Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 333/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 18 gennaio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 333 dell'anno 2023
T R A
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Cristi snc, elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Brindisi 9, presso e nello studio dell'Avv. Carmine Lattarulo (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso, in C.F._2
forza di documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
c.f. , in persona del suo Procuratore ad negotia Dott. Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
con sede legale in Roma alla via Po 20 ed elettivamente domiciliata in Taranto alla via Di
[...]
Palma 123 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Ramellini (c.f. ) dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza dell'11 ottobre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1
novembre 2024 e del 17 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la Parte_1 [...]
chiedendone la condanna ex art. 2 del D.M. 191/2008 alla trasmissione di ogni atto Controparte_2
relativo al procedimento stragiudiziale di accertamento e liquidazione dei danni assertivamente sofferti il 03 luglio 2020 quando, lungo la Via Soyus in Castellaneta Marina (Ta) , l'autovettura di sua proprietà Nissan Qashqai tg. EX984ZE veniva collisa dalla autovettura Audi Q3 tg. FC489ZE
condotta dal proprietario che si immetteva in retromarcia lungo la predetta via, Controparte_3
provocando al veicolo attoreo danni stimabili in circa euro 1290,00; alla trasmissione delle modalità
di calcolo con le quali aveva elaborato l'offerta stragiudiziale di euro 500,00; al pagamento della somma di euro 200,00 pro die ex art. 614bis cpc in caso di ritardo dell'Assicuratore nel riscontrare le proprie richieste;
alla rifusione delle spese e competenze di lite;
alla trasmissione della sentenza all'I.V.A.S.S..
Costituitasi con comparsa di risposta, la allegava di aver già adempiuto a Controparte_2
quanto giudizialmente richiesto mediante spedizione all'indirizzo indicato dal danneggiato nella istanza del 21 settembre 2020, concludendo conseguenzialmente per il rigetto della domanda col favore delle spese di lite.
Con sentenza n. 3190/2022 emessa in data 02 dicembre 2020 all'esito del giudizio vertito col numero
7432/2020 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.”
Così argomentava il DP la propria decisione:
{…..dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte attrice e della parte convenuta assicurazione, emerge che l'attore in data 21-09-2020 a mezzo pec ha inviato la richiesta di accesso
2 alla convenuta assicurazione;
che quest'ultima ha trasmesso all'attore presso il domicilio telematico
( Studio Legale avv. Carmine Lattarulo ) tutta la documentazione richiesta, quella in suo possesso,
giusta nota pec del 13-10-2020, ove testualmente si legge: “La informiamo che in accoglimento della sua istanza Le rimettiamo in allegato documentazione istruttoria inerente il sinistro in oggetto.”
Pertanto ante causam la convenuta assicurazione ha adempiuto alla richiesta di accesso nel termine di cui all'art. 146 D.Lvo n. 209/2005. Per le suesposte considerazioni va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente al merito della questione…..- omissis -…..Tenuto conto della particolarità della questione trattata, del comportamento tenuto dalle parti in causa, sussistono giusti ed apprezzabili motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.}
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto così provvedere:
1. riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'appello;
2. condannare al pagamento delle spese processuali di entrambi i Controparte_2
gradi del procedimento, comprensive di maggiorazioni ed accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno di tali richieste deduceva: 1) error in iudicando per non avere il DP rilevato che la
[...]
aveva costretto esso appellante a promuovere il giudizio per conseguire il diritto di accesso CP_1
agli atti;
2) error in iudicando per non avere il DP disposto la condanna di alla Controparte_1
rifusione delle spese e competenze di lite;
3) error in iudicando per non avere il DP rilevato che,
CP_ avendo la ricevuto in data 21 settembre 2020 la richiesta di accesso, non aveva risposto nei quindici giorni successivi ai sensi dell'art. 5 del D.M. 191/2008 costringendo esso appellante a notificare il 07 ottobre 2020 l'atto di citazione introduttivo;
4) error in iudicando per non avere il DP
disposto la condanna della alla rifusione delle spese e competenze di lite per Controparte_1
soccombenza, dichiarando erroneamente la cessazione della materia del contendere pur in presenza di contrasto tra le parti.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
3 “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto;
rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto confermando in toto l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”.
Così argomentava l'appellata le proprie richieste:
“f) Nell'odierno appello il thema decidendum devoluto al Tribunale riguarda esclusivamente la condanna alle spese del giudizio di primo grado. Si eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello in quanto il si è limitato alla mera riproposizione delle difese del primo Parte_1
grado senza esporre alcuna critica al ragionamento con il quale DP ha sostenuto la propria decisione di compensare integralmente le spese di lite;
g) Nel merito, argomento che si affronta per puro scrupolo difensivo, deve aggiungersi che ogni legge e ogni decreto attuativo quale è il DM 191/2008 devono essere interpretati nel giusto senso e nel rispetto della gerarchia. Nel caso di specie, a disciplinare l'accesso agli atti dell'Assicurazione, vi è una disposizione legislativa costituta dall'art. 146 D. Lgs. 209/2005 che:
1) sancisce il diritto del danneggiato di accedere agli atti della Compagnia che gestisce il sinistro che lo riguarda;
2) stabilisce che il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di gg. 60 dalla ricezione dell'istanza da parte della Compagnia.
Questa è evidentemente la fonte primaria alla quale deve farsi principale riferimento nella materia.
Come poi accade per quasi tutte le leggi dello Stato, vi sono i decreti ministeriali attuativi tramite i quali vengono indicate le modalità operative. Nel caso di specie il decreto attuativo è il DM 191/2008
e segnatamente l'art. 5.
Non v'è dubbio, non ve ne può essere alcuno sul fatto che quanto previsto dall'art. 5 in ordine al diritto di accesso riguardi esclusivamente le modalità secondo le quali deve essere esercitato, A tal proposito si osserva che:
1) l'unica modalità di esercizio prevista dall'art. 5 del DM 191/2008 e quella dell'accesso
4 dell'istante presso gli uffici della Compagnia;
2) logico e necessario è che tale accesso diretto fosse disciplinato tanto che è previsto il termine di gg. 15 dall'istanza entro il quale la Compagnia deve comunicare al danneggiato il luogo ove si trovano gli atti, gli orari ed i giorni in cui l'accesso può essere eseguito e il nominativo del responsabile del procedimento.
Premesso che la normativa è ricalcata su quella dell'accesso agli atti della Pubblica
Amministrazione, è evidente che altro scopo la norma non può avere salvo a cozzare con quanto previsto dalla fonte gerarchicamente superiore che è l'art. 146 del D. Lgs. 209/2005;
g) Premessa quindi l'evidente intempestività con il quale ha notificato la citazione Parte_1
lamentando la violazione del suo diritto, deve aggiungersi che non solo ha inviato gli atti CP_1
più che tempestivamente (istanza del 21 settembre 2020 – pec di invio degli atti del 13 ottobre 2020) ma che così facendo ha anche aderito all'esplicito invito contenuto nell'istanza di accesso che in vi primaria chiedeva l'invio a mezzo pec presso il domicilio digitale del suo procuratore. A ciò deve aggiungersi che, essendosi la vicenda snodata in pieno periodo emergenziale, non era affatto possibile avere accesso diretto agli uffici della Compagnia con la conseguenza che il termine di gg.
15 di cui all'art. 5 del DM 191/2008 era del tutto superfluo;
h) L'appello è pertanto palesemente infondato e merita di essere rigettato;
”
Motivi della decisione
I.- L'art. 4 del D.M. 191/2008, sotto la rubrica “procedimento di accesso agli atti” così dispone: “1.
Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.
2. La richiesta di accesso e' indirizzata alla sede legale o alla direzione generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale e' stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo e' stato assegnato, a mezzo raccomandata
5 con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
3. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati al comma 2 e' trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
4. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente e' comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.
5. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se
l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica a cio' legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.
6. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.”
A sua volta l'art. 5 del medesimo D.M. 191/2008, sotto la rubrica “accoglimento della richiesta di accesso”, così dispone: “1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso,
nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti
6 ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.
4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”
Come fatto palese dalla semplice lettura del testo normativo, l'art. 5 comma 1 del D.M. 191/2008 assegna all'Assicuratore il termine di 15 gg dalla ricezione della richiesta di accesso formulata dal danneggiato (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo
4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.”) soltanto per indicare le concrete modalità operative del diritto di accesso, che, come chiaramente indicato dall'art. 5 comma 4 del D.M. 191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”), deve concludersi nello spatium temporis di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui l'Assicuratore riceve la richiesta formulata dal danneggiato.
Ne consegue che quando il danneggiato esercita il diritto di accesso secundum legem, ovverosia nelle forme previste dall'art. 5 commi 2 e 3 del D.M. 191/2008 (“2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'. 3.
L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione
7 ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.”) diviene attuale l'obbligo dell'assicuratore di rispondere entro 15 giorni ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 191/2008 (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni,
per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3,
l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.”).
Quando invece il danneggiato esercita il diritto di accesso chiedendo di ricevere la documentazione in possesso dell'Assicuratore a mezzo pec inviata ad un indirizzo da esso stesso danneggiato indicato nella richiesta di accesso, il termine di cui all'art. 5 comma 1 D.M. 191/2008 non opera più venendo disapplicato con un atto dispositivo dello stesso danneggiato, nel cui esclusivo interesse è predisposta la procedura stragiudiziale e che, pertanto, può disporne, come già rilevato dalla giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
{I.- Non sembrano esistere disposizioni normative che ricolleghino sanzioni di diritto sostanziale o di diritto processuale alla inosservanza delle disposizioni dettate dal D.M. 191/2008. Alla missiva del 29 agosto 2019 con la quale la accoglieva l'istanza di accesso agli atti Controparte_1
determinandone le modalità secondo il predetto D.M. 191/2008 faceva seguito la pec del 05
settembre 2019 con la quale il sig………., rappresentando l'impossibilità di recarsi in Lecce, chiedeva espressamente l'invio della documentazione a mezzo pec. Così facendo l'appellato poneva in essere un atto dispositivo di ogni eventuale diritto potesse ritenersi derivare al danneggiato dal predetto decreto, “scriminando” la diversa modalità di realizzazione dell'accesso da egli espressamente richiesta. La non aveva un interesse giuridicamente apprezzabile a Controparte_1
disattendere la richiesta del danneggiato, nel cui esclusivo interesse è programmata la procedura di accertamento e liquidazione del danno, come ben evidenziato nella comparsa di risposta dell'appellato.} [Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il
8 17 gennaio 2023 all'esito del giudizio d'appello vertito col numero 3078/2020 r.g. Tribunale di
Taranto; ( Avv. Giuseppe Ramellini ) c. (Avv. Angelo Lattarullo)] CP_1 Pt_2
Nella ipotesi in cui il danneggiato chiede di accedere agli atti mediante ricezione presso un indirizzo da egli indicato, dalla data di ricezione della richiesta presso l'Assicuratore decorre il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di accesso di cui all'art. 5 comma 4 del D.M.
191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”), ovverosia per trasmettere la documentazione richiesta secondo i desiderata del danneggiato.
Ed è esattamente quello che si è verificato nella vicenda sottoposta a giudizio.
Con la missiva pec del 21 settembre 2020 il sig. esercitava il diritto di accesso chiedendo Parte_1
di ricevere la documentazione presso l'indirizzo pec e, di conseguenza, Email_1
modificando ex auctoritate propria il percorso normativo standard tracciato dall'art. 5 commi 2 e 3
del D.M. 191/2008 (“.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.”) con efficacia dispositiva di ogni eventuale diritto derivante dal mancato rispetto del termine di 15 gg di cui all'art. 5 comma
1 D.M. 191/008 (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo
4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti
9 giorni.”).termine che diveniva così inutiliter dato per fatto proprio del danneggiato avente diritto.
Dalla ricezione della richiesta pec del 21 settembre 2020 decorreva a carico dell'Assicuratore il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di accesso ai sensi dell'art. 5 comma
4 del D.M. 191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni,
decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”).
E così il 13 ottobre 2020, durante la pendenza del termine di sessanta giorni decorrente dal 21
settembre 2020, la esaudiva la richiesta del danneggiato inviando tutta la documentazione CP_1
all'indirizzo Email_2
Del tutto intempestiva ed ingiustificata era così la notifica dell'atto di citazione effettuata il 07 ottobre
2020 ad istanza di , avendo egli stesso chiesto con la missiva del 21 settembre Parte_1
2020 di esercitare il diritto di accesso mediante modalità diverse da quelle standards previste dall'art. 5 commi 2 e 3 D.M. 191/2008 (“.
2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata;
nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona,
per quest'ultima devono essere specificate le generalita'.
3. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.”) e quindi avendo proposto giudizio nella pendenza del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di accesso di cui all'art. 5 comma 4 del D.M. 191/2008 (“4. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.”) e dopo aver reso inutile l'adempimento posto a carico dell'Assicuratore per effetto dell'art. 5 comma 1 del D.M. 191/2008 (“1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'articolo 4, comma 6, e' comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui e' stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui e' possibile effettuare l'accesso,
nonche' del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro
10 venti giorni.”).
II.- Da tanto consegue che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto condannare Parte_1
al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale;
compensandole, ha invece arrecato un beneficio all'odierno appellante ed un pregiudizio a . Controparte_1
Non avendo tuttavia proposto appello incidentale, l'appello principale di Controparte_1 Parte_1
deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
[...]
III.- Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3190/2022 emessa in data Parte_1
02 dicembre 2020 all'esito del giudizio vertito col numero 7432/2020 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto;
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite Parte_1
in favore di , liquidandole in euro 600,00 per compensi professionali, oltre accessori Controparte_1
come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 29 dicembre 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
11