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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2024 avente ad oggetto: risarcimento danni promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 VILLARBOITO ALBERTO e dall'avv. stabilito Guglielmo Ramella, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BOSIO Controparte_1 C.F._1 ENZO, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO, 54 25124 BRESCIA presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Parte_1 CP_1 in quanto concessionario dell'azienda faunistica venatoria “Balocco” lamentando che i
[...] propri terreni hanno subito danni alla coltivazione del riso causati dall'invasione di fauna selvatica proveniente dall'azienda del convenuto.
L'attrice ha trasmesso al convenuto una propria perizia di stima dei danni (cfr. docc. 6, 7 e 8 dell'attrice) e, non avendo ottenuto risarcimento in sede stragiudiziale, ha adito il Tribunale chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati in 9.621,00 euro, oltre interessi legali, oltre alle spese di assistenza legale in fase di mediazione, quantificate in 1.252,00 euro, procedimento di media-conciliazione conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della parte invitata e qui convenuta (doc. 10 dell'attrice).
Si è costituito il convenuto contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con ordinanza del 20.4.2025 dono state respinte le istanze istruttorie per testimoni e la richiesta di c.t.u., per le ragioni già esposte in sede di ordinanza e a cui si fa integralmente rinvio, ritenendo la motivazione qui richiamata.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e viene quindi decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
In merito alle eccezioni preliminari svolte dal convenuto, basta il richiamo a quanto già detto in sede di verifiche preliminari.
Non si configurava la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e nemmeno la nullità della notificazione in quanto il convenuto si è comunque costituito e la costituzione ha sanato eventuali nullità della citazione e pure eventuali nullità della notificazione, anche per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il convenuto ha dedotto l'omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita, ma l'attore ha attivato la procedura di media-conciliazione e può ben ritenersi prevalente la mediazione: “…la
pagina 2 di 5 mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita…”. (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, Sent. n. 11431 del 18 luglio 2022).
La questione se la materia in contesa rientrasse o meno tra i procedimenti soggetti a mediazione deve fondarsi sulla prospettazione di parte attrice e, in ogni caso, in via assorbente, non è necessario duplicare i tentativi di a.d.r. con funzioni sostanzialmente analoghe.
III
Il convenuto correttamente ricorda che, non vertendosi in materia contrattuale, è onere dell'attore provare l'esistenza del danno, individuarne la causa e dimostrare la responsabilità del convenuto.
Il danno asseritamente subito per invasione dei campi da parte della fauna selvatica proveniente dall'azienda del convenuto non è stato provato.
La domanda di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di lite, anche del procedimento di mediazione, non può trovare accoglimento per la ragione assorbente che manca la prova della riferibilità del danno al convenuto e alla sua azienda.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, ancora in udienza di discussione, il nesso causale non è provato.
Il danno è stato lamentato e descritto dall'attore ricorrendo ad una mera perizia di parte unilateralmente redatta in assenza di un contraddittorio con la parte convenuta e senza ricorrere, come sarebbe stato necessario, ad un accertamento tecnico preventivo, per raccogliere preventivamente la prova nel contraddittorio delle parti, al fine di assicurarsi l'opponibilità delle risultanze di un accertamento tecnico nella successiva fase del merito.
Non avendo l'attore raccolto la prova nel contraddittorio appare inutile, ora per allora, effettuare una consulenza tecnica d'ufficio, che mai potrebbe verificare, a condizioni del terreno e coltivazioni mutate, l'originaria dinamica del danno lamentato dall'attore e imputato, senza alcuna effettiva prova spendibile in giudizio, a controparte e alla fauna selvatica di quell'azienda.
Il convenuto ha sottolineato nella propria comparsa di costituzione e risposta diverse incongruenze rispetto alla perizia di controparte e l'assenza della possibilità di effettuare in giudizio un riscontro dei danni rende non provato il danno lamentato dall'attrice.
Il danno lamentato potrebbe essere compatibile con altre e molteplici cause (esempio: altri animali come nutrie e non solo), non essendo provato che il danno sia imputabile al convenuto e alla sua azienda e sia comunque interamente riferibile solo agli animali indicati dall'attrice. pagina 3 di 5 È un mero flatus vocis quello dell'attore che vorrebbe essere risarcito senza fornire alcuna prova del nesso causale tra il danno lamentato alle proprie coltivazioni e la condotta di una fauna selvatica riferibile all'azienda del convenuto.
Il risarcimento è preteso in forza di una perizia di parte, che, si ricorda, ha valore di mera allegazione della parte medesima, in quanto unilateralmente formata ex latere actoris e che, dunque, non costituisce prova di alcunché una volta contestata dal convenuto, come è avvenuto nel caso in esame.
Non solo.
Le prove testimoniali articolate dall'attrice non sarebbero in grado di dimostrare la riferibilità dei danni al convenuto in quanto tutte estremamente generiche e valutative.
A questo punto, le domande di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di mediazione devono essere respinte per assenza di prova e, in particolare, per mancanza di prova del nesso di causa tra il danno e una qualche responsabilità del convenuto, genericamente predicata.
In merito al quantum, seppure, a monte, sia del tutto indimostrato il presupposto eziologico dell'an, occorre considerare che la quantificazione è parimenti unilaterale e, pertanto, indimostrata, per le stesse ragioni di cui sopra.
In conclusione, le domande attoree non possono trovare accoglimento per carenza di prova.
IV
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione entro 26.000,00 euro, in ragione della semplicità del giudizio e della ridotta attività di udienza.
Come anticipato, la questione se la materia oggetto di contesa rientrasse o meno tra i procedimenti soggetti a mediazione deve fondarsi sulla prospettazione di parte attrice.
Nella domanda di parte attrice formulata in sede di mediazione (doc. 3 del convenuto), l'attrice ha qualificato la vertenza come relativa a “diritti reali”, tuttavia, il presente giudizio non ha ad oggetto alcun diritto reale.
La domanda non pare neppure avere ad oggetto una delle materia elencate dall'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010, vale a dire quelle materie soggette alla mediazione come condizione di procedibilità, ragione per la quale dalla mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione non può farsi derivare alcuna sanzione perché la controversia, in concreto, non era soggetta a mediazione obbligatoria, per cui va esclusa la sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: respinge le domande dell'attrice tutte, dichiara tenuta e condanna l'attrice al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite, complessivamente liquidate in 2.540,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 25.9.2025
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1105/2024 avente ad oggetto: risarcimento danni promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 VILLARBOITO ALBERTO e dall'avv. stabilito Guglielmo Ramella, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BOSIO Controparte_1 C.F._1 ENZO, elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO, 54 25124 BRESCIA presso il difensore
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Parte_1 CP_1 in quanto concessionario dell'azienda faunistica venatoria “Balocco” lamentando che i
[...] propri terreni hanno subito danni alla coltivazione del riso causati dall'invasione di fauna selvatica proveniente dall'azienda del convenuto.
L'attrice ha trasmesso al convenuto una propria perizia di stima dei danni (cfr. docc. 6, 7 e 8 dell'attrice) e, non avendo ottenuto risarcimento in sede stragiudiziale, ha adito il Tribunale chiedendo la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati in 9.621,00 euro, oltre interessi legali, oltre alle spese di assistenza legale in fase di mediazione, quantificate in 1.252,00 euro, procedimento di media-conciliazione conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della parte invitata e qui convenuta (doc. 10 dell'attrice).
Si è costituito il convenuto contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con ordinanza del 20.4.2025 dono state respinte le istanze istruttorie per testimoni e la richiesta di c.t.u., per le ragioni già esposte in sede di ordinanza e a cui si fa integralmente rinvio, ritenendo la motivazione qui richiamata.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e viene quindi decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
In merito alle eccezioni preliminari svolte dal convenuto, basta il richiamo a quanto già detto in sede di verifiche preliminari.
Non si configurava la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. e nemmeno la nullità della notificazione in quanto il convenuto si è comunque costituito e la costituzione ha sanato eventuali nullità della citazione e pure eventuali nullità della notificazione, anche per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il convenuto ha dedotto l'omessa attivazione della procedura di negoziazione assistita, ma l'attore ha attivato la procedura di media-conciliazione e può ben ritenersi prevalente la mediazione: “…la
pagina 2 di 5 mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita che ne è priva. Per tale motivo la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nei casi in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita…”. (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di imprese, Sent. n. 11431 del 18 luglio 2022).
La questione se la materia in contesa rientrasse o meno tra i procedimenti soggetti a mediazione deve fondarsi sulla prospettazione di parte attrice e, in ogni caso, in via assorbente, non è necessario duplicare i tentativi di a.d.r. con funzioni sostanzialmente analoghe.
III
Il convenuto correttamente ricorda che, non vertendosi in materia contrattuale, è onere dell'attore provare l'esistenza del danno, individuarne la causa e dimostrare la responsabilità del convenuto.
Il danno asseritamente subito per invasione dei campi da parte della fauna selvatica proveniente dall'azienda del convenuto non è stato provato.
La domanda di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di lite, anche del procedimento di mediazione, non può trovare accoglimento per la ragione assorbente che manca la prova della riferibilità del danno al convenuto e alla sua azienda.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del ricorrente, ancora in udienza di discussione, il nesso causale non è provato.
Il danno è stato lamentato e descritto dall'attore ricorrendo ad una mera perizia di parte unilateralmente redatta in assenza di un contraddittorio con la parte convenuta e senza ricorrere, come sarebbe stato necessario, ad un accertamento tecnico preventivo, per raccogliere preventivamente la prova nel contraddittorio delle parti, al fine di assicurarsi l'opponibilità delle risultanze di un accertamento tecnico nella successiva fase del merito.
Non avendo l'attore raccolto la prova nel contraddittorio appare inutile, ora per allora, effettuare una consulenza tecnica d'ufficio, che mai potrebbe verificare, a condizioni del terreno e coltivazioni mutate, l'originaria dinamica del danno lamentato dall'attore e imputato, senza alcuna effettiva prova spendibile in giudizio, a controparte e alla fauna selvatica di quell'azienda.
Il convenuto ha sottolineato nella propria comparsa di costituzione e risposta diverse incongruenze rispetto alla perizia di controparte e l'assenza della possibilità di effettuare in giudizio un riscontro dei danni rende non provato il danno lamentato dall'attrice.
Il danno lamentato potrebbe essere compatibile con altre e molteplici cause (esempio: altri animali come nutrie e non solo), non essendo provato che il danno sia imputabile al convenuto e alla sua azienda e sia comunque interamente riferibile solo agli animali indicati dall'attrice. pagina 3 di 5 È un mero flatus vocis quello dell'attore che vorrebbe essere risarcito senza fornire alcuna prova del nesso causale tra il danno lamentato alle proprie coltivazioni e la condotta di una fauna selvatica riferibile all'azienda del convenuto.
Il risarcimento è preteso in forza di una perizia di parte, che, si ricorda, ha valore di mera allegazione della parte medesima, in quanto unilateralmente formata ex latere actoris e che, dunque, non costituisce prova di alcunché una volta contestata dal convenuto, come è avvenuto nel caso in esame.
Non solo.
Le prove testimoniali articolate dall'attrice non sarebbero in grado di dimostrare la riferibilità dei danni al convenuto in quanto tutte estremamente generiche e valutative.
A questo punto, le domande di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di mediazione devono essere respinte per assenza di prova e, in particolare, per mancanza di prova del nesso di causa tra il danno e una qualche responsabilità del convenuto, genericamente predicata.
In merito al quantum, seppure, a monte, sia del tutto indimostrato il presupposto eziologico dell'an, occorre considerare che la quantificazione è parimenti unilaterale e, pertanto, indimostrata, per le stesse ragioni di cui sopra.
In conclusione, le domande attoree non possono trovare accoglimento per carenza di prova.
IV
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione entro 26.000,00 euro, in ragione della semplicità del giudizio e della ridotta attività di udienza.
Come anticipato, la questione se la materia oggetto di contesa rientrasse o meno tra i procedimenti soggetti a mediazione deve fondarsi sulla prospettazione di parte attrice.
Nella domanda di parte attrice formulata in sede di mediazione (doc. 3 del convenuto), l'attrice ha qualificato la vertenza come relativa a “diritti reali”, tuttavia, il presente giudizio non ha ad oggetto alcun diritto reale.
La domanda non pare neppure avere ad oggetto una delle materia elencate dall'art. 5 del d.lgs. n.
28/2010, vale a dire quelle materie soggette alla mediazione come condizione di procedibilità, ragione per la quale dalla mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione non può farsi derivare alcuna sanzione perché la controversia, in concreto, non era soggetta a mediazione obbligatoria, per cui va esclusa la sanzione di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: respinge le domande dell'attrice tutte, dichiara tenuta e condanna l'attrice al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite, complessivamente liquidate in 2.540,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 25.9.2025
Il Giudice
Annalisa Fanini
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