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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Fabio Filzi 2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il
08/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente:- non comparsa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonchè dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Napoli, impugnando l'intimazione di pagamento n.
047/2024/90034061/21 e le cinque cartelle di pagamento ad essa sottese.
Il ricorrente ha eccepito, con unico esclusivo motivo di ricorso, l'illegittimità della pretesa azionata a mezzo dell'intimazione impugnata atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, aveva annullato un precedente provvedimento di preavviso di fermo, con presupposte le medesime cartelle, avendo riscontrata la loro omessa notifica non essendo andati a buon fine gli invii a mezzo pec alla parte. Alla luce della caducazione dell'atto presupposto, la successiva odierna intimazione di pagamento non avrebbe dovuto dunque essere emessa e notificata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli la quale, attestando effettivamente che le medesime cartelle di pagamento prodromiche erano state annullate nell'ambito di precedente ricorso per nullità della notifica al DI Ricorrente_1, ha chiesto essa stessa la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con memoria successiva il DI Ricorrente_1 ha insistito per la condanna alle spese di parte resistente.
Il processo è stato trattato e deciso all'udienza del 05.05.2025 in assenza delle parti nonostante la regolarità del collegamento a distanza richiesto dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che nell'ambito di un precedente giudizio instaurato dal DI Ricorrente_1 avverso un provvedimento di fermo fondato sulle medesime cartelle di pagamento oggi poste a presupposto dell'attuale ingiunzione, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio ha proceduto ad accogliere l'appello del contribuente e ad annullare l'atto a causa della nullità delle notifiche degli atti presupposti non andate a buon fine nonostante la trasmissione a mezzo pec;
atteso che la stessa Agenzia delle Entrate di Napoli qui convenuta ha dato atto di quanto sopra e, per l'effetto, ha chiesto di veder riconoscere la cessata materia del contendere,
per questi motivi
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.46 D.Lgs 546/1992.
Quanto alle spese, ritiene la Corte che esse debbano essere compensate;
come indicato, infatti, dall'Agenzia resistente, l'odierna ingiunzione di pagamento era stata autonomamente creata in data precedente a quella della notificazione della sentenza di II grado che annullava il provvedimento di fermo di talché non può riconoscersi in capo all'ente alcuna colpa nella mancata conoscenza dell'avvenuto annullamento dell'atto presupposto nè per la successiva notifica dell'ingiunzione alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa spese. Frosinone lì 05.05.2025
Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Fabio Filzi 2 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IRPEF-ALTRO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249003406121 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2025 depositato il
08/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: non comparso.
Resistente:- non comparsa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nonchè dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Napoli, impugnando l'intimazione di pagamento n.
047/2024/90034061/21 e le cinque cartelle di pagamento ad essa sottese.
Il ricorrente ha eccepito, con unico esclusivo motivo di ricorso, l'illegittimità della pretesa azionata a mezzo dell'intimazione impugnata atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, aveva annullato un precedente provvedimento di preavviso di fermo, con presupposte le medesime cartelle, avendo riscontrata la loro omessa notifica non essendo andati a buon fine gli invii a mezzo pec alla parte. Alla luce della caducazione dell'atto presupposto, la successiva odierna intimazione di pagamento non avrebbe dovuto dunque essere emessa e notificata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Napoli la quale, attestando effettivamente che le medesime cartelle di pagamento prodromiche erano state annullate nell'ambito di precedente ricorso per nullità della notifica al DI Ricorrente_1, ha chiesto essa stessa la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con memoria successiva il DI Ricorrente_1 ha insistito per la condanna alle spese di parte resistente.
Il processo è stato trattato e deciso all'udienza del 05.05.2025 in assenza delle parti nonostante la regolarità del collegamento a distanza richiesto dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che nell'ambito di un precedente giudizio instaurato dal DI Ricorrente_1 avverso un provvedimento di fermo fondato sulle medesime cartelle di pagamento oggi poste a presupposto dell'attuale ingiunzione, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio ha proceduto ad accogliere l'appello del contribuente e ad annullare l'atto a causa della nullità delle notifiche degli atti presupposti non andate a buon fine nonostante la trasmissione a mezzo pec;
atteso che la stessa Agenzia delle Entrate di Napoli qui convenuta ha dato atto di quanto sopra e, per l'effetto, ha chiesto di veder riconoscere la cessata materia del contendere,
per questi motivi
dichiara estinto il giudizio ai sensi dell'art.46 D.Lgs 546/1992.
Quanto alle spese, ritiene la Corte che esse debbano essere compensate;
come indicato, infatti, dall'Agenzia resistente, l'odierna ingiunzione di pagamento era stata autonomamente creata in data precedente a quella della notificazione della sentenza di II grado che annullava il provvedimento di fermo di talché non può riconoscersi in capo all'ente alcuna colpa nella mancata conoscenza dell'avvenuto annullamento dell'atto presupposto nè per la successiva notifica dell'ingiunzione alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa spese. Frosinone lì 05.05.2025
Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini