CA
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8442/2024, pubblicata il 30/09/2024 e notificata il 16/10/2024,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv. Francesca Pizzagalli (C.F. ) e Nicola Amedeo Maggio (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori in , C.F._2 Pt_1 viale Certosa n. 1, giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Controparte_1 C.F._3
BA (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , C.F._4 Pt_1 via Fontana n. 18, giusta procura in atti;
-appellata-
OGGETTO: appello in materia di “altri rapporti condominiali”.
CONCLUSIONI:
1 Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, ai sensi degli articoli 351, comma 2, e
283 c.p.c., la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma in riforma integrale della sentenza n. 8442/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, tredicesima sezione civile, dott.ssa Paola Barbara Folci, nel giudizio R.G. n. 30848 /2020, pubblicata il 30 settembre 2024 e notificata il 16 ottobre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui di seguito riportate «rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per i motivi di cui in narrativa. Con ogni ulteriore riserva istruttoria. Con vittoria di spese di lite» e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti dall'appellante.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa
e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 8442/2024 appellata.
In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi del giudizio di appello”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La IG.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano il (di seguito solo Parte_1
per sentirlo condannare a provvedere alla sistemazione dei servizi igienici condominiali Parte_1
a lei concessi in uso esclusivo, al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento dell'unità immobiliare di sua proprietà e, infine, al pagamento ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. di una somma pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
In particolare, la IG.ra esponeva di aver acquistato in data 23.12.2013 un'unità CP_1 immobiliare sita nel condominio di , identificata catastalmente al foglio Parte_1 Pt_1
476, mappale 251, sub. 11; l'atto d'acquisto comprendeva la concessione in uso comune con i proprietari delle due unità immobiliari situate sullo stesso piano dell'edificio, identificate ai mappali
14 e 15, dei servizi igienici di proprietà del condominio, adiacenti all'unità immobiliare acquistata.
Tuttavia, i locali adibiti a bagno si presentavano in condizioni di grave degrado, tanto da non poter essere utilizzati e da rendere di fatto non fruibile nemmeno l'unità immobiliare principale, in quanto
2 sprovvista al suo interno di servizi igienici. Dopo aver infruttuosamente avanzato nei confronti del plurime richieste di intervento, nonché una proposta di acquisto del suddetto locale, la Parte_1
IG.ra riteneva necessario introdurre il giudizio avanti al Tribunale per ottenere la CP_1 condanna del ad eseguire le opere di ristrutturazione dei servizi igienici comuni. Parte_1
A sostegno della propria domanda, la IG.ra deduceva che il avesse omesso CP_1 Parte_1 di porre in essere tutte quelle operazioni necessarie per la conservazione di una parte comune dell'edificio, anche se in uso a soli tre condòmini, impedendole di godere del proprio immobile e provocandole così dei gravi danni. Nello specifico, l'attrice riteneva che l'obbligo di custodia e manutenzione delle parti comuni dovesse ricadere sul , il quale sarebbe pertanto tenuto Parte_1 ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da questi cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Per tali ragioni parte attrice chiedeva che il venisse condannato all'esecuzione delle opere di ristrutturazione/ripristino dei servizi Parte_1 igienici concessi a lei in uso, oltre che al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà. L'attrice, inoltre, “dato il comportamento tenuto dal ”, Parte_1 ritenendo che la situazione potesse non mutare anche a seguito della emissione del provvedimento richiesto, domandava che venisse fissato un importo - indicato nella misura di € 100,00 - dovuto dall'obbligato per ogni giorno di ulteriore violazione rispetto a quanto statuito dal giudice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda attorea in quanto infondata. In particolare, contestava di essere obbligato a provvedere alla ristrutturazione dei servizi igienici in questione alla luce del disposto dell'art. 1122 c.c.. Tale norma, infatti, sarebbe da intendersi nel senso che il titolare del diritto di uso esclusivo del bene comune può legittimamente eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie al miglior godimento del bene medesimo, senza alterarne la destinazione.
Il Condominio contestava, altresì, l'affermazione di controparte secondo cui sarebbe rimasto inerte di fronte alle richieste di intervento avanzate dalla IG.ra producendo a sostegno il verbale Parte_2 dell'assemblea condominiale straordinaria del 30.10.2017 che vedeva all'ordine del giorno la discussione sulla proposta di acquisto dei bagni dalla , alla quale quest'ultima non si era CP_1 presentata, precludendo così ogni possibilità di esaminare la questione dei bagni in uso comune.
Ancora, eccepiva che parte attrice non avesse fornito alcuna prova relativamente al danno da mancato godimento.
Infine, contestava l'opportunità dell'emissione del provvedimento di cui all'art. 614bis c.p.c., dal momento che tra le parti erano in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
3 3. Con sentenza n. 8442/2024, resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., pubblicata il 30.09.2024, il
Tribunale di Milano riteneva le domande attoree fondate e, pertanto, ordinava al convenuto
, di eseguire le opere di ristrutturazione/ripristino dei servizi igienici al fine di renderli Parte_1 pienamente fruibili, lo condannava al risarcimento dei danni in favore della IG.ra per una CP_1 somma pari a € 10.436,00 oltre interessi nonché, in caso di inosservanza, al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, a decorrere dal 40esimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, oltre alle spese di lite. In particolare, il giudice statuiva: “ricade pacificamente sul
l'obbligo di custodia e manutenzione delle parti comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c. e,
Parte_1 quale custode dei beni e dei servizi comuni, il è tenuto ad adottare tutte le misure
Parte_1 necessarie affinché i beni non rechino pregiudizio ad alcuno.” Sulla base della documentazione in atti e delle conclusioni della disposta C.T.U., il Tribunale riteneva così che l'obbligo di custodia non fosse in alcun modo stato assolto dal determinando l'impossibilità per l'attrice di poter
Parte_1 utilizzare e/o concedere in locazione l'unità immobiliare di sua proprietà. Infine, “dato il comportamento sino ad oggi tenuto dal ed il tempo ormai trascorso” il giudice riteneva
Parte_1 verosimile che lo stesso non avrebbe proceduto tempestivamente al ripristino dei servizi igienici e disponeva pertanto il provvedimento di cui all'art. 614bis c.p.c..
4. Avverso detta sentenza, ha proposto tempestivo appello il Parte_1
, articolato in sei punti, chiedendone in via pregiudiziale la sospensione o la revoca della
[...] provvisoria esecutività e, in via principale, la riforma integrale.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 dell'appellante in quanto infondate, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, all'udienza del 10.06.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. La camera di consiglio si è tenuta in data 17.06.2025.
4.1 Con il primo motivo, rubricato “ASSENZA DI SOSTANZIALE MOTIVAZIONE E, COMUNQUE,
INSUFFICIENZA DELLA STESSA;
LA NULLITÀ DELLA SENTENZA”, l'appellante denuncia la mancanza di motivazione o comunque di una motivazione sufficiente da parte del primo giudice che si sarebbe limitato ad affermare la sussistenza dell'obbligo di manutenzione dei servizi igienici in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Inoltre, Parte_1 il giudice avrebbe omesso di considerare le eccezioni sollevate dall'odierno appellante circa l'applicabilità al caso di specie degli artt. 1122 e 1123 c.c. e la circostanza che i servizi igienici in questione sono ad uso esclusivo della IG.ra congiuntamente ad altri due condomini. CP_1
4 4.2 Con il secondo motivo, rubricato “MANCATA APPLICAZIONE DELLE CORRETTE NORME DI
DIRITTO; MANCATO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E CONSEGUENTE
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA E CONTRADDITTORIA” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto di dover far ricadere sul ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c. l'obbligo di custodia e manutenzione dei bagni in quanto beni comuni, tralasciando la circostanza che fossero ad uso esclusivo dell'appellata. A parere dell'appellante, infatti, nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione gli artt. 1122 e 1123 c.c. in base ai quali – in tesi- “la manutenzione e le spese relative alle parti dell'edificio destinate ad un uso specifico e non comune devono essere ripartite tra i soli soggetti che ne traggono utilità esclusiva”. A supporto della propria tesi l'appellante, richiamando alcune pronunce di legittimità, ha tratto la conclusione secondo cui le spese di manutenzione non possono essere poste a carico dei condomini che non ne traggono utilità.
Pertanto, secondo la prospettazione di parte appellante, “l'onere di ristrutturare i servizi igienici spetterebbe all'appellata, che ha l'uso esclusivo dei beni, al più con il consenso e la partecipazione dei proprietari delle unità immobiliari, identificate ai nn. 14 e 15[…], anch'essi titolari del diritto esclusivo dei locali di cui si discute o insieme ad essi”. Il Tribunale sarebbe così incorso in un vizio consistito nell'omesso esame del caso secondo le norme dettate dagli artt. 1122 e 1223 c.c.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato “ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO
RITENUTA APPLICABILE E MOTIVAZIONE ERRONEA E CONTRADDITTORIA” l'appellante deduce che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 2051 c.c., in forza del quale l'obbligo di custodia deve ricadere su coloro che hanno un rapporto diretto e specifico con il bene. Nel caso di specie, pertanto, non sarebbe il a dover provvedere alla custodia e Parte_1 manutenzione dei servizi igienici, bensì l'appellata e gli altri due condomini che ne hanno l'utilizzo esclusivo.
4.4 Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce la “CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL
CONDOMINIO”, “in quanto la manutenzione compete esclusivamente agli utilizzatori dei bagni, come espressamente indicato dagli artt. 1122 e 1123 c.c., ed anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ove correttamente interpretato”.
4.5 Con il quinto motivo, rubricato “MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA
DA PARTE DELL'ATTRICE IN PRIMO GRADO E INAMMISSIBILITÀ DELLA CTU DI TIPO
ESPLORATIVO; MANCATO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E CONSEGUENTE
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA E CONTRADDITTORIA” l'appellante contesta la sentenza impugnata laddove ha accolto la pretesa risarcitoria avversaria, denunciando la carenza di adeguate prove a supporto della stessa. In particolare, l'appellante evidenzia come la controparte si
5 sarebbe limitata a formulare generiche affermazioni al riguardo, prive di alcun riscontro probatorio e come tali inidonee a fondare la domanda;
né, secondo la prospettazione, le lacune rispetto agli oneri probatori gravanti sull'attrice potrebbero essere superate dalla C.T.U. disposta dal primo giudice, in quanto volta a supplire a tali carenze e, quindi, di carattere esplorativo. Infine, il Tribunale avrebbe anche omesso di esaminare elementi decisivi per una corretta definizione della controversia, in particolare che: “(a) L'immobile oggetto del contenzioso, al momento dell'acquisto, risultava già privo di bagno interno e si trovava in pessime condizioni di conservazione, accatastato come categoria A/10 (uffici e studi privati), dunque carente dei requisiti per la sua utilizzabilità, tantomeno come residenza civile. (b) La signora ha proceduto all'acquisto dell'immobile in piena CP_1 consapevolezza delle sue condizioni degradate”.
4.6 Con il sesto motivo, rubricato “ERRATA INTERPRETAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL
CONDOMINIO; ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA CONDANNA EX ART. 614 BIS
C.P.C. CONTRARIA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE”, l'appellante contesta la disposta condanna al pagamento di una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'opera, non avendo alcun obbligo di procedere alla manutenzione dei servizi igienici, né potendosi imputare a proprio carico un comportamento eventualmente scorretto, dal momento che, contrariamente agli assunti di controparte, le trattative intercorse per trovare una soluzione al problema si erano concluse negativamente per il comportamento ostruzionistico e l'inerzia della stessa IG.ra , come CP_1 dimostrato dal verbale dell'assemblea straordinaria condominiale del 30.10.2017, convocata appositamente per valutare la “proposta/richiesta di acquisto da parte dei condomini Parte_3
bagno condominiale 2° piano. Delibere in merito” (doc. 1 – fasc. primo grado) e alla quale
[...] la parte oggi appellata non si era presentata. Infine, secondo l'appellante l'art. 614 bis c.p.c. non potrebbe trovare applicazione nel caso di lavori di ristrutturazione eseguibili, come nella specie, da qualsiasi impresa, potendosi concedere tale misura, in base al dettato normativo, solo a fronte di obbligazioni di fare infungibile o di non fare.
5. I primi quattro motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
5.1. Risulta pacificamente in atti che ha acquistato il 23.12.2013 un'unità Controparte_1 immobiliare sita nel Condominio di a , descritta nel rogito come “ufficio, Parte_1 Pt_1 in pessimo stato di conservazione, al piano terzo composto di un locale confinante con vano scale, corridoio comune e parti comuni”. La proprietà veniva trasferita nello stato di fatto in cui si trovava, con le inerenti servitù, accessori e pertinenze, con la proprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. e con tutti i diritti ed obblighi risultanti dai titoli di provenienza e dal Regolamento condominiale. In particolare, veniva richiamato espressamente nell'atto, “l'uso, in comune con i
6 proprietari delle unità immobiliari identificate con i subb. 14 e 15, dei servizi igienici adiacenti
l'unità immobiliare in oggetto”. Tale diritto d'uso in comune dei due bagni veniva espressamente riportato anche nella nota di trascrizione presso i Registri della Conservatoria immobiliare reg. gen.
2782, reg. part.2111 del 22.1.2014 (sub. doc. 1 fasc di I gr.). Risulta altrettanto CP_1 pacificamente che i servizi igienici in uso comune ai tre condomini si presentavano sin dall'epoca dell'acquisto in stato di totale degrado, così da essere di fatto inutilizzabili.
La ha sostenuto nel suo atto introduttivo di primo grado di aver più volte richiesto invano CP_1 all'amministratore condominiale (inizialmente tramite i propri genitori, anch'essi condomini) di intervenire per ripristinare i bagni, tanto che all'adunanza del 28.7.2014 - sebbene la questione fosse stata posta all'ordine del giorno - non veniva nemmeno discussa. Di aver anche acquisito due preventivi per la ristrutturazione dei servizi igienici in comune e di averli inoltrati all'amministratore senza che la situazione si sbloccasse.
Per cercare di porre fine a tale condizione di stallo, l'odierna appellata ha sostenuto di aver chiesto
(unitamente ai propri genitori) che venissero posti all'ordine del giorno della prima assemblea utile i seguenti punti:
a) proposta di acquisto dei due servizi igienici ubicati al terzo piano al prezzo di €uro 8.000,00=;
b) riconoscimento ai signori e dell'uso esclusivo dei locali di cui si discute;
CP_1 Pt_3 tuttavia, alla adunanza del 25.1.2018, non solo entrambe le proposte non venivano approvate dall'assemblea condominiale (doc. 6 fasc. di primo grado) ma non veniva nemmeno CP_1 discussa l'esecuzione delle opere di sistemazione/ristrutturazione dei locali in assenza delle quali, ha ulteriormente lamentato la non solo rimane l'impossibilità di usufruire di tali locali, ma CP_2 anche della propria unità immobiliare, priva di autonomi servizi igienici.
Sulla scorta di tali deduzioni l'odierna appellata ha indicato nel il soggetto tenuto ad Parte_1 effettuare i necessari interventi manutentivi e a risarcire i danni da lei asseritamente subiti, quale custode dei beni comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto in quanto tale ad adottare tutte le misure necessarie affinché detti beni non recassero pregiudizio ad alcuno e quindi responsabile dei danni dai medesimi cagionati ad un condomino o ad un terzo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, aderendo alla prospettazione dell'allora attrice, ha ritenuto debba farsi ricadere sul “l'obbligo di custodia e manutenzione delle parti Parte_1 comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, quale custode dei beni e dei servizi comuni, il è Parte_1 tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni non rechino pregiudizio ad alcuno.
Il dovrà quindi provvedere alla manutenzione ed al ripristino del servizio igienico in Parte_1 questione”.
7 Le conclusioni raggiunte dal primo giudice sono errate e non possono essere condivise. Ritiene la
Corte che la domanda della come formulata- non possa essere accolta essendo frutto Parte_4 di un erroneo inquadramento giuridico della fattispecie.
Innanzitutto, l'invocata responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c, secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito'', implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo e presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è, pertanto, necessario che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa. Viene quindi in rilievo sia il rapporto di fatto con la cosa che il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso. Nel caso di specie, in cui i servizi igienici per cui è causa risultano destinati al godimento della sola appellata (e di altri due condomini)
è errato il richiamo operato da quest'ultima, e dal giudice di primo grado, all'art. 2051 c.c., poiché non vi è nel caso di specie alcun nesso di causalità tra i beni in custodia ed il danno lamentato dalla
, in quanto tale danno non deriva causalmente dai due servizi igienici in sé, quale CP_1 conseguenza della condizione, potenzialmente lesiva, degli stessi, ma dall'impossibilità di usufruire dei medesimi secondo la loro utilità, in considerazione della mancata manutenzione/ristrutturazione
– in tesi – da parte del . Parte_1
In ogni caso, anche a voler ritenere ipoteticamente riconducibile il caso in esame all'ambito della responsabilità per i danni causati da cose in custodia (fattispecie di cui si è già detto non ricorrono i presupposti) trattandosi di beni comuni in uso esclusivo solo ad alcuni condomini questi ultimi non potrebbero andare a loro volta esenti da responsabilità. Al riguardo è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di lastrico solare o terrazza al livello e, in particolare, i principi affermati dalla Corte di Cassazione Sez. UU. Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza
a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051
c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126
8 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . Parte_1
Con l'ulteriore Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che
“Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al
, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario Parte_1 dei condomini”.
In virtù dei richiamati principi giurisprudenziali, cui questa Corte ritiene di dare seguito, la domanda proposta dalla nei confronti del è, quindi, comunque mal posta e del tutto CP_1 Parte_1 infondata.
5.2. A ciò si aggiunge che l'inerzia colpevole del denunciata dalla non è in Parte_1 CP_1 alcun modo dimostrata, atteso che non risulta dagli atti, sulla base della documentazione prodotta, che l'odierna appellata (o i di lei genitori) abbiano reiteratamente chiesto al di intervenire Parte_1
a ristrutturare i bagni comuni. Infatti, solo nell'assemblea condominiale del 28/7/2014 viene riportata nell'ordine al giorno, al punto 9, la proposta da parte dei sig.ri di “ristrutturare le due CP_1 latrine poste al piano terzo” e nel verbale viene poi riferita laconicamente sul punto solo la richiesta di un condomino che venisse formulata per iscritto “qualsiasi proposta di acquisto, con allegato disegno” (cfr. doc. 3 fasc. I gr. ). Da tale verbalizzazione non è dato capire se i condomini CP_1 avessero preteso un disegno/progetto per valutare le opere necessarie per la ristrutturazione o se fosse emersa la proposta di acquisto delle latrine da parte della . Certo è che dopo l'assemblea CP_1 del 2014 non risulta più che sia stato portato in assemblea il problema della ristrutturazione dei due servizi igienici oggetto di causa, ma dall'assemblea del 20/11/2016 viene riportata nell'ordine del giorno la possibilità di concedere in uso esclusivo ai condomini delle due latrine Parte_5 poste al terzo piano del condominio o, alternativamente, la proposta di acquisto di detti beni da parte degli stessi . L'assemblea riteneva opportuno approfondire le richieste e la Parte_5 questione delle due latrine in una separata assemblea straordinaria ma all'assemblea straordinaria appositamente fissata del 30/10/2017, la non si presentava e il punto all'ordine del giorno, CP_1 si legge nel relativo verbale, non veniva discusso proprio in considerazione dell'assenza dei diretti interessati che non permetteva di “approfondire in maniera costruttiva l'argomento” (cfr. doc. 1 fasc.
I gr. Condominio). Le due alternative proposte della risulta siano state affrontate nella CP_1
9 successiva assemblea del 25/1/2018, poiché dal verbale emerge che l'assemblea abbia rigettato la proposta di acquisto ed anche la possibilità di concedere in uso esclusivo le due latrine alla
; nell'occasione, viene riportato nel verbale, un'altra condomina aveva richiesto di mutare CP_1 la destinazione d'uso delle due latrine (cfr. doc. 1 fasc. I gr. Condominio).
Bisogna arrivare alla raccomandata del legale dell'appellata, nel gennaio 2020, per rinvenire la prima formale richiesta al di ristrutturare i bagni per ripristinarne la funzionalità. Ma anche in Parte_1 occasione dell'assemblea condominiale tenutasi il 16.09.2020, dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'intento manifestato dalla è sempre stato quello di CP_1 acquistare i due beni comuni a lei in uso, acquisto non perfezionatosi per la mancata accettazione del prezzo indicato dal Condominio.
A ben vedere, quindi, negli anni successivi all'acquisto dell'unità immobiliare la ha CP_1 sempre manifestato la volontà di acquistare o di avere l'uso esclusivo delle due latrine mentre non risulta abbia sottoposto o chiesto di sottoporre all'assemblea condominiale la diversa questione della ristrutturazione dei servizi igienici di cui aveva l'uso “esclusivo” in comune con altri due condomini, questione che -sulla base dei principi giurisprudenziali sopra esposti- va affrontata in sede condominiale e decisa con apposita delibera assembleare in applicazione delle norme proprie regolanti la materia condominiale.
5.3 Fatte tali opportune precisazioni, alla ritenuta erroneità ed infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c. proposta da consegue l'accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1
di , con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. Parte_1 Pt_1
6. La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata con condanna di Controparte_1
a rifondere al appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, Parte_1 quanto alle spese di primo grado, nella misura determinata dal primo giudice di € 7.616,00 per compensi, non contestata dalle parti, ponendo a carico della anche le spese di CTU, e CP_1 quanto al presente grado, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda indicato dal in grado d'appello (€ 27.769,00), applicando i valori Parte_1 medi stabiliti dal citato DM, stante la media difficoltà delle questioni trattate, ad eccezione degli onorari per la fase di trattazione liquidati nei valori minimi (essendosi estrinsecata nella sola partecipazione all'udienza), in complessivi € 6.713,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale. Il tutto, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 Pt_1
10 8442/2024, pubblicata il 30/09/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande di;
Controparte_1
2. condanna l'appellata a rimborsare al appellante le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, determinate, quanto al primo grado, nella misura di € 7.616,00 per compensi e del
CTU e, quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 6.713,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali (15%), CPA ed Iva come per legge;
3. pone le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale, integralmente a carico dell'appellata
. Controparte_1
Così deciso in Milano, camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere istr. est. La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8442/2024, pubblicata il 30/09/2024 e notificata il 16/10/2024,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv. Francesca Pizzagalli (C.F. ) e Nicola Amedeo Maggio (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori in , C.F._2 Pt_1 viale Certosa n. 1, giusta procura in atti.
-appellante-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Paolo Controparte_1 C.F._3
BA (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in , C.F._4 Pt_1 via Fontana n. 18, giusta procura in atti;
-appellata-
OGGETTO: appello in materia di “altri rapporti condominiali”.
CONCLUSIONI:
1 Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, ai sensi degli articoli 351, comma 2, e
283 c.p.c., la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma in riforma integrale della sentenza n. 8442/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, tredicesima sezione civile, dott.ssa Paola Barbara Folci, nel giudizio R.G. n. 30848 /2020, pubblicata il 30 settembre 2024 e notificata il 16 ottobre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui di seguito riportate «rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per i motivi di cui in narrativa. Con ogni ulteriore riserva istruttoria. Con vittoria di spese di lite» e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atti dall'appellante.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa
e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 8442/2024 appellata.
In ogni caso:
- con il favore di spese e compensi del giudizio di appello”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La IG.ra , con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano il (di seguito solo Parte_1
per sentirlo condannare a provvedere alla sistemazione dei servizi igienici condominiali Parte_1
a lei concessi in uso esclusivo, al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato godimento dell'unità immobiliare di sua proprietà e, infine, al pagamento ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. di una somma pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
In particolare, la IG.ra esponeva di aver acquistato in data 23.12.2013 un'unità CP_1 immobiliare sita nel condominio di , identificata catastalmente al foglio Parte_1 Pt_1
476, mappale 251, sub. 11; l'atto d'acquisto comprendeva la concessione in uso comune con i proprietari delle due unità immobiliari situate sullo stesso piano dell'edificio, identificate ai mappali
14 e 15, dei servizi igienici di proprietà del condominio, adiacenti all'unità immobiliare acquistata.
Tuttavia, i locali adibiti a bagno si presentavano in condizioni di grave degrado, tanto da non poter essere utilizzati e da rendere di fatto non fruibile nemmeno l'unità immobiliare principale, in quanto
2 sprovvista al suo interno di servizi igienici. Dopo aver infruttuosamente avanzato nei confronti del plurime richieste di intervento, nonché una proposta di acquisto del suddetto locale, la Parte_1
IG.ra riteneva necessario introdurre il giudizio avanti al Tribunale per ottenere la CP_1 condanna del ad eseguire le opere di ristrutturazione dei servizi igienici comuni. Parte_1
A sostegno della propria domanda, la IG.ra deduceva che il avesse omesso CP_1 Parte_1 di porre in essere tutte quelle operazioni necessarie per la conservazione di una parte comune dell'edificio, anche se in uso a soli tre condòmini, impedendole di godere del proprio immobile e provocandole così dei gravi danni. Nello specifico, l'attrice riteneva che l'obbligo di custodia e manutenzione delle parti comuni dovesse ricadere sul , il quale sarebbe pertanto tenuto Parte_1 ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da questi cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Per tali ragioni parte attrice chiedeva che il venisse condannato all'esecuzione delle opere di ristrutturazione/ripristino dei servizi Parte_1 igienici concessi a lei in uso, oltre che al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile di sua proprietà. L'attrice, inoltre, “dato il comportamento tenuto dal ”, Parte_1 ritenendo che la situazione potesse non mutare anche a seguito della emissione del provvedimento richiesto, domandava che venisse fissato un importo - indicato nella misura di € 100,00 - dovuto dall'obbligato per ogni giorno di ulteriore violazione rispetto a quanto statuito dal giudice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda attorea in quanto infondata. In particolare, contestava di essere obbligato a provvedere alla ristrutturazione dei servizi igienici in questione alla luce del disposto dell'art. 1122 c.c.. Tale norma, infatti, sarebbe da intendersi nel senso che il titolare del diritto di uso esclusivo del bene comune può legittimamente eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie al miglior godimento del bene medesimo, senza alterarne la destinazione.
Il Condominio contestava, altresì, l'affermazione di controparte secondo cui sarebbe rimasto inerte di fronte alle richieste di intervento avanzate dalla IG.ra producendo a sostegno il verbale Parte_2 dell'assemblea condominiale straordinaria del 30.10.2017 che vedeva all'ordine del giorno la discussione sulla proposta di acquisto dei bagni dalla , alla quale quest'ultima non si era CP_1 presentata, precludendo così ogni possibilità di esaminare la questione dei bagni in uso comune.
Ancora, eccepiva che parte attrice non avesse fornito alcuna prova relativamente al danno da mancato godimento.
Infine, contestava l'opportunità dell'emissione del provvedimento di cui all'art. 614bis c.p.c., dal momento che tra le parti erano in corso trattative per la definizione bonaria della controversia.
3 3. Con sentenza n. 8442/2024, resa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., pubblicata il 30.09.2024, il
Tribunale di Milano riteneva le domande attoree fondate e, pertanto, ordinava al convenuto
, di eseguire le opere di ristrutturazione/ripristino dei servizi igienici al fine di renderli Parte_1 pienamente fruibili, lo condannava al risarcimento dei danni in favore della IG.ra per una CP_1 somma pari a € 10.436,00 oltre interessi nonché, in caso di inosservanza, al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere, a decorrere dal 40esimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, oltre alle spese di lite. In particolare, il giudice statuiva: “ricade pacificamente sul
l'obbligo di custodia e manutenzione delle parti comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c. e,
Parte_1 quale custode dei beni e dei servizi comuni, il è tenuto ad adottare tutte le misure
Parte_1 necessarie affinché i beni non rechino pregiudizio ad alcuno.” Sulla base della documentazione in atti e delle conclusioni della disposta C.T.U., il Tribunale riteneva così che l'obbligo di custodia non fosse in alcun modo stato assolto dal determinando l'impossibilità per l'attrice di poter
Parte_1 utilizzare e/o concedere in locazione l'unità immobiliare di sua proprietà. Infine, “dato il comportamento sino ad oggi tenuto dal ed il tempo ormai trascorso” il giudice riteneva
Parte_1 verosimile che lo stesso non avrebbe proceduto tempestivamente al ripristino dei servizi igienici e disponeva pertanto il provvedimento di cui all'art. 614bis c.p.c..
4. Avverso detta sentenza, ha proposto tempestivo appello il Parte_1
, articolato in sei punti, chiedendone in via pregiudiziale la sospensione o la revoca della
[...] provvisoria esecutività e, in via principale, la riforma integrale.
Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 dell'appellante in quanto infondate, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il Consigliere Istruttore, all'udienza del 10.06.2025, lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. La camera di consiglio si è tenuta in data 17.06.2025.
4.1 Con il primo motivo, rubricato “ASSENZA DI SOSTANZIALE MOTIVAZIONE E, COMUNQUE,
INSUFFICIENZA DELLA STESSA;
LA NULLITÀ DELLA SENTENZA”, l'appellante denuncia la mancanza di motivazione o comunque di una motivazione sufficiente da parte del primo giudice che si sarebbe limitato ad affermare la sussistenza dell'obbligo di manutenzione dei servizi igienici in capo al ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Inoltre, Parte_1 il giudice avrebbe omesso di considerare le eccezioni sollevate dall'odierno appellante circa l'applicabilità al caso di specie degli artt. 1122 e 1123 c.c. e la circostanza che i servizi igienici in questione sono ad uso esclusivo della IG.ra congiuntamente ad altri due condomini. CP_1
4 4.2 Con il secondo motivo, rubricato “MANCATA APPLICAZIONE DELLE CORRETTE NORME DI
DIRITTO; MANCATO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E CONSEGUENTE
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA E CONTRADDITTORIA” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto di dover far ricadere sul ai sensi Parte_1 dell'art. 2051 c.c. l'obbligo di custodia e manutenzione dei bagni in quanto beni comuni, tralasciando la circostanza che fossero ad uso esclusivo dell'appellata. A parere dell'appellante, infatti, nel caso di specie dovrebbero trovare applicazione gli artt. 1122 e 1123 c.c. in base ai quali – in tesi- “la manutenzione e le spese relative alle parti dell'edificio destinate ad un uso specifico e non comune devono essere ripartite tra i soli soggetti che ne traggono utilità esclusiva”. A supporto della propria tesi l'appellante, richiamando alcune pronunce di legittimità, ha tratto la conclusione secondo cui le spese di manutenzione non possono essere poste a carico dei condomini che non ne traggono utilità.
Pertanto, secondo la prospettazione di parte appellante, “l'onere di ristrutturare i servizi igienici spetterebbe all'appellata, che ha l'uso esclusivo dei beni, al più con il consenso e la partecipazione dei proprietari delle unità immobiliari, identificate ai nn. 14 e 15[…], anch'essi titolari del diritto esclusivo dei locali di cui si discute o insieme ad essi”. Il Tribunale sarebbe così incorso in un vizio consistito nell'omesso esame del caso secondo le norme dettate dagli artt. 1122 e 1223 c.c.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato “ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO
RITENUTA APPLICABILE E MOTIVAZIONE ERRONEA E CONTRADDITTORIA” l'appellante deduce che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 2051 c.c., in forza del quale l'obbligo di custodia deve ricadere su coloro che hanno un rapporto diretto e specifico con il bene. Nel caso di specie, pertanto, non sarebbe il a dover provvedere alla custodia e Parte_1 manutenzione dei servizi igienici, bensì l'appellata e gli altri due condomini che ne hanno l'utilizzo esclusivo.
4.4 Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce la “CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL
CONDOMINIO”, “in quanto la manutenzione compete esclusivamente agli utilizzatori dei bagni, come espressamente indicato dagli artt. 1122 e 1123 c.c., ed anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ove correttamente interpretato”.
4.5 Con il quinto motivo, rubricato “MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA
DA PARTE DELL'ATTRICE IN PRIMO GRADO E INAMMISSIBILITÀ DELLA CTU DI TIPO
ESPLORATIVO; MANCATO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E CONSEGUENTE
MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, ERRONEA E CONTRADDITTORIA” l'appellante contesta la sentenza impugnata laddove ha accolto la pretesa risarcitoria avversaria, denunciando la carenza di adeguate prove a supporto della stessa. In particolare, l'appellante evidenzia come la controparte si
5 sarebbe limitata a formulare generiche affermazioni al riguardo, prive di alcun riscontro probatorio e come tali inidonee a fondare la domanda;
né, secondo la prospettazione, le lacune rispetto agli oneri probatori gravanti sull'attrice potrebbero essere superate dalla C.T.U. disposta dal primo giudice, in quanto volta a supplire a tali carenze e, quindi, di carattere esplorativo. Infine, il Tribunale avrebbe anche omesso di esaminare elementi decisivi per una corretta definizione della controversia, in particolare che: “(a) L'immobile oggetto del contenzioso, al momento dell'acquisto, risultava già privo di bagno interno e si trovava in pessime condizioni di conservazione, accatastato come categoria A/10 (uffici e studi privati), dunque carente dei requisiti per la sua utilizzabilità, tantomeno come residenza civile. (b) La signora ha proceduto all'acquisto dell'immobile in piena CP_1 consapevolezza delle sue condizioni degradate”.
4.6 Con il sesto motivo, rubricato “ERRATA INTERPRETAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL
CONDOMINIO; ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA CONDANNA EX ART. 614 BIS
C.P.C. CONTRARIA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE”, l'appellante contesta la disposta condanna al pagamento di una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'opera, non avendo alcun obbligo di procedere alla manutenzione dei servizi igienici, né potendosi imputare a proprio carico un comportamento eventualmente scorretto, dal momento che, contrariamente agli assunti di controparte, le trattative intercorse per trovare una soluzione al problema si erano concluse negativamente per il comportamento ostruzionistico e l'inerzia della stessa IG.ra , come CP_1 dimostrato dal verbale dell'assemblea straordinaria condominiale del 30.10.2017, convocata appositamente per valutare la “proposta/richiesta di acquisto da parte dei condomini Parte_3
bagno condominiale 2° piano. Delibere in merito” (doc. 1 – fasc. primo grado) e alla quale
[...] la parte oggi appellata non si era presentata. Infine, secondo l'appellante l'art. 614 bis c.p.c. non potrebbe trovare applicazione nel caso di lavori di ristrutturazione eseguibili, come nella specie, da qualsiasi impresa, potendosi concedere tale misura, in base al dettato normativo, solo a fronte di obbligazioni di fare infungibile o di non fare.
5. I primi quattro motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
5.1. Risulta pacificamente in atti che ha acquistato il 23.12.2013 un'unità Controparte_1 immobiliare sita nel Condominio di a , descritta nel rogito come “ufficio, Parte_1 Pt_1 in pessimo stato di conservazione, al piano terzo composto di un locale confinante con vano scale, corridoio comune e parti comuni”. La proprietà veniva trasferita nello stato di fatto in cui si trovava, con le inerenti servitù, accessori e pertinenze, con la proprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c. e con tutti i diritti ed obblighi risultanti dai titoli di provenienza e dal Regolamento condominiale. In particolare, veniva richiamato espressamente nell'atto, “l'uso, in comune con i
6 proprietari delle unità immobiliari identificate con i subb. 14 e 15, dei servizi igienici adiacenti
l'unità immobiliare in oggetto”. Tale diritto d'uso in comune dei due bagni veniva espressamente riportato anche nella nota di trascrizione presso i Registri della Conservatoria immobiliare reg. gen.
2782, reg. part.2111 del 22.1.2014 (sub. doc. 1 fasc di I gr.). Risulta altrettanto CP_1 pacificamente che i servizi igienici in uso comune ai tre condomini si presentavano sin dall'epoca dell'acquisto in stato di totale degrado, così da essere di fatto inutilizzabili.
La ha sostenuto nel suo atto introduttivo di primo grado di aver più volte richiesto invano CP_1 all'amministratore condominiale (inizialmente tramite i propri genitori, anch'essi condomini) di intervenire per ripristinare i bagni, tanto che all'adunanza del 28.7.2014 - sebbene la questione fosse stata posta all'ordine del giorno - non veniva nemmeno discussa. Di aver anche acquisito due preventivi per la ristrutturazione dei servizi igienici in comune e di averli inoltrati all'amministratore senza che la situazione si sbloccasse.
Per cercare di porre fine a tale condizione di stallo, l'odierna appellata ha sostenuto di aver chiesto
(unitamente ai propri genitori) che venissero posti all'ordine del giorno della prima assemblea utile i seguenti punti:
a) proposta di acquisto dei due servizi igienici ubicati al terzo piano al prezzo di €uro 8.000,00=;
b) riconoscimento ai signori e dell'uso esclusivo dei locali di cui si discute;
CP_1 Pt_3 tuttavia, alla adunanza del 25.1.2018, non solo entrambe le proposte non venivano approvate dall'assemblea condominiale (doc. 6 fasc. di primo grado) ma non veniva nemmeno CP_1 discussa l'esecuzione delle opere di sistemazione/ristrutturazione dei locali in assenza delle quali, ha ulteriormente lamentato la non solo rimane l'impossibilità di usufruire di tali locali, ma CP_2 anche della propria unità immobiliare, priva di autonomi servizi igienici.
Sulla scorta di tali deduzioni l'odierna appellata ha indicato nel il soggetto tenuto ad Parte_1 effettuare i necessari interventi manutentivi e a risarcire i danni da lei asseritamente subiti, quale custode dei beni comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto in quanto tale ad adottare tutte le misure necessarie affinché detti beni non recassero pregiudizio ad alcuno e quindi responsabile dei danni dai medesimi cagionati ad un condomino o ad un terzo.
Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, aderendo alla prospettazione dell'allora attrice, ha ritenuto debba farsi ricadere sul “l'obbligo di custodia e manutenzione delle parti Parte_1 comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, quale custode dei beni e dei servizi comuni, il è Parte_1 tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni non rechino pregiudizio ad alcuno.
Il dovrà quindi provvedere alla manutenzione ed al ripristino del servizio igienico in Parte_1 questione”.
7 Le conclusioni raggiunte dal primo giudice sono errate e non possono essere condivise. Ritiene la
Corte che la domanda della come formulata- non possa essere accolta essendo frutto Parte_4 di un erroneo inquadramento giuridico della fattispecie.
Innanzitutto, l'invocata responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c, secondo cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito'', implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo e presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è, pertanto, necessario che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa. Viene quindi in rilievo sia il rapporto di fatto con la cosa che il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso. Nel caso di specie, in cui i servizi igienici per cui è causa risultano destinati al godimento della sola appellata (e di altri due condomini)
è errato il richiamo operato da quest'ultima, e dal giudice di primo grado, all'art. 2051 c.c., poiché non vi è nel caso di specie alcun nesso di causalità tra i beni in custodia ed il danno lamentato dalla
, in quanto tale danno non deriva causalmente dai due servizi igienici in sé, quale CP_1 conseguenza della condizione, potenzialmente lesiva, degli stessi, ma dall'impossibilità di usufruire dei medesimi secondo la loro utilità, in considerazione della mancata manutenzione/ristrutturazione
– in tesi – da parte del . Parte_1
In ogni caso, anche a voler ritenere ipoteticamente riconducibile il caso in esame all'ambito della responsabilità per i danni causati da cose in custodia (fattispecie di cui si è già detto non ricorrono i presupposti) trattandosi di beni comuni in uso esclusivo solo ad alcuni condomini questi ultimi non potrebbero andare a loro volta esenti da responsabilità. Al riguardo è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di lastrico solare o terrazza al livello e, in particolare, i principi affermati dalla Corte di Cassazione Sez. UU. Sentenza n. 9449 del 10/05/2016, secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza
a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051
c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126
8 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . Parte_1
Con l'ulteriore Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che
“Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al
, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario Parte_1 dei condomini”.
In virtù dei richiamati principi giurisprudenziali, cui questa Corte ritiene di dare seguito, la domanda proposta dalla nei confronti del è, quindi, comunque mal posta e del tutto CP_1 Parte_1 infondata.
5.2. A ciò si aggiunge che l'inerzia colpevole del denunciata dalla non è in Parte_1 CP_1 alcun modo dimostrata, atteso che non risulta dagli atti, sulla base della documentazione prodotta, che l'odierna appellata (o i di lei genitori) abbiano reiteratamente chiesto al di intervenire Parte_1
a ristrutturare i bagni comuni. Infatti, solo nell'assemblea condominiale del 28/7/2014 viene riportata nell'ordine al giorno, al punto 9, la proposta da parte dei sig.ri di “ristrutturare le due CP_1 latrine poste al piano terzo” e nel verbale viene poi riferita laconicamente sul punto solo la richiesta di un condomino che venisse formulata per iscritto “qualsiasi proposta di acquisto, con allegato disegno” (cfr. doc. 3 fasc. I gr. ). Da tale verbalizzazione non è dato capire se i condomini CP_1 avessero preteso un disegno/progetto per valutare le opere necessarie per la ristrutturazione o se fosse emersa la proposta di acquisto delle latrine da parte della . Certo è che dopo l'assemblea CP_1 del 2014 non risulta più che sia stato portato in assemblea il problema della ristrutturazione dei due servizi igienici oggetto di causa, ma dall'assemblea del 20/11/2016 viene riportata nell'ordine del giorno la possibilità di concedere in uso esclusivo ai condomini delle due latrine Parte_5 poste al terzo piano del condominio o, alternativamente, la proposta di acquisto di detti beni da parte degli stessi . L'assemblea riteneva opportuno approfondire le richieste e la Parte_5 questione delle due latrine in una separata assemblea straordinaria ma all'assemblea straordinaria appositamente fissata del 30/10/2017, la non si presentava e il punto all'ordine del giorno, CP_1 si legge nel relativo verbale, non veniva discusso proprio in considerazione dell'assenza dei diretti interessati che non permetteva di “approfondire in maniera costruttiva l'argomento” (cfr. doc. 1 fasc.
I gr. Condominio). Le due alternative proposte della risulta siano state affrontate nella CP_1
9 successiva assemblea del 25/1/2018, poiché dal verbale emerge che l'assemblea abbia rigettato la proposta di acquisto ed anche la possibilità di concedere in uso esclusivo le due latrine alla
; nell'occasione, viene riportato nel verbale, un'altra condomina aveva richiesto di mutare CP_1 la destinazione d'uso delle due latrine (cfr. doc. 1 fasc. I gr. Condominio).
Bisogna arrivare alla raccomandata del legale dell'appellata, nel gennaio 2020, per rinvenire la prima formale richiesta al di ristrutturare i bagni per ripristinarne la funzionalità. Ma anche in Parte_1 occasione dell'assemblea condominiale tenutasi il 16.09.2020, dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'intento manifestato dalla è sempre stato quello di CP_1 acquistare i due beni comuni a lei in uso, acquisto non perfezionatosi per la mancata accettazione del prezzo indicato dal Condominio.
A ben vedere, quindi, negli anni successivi all'acquisto dell'unità immobiliare la ha CP_1 sempre manifestato la volontà di acquistare o di avere l'uso esclusivo delle due latrine mentre non risulta abbia sottoposto o chiesto di sottoporre all'assemblea condominiale la diversa questione della ristrutturazione dei servizi igienici di cui aveva l'uso “esclusivo” in comune con altri due condomini, questione che -sulla base dei principi giurisprudenziali sopra esposti- va affrontata in sede condominiale e decisa con apposita delibera assembleare in applicazione delle norme proprie regolanti la materia condominiale.
5.3 Fatte tali opportune precisazioni, alla ritenuta erroneità ed infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c. proposta da consegue l'accoglimento dell'appello proposto da Controparte_1
di , con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. Parte_1 Pt_1
6. La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata con condanna di Controparte_1
a rifondere al appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidate, Parte_1 quanto alle spese di primo grado, nella misura determinata dal primo giudice di € 7.616,00 per compensi, non contestata dalle parti, ponendo a carico della anche le spese di CTU, e CP_1 quanto al presente grado, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda indicato dal in grado d'appello (€ 27.769,00), applicando i valori Parte_1 medi stabiliti dal citato DM, stante la media difficoltà delle questioni trattate, ad eccezione degli onorari per la fase di trattazione liquidati nei valori minimi (essendosi estrinsecata nella sola partecipazione all'udienza), in complessivi € 6.713,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale. Il tutto, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1 Pt_1
10 8442/2024, pubblicata il 30/09/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta tutte le domande di;
Controparte_1
2. condanna l'appellata a rimborsare al appellante le spese di entrambi i gradi del Parte_1 giudizio, determinate, quanto al primo grado, nella misura di € 7.616,00 per compensi e del
CTU e, quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 6.713,00 per compensi;
il tutto oltre spese generali (15%), CPA ed Iva come per legge;
3. pone le spese di CTU, come liquidate dal Tribunale, integralmente a carico dell'appellata
. Controparte_1
Così deciso in Milano, camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere istr. est. La Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
11