Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.4500 /2018 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita, assegnata in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e nata l' 11/06/1960 a Recale (CE)( C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese, come da procura in atti dell'avv. Pasquale Mastellone (c. f.
) elettivamente domiciliate presso l'indirizzo pec del CodiceFiscale_3
predetto – PEC: Email_1
ATTRICI
E
con sede in Recale (CE – 81020) alla Piazza Domenico Ve- Controparte_1
stini n. 3,( P.IVA: , in persona del vicesindaco p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso, come da procura in atti dall'avv. Luigi Adinolfi ( c.f.
[...]
) elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto- PEC: C.F._4
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CONVENUTO
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti ha concluso la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per il procuratore delle attrici con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e della ctu espletata, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda essendo intervenuto nelle more del giudizio decreto di occupazione;
in via subordinata ha contestato gli esiti peritali e ha chiesto il rinnovo della CTU, con vittoria di spese di lite.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16/05/2018 le attrici, Parte_1
e , convenivano in giudizio il in
[...] Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'occupazione del fondo di loro proprietà sito in e censito in CP_1
catasto, al foglio 1 - p.lla 5075, da parte del predetto Comune.
Le attrici deducevano che, a seguito del decesso del padre , in Persona_1
data 10/07/2014, avevano ereditato il predetto fondo che scoprivano essere stato occupato illegittimamente sin dagli anni '60-'70 dal Comune di che aveva CP_1
trasformato il bene realizzando sullo stesso una strada pubblica - denominata oggi via
Diaz- senza tuttavia intraprendere alcun procedimento espropriativo ed omettendo, pertanto, di corrispondere le indennità previste dalla legge.
Tanto premesso le attrici depositavano presso il Comune, in data 23/06/2017, due istanze: con la prima avevano chiesto la rimozione delle opere abusivamente realizzate e, con la seconda, avevano chiesto di intraprendere la procedura cd. di “acquisizione sanante” ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità).
Il Comune di rigettava entrambe le istanze ritenendo di aver acquisito il fondo CP_1
elle attrici in virtù del maturato usucapione del bene.
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Ciò posto le attrici proponevano avverso detto provvedimento ricorso al TAR di
Napoli che, con sentenza n. 6069/2017, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con atto di citazione in riassunzione le attrici instauravano il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità dell'occupazione del suolo da parte del condannare parte convenuta alla restituzione del suolo, previa CP_1
riduzione in pristino, nonché al pagamento di quanto previsto per legge, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per il periodo di occupazione illegittima, consistente nella perdita del godimento nonché delle utilità ricavabili dal terreno, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, chiedevano di condannare parte convenuta anche all'ulteriore pagamento di tutte quelle somme necessarie per la riduzione in pristino del fondo, oltre interessi e rivalutazione monetaria previa disapplicazione degli atti amministrativi, anche non conosciuti, eventualmente adottati in pregiudizio del diritto di parte attrice.
Si costituiva il che contestava l'avverso dedotto e chiedeva il Controparte_1
rigetto delle richieste formulate alle attrici in quanto infondate. Deduceva al riguardo l'ente locale convenuto che sul fondo era stata realizzata una strada ormai accessibile al pubblico transito per volontà espressa dell'originario proprietario del fondo e di aver acquisito la proprietà del bene per usucapione in virtù del possesso pacifico e non interrotto del bene con “animus possidendi”, a decorrere dall'anno 1972 al 2009, concretantesi nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene effettuate nel corso del suddetto periodo di tempo.
Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione degli esiti peritali acquisiti dal CTU nominato il 13/02/2024 il Comune di depositava, agli atti di causa, il decreto di CP_1 acquisizione sanante con riconoscimento in favore delle attrici della somma di €.
60.958,33 ciascuna e chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte.
All'udienza del 25/02/2025 la causa, sulle predette conclusioni, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso e passando al merito va rilevata la sopravvenuta adozione del provvedimento cd. “di acquisizione sanante” ai sensi dell'art 42-bis di cui al Testo
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unico sulle espropriazioni di pubblica utilità emesso, nelle more del giudizio dal
Controparte_1
Va rilevato, pertanto, che risultando le ragioni sostanziali rappresentate dalle attrici del tutto assorbite e superate dalle sopravvenienze verificatesi a seguito dell'integrale soddisfacimento della pretese avanzate dalle predette da parte dell'ente locale convenuto che ha provveduto, nelle more del giudizio alla emanazione del decreto di acquisizione del fondo con conseguente liquidazione dell'indennità spettante alle attrici.
Tale epilogo della vicenda ha senz'altro determinato la cessazione della materia del contendere per le attrici apparendo, pertanto, del tutto evidente che l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione e al conseguente risarcimento dei danni risulta del tutto assorbito e superato dal comportamento dell'ente locale convenuto.
Al riguardo va, tuttavia, rilevato che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'emanazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle stesse, salva la formazione del giudicato sul diritto del privato alla restituzione del bene, sull'illeceità del comportamento della Pubblica
Amministrazione e sul conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.
Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio instaurato per ottenere il risarcimento del danno dovuto all'occupazione abusiva oppure la restituzione dell'immobile, sopravvenga il suddetto provvedimento di acquisizione, la relativa domanda va dichiarata improcedibile in quanto tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, si canalizzano nell'eventuale contenzioso relativo al decreto di acquisizione (Cons. Stato, sez. II, n. 1087 del 2020; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3871 del 10 giugno 2019; Cass. civ., sez. I, n. 5686 del 2017; sez. I, n.
11258 del 2016).
Alla stregua dei principi richiamati, va rilevato che la sopravvenuta adozione del provvedimento unilaterale di acquisizione sanante ha determinato un mutamento
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dell'assetto degli interessi sussistente tra le parti in quanto detto provvedimento ha determina l'acquisizione del bene illegittimamente occupato da parte della Pubblica
Amministrazione convenuta, la quale ne è divenuta proprietaria ed è tenuta a corrispondere al privato una somma a titolo indennitario- comprensiva sia della perdita del bene sia del ristoro per l'illecito pregresso.
Tali effetti giuridici hanno determinano il venir meno, in via sopravvenuta, dell'interesse sotteso sia alla domanda di restituzione dell'immobile (ormai acquisito dal sia di risarcimento del danno (poiché ristorato dall'indennizzo previsto CP_1
dalla norma) in quanto il provvedimento di acquisizione rende del tutto inutile la pronuncia giudiziale sulle domande avanzate in questa sede, anche nel momento in cui non sia totalmente satisfattivo dell'interesse delle parti attrici, le quali, mutato il quadro fattuale e giuridico, potranno avvalersi degli ordinari strumenti processuali per contestare il suddetto provvedimento amministrativo ovvero la determinazione dell'indennità con esso liquidata.
Alla stregua di tali considerazioni, le domande formulate dalle attrici vanno dichiarate improcedibili.
Tanto rilevato si osserva che sebbene sia venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti, sopravvive, tuttavia, la questione delle spese di giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale che impone comunque al giudice una valutazione sull'accoglibilità della domanda sotto il profilo del merito poiché se il Giudice omettesse di statuire sulle spese la parte vittoriosa sarebbe costretta ad instaurare un giudizio a cognizione piena al solo fine di ottenere un ristoro dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale, ma ciò sarebbe incompatibile con il principio di economia processuale che costituisce la ratio legis delle norme che disciplinano il regime delle spese processuali.
Tanto premesso, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e tenuto, nel caso in esame, conto del comportamento processuale dell'ente locale convenuto, che ha emesso il provvedimento amministrativo sanante la pregressa situazione illegittima solo dopo l'esaurimento della fase dell'istruttoria processuale che ha comportato anche l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - le spese processuali vanno poste a carico di quest'ultimo.
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Le spese processuali si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con attribuzione diretta in favore del procuratore delle attrici, avv. Pasquale Mastellone, il quale e ne ha formulato espressa richiesta.
In applicazione del medesimo principio vanno poste a carico dell'ente locale convenuto anche le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico peritale, come liquidate in corso di causa con decreto emesso dal G.I. in data 30/6/2022.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del in persona del Sindaco p.t. così decide: Controparte_1
- dichiara la sopravvenuta improcedibilità delle domande proposte dalle attrici;
- condanna, il convenuto, in persona del Sindaco p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore delle attrici che liquida in complessivi €.
9.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge con attribuzione diretta in favore del procuratore anticipatario.
- condanna il convenuto ente locale al pagamento per le spese di CTU sostenute e come liquidate da separato decreto emesso il 30/6/2022.
Così deciso in S. Maria C.V.05/05/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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