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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4494/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mauro Candini e Debora Chironi Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
ER e DA AV opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Sergio Mazzù opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.11.2024 ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249009213511000, notificata dall'agente della riscossione il 17.10.2024
e relativa agli avvisi di addebito n. 33420220002281305000 CP_1
(limitatamente a contributi IVS annualità 2015 -2016-2017-2018) e n.
33420220004916336000 (limitatamente a contributi IVS annualità 2015 -
2016-2017-2018), chiedendone la declaratoria di nullità e di intervenuta prescrizione del credito.
1 Lamentava, in particolare: 1) la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale per l'inutile decorso del termine quinquennale;
3) la violazione dell'art. 24 Cost. per mancanza di certezza e liquidità dei crediti.
ed si costituivano in giudizio eccependo Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
L'eccezione di prescrizione coglie nel segno e merita di essere accolta soltanto in relazione al credito portato dall'avviso di addebito n.
33420220004916336000 poiché l' non ha provato l'avvenuta notifica di CP_1 tale atto avendo prodotto unicamente un avviso di ricevimento (all. 3 a) che non è possibile ricondurre all'avviso di addebito in questione (all. 3) posto che, come correttamente si suole l'opponente, il relativo file depositato non risulta leggibile;
ne consegue che, non risultando la notifica all'opponente di atti interruttivi medio tempore, alla data di notifica dell'intimazione opposta
(17.10.2024) i crediti portati da detto avviso (relativi alle annualità 2015 -
2016-2017-2018) risultavano estinti per prescrizione.
Non è invece maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220002281305000
Benchè l' non abbia provato la notifica di detto avviso (nulla producendo CP_1 in proposito), nondimeno ha fornito la prova che in relazione a tale atto CP_3
è stata notificata all'opponente, in data 12.12.2023, l'intimazione di pagamento n. 03420239010458516000.
Parte opponente con le note scritte ha contestato la documentazione depositata da in quanto prodotta in copia e priva di attestazione di CP_3 conformità all'originale e poiché relativa a notifica eseguita a soggetto diverso
2 dal destinatario in assenza di prova di emissione della raccomandata informativa.
Le contestazioni dell'opponente sono prive di pregio.
Ed invero, premesso che qualsiasi contestazione della conformità si sollevi non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale
- anche al fine di evidenziare già in astratto la serietà e ragionevolezza della censura – deve essere ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (così Cass. Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).
Ancora più recentemente è stato ribadito che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (in questi termini, Cass. Sez. II, 30 dicembre
2009 n. 28096).
Nel caso che ci occupa la parte opponente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad una generica contestazione, non avendo, invero, minimamente indicato sotto quale profilo le copie prodotte non risultino conformi agli originali.
Quanto alla notifica dell'intimazione si osserva che dalla produzione documentale offerta dalla resistente (cfr. all. 6 fasc. si ricava che la CP_3
3 notifica di tale atto è avvenuta mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass.
n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
È dunque provata la notifica della citata intimazione di pagamento n.
33420220002281305000.
Detta intimazione non è stata impugnata dalla parte opponente, ciò che ha determinato, da un lato, la preclusione a far valere vizi relativi alla omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto e, dall'altro, quella a far valere vicende estintive anteriori alla notifica di detta intimazione (cfr. Cass.
6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass.
10736/2024).
Posto che dalla notifica di tale intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta non è decorso il termine quinquennale ne consegue che non è maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito presupposto n. 33420220002281305000.
La doglianza che fa leva sulla ritenuta violazione dell'art. 24 Cost per la ritenuta incertezza e illiquidità del credito portato da detto avviso di addebito è inammissibile siccome tardiva avendo dovuto/potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione della citata intimazione n.
33420220002281305000.
Deve quindi, in conclusione, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220004916336000 (nella parte relativa alle annualità dal 2015 al 2018) mentre per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220004916336000 nei limiti indicati in parte motiva;
rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4494/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Mauro Candini e Debora Chironi Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
ER e DA AV opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Sergio Mazzù opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.11.2024 ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420249009213511000, notificata dall'agente della riscossione il 17.10.2024
e relativa agli avvisi di addebito n. 33420220002281305000 CP_1
(limitatamente a contributi IVS annualità 2015 -2016-2017-2018) e n.
33420220004916336000 (limitatamente a contributi IVS annualità 2015 -
2016-2017-2018), chiedendone la declaratoria di nullità e di intervenuta prescrizione del credito.
1 Lamentava, in particolare: 1) la omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
2) l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale per l'inutile decorso del termine quinquennale;
3) la violazione dell'art. 24 Cost. per mancanza di certezza e liquidità dei crediti.
ed si costituivano in giudizio eccependo Controparte_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
L'eccezione di prescrizione coglie nel segno e merita di essere accolta soltanto in relazione al credito portato dall'avviso di addebito n.
33420220004916336000 poiché l' non ha provato l'avvenuta notifica di CP_1 tale atto avendo prodotto unicamente un avviso di ricevimento (all. 3 a) che non è possibile ricondurre all'avviso di addebito in questione (all. 3) posto che, come correttamente si suole l'opponente, il relativo file depositato non risulta leggibile;
ne consegue che, non risultando la notifica all'opponente di atti interruttivi medio tempore, alla data di notifica dell'intimazione opposta
(17.10.2024) i crediti portati da detto avviso (relativi alle annualità 2015 -
2016-2017-2018) risultavano estinti per prescrizione.
Non è invece maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220002281305000
Benchè l' non abbia provato la notifica di detto avviso (nulla producendo CP_1 in proposito), nondimeno ha fornito la prova che in relazione a tale atto CP_3
è stata notificata all'opponente, in data 12.12.2023, l'intimazione di pagamento n. 03420239010458516000.
Parte opponente con le note scritte ha contestato la documentazione depositata da in quanto prodotta in copia e priva di attestazione di CP_3 conformità all'originale e poiché relativa a notifica eseguita a soggetto diverso
2 dal destinatario in assenza di prova di emissione della raccomandata informativa.
Le contestazioni dell'opponente sono prive di pregio.
Ed invero, premesso che qualsiasi contestazione della conformità si sollevi non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale
- anche al fine di evidenziare già in astratto la serietà e ragionevolezza della censura – deve essere ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (così Cass. Sez. V, 19 agosto 2004, n. 16232).
Ancora più recentemente è stato ribadito che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (in questi termini, Cass. Sez. II, 30 dicembre
2009 n. 28096).
Nel caso che ci occupa la parte opponente non ha assolto a tale onere di specificità, limitandosi ad una generica contestazione, non avendo, invero, minimamente indicato sotto quale profilo le copie prodotte non risultino conformi agli originali.
Quanto alla notifica dell'intimazione si osserva che dalla produzione documentale offerta dalla resistente (cfr. all. 6 fasc. si ricava che la CP_3
3 notifica di tale atto è avvenuta mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass.
n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
È dunque provata la notifica della citata intimazione di pagamento n.
33420220002281305000.
Detta intimazione non è stata impugnata dalla parte opponente, ciò che ha determinato, da un lato, la preclusione a far valere vizi relativi alla omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto e, dall'altro, quella a far valere vicende estintive anteriori alla notifica di detta intimazione (cfr. Cass.
6436/2025 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass.
10736/2024).
Posto che dalla notifica di tale intimazione e sino a quella dell'intimazione opposta non è decorso il termine quinquennale ne consegue che non è maturata la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito presupposto n. 33420220002281305000.
La doglianza che fa leva sulla ritenuta violazione dell'art. 24 Cost per la ritenuta incertezza e illiquidità del credito portato da detto avviso di addebito è inammissibile siccome tardiva avendo dovuto/potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione della citata intimazione n.
33420220002281305000.
Deve quindi, in conclusione, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220004916336000 (nella parte relativa alle annualità dal 2015 al 2018) mentre per il resto l'opposizione deve essere rigettata.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinto per prescrizione il credito portato dall'avviso di addebito n. 33420220004916336000 nei limiti indicati in parte motiva;
rigetta per il resto il ricorso e compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 8 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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