Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09017/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9017 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Nascimbene e Aristide Police, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’interno del 9 dicembre 2019, notificato alla ricorrente in data 18 settembre 2020 e, ove occorra, della circolare del Ministero dell’interno -OMISSIS- del 5 gennaio 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis, del codice del processo amministrativo del giorno 17 gennaio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con l’atto notificato il 2 novembre 2020 e depositato il successivo 5 novembre 2020, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto con cui è stata rigettata la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Stante l’intervenuto decesso della parte ricorrente, con memoria depositata il 13 dicembre 2024, il difensore ha dichiarato tale evento con conseguente richiesta di interruzione del processo.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis, del codice del processo amministrativo del 17 gennaio 2025 – presente il difensore della parte ricorrente e previo avviso, ex art. 73, comma 3, del codice, di definizione in rito del giudizio – il Collegio ha posto la causa in decisione.
Il sopravvenuto decesso del ricorrente implica l’improcedibilità del ricorso introduttivo di un giudizio avente ad oggetto – l’azione di annullamento per – l’ottenimento di uno status , quello di cittadino italiano (con l’attribuzione di tutti i diritti a tale status connessi), a carattere personalissimo, indisponibile e intrasmissibile agli eredi.
Inoltre, in ragione della natura costitutiva e non ricognitiva del decreto di concessione della cittadinanza (Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799), l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato sarebbe inutile non potendosi configurare un obbligo – stante l’inesistenza dell’oggetto – di riesercizio del potere da parte della P.A.
Accertata, pertanto, la sopravvenuta esistenza di ragioni ostative ad una pronuncia sul merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
L’esito del giudizio e la peculiarità della questione affrontata legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.