Ordinanza collegiale 20 aprile 2021
Ordinanza collegiale 9 agosto 2021
Ordinanza collegiale 8 novembre 2021
Sentenza 1 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 20/04/2021, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 01358/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Carricato e Gessjca Pavasini, domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessia Zennaro in Mestre-Venezia, via Torino n. 125, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
1) per l’accertamento e la declaratoria
che la -OMISSIS- -OMISSIS- ha subito con continuità e sistematicità all'interno dell'ambiente di lavoro della -OMISSIS- comportamenti mobbizzanti e, comunque, ostili e vessatori da parte di colleghi di lavoro e superiori gerarchici;
2) per l’accertamento e la declaratoria, inoltre, che il Ministero della Giustizia è responsabile di tale comportamento illegittimo ed illecito, nonchè delle sue conseguenze ex art. 2087 c.c.;
3) per l’effetto, per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento in favore della ricorrente di tutti i danni provocati da tali comportamenti mobbizzanti in capo alla -OMISSIS- -OMISSIS- e, in particolare, del danno non patrimoniale nelle componenti biologica, esistenziale, morale, che si quantifica nella misura di euro 33.089,92, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, da liquidarsi anche in via equitativa, che emerga in corso di causa o sia ritenuta di giustizia;
4) per la condanna altresì del Ministero della Giustizia al risarcimento in favore della ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, che si quantifica nella misura di euro 37.730,00 ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, da liquidarsi anche in via equitativa, che emerga in corso di causa o sia ritenuta di giustizia;
5) per l’accertamento e la declaratoria che il Ministero della Giustizia è responsabile della lesione del diritto all’immagine della ricorrente e per l’effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al risarcimento in favore della ricorrente del danno all’immagine della -OMISSIS- -OMISSIS-, che si quantifica nella somma di euro 10.000,00, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, da liquidarsi in via equitativa, che emerga in corso di causa o sia ritenuta di giustizia;
6) per ordinare, infine, al Ministero della Giustizia ad intervenire entro un determinato termine affinché le azioni ostili nei riguardi della -OMISSIS- -OMISSIS- cessino immediatamente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre l’acquisizione, da parte del Ministero della Giustizia, di una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti della ricorrente e delle misure assunte per far cessare la situazione di contrasto con i colleghi lamentata dalla medesima;
Ritenuto, a tal fine, di assegnare all’Amministrazione il termine di 30 giorni - dalla comunicazione della presente ordinanza – per provvedere al deposito in giudizio della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la prosecuzione della trattazione del ricorso la camera di consiglio del 17 giugno 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.