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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/10/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...], ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina, , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Aleo;
Controparte_1
e da
, nato a [...] il [...], ( ), residente in Parte_2 C.F._2
Piazza Armerina rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco Controparte_1
Giarrizzo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in AR (EN), in data Parte_2
03.07.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AR (EN) anno 2002, n. 7, Parte 2, S. B Uff. 1, e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato in [...] il [...]), ed (nata in Persona_1 Persona_2
Piazza Armerina il ì 19/03/2008), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente;
2) La figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre. Con le stesse – salvo diversa scelta che avessero ad assumerne in prosieguo – abiteranno i figli maggiorenni e presso la casa familiare in c.da Per_3 Per_1
. CP_1
3) Con riguardo al diritto di visita della figlia, il padre potrà incontrarla settimanalmente il martedì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia: il secondo ed il quarto fine settimana di ogni mese dal venerdì, dopo le 16.30, sino alla domenica fino alle ore 19.30, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Ancora, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia continuativamente in occasione del Natale dal
24 al 26 dicembre, negli anni pari, e dal 31 dicembre al 2 gennaio negli anni dispari;
il giorno di
Pasqua negli anni pari ed il giorno di Pasquetta negli anni dispari nonché per due settimane (anche consecutive o alterative) per il mese di Agosto.
Resta ferma la possibilità dei coniugi di regolare diversamente il predetto periodo.
4) Il padre provvederà a versare mensilmente al coniuge, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , (cfr: sebbene maggiorenni, sono studenti universitari economicamente non Per_3 Per_1 autosufficienti) e , la somma di € 600,00; l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Per_2 moglie per il mantenimento dei figli. Le spese scolastiche/universitarie e mediche non mutuabili saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%, purché previamente concordate e debitamente documentate, salvo quelle urgenti che verranno documentate successivamente. Le utenze di energia elettrica, gas ed acqua, rimangono a carico del marito.
5) Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della figlia minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla minore , sulla quale avranno diritto Per_2 di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Piazza Armerina, , di proprietà Controparte_1 comune, rimarrà assegnato alla madre, che vi abiterà con i figli;
l'onere di pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto, continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del
50%.
7) I coniugi provvederanno a mantenersi autonomamente, stante la loro autosufficienza economica
e, con il presente accordo, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economicamente, non avendo di conseguenza nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
e , C.F. che hanno contratto C.F._1 Parte_2 C.F._2 matrimonio concordatario in AR (EN), in data 03.07.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AR (EN) anno 2002, n. 7,
Parte 2, S. B Uff. 1;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...], ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Piazza Armerina, , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Fabio Aleo;
Controparte_1
e da
, nato a [...] il [...], ( ), residente in Parte_2 C.F._2
Piazza Armerina rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Francesco Controparte_1
Giarrizzo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio concordatario in AR (EN), in data Parte_2
03.07.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AR (EN) anno 2002, n. 7, Parte 2, S. B Uff. 1, e che dall'unione coniugale sono nati due figli, (nato in [...] il [...]), ed (nata in Persona_1 Persona_2
Piazza Armerina il ì 19/03/2008), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente;
2) La figlia minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre. Con le stesse – salvo diversa scelta che avessero ad assumerne in prosieguo – abiteranno i figli maggiorenni e presso la casa familiare in c.da Per_3 Per_1
. CP_1
3) Con riguardo al diritto di visita della figlia, il padre potrà incontrarla settimanalmente il martedì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia: il secondo ed il quarto fine settimana di ogni mese dal venerdì, dopo le 16.30, sino alla domenica fino alle ore 19.30, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Ancora, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia continuativamente in occasione del Natale dal
24 al 26 dicembre, negli anni pari, e dal 31 dicembre al 2 gennaio negli anni dispari;
il giorno di
Pasqua negli anni pari ed il giorno di Pasquetta negli anni dispari nonché per due settimane (anche consecutive o alterative) per il mese di Agosto.
Resta ferma la possibilità dei coniugi di regolare diversamente il predetto periodo.
4) Il padre provvederà a versare mensilmente al coniuge, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , (cfr: sebbene maggiorenni, sono studenti universitari economicamente non Per_3 Per_1 autosufficienti) e , la somma di € 600,00; l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Per_2 moglie per il mantenimento dei figli. Le spese scolastiche/universitarie e mediche non mutuabili saranno a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%, purché previamente concordate e debitamente documentate, salvo quelle urgenti che verranno documentate successivamente. Le utenze di energia elettrica, gas ed acqua, rimangono a carico del marito.
5) Le decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute della figlia minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla minore , sulla quale avranno diritto Per_2 di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6) L'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Piazza Armerina, , di proprietà Controparte_1 comune, rimarrà assegnato alla madre, che vi abiterà con i figli;
l'onere di pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto, continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del
50%.
7) I coniugi provvederanno a mantenersi autonomamente, stante la loro autosufficienza economica
e, con il presente accordo, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economicamente, non avendo di conseguenza nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
e , C.F. che hanno contratto C.F._1 Parte_2 C.F._2 matrimonio concordatario in AR (EN), in data 03.07.2002, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AR (EN) anno 2002, n. 7,
Parte 2, S. B Uff. 1;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta