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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4881/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4881/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Eboli n. 1280/18, depositata il 07/11/18
TRA incorporante per fusione la in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata, giusta procura prodotta in primo grado
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Capaccio e Mario Manzo, Controparte_1
presso il cui studio è elett.te dom.to in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 09/10/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, la Controparte_1 Parte_2
esponendo di aver stipulato con la convenuta, nel dicembre 2008, il contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura n. 1340781 per l'importo di € 10.597,00, da rimborsare con 42 rate mensili di € 278,50 ciascuna;
che tale contrato prevedeva un esborso di € 397,80 per costi assicurativi e di € 200,00 per spese di istruttoria, con TAEG del 9,80%; che, tuttavia, il TAEG
pagina 1 di 5 effettivamente applicato, comprensivo dei costi assicurativi e delle spese di istruttoria, era pari al
12,36%, ed era quindi superiore al TAEG pattuito;
che tale divergenza comportava l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.; che l'indicazione di un TAEG diverso da quello applicato costituiva anche pratica commerciale scorretta, violativa dei principi di buona fede e correttezza.
L'attore chiedeva quindi: 1) che, previo accertamento dell'indeterminatezza del TAEG pattuito, la convenuta venisse condannata alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti, nella misura di € 760,00; 2) in subordine, che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni, consistenti nella differenza tra gli interessi convenzionali e quelli di cui al tasso B.O.T., nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
3) in via ulteriormente gravata, che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni per la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese giudiziali, anche quelle della fase di mediazione, da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, in Parte_2
quanto, trattandosi di costi assicurativi facoltativi, gli stessi non andavano inclusi nel TAEG, concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 1280/18, depositata il 07/11/18, il Giudice di Pace di
Eboli, accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannava la Parte_2 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 760,00, nonché delle spese giudiziali
[...]
con attribuzione ai difensori antistatari.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_2
06/05/19, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuire al difensore antistatario, e condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/10/19, si costituiva , il quale concludeva Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 09/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del 15/10/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il
TAEG effettivamente applicato è pari al 12,319%, ed è quindi superiore a quello del 9,80% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi CP_2 di cui al co. 7 dell'art. 117 T.U.B., in applicazione dell'art. 124 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, di € 760,00, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della predetta somma.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumeva dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) l'inapplicabilità dell'art. 125-bis T.U.B., posto che tale norma, dettata in materia di “credito al consumo”, era stata introdotta dal d.lgs. n. 141/10 e non operava in relazione ai contratti, come quello di specie, stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore;
3) che, al di fuori dell'art. 125-bis T.U.B., l'erronea indicazione dell' Pt_3 non determinava una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea indicazione del suo costo complessivo, con conseguente esclusione della sanzione di nullità di cui all'art. 117
T.U.B.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati ed il loro accoglimento comporta l'assorbimento del primo motivo.
Invero, la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
Ed infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria pagina 3 di 5 informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 19/11/08.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
pagina 4 di 5 Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non solo non ha allegato di essere stato CP_1 indotto, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo, ma, in ogni caso, non ha specificamente riproposto, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria formulata in primo grado in via subordinata (rimasta assorbita nell'accoglimento della domanda principale), essendosi limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la sola divergenza del TAEG e non anche la responsabilità precontrattuale della mutuante.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dall' nei confronti della società CP_1
appellante.
Nulla può essere disposto a titolo di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata fornita alcuna prova dei relativi pagamenti e dell'entità degli stessi.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico dell' in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4881/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della ora Controparte_1 Parte_2 [...]
Parte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di . Controparte_1
Salerno, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4881/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Eboli n. 1280/18, depositata il 07/11/18
TRA incorporante per fusione la in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, presso il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata, giusta procura prodotta in primo grado
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Capaccio e Mario Manzo, Controparte_1
presso il cui studio è elett.te dom.to in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 09/10/24 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Eboli, la Controparte_1 Parte_2
esponendo di aver stipulato con la convenuta, nel dicembre 2008, il contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura n. 1340781 per l'importo di € 10.597,00, da rimborsare con 42 rate mensili di € 278,50 ciascuna;
che tale contrato prevedeva un esborso di € 397,80 per costi assicurativi e di € 200,00 per spese di istruttoria, con TAEG del 9,80%; che, tuttavia, il TAEG
pagina 1 di 5 effettivamente applicato, comprensivo dei costi assicurativi e delle spese di istruttoria, era pari al
12,36%, ed era quindi superiore al TAEG pattuito;
che tale divergenza comportava l'applicazione dei tassi sostitutivi BOT di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.; che l'indicazione di un TAEG diverso da quello applicato costituiva anche pratica commerciale scorretta, violativa dei principi di buona fede e correttezza.
L'attore chiedeva quindi: 1) che, previo accertamento dell'indeterminatezza del TAEG pattuito, la convenuta venisse condannata alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti, nella misura di € 760,00; 2) in subordine, che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni, consistenti nella differenza tra gli interessi convenzionali e quelli di cui al tasso B.O.T., nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
3) in via ulteriormente gravata, che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni per la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese giudiziali, anche quelle della fase di mediazione, da attribuire al difensore antistatario.
Si costituiva la la quale, assumendo l'infondatezza delle avverse deduzioni, in Parte_2
quanto, trattandosi di costi assicurativi facoltativi, gli stessi non andavano inclusi nel TAEG, concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Disposta ed espletata CTU, con sentenza n. 1280/18, depositata il 07/11/18, il Giudice di Pace di
Eboli, accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, condannava la Parte_2 al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 760,00, nonché delle spese giudiziali
[...]
con attribuzione ai difensori antistatari.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con citazione notificata il Parte_2
06/05/19, chiedendo che, in riforma della stessa, venissero rigettate le domande proposte da controparte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuire al difensore antistatario, e condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/10/19, si costituiva , il quale concludeva Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 09/10/24 le parti precisavano le conclusioni ed il sottoscritto giudicante, con ordinanza del 15/10/24, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
pagina 2 di 5 Dalla CTU espletata in primo grado è emerso che, tenendo conto anche delle spese assicurative, il
TAEG effettivamente applicato è pari al 12,319%, ed è quindi superiore a quello del 9,80% indicato nel contratto di finanziamento oggetto di causa.
Da tale divergenza il giudice di pace ha fatto discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi CP_2 di cui al co. 7 dell'art. 117 T.U.B., in applicazione dell'art. 124 T.U.B., pervenendo ad una differenza di interessi versati dal mutuatario, ma non dovuti, di € 760,00, secondo i calcoli operati dallo stesso CTU. Ne è conseguita la condanna dell'odierna appellante alla restituzione della predetta somma.
A sostegno del gravame, la società appellante ha dedotto: 1) l'erronea inclusione nel calcolo del
TAEG delle spese assicurative, essendo queste del tutto facoltative, come si desumeva dalla documentazione già prodotta in primo grado;
2) l'inapplicabilità dell'art. 125-bis T.U.B., posto che tale norma, dettata in materia di “credito al consumo”, era stata introdotta dal d.lgs. n. 141/10 e non operava in relazione ai contratti, come quello di specie, stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore;
3) che, al di fuori dell'art. 125-bis T.U.B., l'erronea indicazione dell' Pt_3 non determinava una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea indicazione del suo costo complessivo, con conseguente esclusione della sanzione di nullità di cui all'art. 117
T.U.B.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati ed il loro accoglimento comporta l'assorbimento del primo motivo.
Invero, la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato, riscontrata dal CTU ipotizzando l'inclusione nel TAEG delle spese assicurative, non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
Ed infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria pagina 3 di 5 informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 19/11/08.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelli che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
pagina 4 di 5 Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass.
n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'appellato non solo non ha allegato di essere stato CP_1 indotto, a causa dell'errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo, ma, in ogni caso, non ha specificamente riproposto, ex art. 346 c.p.c., la domanda risarcitoria formulata in primo grado in via subordinata (rimasta assorbita nell'accoglimento della domanda principale), essendosi limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, avente ad oggetto la sola divergenza del TAEG e non anche la responsabilità precontrattuale della mutuante.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta dall' nei confronti della società CP_1
appellante.
Nulla può essere disposto a titolo di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo stata fornita alcuna prova dei relativi pagamenti e dell'entità degli stessi.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, in ragione dei contrasti sussistenti nella giurisprudenza di merito e dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di TAEG/ISC nelle more del presente giudizio. Le spese di CTU vanno poste, però, in via integrale a carico dell' in quanto soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4881/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti della ora Controparte_1 Parte_2 [...]
Parte_1
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio e pone quelle di CTU interamente a carico di . Controparte_1
Salerno, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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