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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione III Civile
In persona della dott.ssa Daniela Bellingeri, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7436/2023 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Jenner 32 Genova, (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(MO) residente in [...]4, (C.F. ) nata a Parte_3 C.F._3
Baiardo (IM) il 2.10.1952 ed ivi residente in [...]4, (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...] residente in [...]3, C.F._4 CP_2
(C.F. ) nata Genova il 06.01.1961 ed ivi residente in [...]8,
[...] C.F._5
(C.F. ) nata a [...] il [...], a [...] ivi residente Controparte_3 C.F._6
in Viale Gambaro 15/4, la in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Parte_4
), corrente in Casale Monferrato (AL) Via Garibaldi 22, tutti elettivamente domiciliati in P.IVA_1
Genova Piazza di Soziglia 12/2 A presso lo studio e la persona dell'Avv. Daniele Pallotta il quale li rappresenta, assiste e difende in forza del mandato in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Pagliosa
Attori
Contro
Genova Via Jenner 32 (c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Genova – Galleria Mazzini 7/6, presso e nello studio dell'Avv.
Lamberto Ferrara che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Parti attrici
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, e previe le pronunce e le declaratorie di rito – preso atto che la procedura di mediazione obbligatoria s'è conclusa negativamente nonostante l'adesione della compagine –
• nel merito accertare, dichiarare e sentenziare che la delibera del 07.02.2023 assunta dai condomini del sito in Genova Via Jenner 33 - Camilla 22 è annullabile per le causali di cui in atti ovvero CP_5
per le altre meglio viste e ritenute, in particolare perché la GN , il Signor Parte_1 [...]
la GN , il Signor , la GN la GN Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2
, nonché, infine, la in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 Parte_4
tempore, non sono stati convocati a detta assemblea e conseguentemente annullare la delibera stessa;
• in via istruttoria si insiste per la revoca parziale dell'ordinanza del 22 aprile 2024 nella parte in cui ritiene “che le istanze istruttorie di parte attrice siano irrilevanti al fine della decisione” e perciò si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse per parte attrice, indicate in memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con specifico riferimento alla prova per testi come dettagliata in narrativa della memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., n. 2 (paragrafi da 1.I a 1. III) nonché per l'esibizione degli statini d'udienza presso il Tribunale, la Corte d'Appello e il Giudice di Pace di Genova come meglio dettagliato in narrativa della predetta memoria (paragrafi da 1.IV a 1. V);
• con vittoria di spese e di compensi tutti.
Parte convenuta
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, respingere tutte le domande svolte in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o emergendi in corso di causa e/o meglio viste e ritenute.
Il tutto con vittoria di spese e gli onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
, e la hanno convenuto in giudizio il Genova, Via CP_3 Parte_4 Controparte_4
Jenner 32 - Via Camilla 22, per ottenere la declaratoria di annullamento della delibera condominiale assunta in data 07.02.2023.
Gli attori, a sostegno della propria impugnativa, hanno dedotto:
1. La mancata convocazione della signora comproprietaria di diversi beni immobili Pt_1
facenti parte del condominio;
pagina 2 di 7 2. L'omessa convocazione dei proprietari dei box, ritenuti aventi interesse diretto e concreto a partecipare alla suddetta assemblea;
3. La lesione dei propri diritti in conseguenza delle violazioni procedurali denunciate.
Il convenuto, si costituiva con comparsa del 31.10.2023 chiedendo il rigetto di tutte le CP_4
domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o emergendi in corso di causa e/o meglio viste e ritenute.
Il , a sostegno della propria difesa assumeva che CP_4
- l'assemblea condominiale straordinaria era stata correttamente convocata ,
- erano stati chiamati a partecipare i condomini che ne avevano diritto ed effettivo interesse
- le decisioni assunte non erano riferibili agli odierni attori che, pertanto, non avevano alcun interesse all'annullamento della suddetta delibera.
Il Giudice, con provvedimento 22.04.2024, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il giorno 14.01.2025 l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e memorie.
Con ordinanza 15.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sull'asserita invalidità della delibera condominiale del 07.02.2023 per mancata convocazione di soggetti aventi diritto, con riferimento specifico alla signora e ai proprietari Pt_1
dei box.
1. Sulla mancata convocazione della signora Parte_1
lamenta di non avere ricevuto la convocazione all'assemblea tenuta dal
[...] CP_4
convenuto in data 07.02.2023.
Il convenuto eccepisce che la comunicazione è stata regolarmente inviata al CP_4 comproprietario , coniuge convivente dell'attrice. Controparte_6
E' quindi pacifico che la convocazione è stata indirizzata esclusivamente al sig. Controparte_6 coniuge convivente della sig.ra e che il condomino ha omesso di estendere l'avviso alla stessa Pt_1
, comproprietaria dei beni condominiali Parte_1
Detta omessa convocazione costituisce una violazione dell'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea condominiale.
Secondo la normativa vigente, l'amministratore è tenuto a convocare tutti i condomini aventi diritto a partecipare, senza eccezioni, per garantire il principio di partecipazione e trasparenza decisionale.
A conferma della cogenza dell'art. 66 disp. att. c.c. va considerata la sua ratio, che consiste nell'esigenza di evitare quelle situazioni di incertezza in capo ai condomini e ai terzi che deriverebbero,
pagina 3 di 7 come accadeva prima della riforma, dall'impossibilità per i soggetti estranei al novero dei contitolari di appurare con certezza se, nonostante l'omessa comunicazione, il comproprietario pretermesso fosse comunque venuto a conoscenza aliunde della convocazione;
La giurisprudenza di merito, condivisa da codesto giudice, ha chiarito che la mera relazione personale tra comproprietari (ad esempio, il rapporto coniugale) non può sostituire l'obbligo legale di convocare direttamente ciascun avente diritto ( Corte di Appello di Catania, sentenza 924/2019. Trib. Torino
2847/24).
L'amministratore, pertanto, avrebbe dovuto inviare un avviso formale e separato al . Parte_1
L'articolo 1136, comma 6, del Codice Civile inoltre stabilisce che "l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati." Tale requisito è essenziale per la validità delle delibere, poiché mira a tutelare i diritti di tutti i comproprietari nella formazione della volontà assembleare.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che l'omessa convocazione di un avente diritto integra un vizio procedurale invalidante (ex multis Cass Civ 10338/2014, Cass Civ. 17486/2006,
Cass Civ ).
La mancata convocazione della signora costituisce quindi un vizio procedurale che Pt_1 legittimerebbe l'annullamento della delibera assembleare del 07.02.2023, ai sensi dell'art. 1137 c.c., in linea con la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata.
2. Sul conflitto di interessi di Parte_1
Il condominio convenuto ha eccepito che la signora in quanto coinvolta nella compagine Pt_1 sociale della si trovava in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della delibera del Parte_5
07.02.2023. Quest'ultima riguardava infatti l'approvazione di un'azione legale contro la Parte_5 per il risarcimento di danni accertati tramite l'ATP n. 3255/2022 del Tribunale di Genova.
Parte attrice afferma che una società di capitali con propria personalità giuridica e Parte_5
autonomia patrimoniale perfetta, mera costruttrice del condominio e ancora proprietaria di qualche Box mentre è persona fisica, condomina per il possesso di due appartamenti, interno 4 e 8, Parte_1
ed è mera socia di detta compagine sociale.
Nel caso di specie l'assemblea condominiale aveva all'ordine del giorno:
1. La votazione per l'instaurazione di un'azione giudiziaria nei confronti della società Pt_1
considerata responsabile di danni patrimoniali al condominio, sulla base delle risultanze dell'ATP n. 3255/2022;
2. La disamina del preventivo della ditta AR e le relative deliberazioni conseguenti.
pagina 4 di 7
2.1. Sulla mancata convocazione in merito all'ordine del giorno di cui sl punto 1 (instaurazione della causa contro la società ) Pt_1
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora un condomino si trovi in una posizione di conflitto rispetto all'oggetto della delibera assembleare, tale posizione può legittimare la sua esclusione dalla partecipazione e, di conseguenza, impedire eventuali impugnazioni fondate sull'omessa convocazione.
Nel caso di specie , comproprietaria degli immobili e contemporaneamente legata alla Parte_1
società identificata come uno dei soggetti responsabili dei danni subiti dal condominio, Parte_5
come evidenziato nel verbale assembleare del 03.11.2021 e nella relazione del c.t.u., Ing. Per_1
avrebbe potuto avere un interesse contrario a quello del condominio in relazione alla decisione di avviare un'azione legale contro la società.
La Suprema Corte ha evidenziato come la semplice posizione di socio di una società che è oggetto di azioni legali da parte del costituisca una base sufficiente per configurare un conflitto di CP_4
interessi presunto ( Cass. Civ. sent. n. 2134/2002, Cass. Civ. sent. n 19235/2004, Cass. Civ. sent. n
12516/2012).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, il condominio era legittimato a non convocare Pt_1
per il punto 1 dell'ordine del giorno, in quanto il suo conflitto di interessi avrebbe potuto
[...]
influenzare la formazione della volontà collettiva.
La delibera per tale motivo è valida e non annullabile.
2.2 Sulla mancata convocazione in merito all'ordine del giorno di cui al punto 2 (disamina del preventivo della ditta AR e deliberazioni conseguenti)
Il punto 2 dell'ordine del giorno riguardava la valutazione di un preventivo e l'approvazione di lavori straordinari. Questo punto non presenta connessioni dirette con il conflitto di interessi relativo al punto
1, poiché non coinvolgeva la società né questioni che contrapponevano gli interessi della Pt_1
signora a quelli del condominio. Pt_1
La mancata convocazione della signora per questo punto costituisce quindi un vizio Pt_1
procedurale che rende annullabile la deliberazione per lesione del diritto di partecipazione.
Sulla base di quanto sopra esposto deve essera annullata, per mancata convocazione di , Parte_6
solo la delibera di cui al punto 2 dell'assemblea assunta il 07.02.2023
3. Sull'omessa convocazione dei proprietari dei box
Gli attori , , , e la Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2 Controparte_3
, proprietari di box siti nel convenuto, sostengono che avrebbero dovuto Parte_4 CP_4
pagina 5 di 7 essere convocati all'assemblea del 07.02.2023 in quanto la stessa riguardava questioni di interesse per tutti i beni condominiali.
Il condominio, al contrario, sostiene che gli interventi deliberati riguardano beni comuni non asserviti a tali unità immobiliari, e le relative spese non sono state ripartite tra i proprietari dei box. Pertanto,
l'omessa convocazione di tali soggetti non integra un vizio procedurale rilevante.
Innanzitutto, bisogna osservare che la mancata convocazione in assemblea condominiale costituisce un vizio che giustifica l'annullabilità della delibera senza che il condomino escluso debba dimostrare un interesse patrimoniale. La lesione del diritto alla partecipazione è sufficiente per legittimare l'impugnazione, trattandosi di una violazione del diritto personale di contribuire alla gestione del condominio. La giurisprudenza prevalente sostiene che questo diritto è autonomo e va tutelato a prescindere dall'effettivo contenuto della delibera (Cass. Civ., sent. n. 7831/2022, Cass. Civ., sent. n.
17313/2021).
Nel caso di specie la mancata convocazione dei proprietari dei box si rivela ingiustificata in quanto, dall'analisi dei documenti agli atti, emerge che le unità box risultano direttamente interessate dalle decisioni assunte con la delibera assembleare del 07.02.2023. In particolare:
l'Accertamento Tecnico Preventivo ha evidenziato che o le problematiche tecniche degli impianti condominiali, per cui è stata deliberata l'azione contro non sono circoscritte esclusivamente agli appartamenti Parte_5
residenziali ma interessano anche le aree comuni e i servizi di cui usufruiscono i proprietari dei box. In particolare gli impianti geotermici e di ventilazione coinvolgono l'intero edificio, box compresi, in relazione a consumi, manutenzioni, e gestione dei costi condivisi;
le discrepanze progettuali, come indicate nel parere tecnico, comportano un'incidenza sui costi futuri di gestione e potenziali danni derivanti dal mancato raggiungimento degli standard di efficienza energetica complessiva, che riguardano l'intero stabile, incluso il parcheggio.
- che i proprietari dei box erano stati coinvolti nella fase di accertamento tecnico (es. sopralluoghi e rilievi di condensa o difetti strutturali). Tale coinvolgimento evidenzia l'interesse diretto dei proprietari di box, in quanto potenziali beneficiari o soggetti passivi di eventuali interventi correttivi.
La mancata convocazione dei proprietari di box non trova giustificazione neppure nel principio del
“condominio parziale”.
pagina 6 di 7 Tale principio, come noto dalla giurisprudenza (es. Cass. Civ., 16 febbraio 1996, n. 1206), è applicabile esclusivamente laddove sia possibile isolare le spese o gli interventi in maniera tale che essi non incidano sugli altri condomini.
Nel caso di specie, tuttavia, dall'ATP risulta chiaramente che le problematiche denunciate, quali i difetti negli impianti, producono effetti anche sulle pertinenze dei box (es. costi di gestione degli impianti, rischi derivanti da condensa e difetti strutturali). La mancata convocazione dei proprietari dei box potrebbe essere giustificata solo se fosse stato dimostrato che tali interventi non coinvolgono beni comuni utilizzati anche dai box. Tuttavia, mancano prove concrete in tal senso.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la mancata convocazione dei proprietari dei box configuri un vizio procedurale rilevante che incide sulla validità delle delibere del 07.02.2023, in quanto tali unità sono direttamente influenzate dalle decisioni impugnate.
Le delibere, pertanto, devono essere annullate.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, escluso il ricorrere della fase istruttoria non esperita e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
1. Annulla le delibere assunte dal convenuto il 07.02.2023 per le ragioni di cui in CP_4
parte motiva.
2. Condanna il convenuto al pagamento a favore degli attori delle spese di lite che CP_4
liquida, in € 6.600,10 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge e € 545,00 per esborsi.
Genova, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Bellingeri Daniela
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione III Civile
In persona della dott.ssa Daniela Bellingeri, in funzione di Giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7436/2023 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Jenner 32 Genova, (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(MO) residente in [...]4, (C.F. ) nata a Parte_3 C.F._3
Baiardo (IM) il 2.10.1952 ed ivi residente in [...]4, (C.F. CP_1
) nato a [...] il [...] residente in [...]3, C.F._4 CP_2
(C.F. ) nata Genova il 06.01.1961 ed ivi residente in [...]8,
[...] C.F._5
(C.F. ) nata a [...] il [...], a [...] ivi residente Controparte_3 C.F._6
in Viale Gambaro 15/4, la in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Parte_4
), corrente in Casale Monferrato (AL) Via Garibaldi 22, tutti elettivamente domiciliati in P.IVA_1
Genova Piazza di Soziglia 12/2 A presso lo studio e la persona dell'Avv. Daniele Pallotta il quale li rappresenta, assiste e difende in forza del mandato in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Pagliosa
Attori
Contro
Genova Via Jenner 32 (c.f. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Genova – Galleria Mazzini 7/6, presso e nello studio dell'Avv.
Lamberto Ferrara che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
Oggetto: Impugnazione delibera assembleare pagina 1 di 7 Conclusioni delle parti
Parti attrici
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Genova, contrariis reiectis, e previe le pronunce e le declaratorie di rito – preso atto che la procedura di mediazione obbligatoria s'è conclusa negativamente nonostante l'adesione della compagine –
• nel merito accertare, dichiarare e sentenziare che la delibera del 07.02.2023 assunta dai condomini del sito in Genova Via Jenner 33 - Camilla 22 è annullabile per le causali di cui in atti ovvero CP_5
per le altre meglio viste e ritenute, in particolare perché la GN , il Signor Parte_1 [...]
la GN , il Signor , la GN la GN Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2
, nonché, infine, la in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_3 Parte_4
tempore, non sono stati convocati a detta assemblea e conseguentemente annullare la delibera stessa;
• in via istruttoria si insiste per la revoca parziale dell'ordinanza del 22 aprile 2024 nella parte in cui ritiene “che le istanze istruttorie di parte attrice siano irrilevanti al fine della decisione” e perciò si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse per parte attrice, indicate in memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., con specifico riferimento alla prova per testi come dettagliata in narrativa della memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., n. 2 (paragrafi da 1.I a 1. III) nonché per l'esibizione degli statini d'udienza presso il Tribunale, la Corte d'Appello e il Giudice di Pace di Genova come meglio dettagliato in narrativa della predetta memoria (paragrafi da 1.IV a 1. V);
• con vittoria di spese e di compensi tutti.
Parte convenuta
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, respingere tutte le domande svolte in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o emergendi in corso di causa e/o meglio viste e ritenute.
Il tutto con vittoria di spese e gli onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2 [...]
, e la hanno convenuto in giudizio il Genova, Via CP_3 Parte_4 Controparte_4
Jenner 32 - Via Camilla 22, per ottenere la declaratoria di annullamento della delibera condominiale assunta in data 07.02.2023.
Gli attori, a sostegno della propria impugnativa, hanno dedotto:
1. La mancata convocazione della signora comproprietaria di diversi beni immobili Pt_1
facenti parte del condominio;
pagina 2 di 7 2. L'omessa convocazione dei proprietari dei box, ritenuti aventi interesse diretto e concreto a partecipare alla suddetta assemblea;
3. La lesione dei propri diritti in conseguenza delle violazioni procedurali denunciate.
Il convenuto, si costituiva con comparsa del 31.10.2023 chiedendo il rigetto di tutte le CP_4
domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui tutte in narrativa e/o emergendi in corso di causa e/o meglio viste e ritenute.
Il , a sostegno della propria difesa assumeva che CP_4
- l'assemblea condominiale straordinaria era stata correttamente convocata ,
- erano stati chiamati a partecipare i condomini che ne avevano diritto ed effettivo interesse
- le decisioni assunte non erano riferibili agli odierni attori che, pertanto, non avevano alcun interesse all'annullamento della suddetta delibera.
Il Giudice, con provvedimento 22.04.2024, ritenute non ammissibili le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il giorno 14.01.2025 l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e memorie.
Con ordinanza 15.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sull'asserita invalidità della delibera condominiale del 07.02.2023 per mancata convocazione di soggetti aventi diritto, con riferimento specifico alla signora e ai proprietari Pt_1
dei box.
1. Sulla mancata convocazione della signora Parte_1
lamenta di non avere ricevuto la convocazione all'assemblea tenuta dal
[...] CP_4
convenuto in data 07.02.2023.
Il convenuto eccepisce che la comunicazione è stata regolarmente inviata al CP_4 comproprietario , coniuge convivente dell'attrice. Controparte_6
E' quindi pacifico che la convocazione è stata indirizzata esclusivamente al sig. Controparte_6 coniuge convivente della sig.ra e che il condomino ha omesso di estendere l'avviso alla stessa Pt_1
, comproprietaria dei beni condominiali Parte_1
Detta omessa convocazione costituisce una violazione dell'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, che disciplina le modalità di convocazione dell'assemblea condominiale.
Secondo la normativa vigente, l'amministratore è tenuto a convocare tutti i condomini aventi diritto a partecipare, senza eccezioni, per garantire il principio di partecipazione e trasparenza decisionale.
A conferma della cogenza dell'art. 66 disp. att. c.c. va considerata la sua ratio, che consiste nell'esigenza di evitare quelle situazioni di incertezza in capo ai condomini e ai terzi che deriverebbero,
pagina 3 di 7 come accadeva prima della riforma, dall'impossibilità per i soggetti estranei al novero dei contitolari di appurare con certezza se, nonostante l'omessa comunicazione, il comproprietario pretermesso fosse comunque venuto a conoscenza aliunde della convocazione;
La giurisprudenza di merito, condivisa da codesto giudice, ha chiarito che la mera relazione personale tra comproprietari (ad esempio, il rapporto coniugale) non può sostituire l'obbligo legale di convocare direttamente ciascun avente diritto ( Corte di Appello di Catania, sentenza 924/2019. Trib. Torino
2847/24).
L'amministratore, pertanto, avrebbe dovuto inviare un avviso formale e separato al . Parte_1
L'articolo 1136, comma 6, del Codice Civile inoltre stabilisce che "l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati." Tale requisito è essenziale per la validità delle delibere, poiché mira a tutelare i diritti di tutti i comproprietari nella formazione della volontà assembleare.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel riconoscere che l'omessa convocazione di un avente diritto integra un vizio procedurale invalidante (ex multis Cass Civ 10338/2014, Cass Civ. 17486/2006,
Cass Civ ).
La mancata convocazione della signora costituisce quindi un vizio procedurale che Pt_1 legittimerebbe l'annullamento della delibera assembleare del 07.02.2023, ai sensi dell'art. 1137 c.c., in linea con la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata.
2. Sul conflitto di interessi di Parte_1
Il condominio convenuto ha eccepito che la signora in quanto coinvolta nella compagine Pt_1 sociale della si trovava in conflitto di interessi rispetto all'oggetto della delibera del Parte_5
07.02.2023. Quest'ultima riguardava infatti l'approvazione di un'azione legale contro la Parte_5 per il risarcimento di danni accertati tramite l'ATP n. 3255/2022 del Tribunale di Genova.
Parte attrice afferma che una società di capitali con propria personalità giuridica e Parte_5
autonomia patrimoniale perfetta, mera costruttrice del condominio e ancora proprietaria di qualche Box mentre è persona fisica, condomina per il possesso di due appartamenti, interno 4 e 8, Parte_1
ed è mera socia di detta compagine sociale.
Nel caso di specie l'assemblea condominiale aveva all'ordine del giorno:
1. La votazione per l'instaurazione di un'azione giudiziaria nei confronti della società Pt_1
considerata responsabile di danni patrimoniali al condominio, sulla base delle risultanze dell'ATP n. 3255/2022;
2. La disamina del preventivo della ditta AR e le relative deliberazioni conseguenti.
pagina 4 di 7
2.1. Sulla mancata convocazione in merito all'ordine del giorno di cui sl punto 1 (instaurazione della causa contro la società ) Pt_1
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora un condomino si trovi in una posizione di conflitto rispetto all'oggetto della delibera assembleare, tale posizione può legittimare la sua esclusione dalla partecipazione e, di conseguenza, impedire eventuali impugnazioni fondate sull'omessa convocazione.
Nel caso di specie , comproprietaria degli immobili e contemporaneamente legata alla Parte_1
società identificata come uno dei soggetti responsabili dei danni subiti dal condominio, Parte_5
come evidenziato nel verbale assembleare del 03.11.2021 e nella relazione del c.t.u., Ing. Per_1
avrebbe potuto avere un interesse contrario a quello del condominio in relazione alla decisione di avviare un'azione legale contro la società.
La Suprema Corte ha evidenziato come la semplice posizione di socio di una società che è oggetto di azioni legali da parte del costituisca una base sufficiente per configurare un conflitto di CP_4
interessi presunto ( Cass. Civ. sent. n. 2134/2002, Cass. Civ. sent. n 19235/2004, Cass. Civ. sent. n
12516/2012).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, il condominio era legittimato a non convocare Pt_1
per il punto 1 dell'ordine del giorno, in quanto il suo conflitto di interessi avrebbe potuto
[...]
influenzare la formazione della volontà collettiva.
La delibera per tale motivo è valida e non annullabile.
2.2 Sulla mancata convocazione in merito all'ordine del giorno di cui al punto 2 (disamina del preventivo della ditta AR e deliberazioni conseguenti)
Il punto 2 dell'ordine del giorno riguardava la valutazione di un preventivo e l'approvazione di lavori straordinari. Questo punto non presenta connessioni dirette con il conflitto di interessi relativo al punto
1, poiché non coinvolgeva la società né questioni che contrapponevano gli interessi della Pt_1
signora a quelli del condominio. Pt_1
La mancata convocazione della signora per questo punto costituisce quindi un vizio Pt_1
procedurale che rende annullabile la deliberazione per lesione del diritto di partecipazione.
Sulla base di quanto sopra esposto deve essera annullata, per mancata convocazione di , Parte_6
solo la delibera di cui al punto 2 dell'assemblea assunta il 07.02.2023
3. Sull'omessa convocazione dei proprietari dei box
Gli attori , , , e la Parte_2 Parte_3 CP_1 CP_2 Controparte_3
, proprietari di box siti nel convenuto, sostengono che avrebbero dovuto Parte_4 CP_4
pagina 5 di 7 essere convocati all'assemblea del 07.02.2023 in quanto la stessa riguardava questioni di interesse per tutti i beni condominiali.
Il condominio, al contrario, sostiene che gli interventi deliberati riguardano beni comuni non asserviti a tali unità immobiliari, e le relative spese non sono state ripartite tra i proprietari dei box. Pertanto,
l'omessa convocazione di tali soggetti non integra un vizio procedurale rilevante.
Innanzitutto, bisogna osservare che la mancata convocazione in assemblea condominiale costituisce un vizio che giustifica l'annullabilità della delibera senza che il condomino escluso debba dimostrare un interesse patrimoniale. La lesione del diritto alla partecipazione è sufficiente per legittimare l'impugnazione, trattandosi di una violazione del diritto personale di contribuire alla gestione del condominio. La giurisprudenza prevalente sostiene che questo diritto è autonomo e va tutelato a prescindere dall'effettivo contenuto della delibera (Cass. Civ., sent. n. 7831/2022, Cass. Civ., sent. n.
17313/2021).
Nel caso di specie la mancata convocazione dei proprietari dei box si rivela ingiustificata in quanto, dall'analisi dei documenti agli atti, emerge che le unità box risultano direttamente interessate dalle decisioni assunte con la delibera assembleare del 07.02.2023. In particolare:
l'Accertamento Tecnico Preventivo ha evidenziato che o le problematiche tecniche degli impianti condominiali, per cui è stata deliberata l'azione contro non sono circoscritte esclusivamente agli appartamenti Parte_5
residenziali ma interessano anche le aree comuni e i servizi di cui usufruiscono i proprietari dei box. In particolare gli impianti geotermici e di ventilazione coinvolgono l'intero edificio, box compresi, in relazione a consumi, manutenzioni, e gestione dei costi condivisi;
le discrepanze progettuali, come indicate nel parere tecnico, comportano un'incidenza sui costi futuri di gestione e potenziali danni derivanti dal mancato raggiungimento degli standard di efficienza energetica complessiva, che riguardano l'intero stabile, incluso il parcheggio.
- che i proprietari dei box erano stati coinvolti nella fase di accertamento tecnico (es. sopralluoghi e rilievi di condensa o difetti strutturali). Tale coinvolgimento evidenzia l'interesse diretto dei proprietari di box, in quanto potenziali beneficiari o soggetti passivi di eventuali interventi correttivi.
La mancata convocazione dei proprietari di box non trova giustificazione neppure nel principio del
“condominio parziale”.
pagina 6 di 7 Tale principio, come noto dalla giurisprudenza (es. Cass. Civ., 16 febbraio 1996, n. 1206), è applicabile esclusivamente laddove sia possibile isolare le spese o gli interventi in maniera tale che essi non incidano sugli altri condomini.
Nel caso di specie, tuttavia, dall'ATP risulta chiaramente che le problematiche denunciate, quali i difetti negli impianti, producono effetti anche sulle pertinenze dei box (es. costi di gestione degli impianti, rischi derivanti da condensa e difetti strutturali). La mancata convocazione dei proprietari dei box potrebbe essere giustificata solo se fosse stato dimostrato che tali interventi non coinvolgono beni comuni utilizzati anche dai box. Tuttavia, mancano prove concrete in tal senso.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la mancata convocazione dei proprietari dei box configuri un vizio procedurale rilevante che incide sulla validità delle delibere del 07.02.2023, in quanto tali unità sono direttamente influenzate dalle decisioni impugnate.
Le delibere, pertanto, devono essere annullate.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per lo scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa, escluso il ricorrere della fase istruttoria non esperita e con l'aumento del 30% per la presenza di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
1. Annulla le delibere assunte dal convenuto il 07.02.2023 per le ragioni di cui in CP_4
parte motiva.
2. Condanna il convenuto al pagamento a favore degli attori delle spese di lite che CP_4
liquida, in € 6.600,10 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge e € 545,00 per esborsi.
Genova, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Bellingeri Daniela
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