ne era venuta a conoscenza soltanto nel 2017 quando il era Parte_1
intervenuto nel giudizio n. 491/2009 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo
(poi revocato) emesso in favore della società a titolo di indennizzo assicurativo - e non CP_2
risultava la prova del credito ceduto;
la prescrizione del diritto all'indennizzo, siccome le richieste di pagamento erano state inviate esclusivamente dalla società, e non dal Parte_1
la nullità della perizia contrattuale, perché resa tra parti non legittimate e in violazione delle clausole contrattuali che prevedevano il ricorso ad essa soltanto nell'ipotesi di determinazione del
quantum, previo accordo scritto delle parti, mentre nel caso di specie essa opponente aveva contestato l'an comunicando all'assicurata con lettera racc a.r. del 14.3.2006 di non poter procedere al pagamento dell'indennizzo;
il mancato rispetto delle condizioni di polizza, in quanto il furto non era stato denunciato nel rispetto del termine di tre giorni, come imposto dall'art. 30 c.g.a., né era stato adempiuto l'obbligo,
previsto dal successivo art. 38, di tempestiva consegna di tutte le chiavi del veicolo e dei dispositivi per l'attivazione dell'antifurto, ed anzi soltanto in data 30.1.2008 il aveva denunciato la Parte_1
sottrazione di tutte le chiavi, integrando l'originaria denuncia;
l'errore commesso dai periti per non aver considerato che, poiché il veicolo era munito di antifurto satellitare, come dichiarato dalla contraente all'atto della sottoscrizione della polizza in data
11.11.2004 (pur essendo stata acquistata la scatola nera in data 4.3.2005), occorreva fornire la prova scritta dell'operatività dell'apparato satellitare al momento del sinistro, pena l'applicazione dello scoperto del 50% sul risarcimento, e restituire la piastrina per l'inserimento e il disinserimento dell'antifurto, la quale non era stata mai consegnata ed aveva parimenti costituito oggetto dell'integrazione di denuncia del 30.1.2008;
l'ulteriore errore commesso dai periti nell'aver quantificato l'indennizzo nell'importo di euro
46.900,00, oltre ad euro 2.000,00 per il sulla base della fattura di acquisto del veicolo Pt_2
comprensiva di optional non previsti e sulla base della valutazione dell'auto, in realtà mai visionata,
malgrado la polizza prevedesse, in caso di furto totale, l'indennizzo commisurato al valore commerciale del veicolo alla data del furto, e comunque contenuto nel massimale assicurato già
comprensivo di iva, sempre se quest'ultima fosse rimasta a carico dell'assicurata, ipotesi questa che non ricorreva nel caso di specie trattandosi di una società, come tale avente diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata;
inoltre i periti avevano liquidato l'ulteriore somma di euro 2.000,00
per il sulla base di una fattura di parte, priva di valore probatorio, e tanto malgrado non Pt_2
fosse prevista in polizza.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto, con vittoria delle spese processuali.
, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che: il credito era Parte_1
comprovato dalla documentazione versata in atti;
la mancata notifica al debitore ceduto non rilevava ai fini della validità della cessione;
l'eccezione di prescrizione era infondata, essendo stati prodotti in giudizio gli atti interruttivi inviati dalla società, sottoscritti da esso opposto quale socio unico e legale rappresentante;
l'insussistenza dell'asserita violazione delle clausole contrattuali,
essendo state sottratte tutte le chiavi del veicolo, come da atto di integrazione della denuncia.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., fallita la disposta mediazione obbligatoria per assenza del all'incontro davanti al mediatore, rigettata l'istanza di ammissione della prova orale, con Parte_1
sentenza n. 1574 pubblicata in data 14.4.2023 il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice motivava, in estrema sintesi, che l'eccezione di prescrizione era infondata, ma la domanda non poteva essere accolta perché il pur avendo dimostrato la propria Parte_1
legittimazione attiva in forza dell'atto di cessione, non aveva provato il credito ceduto: invero,
sebbene il furto fosse avvenuto il 16.5.2005, il sinistro era stato comunicato all'assicuratore soltanto in data 14.2.2006, in violazione dell'art. 30 lett. b) delle c.g.a. che, richiamando l'art. 1913 c.c.,
obbligava al rispetto del termine di tre giorni per la comunicazione all'assicuratore, e che, seppure l'inadempimento di tale obbligo non comporta automaticamente la perdita della garanzia assicurativa alla luce del dettato dell'art. 1915 c.c. che distingue tra omissione dolosa e colposa, nel caso di specie sussisteva “la violazione dolosa dell'obbligo di avviso del sinistro ex artt. 1913-1915
c.c., configurandosi la consapevolezza e volontà dell'assicurato di non voler osservare l'obbligo di
avviso, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorrente tra il verificarsi del furto e l'avviso
fatto all'assicuratore”.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 16.10.2023 ed iscritta a ruolo il 20.10.2023 proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo ad un unico motivo che sarà
Contr esaminato in prosieguo e chiedendo, in riforma della stessa, di condannare a pagare, in suo favore, la somma di euro 48.900,00, oltre interessi legali, nonché quella di euro 1.586,00 (di cui euro 286,00 per spese), oltre accessori di legge, per le spese di procedimento monitorio. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'appellata, costituendosi, contestava la fondatezza del gravame e reiterava tutte le difese spiegate nel giudizio di primo grado, concludendo per il rigetto dell'impugnazione siccome palesemente infondata e, in subordine, perché il non aveva compiutamente provato l'an ed il quantum Parte_1
del credito azionato nonché il rispetto delle condizioni di polizza;
in via ulteriormente subordinata,
chiedeva l'accoglimento della domanda di indennizzo nei limiti di quanto effettivamente provato e dovuto in base alle condizioni della polizza. Vinte le spese.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 22.5.2024 la Corte fissava l'udienza collegiale del 29.1.2025 per la decisione a norma dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino a venticinque giorni prima per il deposito delle note conclusionali.
Espletato l'incombente, all'udienza del 29.1.2025 la causa è stata discussa e riservata in decisione.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato il diritto all'indennizzo sul presupposto dell'omessa dolosa comunicazione alla compagnia del furto dell'autovettura nei tre giorni successivi all'evento.
Il ha dedotto che in data 16.5.2005 egli stesso aveva denunciato il furto, appena accaduto, Parte_1
presso la stazione dei Carabinieri di Frignano, come comprovato dalla denuncia in atti, e immediatamente dopo si era recato presso l'agenzia assicurativa di fiducia per informare la compagnia dell'evento, senza ricevere, tuttavia, alcuna documentazione attestante l'apertura della pratica;
successivamente, essendosi reso conto, sempre nella qualità di legale rappresentante della dell'inerzia della compagnia, aveva incaricato l'Avv. di chiedere il Controparte_2 CP_3
risarcimento del danno derivante dal furto dell'autovettura (recte, l'indennizzo).
Ebbene, poiché la ratio dell'art. 1915 comma 1 c.c. risiede nell'esigenza di porre l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove e/o indizi, era palese l'illegittima applicazione della suddetta norma al caso di specie, in cui il furto era stato tempestivamente denunciato alle forze dell'ordine e solo il ritrovamento del veicolo avrebbe potuto evitare il danno alla compagnia;
in ogni caso, lo stesso giorno egli si era recato anche all'agenzia della compagnia assicurativa per fare aprire il sinistro
(recte, la pratica del sinistro). Pertanto, avuto riguardo, da un lato, al carattere non perentorio del termine prescritto dall'art. 1913 c.c., e, dall'altro, all'assenza di colpa, e tantomeno di dolo, non provati dalla compagnia che ne era onerata, il primo giudice avrebbe dovuto confermare il decreto opposto e, comunque, liquidare la somma di euro 48.900,00 così come richiesta, e non escludere il diritto all'indennizzo basandosi esclusivamente sul notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento furto (prontamente denunciato alle Autorità ed alla Compagnia recandosi in agenzia) e la richiesta di risarcimento (formalmente inoltrata dal legale nel termine di legge).
L'appellata ha controdedotto che la decisione del primo giudice era corretta perché il dolo richiesto dall'art. 1915 c.c., ai fini della perdita dell'indennizzo, è il cd. dolo d'inadempimento, che non richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all'assicuratore, ma la mera consapevolezza dell'obbligo sancito dall'art. 1913 c.c. e la cosciente volontà di non osservarlo,
requisiti, questi, ricorrenti nel caso di specie in quanto la CO.GE.SI., e per essa il rappresentante legale , aveva espressamente accettato le condizioni di polizza, incluse quelle Parte_1
relative agli obblighi in caso di sinistro ed alla perdita dell'indennizzo in caso di loro inosservanza.
Ha evidenziato che la denuncia dell'avvenuto furto all'autorità non escludeva l'osservanza del termine stabilito per l'avviso all'assicuratore, di cui occorreva fornire la prova documentale,
irrilevante essendo l'asserita tempestiva denuncia verbale. In realtà, nessuna denuncia di sinistro era stata inoltrata ad essa appellata, non potendosi considerare tale la lettera di messa in mora ricevuta dopo quasi un anno dall'evento e, poiché l'autovettura doveva essere dotata di antifurto satellitare,
come previsto nell'allegato n. 4 costituente parte integrante della polizza, tale omissione aveva impedito di attivare, presso la Centrale VIASAT, la procedura tesa a verificare gli spostamenti del veicolo dopo l'asserito furto e l'esatta localizzazione al fine di procedere al suo recupero;
per di più,
Contr la non aveva mai fornito ad essa la prova scritta che l'apparato satellitare fosse CP_2
attivo al momento del sinistro, come previsto dalla polizza, pena l'applicazione di uno scoperto pari al 50%. Peraltro, era presumibile che il sistema elettronico satellitare non funzionasse, atteso che nella denuncia sporta in data 16.05.2005 il aveva dichiarato di essersi accorto (anche) del Parte_1
furto della BMW solo a seguito delle urla di alcune persone che abitavano nello stesso palazzo,
senza fare alcun riferimento all'avviso da parte del sistema , e la stessa Pt_2 Pt_2
riscontrando la richiesta di informazioni del perito in sede di perizia contrattuale nel 2008, Per_3
aveva comunicato che l'allarme era stato dato manualmente.
Inoltre, proseguiva l'appellata, la e per essa il non aveva adempiuto CP_2 Parte_1
all'obbligo di consegnare le chiavi dell'autovettura, anche quelle di riserva, e la chiave dell'antifurto, malgrado il pagamento dell'indennizzo fosse condizionato all'osservanza del suddetto obbligo, ed aveva provveduto a denunciare la sottrazione di tutte le chiavi, integrando l'originaria denuncia di furto, soltanto in data 30.1.2008.
Tale essendo in sintesi il contenuto delle opposte prospettazioni, ritiene il Collegio che la doglianza dell'appellante non possa essere accolta.
Il non ha allegato, entro le barriere fissate dal codice di rito per le preclusioni assertive, di Parte_1
aver adempiuto, nella qualità di legale rappresentante dell'assicurata all'obbligo, CP_2
previsto dall'art. 30 lett. b) c.g.a., di dare avviso del sinistro all'agenzia cui era assegnata la polizza ovvero alla stessa società assicuratrice entro il termine di tre giorni di cui all'art. 1913 c.c., obbligo il cui contenuto era dettagliatamente specificato nella clausola contrattuale con riferimento alle circostanze spazio-temporali del sinistro stesso, alle cause, alle conseguenze e all'entità
approssimativa del danno nonché al domicilio di eventuali testimoni, con la previsione che la violazione poteva determinare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.
Invero, egli si è limitato a dedurre di aver sporto la denuncia di furto e soltanto nell'atto di appello, al fine di confutare la violazione dell'art. 30 lett. b) c.g.a. evidenziata dal primo giudice, ha dedotto:
di aver notiziato dell'accaduto l'agenzia di zona lo stesso giorno del furto;
che, in ogni caso, la denuncia alle forze dell'ordine nella quasi immediatezza dell'evento escludeva che l'omesso rispetto del termine di tre giorno di cui al richiamato art. 1913 c.c. fosse sorretta dal dolo;
che il termine di tre giorni non aveva carattere perentorio;
che, in ogni caso, l'avviso all'assicuratore, ove fosse stato tempestivo, non sarebbe valso a eliminare il pregiudizio economico derivante dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo, escluso soltanto dal ritrovamento del veicolo da parte delle forze dell'ordine.
Le argomentazioni dell'appellante non colgono nel segno.
L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove nonché di assumere tutti i provvedimenti di salvataggio, idonei a prevenire o attenuare le conseguenze riconducibili all'evento (art. 1914 c.c.), per cui, avuto riguardo a tale profilo funzionale, si è sottolineato, anche in dottrina, che l'assicuratore non ha interesse tanto all'avviso del sinistro, quanto alla tempestività dell'avviso stesso, ragion per cui ciò che conta è che l'obbligo di avviso sia adempiuto tempestivamente.
A norma dell'art. 1915 c.c., l'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo solo ove la condotta dell'assicurato sia sorretta dal dolo, che non richiede lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (v. Cass.
civ. sez. III, 27.7.2021, n. 21533; 7.11.2019, n. 28625; 28.7.2014, n. 17088; 30.6.2015, n. 13355;
11.3.2005, n. 5435).
Trattasi di un orientamento in linea con la soluzione generalmente accolta in materia contrattuale,
ove, ai fini della configurabilità del dolo nell'inadempimento del debitore, si ritiene sufficiente la sua intenzione di non dare esecuzione alla prestazione, pur nella consapevolezza della relativa doverosità (v. Cass. civ., sez. III, 16.10.2008, n. 25271).
Nondimeno, al fine di scongiurare il rischio di presumere la natura dolosa dell'inadempimento per effetto dell'identificazione del dolo ex art. 1915 comma 1 c.c. nella mera consapevolezza dell'obbligo di avviso e nella cosciente volontà di trasgredirlo, in contrasto con il principio per cui è
onere dell'assicuratore provare l'elemento soggettivo che connota l'inadempimento ex art. 1915
c.c., occorre che sussistano una serie di elementi indiziari per affermare il carattere “doloso”
dell'inadempimento dell'obbligo di (tempestivo) avviso (v. Cass. civ., sez. III, 8.10.2024, n.
26294).
Tali elementi ricorrono nel caso di specie, tenuto conto che il avendo sottoscritto la Parte_1
polizza e accettato le c.g.a., era consapevole degli obblighi che gravavano su di lui in caso di furto,
e in particolare: dell'obbligo di darne avviso entro tre giorni, nei termini richiesti dalle c.g.a.;
dell'obbligo di consegnare tempestivamente tutte le chiavi del veicolo e dei dispositivi per l'attivazione dell'antifurto; dell'obbligo di dimostrare, per iscritto, che l'apparato satellitare fosse attivo al momento del sinistro, e tanto al fine di permettere alla compagnia assicuratrice di risalire al percorso compiuto dopo la sottrazione ed, eventualmente, localizzare il veicolo per restituirlo al legittimo proprietario.
Ebbene, l'inadempimento dell'obbligo di avviso e l'omissione di tutti gli altri comportamenti prescritti al fine di permettere alla compagnia di ricostruire i fatti e recuperare il veicolo rivelano che l'assicurata avrebbe potuto trarre una situazione di vantaggio dall'inosservanza degli obblighi a suo carico, se essa non fosse stata eccepita dalla compagnia.
Conseguentemente, integrata nei suddetti termini la motivazione della sentenza impugnata,
l'appello va rigettato.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate applicando i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1574/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 29.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi