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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10171 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
Resistente
All'udienza dell'8.04.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2021 9002168841/000 di €. 13.855,33.
(doc. n. 1), notificata in data 29.09.2021 limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito: 1) cartella n. 296 2011 00120 87580 000, (con esclusione del ruolo a favore del );
2. Avviso di addebito n. Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 596 2012 00032 38608 000, 3. Avviso di addebito n. 596 2013 00058 73925 000,
4. Avviso di addebito n. 596 2014 00016 28959 000,5 Avviso di addebito n. 596
2014 00044 58987 000, 6. Avviso di addebito n. 596 2016 00025 84300 000
rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/11/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 296 2021 9002168841/000 di €. 13.855,33.
(doc. n. 1), notificatagli in data 29.09.2021, limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito :
1. Cartella n. 296 2011 00120 87580 000, (con esclusione del ruolo a favore del ), asseritamente notificata il Controparte_2
giorno 01.09.2011, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, CP_1
anno 2010, oltre accessori, per l'importo di €. 2.977,56;
2. Avviso di addebito n. 596 2012 00032 38608 000, asseritamente notificato il
22.10.2012, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anni CP_1
2010/2011/2012, oltre accessori, per l'importo di €. 4.019,45;
3. Avviso di addebito n. 596 2013 00058 73925 000, asseritamente notificato il
14.02.2014, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anno CP_1
2012, oltre accessori, per l'importo di €. 1.208,43;
4. Avviso di addebito n. 596 2014 00016 28959 000, asseritamente notificato il
12.06.2014, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anno CP_1
2013, oltre accessori, per l'importo di €. 1.257,13;
5. Avviso di addebito n. 596 2014 00044 58987 000, asseritamente notificato il giorno 04.11.2014, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, CP_1
anno 2013, oltre accessori, per l'importo di €. 2.442,17;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
6. Avviso di addebito n. 596 2016 00025 84300 000, asseritamente notificato il
31.05.2016, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anno CP_1
2015, oltre accessori, per l'importo di €. 1.193,31; deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi, eccependo la carenza di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione,
mancata indicazione dei compensi dall'Agente della Riscossione, intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art.lo 25 del D.p.r. 602/73 e e che,
comunque, i crediti contributivi sottesi si erano ormai prescritti;
chiedendo, per l'effetto, chiedendo dichiararsi “la nullità dell'intimazione di pagamento n. 296
2021 9002168841/000, con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni …”
Regolarmente citata si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente l' CP_1
integrazione del contraddittorio e /o la chiamata del terzo nei confronti di CP_3
in quanto ente incaricato della riscossione esclusivamente tenuto alla regolarità o la validità degli atti esecutivi, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito che si accerti l'obbligo contributivo con condanna di parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio onerando l' che ne aveva CP_1
fatto richiesta, della notifica ad alla quale l'ente, tuttavia, non dava corso;
CP_3
indi la causa veniva istruita documentalmente ordinando all'Agente della
Riscossione ex art. art. 213 cpc di depositare copia conforme della notifica della cartella di pagamento n. 296 2011 00120 87580 000 e degli eventuali atti interruttivi.
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data decisa.
****
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In via preliminare, va rilevato che, essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta soggetto Controparte_4
legittimato dal punto di vista passivo, salvo per le eccezioni sul merito degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Parte ricorrente lamenta, per quanto di competenza di questo giudice la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Si
tratta di un vizio che attiene alla irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (invalidità derivata dall'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti) con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi (rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva di ) che CP_3
doveva essere fatta valere nel termine di venti giorni e nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. .
Non sussiste neppure l'ulteriore causa di nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte
(ord. n. 21065 / 2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è
normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n.
241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr.
Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e
Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Va ancora osservato che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente creditore. Deve,
infatti, rilevarsi come difetti di legittimazione passiva Controparte_5
e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
[...]
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno evidenziato che l'Agente della Riscossione non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva,
competendo la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, al solo Ente impositore.
Mal posta si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'Ente impositore per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto al profilo riguardante il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
c.p.c.).
Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civile, sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Tornando al caso di specie, in cui al momento dell'instaurazione del presente
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio era decorso il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (le notifiche della cartella e dell'avviso di addebito opposti risalgono rispettivamente all' 01/09/2011 e al 20/08/2012 e il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato l' 11/07/2022), il ricorrente non poteva più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma aveva, in effetti, ancora il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 616 c.p.c., a mezzo del quale poteva far valere nei confronti del Concessionario e dell' Ente impositore fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella e dell'avviso di pagamento, fra cui la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione (in termini Cass. civile,
sez. III, 30/11/2005, n. 26089: “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”).
Ciò posto va innanzitutto osservato che in forza delle incontestate allegazioni delle parti convenute, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti rispetto ai seguenti atti sottesi: 1) cartella n. 296 2011 00120 87580 000, (con esclusione del ruolo a favore del );
2. Avviso di Controparte_2
addebito n. 596 2012 00032 38608 000, 3. Avviso di addebito n. 596 2013 00058
73925 000, 4. Avviso di addebito n. 596 2014 00016 28959 000,5 Avviso di addebito n. 596 2014 00044 58987 000 ( cfr. estratto di ruolo cartelle nota prodotta dall' il 26.09.2024) CP_1
Segnatamente all'odierna udienza il procuratore dell' precisava le proprie CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusioni dichiarando che “la cartella e gli AVA oggetto del ricorso sono stati tutti stralciati ex lege ad eccezione dell'AVA n. 59620160002584300000 dell'importo residuo di euro 938,31 come risulta dalla pec di depositata in data CP_3
26.09.2024 e dalla documentazione interna dell'istituto in cui i predetti AVA risultano annullati”. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per la cartella e gli AVA oggetto del ricorso ad eccezione di quello portante n. 59620160002584300000. Il procuratore di parte resistente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ad eccezione dell'ava supra indicato per il quale insisteva nei motivi di ricorso. Essendo venuta meno con riferimento ai sopradetti cartella ed AVA ogni posizione di contrasto tra le parti (e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta - cfr. Cass. 8219/1996;
2970/1993; 4792/1991; 46/1990 -) va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto.
Con riferimento infine all' AVA n. 596 2016 00025 84300 000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, relativo ai contributi dal 01/2015 al
03/2015 per l'importo complessivo (comprensivo di spese di notifica e di riscossione) di euro 966,33 si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L.
n. 197/2022 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di
importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge28
giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate,
su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame dell' AVA risulta che l' importo del carico (comprensivo di di spese di notifica e di riscossione ) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015),
non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo quindi automaticamente annullato il carico previdenziale portato nel predetto AVA , deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere anche in relazione al menzionato titolo e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell' 8/04/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10171 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
Resistente
All'udienza dell'8.04.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2021 9002168841/000 di €. 13.855,33.
(doc. n. 1), notificata in data 29.09.2021 limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito: 1) cartella n. 296 2011 00120 87580 000, (con esclusione del ruolo a favore del );
2. Avviso di addebito n. Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 596 2012 00032 38608 000, 3. Avviso di addebito n. 596 2013 00058 73925 000,
4. Avviso di addebito n. 596 2014 00016 28959 000,5 Avviso di addebito n. 596
2014 00044 58987 000, 6. Avviso di addebito n. 596 2016 00025 84300 000
rispetto ai quali dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/11/2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 296 2021 9002168841/000 di €. 13.855,33.
(doc. n. 1), notificatagli in data 29.09.2021, limitatamente alle seguenti cartelle e avvisi di addebito :
1. Cartella n. 296 2011 00120 87580 000, (con esclusione del ruolo a favore del ), asseritamente notificata il Controparte_2
giorno 01.09.2011, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, CP_1
anno 2010, oltre accessori, per l'importo di €. 2.977,56;
2. Avviso di addebito n. 596 2012 00032 38608 000, asseritamente notificato il
22.10.2012, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anni CP_1
2010/2011/2012, oltre accessori, per l'importo di €. 4.019,45;
3. Avviso di addebito n. 596 2013 00058 73925 000, asseritamente notificato il
14.02.2014, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anno CP_1
2012, oltre accessori, per l'importo di €. 1.208,43;
4. Avviso di addebito n. 596 2014 00016 28959 000, asseritamente notificato il
12.06.2014, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anno CP_1
2013, oltre accessori, per l'importo di €. 1.257,13;
5. Avviso di addebito n. 596 2014 00044 58987 000, asseritamente notificato il giorno 04.11.2014, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, CP_1
anno 2013, oltre accessori, per l'importo di €. 2.442,17;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
6. Avviso di addebito n. 596 2016 00025 84300 000, asseritamente notificato il
31.05.2016, ente creditore per omesso versamento contributi IVS, anno CP_1
2015, oltre accessori, per l'importo di €. 1.193,31; deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli stessi, eccependo la carenza di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione,
mancata indicazione dei compensi dall'Agente della Riscossione, intervenuta decadenza del potere di riscossione ex art.lo 25 del D.p.r. 602/73 e e che,
comunque, i crediti contributivi sottesi si erano ormai prescritti;
chiedendo, per l'effetto, chiedendo dichiararsi “la nullità dell'intimazione di pagamento n. 296
2021 9002168841/000, con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni …”
Regolarmente citata si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente l' CP_1
integrazione del contraddittorio e /o la chiamata del terzo nei confronti di CP_3
in quanto ente incaricato della riscossione esclusivamente tenuto alla regolarità o la validità degli atti esecutivi, la carenza di legittimazione passiva e chiedendo nel merito che si accerti l'obbligo contributivo con condanna di parte ricorrente al pagamento di quanto dovuto
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio onerando l' che ne aveva CP_1
fatto richiesta, della notifica ad alla quale l'ente, tuttavia, non dava corso;
CP_3
indi la causa veniva istruita documentalmente ordinando all'Agente della
Riscossione ex art. art. 213 cpc di depositare copia conforme della notifica della cartella di pagamento n. 296 2011 00120 87580 000 e degli eventuali atti interruttivi.
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data decisa.
****
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In via preliminare, va rilevato che, essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta soggetto Controparte_4
legittimato dal punto di vista passivo, salvo per le eccezioni sul merito degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Parte ricorrente lamenta, per quanto di competenza di questo giudice la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta. Si
tratta di un vizio che attiene alla irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (invalidità derivata dall'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti) con ciò configurando una opposizione agli atti esecutivi (rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva di ) che CP_3
doveva essere fatta valere nel termine di venti giorni e nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. .
Non sussiste neppure l'ulteriore causa di nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte
(ord. n. 21065 / 2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è
normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n.
241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr.
Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e
Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Va ancora osservato che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente creditore. Deve,
infatti, rilevarsi come difetti di legittimazione passiva Controparte_5
e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
[...]
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno evidenziato che l'Agente della Riscossione non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva,
competendo la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, al solo Ente impositore.
Mal posta si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'Ente impositore per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto al profilo riguardante il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
c.p.c.).
Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civile, sez. III, 31/03/2007, n. 8061).
Tornando al caso di specie, in cui al momento dell'instaurazione del presente
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio era decorso il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (le notifiche della cartella e dell'avviso di addebito opposti risalgono rispettivamente all' 01/09/2011 e al 20/08/2012 e il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato l' 11/07/2022), il ricorrente non poteva più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma aveva, in effetti, ancora il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 616 c.p.c., a mezzo del quale poteva far valere nei confronti del Concessionario e dell' Ente impositore fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella e dell'avviso di pagamento, fra cui la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione (in termini Cass. civile,
sez. III, 30/11/2005, n. 26089: “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”).
Ciò posto va innanzitutto osservato che in forza delle incontestate allegazioni delle parti convenute, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti rispetto ai seguenti atti sottesi: 1) cartella n. 296 2011 00120 87580 000, (con esclusione del ruolo a favore del );
2. Avviso di Controparte_2
addebito n. 596 2012 00032 38608 000, 3. Avviso di addebito n. 596 2013 00058
73925 000, 4. Avviso di addebito n. 596 2014 00016 28959 000,5 Avviso di addebito n. 596 2014 00044 58987 000 ( cfr. estratto di ruolo cartelle nota prodotta dall' il 26.09.2024) CP_1
Segnatamente all'odierna udienza il procuratore dell' precisava le proprie CP_1
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusioni dichiarando che “la cartella e gli AVA oggetto del ricorso sono stati tutti stralciati ex lege ad eccezione dell'AVA n. 59620160002584300000 dell'importo residuo di euro 938,31 come risulta dalla pec di depositata in data CP_3
26.09.2024 e dalla documentazione interna dell'istituto in cui i predetti AVA risultano annullati”. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per la cartella e gli AVA oggetto del ricorso ad eccezione di quello portante n. 59620160002584300000. Il procuratore di parte resistente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ad eccezione dell'ava supra indicato per il quale insisteva nei motivi di ricorso. Essendo venuta meno con riferimento ai sopradetti cartella ed AVA ogni posizione di contrasto tra le parti (e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta - cfr. Cass. 8219/1996;
2970/1993; 4792/1991; 46/1990 -) va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Tale pronunzia si impone ogni qualvolta al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto.
Con riferimento infine all' AVA n. 596 2016 00025 84300 000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, relativo ai contributi dal 01/2015 al
03/2015 per l'importo complessivo (comprensivo di spese di notifica e di riscossione) di euro 966,33 si osserva che ai sensi dell'art. 1, comma 222, della L.
n. 197/2022 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di
importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro compresi nelle definizioni di cui all'art.3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16-bis del
decreto legge 30 aprile 2019, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge28
giugno2019, n. 58, e dall'art. 1, commi dal 184 al 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente
creditore, e dell'eliminazione delle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione
trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate,
su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella G.U. n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti
creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie
scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i
necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti
dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate
anteriormente alla data dell'annullamento”.
Orbene, dall'esame dell' AVA risulta che l' importo del carico (comprensivo di di spese di notifica e di riscossione ) affidati all'Ente impositore nell'arco temporale preso in considerazione dall'indicato comma (tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015),
non superano la soglia di € 1.000,00.
Essendo quindi automaticamente annullato il carico previdenziale portato nel predetto AVA , deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione del contendere anche in relazione al menzionato titolo e le spese di lite compensate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere
si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir
meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis, C.
Cass. 22650/08).
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell' 8/04/2025.
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- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro